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Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese. Il ruolo della Camera di commercio nella vita dell'impresa: in particolare, il registro delle imprese. Bra, 1° aprile 2009. La funzione del registro delle imprese.

giulio
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Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

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  1. Camera di Commercio i.a.a.Ufficio Registro Imprese Il ruolo della Camera di commercio nella vita dell'impresa: in particolare, il registro delle imprese Bra, 1° aprile 2009

  2. La funzione del registro delle imprese “assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale” (art. 8, c. 6, legge 580/1993)

  3. Chi è imprenditore Chi esercita professionalmente un’attivitàeconomica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

  4. Art. 2195 c.c. Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercitaun’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione al registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede. Art. 2189 c.c. Le iscrizioni al registro delle imprese sono eseguite su domanda dell’interessato e prima di procedere all’iscrizione l’ufficio deve accertare il concorso delle condizioni richieste dalla legge. * * * Presupposto necessario per l’iscrizione è quindi il concreto esercizio di un’attività commerciale, intesa in senso lato, e che essa sia svolta legittimamente.

  5. La pubblicità legale • pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.) • pubblicità costitutiva (art. 2331 e ss. c.c.) • pubblicità notizia (art. 8, c. 5, legge 580/1993)

  6. La struttura del registro REGISTRO IMPRESE SEZIONE ORDINARIA SEZIONE SPECIALE R.E.A.

  7. Sezione ordinaria • SOCIETA’ DI PERSONE (S.N.C./S.A.S.) • SOCIETA’ DI CAPITALI • COOPERATIVE • CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA • SOCIETA’ ESTERE CON SEDE SECOND. IN ITALIA • G.E.I.E. • AZIENDE E CONSORZI ENTI LOCALI • ENTI PUBBLICI ECONOMICI • IMPRENDITORI INDIVIDUALI (eventuali)

  8. Sezione speciale • PICCOLI IMPRENDITORI COMMERCIALI • IMPRENDITORI AGRICOLI, COLTIVATORI DIRETTI • SOCIETA’ SEMPLICI • SOCIETA’ TRA AVVOCATI • ANNOTAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

  9. Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) • DATI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI DI TUTTI I SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE • IMPRENDITORI CON SEDE LEGALE ALL’ESTERO CHE APRONO IN ITALIA UNITA’ LOCALI • ENTI (ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ECC…) CON ATTIVITA’ COMMERCIALESTRUMENTALE

  10. Gli strumenti del registro imprese • L’ufficio tiene: • il protocollo • il registro delle imprese • l’archivio degli atti e dei documenti • tutti realizzati secondo tecniche informatiche

  11. REGISTRO IMPRESE = REGISTRO INFORMATICO

  12. Semplificazione amministrativa Legge n. 340/2000 - T.U. n. 445/2000 - D.lgs. n. 82/2005 La disciplina del documento informatico ha permesso dieliminare la documentazione cartacea dall’attività del registro delle imprese.

  13. … quindi, per le società, sin dal 1° novembre 2003 le domande e la documentazione allegata devono essere presentate in modalità telematica o su supporto informatico, con firma digitale.

  14. Firma delle pratiche Legge 24/11/2000, n. 340, art. 31, (e s.m.): le pratiche per il registro imprese possono essere firmate digitalmente dal notaio che ha redatto l’atto allegato ovvero, per adempimenti non notarili, dal commercialista iscritto all’Albo, in qualità di professionistaincaricato dall’impresa.

  15. La riforma del diritto societario (d.lgs 6/2003) Obiettivi della riforma • necessario adeguamento della normativa all’evoluzione dei rapporti nella società attuale • concentrare l’attenzione sull’impresa valorizzandone gli elementi che la costituiscono • favorire lo sviluppo dell’impresa mediante forme di aggregazione e di apertura al mercato dei capitali • Rilievo dell’aspetto finanziario • elemento essenziale della struttura imprenditoriale, collante fra le altre componenti dell’impresa

  16. Previsione di nuovi strumenti e istituti giuridici S.p.a.: - costituzione con unico socio - sistemi alternativi di governo societario - patrimoni separati S.r.l.: - maggiore rilievo dell’aspetto personalistico della società - conferimento di opere e servizi - possibilità di esclusione del socio - emissione di titoli di debito Modifiche e adeguamenti normativi - recesso del socio - forme procedurali per decisioni dei soci - controllo contabile - direzione e coordinamento gruppo societario (artt. 2497 e s.s. c.c.)

