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Il consolidato nazionale (gruppo RoBi)

Il consolidato nazionale (gruppo RoBi). prof.avv. Giuseppe Zizzo. Costituzione di nuova società. Altri. 40%. Rossi. Bianchi. RoBiSud srl. 75%. 25%. RoBi srl. NewRoBi srl. 60%. 100%. Presupposti. Possono optare per il consolidato nazionale, come controllanti o come controllate:

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Il consolidato nazionale (gruppo RoBi)

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Presentation Transcript


  1. Il consolidato nazionale(gruppo RoBi) prof.avv. Giuseppe Zizzo

  2. Costituzione di nuova società Altri 40% Rossi Bianchi RoBiSud srl 75% 25% RoBi srl NewRoBi srl 60% 100%

  3. Presupposti • Possono optare per il consolidato nazionale, come controllanti o come controllate: • le società di capitali soggette ad ires residenti • Possono optare per il consolidato nazionale, ma solo come controllanti, anche: • le cooperative e gli enti diversi dalle società commerciali soggetti ad ires residenti • le società non residenti, a condizione che siano residenti in un paese con convenzione contro le doppie imposizioni e che la partecipazione di controllo sia effettivamente connessa ad una stabile organizzazione sul territorio italiano

  4. Presupposti • Non possono optare per il consolidato nazionale, né come controllanti né come controllate: • le società che fruiscono di riduzioni dell’aliquota d’imposta • le società in fallimento, in liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria • le società il cui reddito è tassato per trasparenza ai sensi dell’art.115 • le società che hanno optato per il consolidato mondiale ai sensi dell’art.130 • le società che hanno optato per la tonnage tax

  5. Presupposti • Tra le società che optano deve sussistere, sin dall’inizio dell’esercizio, il rapporto di controllo di cui all’art.2359, c.1, n.1, c.c., con i seguenti requisiti: • partecipazione al capitale in misura superiore al 50%, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria e senza considerare le azioni prive del diritto di voto • partecipazione agli utili in misura superiore al 50%, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto

  6. Presupposti • Capitale Beta: 100 azioni (60 ord., 40 s.d.v.) • Alfa 31 ord.: si controllo di diritto c.c., si controllo art.120 (31/60)x100 • Alfa 31 ord., di cui 20 costituite in usufrutto con trasferimento diritto di voto: no controllo di diritto c.c. (11/60)x100 • Alfa 31 ord., di cui 20 costituite in usufrutto conservando diritto di voto: si controllo di diritto c.c., si controllo ex 120 lett.a) (31/60)x100, no controllo ex 120 lett.b) (11/60)x100 • Alfa 11 ord. più 20 in usufrutto con diritto di voto: si controllo di diritto c.c., no controllo ex art.120, lett.a) (11/60)x100

  7. Presupposti RoBi 100% NewRoBi 60% RoBiSud

  8. Presupposti RoBi 80% NewRoBi 60% RoBiSud

  9. Condizioni di efficacia • E’ necessario: • stessa data di chiusura dell’esercizio • elezione di domicilio presso la controllante ai fini delle notifiche degli atti e provvedimenti dell’A.F. • esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e della controllante • comunicazione dell’esercizio dell’opzione all’Agenzia delle Entrate entro il sesto mese del primo esercizio di applicazione del consolidato

  10. Effetti • L’opzione ha durata triennale ed è rinnovabile • Ciascuna società provvede a determinare il proprio imponibile secondo le regole ordinarie: • senza considerare i versamenti erogati o ricevuti a fronte dei benefici ricevuti o attribuiti • considerando gli effetti del riallineamento di cui all’art.128 • Le perdite fiscalmente riconosciute relative agli esercizi anteriori all’opzione possono essere utilizzate soltanto dalle società che le hanno prodotte

  11. Effetti • La consolidante provvede a determinare il reddito di gruppo, corrispondente alla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società aderenti al consolidato (indipendentemente dalla quota di partecipazione agli utili delle medesime) con alcune variazioni in diminuzione o in aumento

