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Aspetti medico-legali dell’esecuzione dell’esame ecocardiografico

Aspetti medico-legali dell’esecuzione dell’esame ecocardiografico. Avv. Mario Loiacono Foro di Messina. RESPONSABILITA’. CIVILE PENALE. Contratto Danno Prova a carico Risarcimento RESPONSABILITA’ CONTABILE: . RESPONSABILITA’ CIVILE. del paziente del medico

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Aspetti medico-legali dell’esecuzione dell’esame ecocardiografico

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Presentation Transcript


  1. Aspetti medico-legali dell’esecuzionedell’esame ecocardiografico Avv. Mario Loiacono Foro di Messina

  2. RESPONSABILITA’ • CIVILE • PENALE

  3. Contratto Danno Prova a carico Risarcimento RESPONSABILITA’ CONTABILE: RESPONSABILITA’ CIVILE del paziente del medico ENTE (rivalsa) Medico (risk management) Corte dei Conti

  4. RESPONSABILITA’ PENALE PERSONALE COLPA : Responsabilità penale, è necessario un comportamento “ANTIDOVEROSO” del sanitario. • NEGLIGENZA • IMPRUDENZA • IMPERIZIA (COLPA GENERICA - COLPA SPECIFICA)

  5. Comportamento Sanitario - Colpa NEGLIGENZA : in tutti i casi in cui si tiene una condotta antidoverosa, improntata a disattenzione, dimenticanza, trascuratezza, svogliatezza, leggerezza o superficialità, mancanza di sollecitudine. Questa condotta consiste nella violazione anche di quelle regole dell’arte della scienza medica che devono essere rispettate dalla categoria professionale di appartenenza. IMPRUDENZA: nei casi in cui il medico tiene una condotta improntata ad avventatezza, eccessiva precipitazione, omettendo di adottare le cautele indicate dalla comune esperienza o dettate da precise regole dell’arte medica, o addirittura tiene condotte temerarie. (segue)

  6. Comportamento Sanitario - Colpa IMPERIZIA : in tutti i casi in cui la condotta del medico che dimostra di non possedere quel patrimonio minimo di cognizioni scientifiche (ignoranza) o di preparazione tecnica e di abilità operative (inabilità) derivante dagli studi universitari, dal tirocinio svolto e dall’abilitazione conseguita. Ma il giudizio di doverosità secondo il modello legale non può spingersi fino al punto di richiedere conoscenze e capacità che vadano oltre quelle possedute da un professionista attento, scrupoloso e preparato, altrimenti si arriverebbe al punto di pretendere la sua infallibilità (“ad impossibilia nemo tenetur”).

  7. le obbligazioni inerenti l’esercizio della professione sanitaria sono di mezzi e non di risultato Attenersi alle “leges artis”: è imputabile al sanitario – in linea di principio – non già il mancato raggiungimento del risultato, ma la violazione dei “doveri” inerenti allo svolgimento dell’attività professionale. • La dottrina tuttavia ha ravvisato un’obbligazione di risultato in alcune attività, come la chirurgia estetica, l’anestesia, l’aborto, le protesi sostitutive, la trasfusione di sangue, tra le quali figurano anche gli esami di laboratorio.

  8. ACCERTAMENTO CONDOTTA COLPOSA RESPONSABILITA’ CIVILE : QUALSIASI COMPORTAMENTO DOLOSO E COLPOSO RESPONSABILITA’ PENALE: CONDOTTA ERRATA EVENTO NEGATIVO NESSO CAUSALE

  9. COLPA DEL SANITARIO • Inadeguatezza della struttura • Ripartizione responsabilità nel lavoro d’equipe

  10. Inadeguatezza della struttura • il medico, sia che operi in strutture pubbliche che private, quasi mai può essere considerato direttamente responsabile dell’inadeguatezza della struttura sanitaria e dei mezzi tecnici e diagnostici con cui si trova ad operare, trattandosi di scelte riconducibili a gerarchie apicali dell’ente. Semmai l’insufficienza di mezzi e della struttura potrebbe anch’essa essere valutata allo scopo di circoscrivere la responsabilità del sanitario. • Una sua responsabilità, in tal caso, pare profilabile solo qualora la carenza sia imputabile a sue colpevoli omissioni o ritardi nella segnalazione e sollecitazione di interventi, oppure qualora accetti di cimentarsi in operazioni la cui corretta esecuzione sappia già di non potere garantire