  17. La crisi dell’impresa • La crisi dell’impresa può determinare: • interventi volti al superamento della stessa; • la liquidazione dell’impresa; • l’attivazione di una procedura concorsuale. • Le procedure concorsuali si applicano al fine di tutelare i molteplici interessi (creditori, lavoratori) che entrano in gioco di fronte alla crisi e al conseguente dissesto economico dell’imprenditore.

  18. Le procedure concorsuali sotto il profilo normativo • Il R.D. n. 267/1942 (cd. legge fallimentare) prevedeva le seguenti procedure concorsuali: • fallimento • concordato preventivo • amministrazione controllata • liquidazione coatta amministrativa • Il d.lgs n. 5/2006 ha modificato il R.D. del 1942 e ha abrogato l’amministrazione controllata • Il d.lgs n. 169/2007 ha apportato ulteriori modifiche alla legge fallimentare • Alle imprese di grandi dimensioni si applica l’amministrazione straordinaria disciplinata: • dal d.lgs .n. 270/1999 • dal D.L. 347/2003 convertito nella legge n. 39/2004 (misure urgenti)

  19. Le caratteristiche delle procedure concorsuali • Le procedure concorsuali presentano due caratteri: • concorsualità (riguardano tutti i creditori) • universalità (riguardano tutti i beni del debitore) • La finalità principale perseguita dal legislatore è quella di garantire la par condicio creditorum • Per le imprese di grandi dimensioni si persegue anche l’obiettivo di salvaguardare il complesso produttivo

  20. Il fallimento: i presupposti per la sua dichiarazione • Il fallimento si applica (art. 1 l. fall.): • all’imprenditore commerciale • all’imprenditore in stato di insolvenza (non temporanea) • all’imprenditore che superi almeno uno dei requisiti dimensionali indicati dal 2° comma e cioè: • aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento un attivo patrimoniale di ammontare complessivo superiore a 300.000 euro • aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, ricavi lordi per un ammontare complessivo superiore a 200.000 euro • aver un ammontare di debiti anche non scaduti superiore 500.000 euro • Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti e non pagati di importi inferiore a 30.000 euro.

  21. La dichiarazione di fallimento L’istanza per la dichiarazione di fallimento può essere presentata: - dallo stesso debitore; - da uno o più creditori; - dal p.m. La dichiarazione di fallimento non può più essere dichiarata d’ufficio dal tribunale. L’istruttoria prefallimentare è un procedimento sommario che si svolge in camera di consiglio al termine del quale può emettersi: - un decreto motivato di rigetto dell’istanza; - una sentenza di dichiarazione di fallimento. La sentenza che dichiara il fallimento nomina il curatore e il giudice delegato ed è sottoposta a iscrizione nel registro delle imprese. Avverso tale sentenza è possibile fare reclamo e ottenere la revoca della dichiarazione di fallimento. In questo caso sono fatti salvi gli atti compiuti legalmente durante la procedura.

  22. Gli organi della procedura Gli organi della procedura fallimentare sono: • il tribunale fallimentare • il giudice delegato • il curatore fallimentare • il comitato dei creditori

  23. L’esdebitazione • Istituto introdotto con la riforma del 2006. • I debiti concorsuali non soddisfatti integralmente vengono dichiarati inesigibili in presenza delle seguenti condizioni: • che l’imprenditore sia persona fisica • che abbia cooperato con gli organi della procedura • nei dieci anni antecedenti non abbia beneficiato di altra esdebitazione • non abbia distratto l’attivo o esposto debiti inesistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio • non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta, delitti connessi all’esercizio dell’attività imprenditoriale • abbia consentito il soddisfacimento almeno parziale dei creditori. • L’esdebitazione può essere dichiarata: • nel decreto che chiude il fallimento • entro l’anno successivo alla chiusura del fallimento su istanza del debitore. • L’esdebitazione opera su tutti i crediti anteriori all’apertura del fallimento (anche quelli per i quali non è stata presentata domanda di ammissione al passivo). • Per i creditori che non hanno partecipato al fallimento l’effetto liberatorio si produce per l’eccedenza rispetto alla percentuale attribuita dal fallimento ai creditori concorrenti di pari grado. • Sono salvi i crediti derivanti da: • responsabilità extracontrattuale • sanzioni penali, amministrative • obblighi di mantenimento e alimentari.

