1 / 12

APPRENDISTATO E FORMAZIONE: IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO FRA ITALIA E SVIZZERA

Dipartimento federale dell‘economia DFE Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT. APPRENDISTATO E FORMAZIONE: IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO FRA ITALIA E SVIZZERA. Consiglio Sindacale Interregionale Ticino Lombardia Piemonte

ira
Télécharger la présentation

APPRENDISTATO E FORMAZIONE: IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO FRA ITALIA E SVIZZERA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Dipartimento federale dell‘economia DFE Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT APPRENDISTATO E FORMAZIONE: IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO FRA ITALIA E SVIZZERA Consiglio Sindacale Interregionale Ticino Lombardia Piemonte Séance du 22 février 2008 à Varese

  2. Dipartimento federale dell‘economia DFE Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT V o l e t d e c o o r d i n a t i o n (art. 9 al. 2 Dir. 89/48/CEE) Coordinatore svizzero per il riconoscimento dei diplomi Aspetto giuridico Paesi membri UE Commissione Europea Coordinazioni esterne Ufficio per l’integrazione Ambasciata Svizzera Vigilare sulla corretta applicaizone delle Direttive Europee in Svizzera Coordinatore Coordinazioni interne ESTI CDIP Swisstopo OFSP Cantoni Croce Rossa CdC-CdS OFFT

  3. Dipartimento federale dell‘economia DFE Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT Due sistemi di riconoscimento : Sistema Meccanismo • Le Direttive Europee riprese nell’Accordo sulla Libera Circolazione delle Persone ALCP Sistema reciproco, accordo bilaterale Diplomi IT → CH Diplomi CH → IT • Articolo 69 dell’Ordinanza sulla formazione professionale (art. 5 Ordinanza sulle Alte Scuole Specializzate) Sistema unilaterale Diplomi IT → CH

  4. Dipartimento federale dell‘economia DFE Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT Parte 1 : Libera circolazione Parte 2 : sicurezza sociale OFSP Farmacisti Parte 3 : riconoscimento dei Diplomi Medici + dentisti OFSP Infermieri CRS OFSP Veterinari Cantons Architetti Sages-femmes CRS Cantons Avvocati ALCP ALCP Direttive settoriali Direttive Generali Dir. 89/48/CEE (alte scuole) Dir. 92/51/CEE (1-3 anni di formazione) Allegati C et D Dir. 99/42/CE

  5. Dipartimento federale dell‘economia DFE Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT ALCP Nozione di professione regolamentata Una professione è regolamentata quando è obbligatorio possedere un diploma determinato per esercitarla. Professioni regolamentate: medico, ottico, infermiere, insegnante, ingegnere-geometra, ecc.. La ALCP si applica soltanto ai cittadini dell'Ue che vogliono esercitare in Svizzera una professione regolamentata. Professioni non regolamentate: cuoco, meccanico, ragioniere, rappresentante, ecc.. Per le professioni non regolamentate, o per i cittadini cittadini di Stato terzo, la legge svizzera offre anche una possibilità di riconoscere il suo diploma. Questo riconoscimento è quindi facoltativo. Regolamentazione dell'esercizio della professione ≠ regolamentazione della formazione

  6. Dipartimento federale dell‘economia DFE Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT ALCP Funzionamento del sistema generale: Principio: fiducia reciproca nelle formazioni e riconoscimento reciproco dei titoli. Quando una persona può bene esercitare una professione regolamentata nel suo Stato d'origine, deve potere esercitarla nello Stato d'accoglienza.

  7. Dipartimento federale dell‘economia DFE Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT ALCP Misure di Compensazione Se la formazione seguita nello Stato da origine differisce dalla formazione imposta nello Stato d'accoglienza, quest'ultimo può esigere misure di compensazione (tirocinio o prova attitudinale). Lo stato d'accoglienza deve provare che la formazione differisce di ciò che esige dai suoi connazionali Lo stato d'accoglienza può inoltre esigere che il migrante porti la prova della durata della formazione seguita, dal suo contenuto, ecc..

  8. Dipartimento federale dell‘economia DFE Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT Art. 69 OFPr Funzionamento del sistema svizzero : • Un riconoscimento è concesso se: • La durata della formazione straniera è identica alla formazione svizzera • il contenuto è identico • il livello è identico • il settore straniero comporta un insegnamento teorico e pratico.

  9. Dipartimento federale dell‘economia DFE Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT Art. 69 OFPr • Questo sistema si applica soltanto per i diplomidell’Ufficio Federale della Formazione professionale : • Attestato, certificato federale di capacità • Brevetto federale e diploma • Maturità professionale • Diplomi SSS; Diplomi SUP.

  10. Dipartimento federale dell‘economia DFE Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT Questo sistema si applica essenzialmente : ALCP Accordi Libera Circolazione delle persone • Settore del lavoro sociale e della salute; • Ottici; • Maestri di sci; • Settore contabile (revisione delle società); Ecc.. Art. 69 OFPr Ordinanza sulla Formazione Profess. • Settore della costruzione; • Settore alberghiero, ristorazione, turismo; • Vendita, marketing, informatica.

  11. Dipartimento federale dell‘economia DFE Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT 30.9.05 29.1.08 7.9.05 Ev. 7.08 Corrente 2009 20.10.07 La direttiva 2005/36/CE ALCP = accordo « statico » Adozione Termine di trasposizione Direttiva effettiva in tutta l’UE Pubblicazione In mancanza di trasposizione entro il termine prescritto, effetto diretto Negoziato della ripresa Procedure interne Eventuale termine di trasposizione Direttiva effettiva tra CH e UE Décision Comité mixte Suisse - UE Direttiva effettiva Decisione Comitato misto Nuovo Allegato III ALCP

  12. Dipartimento federale dell‘economia DFE Ufficio federale della formazione professionale et della tecnologia UFFT La direttiva 2005/36/CE In attesa della ripresa in Svizzera: • Le vecchie direttive restano applicabili; • Per la maggior parte dei casi, non si attendono problemi più gravi d'applicazione, poiché la maggior parte delle norme è ripresa nel vecchio sistema; • La maggior parte delle modifiche riguarda le prestazioni di servizi; come la maggior parte dei settori economici sono deregolamentati in Svizzera, i fornitori della CE non dovrebbero essere ostruiti dal termine di ripresa della direttiva 2005/36/CE. • Eccezioni sono sempre possibili, soluzioni pragmatiche dovranno dunque essere trovate a caso per caso.

More Related