  11. Ripartizione responsabilità nel lavoro d’equipe • CRITERIO DELL’AFFIDAMENTO : in base al quale, seppur tutti i sanitari (ad es. cardiochirurgo e anestesista) collaborino tra loro verso un identico ed unico obiettivo, cioè la cura del paziente, ciascuno di loro risponda soltanto dell’inosservanza delle regole dell’arte del proprio specifico settore di specializzazione (sulla base di una divisione del lavoro in modo orizzontale). Il principio dell’affidamento trova però alcuni precisi limiti in casi particolari: ad es. quando si possano prevedere comportamenti scorretti o inadeguati del collega per la sua giovane età o inesperienza o stato di salute, oppure qualora vi sia un medico (primario) in posizione apicale rispetto agli altri[1] che, per la posizione rivestita, ha obbligo di controllo e sorveglianza. [1] Cass.Sez. IV, 26 gennaio 2005: la Corte ha rifiutato l’applicabilità del principio dell’affidamento invocato dai medici coinvolti nelle situazioni in cui i sanitari si avvalgono di personale paramedico, al quale vengono poi assegnati specifici incarichi funzionali nel corso dell’atto operatorio. In tal caso non viene meno quel dovere generico di vigilanza e controllo sull’operato reciproco.

  12. ESAME ECOCARDIOGRAFICO LAVORO IN TEAM non esistendo allo stato in Italia (a differenza di altri Paesi, anche europei) un albo degli ecocardiografisti (il che di per sé esclude il reato dell’esercizio abusivo della professione)[2], e non essendo richiesta una specializzazione ad hoc,eseguono quest’indagine medici e specialisti (cardiologi, cardiochirurghi, anestesisti, ecc.) ma a volte anche tecnici e infermieri professionali [2] Cass. Pen., sez. VI, 25 febbraio 2003, n. 49116, in Riv. It. Med. Leg., 2004, 819

  13. Routine Urgenza –emergenza In specie, si potrebbe profilare una concorrente responsabilità del medico, quale capo dell’equipe, per il solo fatto di essersi avvalso di personale non in possesso di una specifica formazione. ESAME ECOCARDIOGRAFICO Metodica innocua e non invasiva Metodica invasiva SPECIFICA FORMAZIONE

  14. Consenso informato • Consenso informato richiesto per procedure invasive e TEE • Consenso informato non richiesto per TTE non esiste un obbligo giuridico di forma scritta del consenso informato. Questa forma di fatto si rende necessaria in caso di contenzioso tra paziente e medico, altrimenti quest’ultimo è gravato dall’onere di provare (con qualsiasi forma e mezzo) di aver ricevuto dal paziente, previa informazioni circa l’attività diagnostica, il suo consenso. La mancanza di consenso informato, laddove raccomandato, può configurare una negligenza grave, della quale il medico risponde non solo, in concorso con la struttura sanitaria, sul piano civilistico, ma anche sotto il profilo penalistico.

  15. IN CONCLUSIONE E’ bene richiamare, a proposito della responsabilità professionale dell’ecocardiografista, la validità, in un eventuale contenzioso, delle indicazioni provenienti dagli ordini, dalle società scientifiche, nonché dalle linee guida (come ad es. quelle di cui al Decr. Ass. Sic. 24/12/2001, n. 10775). LINEE GUIDA Ebbene, queste linee guida sono delle raccomandazioni fornite dall’esperienza di gruppi di studio e rappresentano dei meri parametri di riferimento per una corretta condotta medica. Hanno lo scopo di guidare e favorire l’operato del sanitario, ma non possono essere elevate a strumento di valutazione in sede giudiziaria. In sostanza, le linee guida possono solo contribuire a delineare concetti di negligenza, imperizia ed imprudenza qualora il medico prescinda totalmente da esse. Il Giudice, pertanto, dev’essere consapevole che le linee guida sono criteri provvisori, soggetti a continui aggiornamenti sulla base dei risultati della ricerca scientifica, e quindi mai definitivi.

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