  24. La chiusura della procedura fallimentare • Il fallimento si chiude per: • mancata presentazione di domande di ammissione allo stato passivo nel termine indicato nella sentenza dichiarativa del fallimento (probabile accordo stragiudiziale) • pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo prima della ripartizione integrale dell’attivo • ripartizione integrale dell’attivo (con soddisfacimento parziale dei creditori) • impossibilità di continuare utilmente nella procedura per insufficienza dell’attivo • concordato fallimentare. • Il decreto di chiusura è emanato dal tribunale d’ufficio o su istanza: • del curatore • del fallito. • Conseguenze: • decadono gli organi della procedura • cessazione degli effetti del fallimento sia per il fallito sia per i creditori. • La liberazione del fallito dai debiti residui può aversi in caso di: • esdebitazione • concordato fallimentare. Ai sensi dell’art. 118, comma 2 L.F., nei casi di chiusura per ripartizione finale dell’attivo o insussistenza dell’attivo, ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

  25. Abrogazione del pubblico registro dei falliti La riforma della legge fallimentare ha abrogato l’art. 50 L.F., in tema di pubblico registro dei falliti, e l’istituto della riabilitazione, in relazione al fatto che principio cardine della riforma è l’eliminazione delle sanzioni personali conseguenti al fallimento. In ragione di questo, la chiusura della procedura fallimentare implica la possibilità per i soggetto già fallito di iniziare qualunque tipologia di attività, anche qualora la normativa speciale antecedente preveda la necessità di ottenere la sentenza di riabilitazione.

  26. In merito è intervenuta anche la Corte Costituzionale – con sentenza n. 39 del 2008 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs 5/2006, concernenti il primo l’istituzione del pubblico registro dei falliti e la previsione della permanenza delle incapacità connesse allo status di fallito fin tanto che dura la predetta iscrizione e, il secondo, la cancellazione dell’iscrizione in questione e la cessazione delle ricordate incapacità solo a seguito della definitività della sentenza di riabilitazione Anche la Corte di Cassazione – con sentenza n. 40675 della Prima sezione penale – si è pronunciata nel senso che il fallimento dell’imprenditore va cancellato dal casellario giudiziale, anche quando la procedura concorsuale è stata chiusa prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare. Per la Corte, infatti, “l’esame della nuova normativa nel suo complesso porta a ritenere che l’intento del legislatore sia stato quello di eliminare le conseguenze negative della dichiarazione di fallimento in relazione al godimento dei diritti civili, fermo restando un regime di pubblicità riservato al registro delle imprese.

  27. Comunicazione unica per la nascita dell’impresa art. 9 d.l. 31 gennaio 2007, n. 7(convertito, con modifiche, dalla legge 40/2007) ”1. Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa, l’interessato presenta all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.” ”2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.”

  28. Cosa cambia con la “ComUnica” • Per l’imprenditore individuale: • diventerà obbligatorio l’invio telematico • sarà possibile l’iscrizione nel registro imprese ai soli fini dell’ottenimento della partita IVA, nei casi in cui non è possibile l’immediato avvio dell’attività, mancando i presupposti di legge. • Ci sarà, come già accade per le società, l’iscrizione dell’impresa individuale “inattiva”, la quale, inizialmente, si limiterà a dichiarare “l’oggetto dell’impresa” (p.3, c. 1, art. 2188 c.c.), cioè l’attività economica intenzionale.

  29. Come funziona in 4 passi 1) compilazione della modulistica R.I.

  30. 2) compilazione della modulistica Agenzia Entrate

  31. 3) creazione e firma digitale delle distinte… adempimenti enti PEC

  32. 4) … spedizione Spedizione Pratica

  33. La firma digitale La firma digitale, legata al possesso di uno supporto informatico e di un PIN di abilitazione, garantisce: • valore legale: il documento elettronico sottoscritto con firma digitale ha lo stesso valore legale di un documento sottoscritto con firma autografa; • autenticità: garanzia dell’identità dell’autore; • integrità: certezza del fatto che il documento non sia stato manomesso dopo la sottoscrizione; • non ripudio: l’autore non può disconoscere il documento firmato.

  34. D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – testo unico sulla semplificazione amministrativa “… le istanze e le dichiarazioni da presentare alle PA possono essere inviate per via telematica e sono da ritenersi valide qualora siano sottoscritte con firme digitali oppure l’autore è identificato dal sistema mediante Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.”

