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Ruolo e responsabilità degli enti locali nella salvaguardia della qualità dell’aria

Ruolo e responsabilità degli enti locali nella salvaguardia della qualità dell’aria. Dott. Paolo Grigioni Provincia di Terni - Servizio Ambiente UOC Controllo Emissioni ed Energia. Roma, 01/10/2009. Qualità dell’aria - Normativa di riferimento.

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Ruolo e responsabilità degli enti locali nella salvaguardia della qualità dell’aria

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Presentation Transcript


  1. Ruolo e responsabilità degli enti locali nella salvaguardia della qualità dell’aria Dott. Paolo Grigioni Provincia di Terni - Servizio Ambiente UOC Controllo Emissioni ed Energia Roma, 01/10/2009

  2. Qualità dell’aria - Normativa di riferimento • Direttiva Quadro 96/62/CE sulla qualità dell'aria ambiente, recepita dall'Italia con il D.Lgs. n.351/1999: quadro di riferimento per il monitoraggio delle sostanze inquinanti, per lo scambio di dati e le informazioni ai cittadini. • Direttive “figlie” 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE: stabiliscono gli standard di qualità dell'aria per le diverse sostanze inquinanti, in relazione alla protezione della salute, della vegetazione e degli ecosistemi; i criteri e le tecniche da adottare per le misure delle concentrazioni di inquinanti (es. ubicazione e il numero minimo di stazioni, tecniche di campionamento e misura ecc). Con il D.M. 60 del 2 aprile 2002 sono state recepite le direttive figlie 99/30/CE, 2000/69/CE.

  3. Approccio per la valutazione e la gestione L' integrazione delle informazioni che hanno origine dal monitoraggio, dagli inventari di emissione e dai modelli, costituisce l'approccio ottimale al problema della valutazione e gestione della qualità dell'aria. I tre elementi concorrono alla valutazione in maniera integrata, ma differenziata a seconda del livello di inquinamento della zona o agglomerato su cui viene effettuata la valutazione.

  4. D.Lgs. n.351 del 04/08/1999 • Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. Art. 3. - Autorità competenti1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, ciascuno secondo le competenze previste dalle vigenti leggi e nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi, sono responsabili dell'attuazione del presente decreto, e, in particolare, assicurano che le misure adottate al fine di conseguire gli obiettivi in esso previsti:a) tengano conto di un approccio integrato per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo;b) non siano in contrasto con la legislazione comunitaria sulla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;c) non abbiano effetti negativi sull'ambiente negli altri Stati dell'Unione europea

  5. D.Lgs. n.351 del 04/08/1999 • Art. 10. - Misure applicabili in caso di superamento delle soglie d'allarme1. Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le autorita' individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 7 garantiscono che siano prese le misure necessarie per informare la popolazione secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d).Inoltre trasmettono immediatamente, a titolo provvisorio, i dati relativi ai livelli registrati e alla durata degli episodi di inquinamento al Ministero dell'ambiente che provvede a trasmetterli alla Commissione europea entro tre mesi dal rilevamento e al Ministero della sanita'.Art. 11. - Informazione al pubblico1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, che informazioni aggiornate sulla qualita' dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti normati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, siano messe regolarmente a disposizione del pubblico, nonche' degli organismi interessati.2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere chiare, comprensibili e accessibili.

  6. D.Lgs. n.351 del 04/08/1999 • ALLEGATO I - ELENCO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA CONSIDERARE NEL QUADRO DELLAVALUTAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE.I. Inquinanti che devono essere esaminati allo stadio iniziale, ivi compresi gli inquinanti disciplinati da direttive comunitarie esistenti in materia di qualita' dell'aria ambiente.1. Biossido di zolfo;2. Biossido di azoto/ossidi di azoto;3. Materiale particolato fine, incluso il PM 10;4. Particelle sospese totali;5. Piombo;6. Ozono.II. Altri inquinanti atmosferici.7. Benzene;8. Monossido di carbonio;9. Idrocarburi policiclici aromatici;10. Cadmio;11. Arsenico;12. Nichel;13. Mercurio.