  12. Effetti: le compensazioni 49,5 RoBi imposta di gruppo senza consolidato (80x33%)+(120x33%)= 26,4+39,6=66 reddito di gruppo 80+120-50=150 imposta di gruppo con consolidato 150x33%=49,5 +80 39,6 100% NewRoBi +120 60% RoBiSud 16,5 -50

  13. Effetti: le rettifiche di consolidamento • Nella determinazione del reddito di gruppo la controllante effettua le seguenti variazioni: • in diminuzione per la quota imponibile dei dividendi infragruppo • in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro-rata patrimoniale • in diminuzione per le plusvalenze realizzate nei trasferimenti infragruppo neutrali

  14. Effetti: le rettifiche di consolidamento RoBi reddito di gruppo 80-50+120=150 rettifiche di consolidamento 150-5=145 imposta di gruppo 145x33%=47,85 +80 100 (-95) div. NewRoBi +120 RoBiSud -50

  15. Effetti: le rettifiche di consolidamento (pro-rata) RoBi Alfa interessi indeducibili 30 (35-5) reddito di gruppo 80-50+120=150 rettifiche di consolidamento 150-5-30=115 imposta di gruppo 115x33%=37,95 +80 NewRoBi +120 RoBiSud -50

  16. Effetti: le rettifiche di consolidamento (pro-rata) • P.N. RoBi 500, partecipazione pex in NRB 750, altre attività 250, interessi passivi 70, dividendi NRB 100 • Pro rata ex art.97 (750-500)/(1000-500)=50% • interessi passivi indeducibili 30, ossia 35 (70x50%)-5 (quota imponibile dividendi NRB) • Ricalcolo pro rata ex art.122 0 • interessi passivi indeducibili 0 • rettifica di consolidamento in diminuzione 30

  17. Effetti: le rettifiche di consolidamento (pro-rata) • P.N. RoBi 500, partecipazioni pex varie 750 (in NRB 150), altre attività 250, interessi passivi 70, dividendi NRB 100 • Pro rata ex art.97 (750-500)/(1000-500)=50% • interessi passivi indeducibili 30, ossia 35-5 (quota imponibile dividendi NRB) • Ricalcolo pro rata ex art.122 (600-500)/(1000-500)=20% • interessi passivi indeducibili 14 (70x20%) • rettifica di consolidamento in diminuzione 30 più rettifica in aumento 14

  18. Effetti: le rettifiche di consolidamento (pro-rata) • P.N. RoBi 500, partecipazioni pex varie 750 (in NRB 150), altre attività 250, interessi passivi 70, dividendi NRB 500 • Pro rata ex art.97 (750-500)/(1000-500)=50% • interessi passivi indeducibili 10, ossia 35-25 (quota imponibile dividendi NRB) • Ricalcolo pro rata ex art.122 (600-500)/(1000-500)=20% • interessi passivi indeducibili 14 (70x20%) • rettifica di consolidamento in diminuzione 10 più rettifica in aumento 14

  19. Effetti: le rettifiche di consolidamento (cessioni neutrali) RoBi Alfa cessioni beni diversi da merci in neutralità NewRoBi VFR=20 (100-80) corrispettivo=150 plus.=150-20=130 VC=150 VFR=20 RoBiSud

  20. Effetti: le rettifiche di consolidamento (cessioni neutrali) RoBi Alfa reddito di gruppo 80-50+120=150 rettifiche di consolidamento 150-5-30-130=-15 imposta di gruppo 0 +80 NewRoBi +120 cessione neutrale plus.=130 RoBiSud -50

  21. Effetti: le rettifiche di consolidamento (cessioni neutrali) • Successiva cessione a 160: • civ. plus.10 (160-150) • trib. plus.140 (160-20) • Successiva cessione a 100: • civ. minus.50 (100-150) • trib. plus.80 (100-20) • Successiva cessione a 10: • civ. minus.140 (10-150) • trib. minus.10 (10-20)