  35. Posta elettronica certificata (PEC) La Posta Elettronica Certificata (PEC) consiste, per legge, in “ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici”.Le norme principali che regolano la PEC sono le seguenti: • DPR 68/2005: regolamento che norma l'utilizzo della posta elettronica certificata; ribadisce che la trasmissione via PEC è “valida agli effetti di legge”; • DM 2 novembre 2005: regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata; • Circolare CNIPA novembre 2005 (n.CNIPA/CR/49): modalità per presentare domanda di accreditamento nell’elenco pubblico dei Gestori di PEC da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono esercitare tale servizio; • DLg n.82, 07.03.2005, “Codice dell'Amministrazione Digitale”: ribadisce ulteriormente il valore legale della trasmissione telematica via PEC. Le successive modifiche al Codice dell'Amm. digitale rendono la casella PEC obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni dal 1° settembre 2006.

  36. Posta elettronica certificata (PEC) Per Posta Elettronica Certificata, si intende un servizio basato sulla posta elettronica che consente la trasmissione di documenti informatici. La trasmissione dei messaggi deve avvenire solo tramite gestoridel servizio riconosciuti. I gestori sono soggetti pubblici o privati, abilitati ad erogare agli utenti il servizio di posta elettronica certificata. La trasmissione tra mittente e destinatario avviene mediante messaggio di posta certificata, sottoscritto con firma elettronica. La tracciatura del messaggio viene garantita attraverso ricevute elettroniche.

  37. Codice dell’amministrazione digitale Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 • Art. 6 - Le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. • Art. 47 - Le pubbliche amministrazioni devono istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata. • Art. 48 - La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata.

  38. PEC: REGOLE E FUNZIONALITÀ schema funzionale Dominio di posta certificata del mittente Dominio di posta certificata del destinatario 1 – composizione del messaggio, collegamento al gestore 2– identificazione utente, controlli di sicurezza e formali 5 – controlli di provenienza, integrità, formali e di sicurezza 4– imbustamento e trasmissione 7– consegna nella casella di posta (indirizzo telematico) del destinatario 3 – invio ricevuta di accettazione 6 – invio ricevuta di presa in carico al gestore del mittente 9 – lettura del messaggio 8 – invio ricevuta di consegna al mittente

  39. 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese (( o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. )) Entro tre anni dalla data di entrata in D.L. 185/2008, convertito in legge 2/2009 Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese . . . 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese ((o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.)) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)) tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

  40. Bilancio in formato XBRLNuova modalità di preparazione dell’allegato Verso la standardizzazione dei documenti elettronici • Esigenze: vocabolario condiviso tra l'emittente dell'informazione e il ricevente, che consenta di interpretare e comprendere le informazioni contabili provenienti da soggetti e/o paesi diversi • Necessità: non solo leggere i bilanci/atti, ma interpretarli, elaborarli, confrontarli.

  41. NORMATIVA Legge n° 248 del 4 agosto 2006 Conversione in legge del D.L. 223/2006 (decreto Bersani-Visco) "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" art. 37 21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, … di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla qualediventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione. L’art. 4 della Legge n° 17 del 26 febbraio 2007 ha sancito il differimento dei termini stabiliti dall’art.37, comma 21-bis della Legge 248/2006. Il d.p.c.m. 10/12/2008, in vigore dal 15/01/2009, contiene le specifiche tecniche del formato elaborabile XBRL per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati al registro imprese. Di conseguenza, tutti i bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo il 16/02/2009 (data di pubblicazione ufficiale delle tassonomie di bilancio) dovranno essere depositati con allegato il prospetto contabile anche nel formato XBRL.

  42. Lo standard XBRL XBRL(eXtensible Business Reporting Language) è uno standard informatico utilizzato per la reportistica economica-finanziaria, basato sulla tecnologia XML, promosso e sviluppato dal Consorzio mondiale “XBRL International”. Formatoelettronico interoperabilecreato per strutturare e rappresentare, inmodalità standard, i contenuti della comunicazione economico-finanziaria.