  7. D.Lgs. n.351 del 04/08/1999 • Art. 7. - Piani d'azione1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o piu' inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorita' competente alla gestione di tali situazioni di rischio.2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinche' sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attivita', ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

  8. DM n. 60 del 02/04/2002 • Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.

  9. Piani e programmi risanamento/mantenimento • La normativa italiana sulla qualità dell’aria recepisce le direttive europee e indica la necessità di adottare piani e programmi per risanare e mantenere la qualità dell’aria. • La predisposizione di tali piani e programmi, che la normativa affida alle regioni/province autonome, è molto complessa in ogni sua fase (programmazione, valutazione, applicazione, verifica) e riguarda diverse discipline scientifiche quali la misura degli inquinanti, l’inventario delle emissioni, la definizione modellistica degli scenari. Inoltre coinvolge diversi soggetti pubblici e privati interessati alle proposte di risanamento e alla messa in opera degli interventi (approccio integrato). • Nella predisposizione di un piano di risanamento si deve tenere conto dell’importanza della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali: comunali, provinciali, regionali, nazionale, ciascuno coinvolto con le proprie competenze in fase di programmazione e di applicazione del piano. • Al fine di fornire adeguata ed efficace azione di supporto tecnico-scientifico nella predisposizione dei piani e programmi, il Dipartimento Ambiente di APAT ha avviato il progetto Inventari delle emissioni e piani di risanamento della qualità dell’aria, che fa parte dei grandi progetti della rete nazionale delle Agenzie Ambientali.

  10. Piano di risanamento - Regione Umbria • “Piano regionale per la tutela ed il risanamento della qualità dell'aria”, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 402 del 21 luglio 2004, costituisce lo strumento fondamentale per inquadrare e fronteggiare il problema dell’inquinamento atmosferico nella nostra regione. • Il Piano attua quanto previsto dalla normativa europea (Direttiva 96/62/CE) e nazionale  (D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 351 e D.M. 2 aprile 2002 n. 60) in materia di tutela della qualità dell’aria. Questa prevede che le regioni provvedano a effettuare una valutazione preliminare della qualità dell’aria per poi procedere ad una classificazione del territorio in zone omogenee dal punto di vista del rischio inquinamento atmosferico. Sulla base di questa suddivisione del territorio regionale, tenendo conto delle maggiori criticità rilevate, viene calibrata la rete di monitoraggio della qualità dell’aria e si definiscono le azioni mirate al risanamento.

  11. Piano di risanamento - Regione Umbria • Il Piano si articola in 4 parti principali: • La valutazione preliminare della qualità dell’aria • La Zonizzazione regionale • Il progetto di ristrutturazione della rete di monitoraggio regionale • Strategie di risanamento e tutela della qualità dell’aria

  12. Piano di risanamento - Regione Umbria Il modello gestionale integrato recepito nel Piano di Risanamento della Regione Umbria prevede la Valutazione come elemento propedeutico per la Gestione e come criterio per la verifica del mantenimento Strategie di risanamento

  13. Strategie di risanamento • Vengono definite da un gruppo permanente istituito presso la Regione Umbria che si riunisce ogni anno e sulla base dei risultati della Valutazione propone interventi strategici agli enti locali • Gli interventi strategici (di emergenza, di medio termine e di lungo termine o strutturali) riguardano tipicamente le tre macroaree: • Trasporti • Emissioni industriali • Utilizzo delle fonti energetiche

  14. Attuazione delle strategie di risanamento • Coinvolgono tutti gli enti locali del territorio (necessità di coordinamento e di condivisione dell’informazione) • Le strategie si orientano su diversi settori (trasporti, emissioni, utilizzo dell’energia…) • Alcune strategie di azione (es. trasporti, autorizzazioni di grandi impianti) interessano territori di area vasta con possibile coinvolgimento di enti locali diversi

  15. Strumenti per il coordinamento • Protocolli di intesa • Accordi con le associazioni • Coinvolgimento della popolazione • Centralizzazione dell’informazione (dati di monitoraggio diffusamente consultabili) • Rete informativa efficiente • Procedure definite per l’interscambio di informazioni

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