  22. Effetti • La consolidante provvede quindi a: • liquidare l’imposta dovuta o l’eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo • versare il saldo (anche acconti) • riportare a nuovo l’eventuale perdita

  23. Scioglimento per interruzione • Nel caso di perdita del controllo prima della scadenza il reddito della controllante viene aumentato: • degli interessi dedotti per effetto della rideterminazione del pro-rata patrimoniale (possibile variazione in diminuzione?) • delle plusvalenze realizzate nei trasferimenti infragruppo neutrali e non ancora assoggettate a tassazione (differenza esistente tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto)

  24. Scioglimento per mancato rinnovo • Nel caso di mancato rinnovo alla scadenza il reddito della controllante viene aumentato: • delle plusvalenze realizzate nei trasferimenti infragruppo neutrali e non ancora assoggettate a tassazione (differenza esistente tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto)

  25. Scioglimento (perdite) • Di regola, le perdite fiscalmente riconosciute in base alle dichiarazioni di gruppo restano nella disponibilità della controllante • Tuttavia, può essere stabilita l’attribuzione alle società che le hanno prodotte, secondo criteri predeterminati • Restano comunque alla consolidante le perdite da rettifiche di consolidamento

  26. Dichiarazione ed accertamento • Ciascuna consolidata: • presenta la propria dichiarazione dei redditi all’Ufficio delle Entrate competente per territorio, senza liquidazione dell’imposta e con indicazione dei redditi prodotti all’estero e delle imposte ivi pagate; • trasmette alla consolidante copia della dichiarazione; dati relativi ai dividendi; dati relativi alla rideterminazione del pro-rata; dati relativi alle cessioni neutrali; ritenute; detrazioni; crediti d’imposta; acconti autonomamente versati

  27. Dichiarazione ed accertamento • La consolidante presenta all’Ufficio delle Entrate competente per territorio, la dichiarazione dei propri redditi e la dichiarazione consolidata • Il controllo delle dichiarazioni delle consolidate e della consolidante è effettuato dagli Uffici delle Entrate rispettivamente competenti • Il controllo della dichiarazione consolidata e la determinazione dell’unica imposta dovuta spettano all’Ufficio competente per la consolidante

  28. Responsabilità • Le controllate sono responsabili: • per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi riferite al proprio reddito complessivo • per le somme dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a seguito del controllo formale di cui all’art.36-ter dpr 600/1973 • per le violazioni degli obblighi strumentali alla determinazione del reddito complessivo • in via sussidiaria, del versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione di gruppo

  29. Responsabilità • La controllante è responsabile: • per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi riferite al proprio reddito complessivo • per le somme dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a seguito del controllo formale di cui all’art.36-ter dpr 600/1973 • per gli obblighi connessi alla determinazione del reddito di gruppo • in solido, con lo controllate, per le somme da queste dovute, con diritto di rivalsa • in via principale, del versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione di gruppo

  30. Riallineamento valori • Se nell’anno precedente all’opzione e nei nove precedenti la controllante o un’altra controllata, anche se non esercente l’opzione, ha operato svalutazioni in conseguenza di rettifiche di valore o accantonamenti fiscalmente non riconosciuti: • i valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività della controllata, se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili, sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni, al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposizione

  31. Riallineamento valori RoBi VFR partecipazione NRB 500 (svalutazioni dedotte: per rettifiche di valore e accantonamenti non riconosciuti 75; per distribuzioni di utili 200) NewRoBi Attività: VC 750, VFR 800 Passività: VC 500, VFR 400 P.N.: VC 250, VFR 400 Riallineamento Attività: VC 750, VFR 775 (-25) Passività: VC 500, VFR 450 (+50) PN: VC 250, VFR 325 (-75)

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