  43. XBRL - cos’è • XBRL è un linguaggio dell’XML (linguaggio di contrassegno) • utilizza i metadati per fornire informazioni di struttura e di contesto <itcc-ci:DatiAnagraficiNome contextRef="i_2006">I.C. TECHNOLOGY S.R.L.</itcc-ci:DatiAnagraficiNome> <itcc-ci:DatiAnagraficiSede contextRef="i_2006">Padova</itcc-ci:DatiAnagraficiSede> <itcc-ci:DatiAnagraficiCapitaleSociale contextRef="i_2006" unitRef="eur" decimals="0">510000</itcc-ci:DatiAnagraficiCapitaleSociale> <itcc-ci:DatiAnagraficiCapitaleSocialeInteramenteVersato contextRef="i_2006">true</itcc-ci:DatiAnagraficiCapitaleSocialeInteramenteVersato> <itcc-ci:DatiAnagraficiCodiceCciaa contextRef="i_2006">PD</itcc-ci:DatiAnagraficiCodiceCciaa> <itcc-ci:DatiAnagraficiPartitaIva contextRef="i_2006">03363590286</itcc-ci:DatiAnagraficiPartitaIva> <itcc-ci:DatiAnagraficiCodiceFiscale contextRef="i_2006">03363590286</itcc-ci:DatiAnagraficiCodiceFiscale> <itcc-ci:DatiAnagraficiNumeroRea contextRef="i_2006">306511</itcc-ci:DatiAnagraficiNumeroRea> INFORMAZIONIsulleINFORMAZIONI

  44. XBRL - concetti • Tassonomia (ITCC, IAS/IFRS….): • dizionarioche struttura e definisce, secondo un criterio gerarchicamente ordinato ma nel contempo flessibile ed estensibile, i contenuti della comunicazione economico-finanziaria utilizzando“etichette”in linguaggio “parlante”. • Istanza: documento in formato XBRLnel quale alle “etichette” economico-finanziarie, definite dalla tassonomia, sono associati i valori.

  45. XBRL - perché • Superaalla fonteil problema dell’incompatibilitàtra i diversi formati elettronici (es. Excel, Word, PDF, formati proprietari…) e di interpretazione dei diversi schemi contabili. • Facilita evelocizza l’adeguamentodel report finanziario alle richieste del mercato ed esigenze della normativa. • Standard flessibilee modulareidoneo per lo scambio e la trasmissione elettronica delle informazioni economico finanziarie.

  46. XBRL - diagramma flusso report XBRL per Operazioni BILANCI in Xbrl di Consolidamento e Bilanci Investimentied processi Analisiper Finanziamenti Business Reporting interno Business Opeazioni Aziendali Reporting XBRL per Reporting XBRL for Business XBRL per Attività XBRL for Audit tassonomie esterno XBRL per Aziendale Interno Event Reporting Schedules di Auditing Adempimenti Normativi e Fiscali Intermediari Informativi Imprese Investitori attori Organi di Regolamentazione e Vigilanza Partner Contabili Revisori Commerciali Software Vendors Processo di elaborazione dei documenti contabili tassonomie diverse per scopi diversi

  47. XBRL - benefici L’adozione dello standardfavorisce: • disponibilitàdei dati edelaborazioneimmediata dei documenti contabili; • evitarepossibili erroridi interpretazione e rielaborazione dati; • diretta integrazionedei dati nei sistemi di controllo e valutazione; • scambio di informazionitra i diversi soggetti; • creazione diservizi a valoreaggiunto con l’utilizzo e l’integrazione dei dati.

  48. XBRL – chi lo promuove Il linguaggio XBRL e i progetti di implementazione sono promossi da: XBRL International Consortium, organizzazione no-profit con sede negli Stati Uniti, composta da circa 450 membri tra banche centrali, organismi di regolamentazione e vigilanza, agenzie governative, analisti finanziari, imprese del settore informatico, aziende di consulenza e le grandi società di revisione. Il Consorzio promuove lo sviluppo e l’adozione del linguaggio, attraverso l’attività di singole associazioni nazionali denominate Giurisdizioni, che hanno come funzione primaria quella di:diffondere lo studio e l’approfondimento della tecnologia XBRL e dar vita a progetti di adozione a livello locale. Il processo per la definizione della Giuridizione è regolato da una procedura definita dal consorzio internazionale (www.XBRL.org).

  49. XBRL - informazioni Istruzioni: documentazioneetools disponibili online inwebtelemaco.infocamere.it

  50. Atti in formato PDF/A Il d.p.c.m. 10/12/2008 ha altresì previsto (art. 6) per gli atti diversi dal bilancio per i quali sussiste l’obbligo di deposito presso il registro imprese, che essi debbano essere rappresentati come documenti informatici redatti secondo le specifiche XML, ancora in definizione da parte del CNIPA. Nelle more della loro definizione, occorre allegare all’istanza presentata al registro delle imprese un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell’atto.

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