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ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMANDOLA E MONTEFORTINO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMANDOLA E MONTEFORTINO. INCONTRO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. MODULO BASE. AMANDOLA, 11 maggio 2013. PERCHE’ SIAMO QUI?. La risposta a cui molti di voi pensano è …. Per un atto formale ….

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ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMANDOLA E MONTEFORTINO

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Presentation Transcript


  1. ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMANDOLA E MONTEFORTINO INCONTRO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO MODULO BASE AMANDOLA, 11 maggio 2013

  2. PERCHE’ SIAMO QUI? La risposta a cui molti di voi pensano è … Per un atto formale … … tanti discorsi … … che non servono a niente

  3. FORMAZIONE • Elemento centrale del “sistema sicurezza” del luogo di lavoro • Affinchè la sicurezza diventi il risultato di una azione “partecipata” da parte di tutti i soggetti presenti nel luogo di lavoro • Attraverso procedure e comportamenti che dalla “carta” si tramutino in azioni concrete e insite nella routine quotidiana.

  4. FORMAZIONE Affinchè la sicurezza diventi un fattore di tipo: STRUTTURALE TECNICO - ORGANIZZATIVO CULTURALE SCUOLA

  5. FORMAZIONE INSEGNANTE LAVORATORE FORMATORE E’ sui banchi di scuola che si gettano le basi per una cultura della sicurezzain ogni azione della vita di un individuo

  6. FORMAZIONE • Art. 37 del D.Lgs 81/08 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti • Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

  7. ACCORDO STATO REGIONIDEL 21 DICEMBRE 2011pubblicato in G.U. n. 8 del 11/01/2012 In attuazione dell’ Art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.”

  8. ACCORDO STATO REGIONIDEL 21 DICEMBRE 2011pubblicato in G.U. n. 8 del 11/01/2012 Art. 37 comma 1 LAVORATORI PREPOSTI FORMAZIONE DIRIGENTI Art. 37 comma 7 e 7bis

  9. ACCORDO STATO REGIONIDEL 21 DICEMBRE 2011pubblicato in G.U. n. 8 del 11/01/2012 DURATA MINIMA CONTENUTI DISCIPLINA MODALITA’ DI SVOLGIMENTO AGGIORNAMENTO In base al SETTORE ATECO di appartenenza e LIVELLO DI RISCHIO dell’attività

  10. ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIArt. 37 comma 1 lettere a) e b) DURATA MINIMA DEI CORSI FORMAZIONE GENERALE 4 ore Per tutti i settori FORMAZIONE SPECIFICA Rischio BASSO  4 ore In base al settore Ateco di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio Rischio MEDIO  8 ore Rischio ALTO  12 ore ISTRUZIONE Settore: ATECO 8 rischio: MEDIO FORMAZIONE GENERALE: 4 ore 12 ore FORMAZIONE SPECIFICA: 8 ore

  11. ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIArt. 37 comma 1 lettere a) e b) FORMAZIONE GENERALE CONTENUTI • Concetti di rischio • Danno • Prevenzione • Protezione • Organizzazione della prevenzione aziendale • Diritti, doveri e sanzioni • Organi di vigilanza, controllo e assistenza Credito formativo: PERMANENTE

  12. ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIArt. 37 comma 1 lettere a) e b) FORMAZIONE SPECIFICA CONTENUTI • rischi • danni • Misure di prevenzione e protezione del comparto di appartenenza dell’azienda Rischio infortuni cadute dall’altoRischio elettrico Rischio chimico Attrezzature Ambienti di lavoro Videoterminali Emergenze Piano di evaquazione Ecc… ecc… ecc… Credito formativo: IN CASI SPECIFICI DEFINITI

  13. ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIArt. 37 comma 1 lettere a) e b) • FORMAZIONE PERIODICAMENTE RIPETUTA • AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE durata minima: 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio • CREDITI FORMATIVI riconosciuti in modo diverso per formazione Generale e Specifica • ATTESTATI contenenti informazioni definite

  14. ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 FORMAZIONE AGGIUNTIVA DEI PREPOSTI FORMAZIONE DI BASE ISTRUZIONE 12 ore STESSO PERCORSO DEI LAVORATORI DELL’AZIENDA FORMAZIONE AGGIUNTIVA FORMAZIONE PARTICOLARE In base ai compiti svolti nell’azienda 8 ore • Frequenza: 90% ore previste • Verifica finale: test o colloquio obbligatori • Aggiornamento: quinquennale di 6 ore • Credito formativo: permanente (salvo modifiche di mansione) • Piattaforme E-L: parzialmente consentita per formazione particolare ed aggiornamento

  15. ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 FORMAZIONE DEI DIRIGENTI DIRIGENTE  DATORE DI LAVORO  DI SETTORE FORMAZIONE SPECIFICA 16 ore FORMAZIONE PARTICOLARE In base ai compiti svolti nell’azienda • Frequenza: 90% ore previste • Verifica finale: test o colloquio obbligatori • Aggiornamento: quinquennale di 6 ore • Credito formativo: permanente • Piattaforme E-L: consentita per tutto il corso ed aggiornamento MODULO 1: Normativo – giuridico MODULO 2: GESTIONALE (gestione ed organizzazione della sicurezza) MODULO 3: TECNICO (individuazione e valutazione dei rischi) MODULO 4: RELAZIONALE (formazione e consultazione dei lavoratori)

  16. ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 CREDITI FORMATIVI SCUOLE NUOVO RAPPORTO DI LAVORO IN AZIENDA DELLO STESSO SETTORE PRODUTTIVO CUI APPARTENEVA QUELLO PRECEDENTE FORMAZIONE GENERALE CREDITO FORMATIVO FORMAZIONE SPECIFICA IN AZIENDA DI DIVERSO SETTORE PRODUTTIVO CUI APPARTENEVA QUELLO PRECEDENTE o CAMBIO DI MANSIONE CREDITO FORMATIVO FORMAZIONE GENERALE

  17. ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 CORSI DI AGGIORNAMENTO LAVORATORI PREPOSTI DIRIGENTI CADENZA QUINQUENNALE DURATA MINIMA 6 ORE NEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI SI DOVRANNO TRATTARE SIGNIFICATIVE EVOLUZIONI ED INNOVAZIONI, APPLICAZIONI PRATICHE E/O APPROFONDIMENTI CHE POTRANNO RIGUARDARE: • APPROFONDIMENTI GIURIDICO-NORMATIVI • AGGIORNAMENTI TECNICI SUI RISCHI AI QUALI SONO ESPOSTI I LAVORATORI • MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE AI RISCHI • AGGIORNAMENTI SULLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

  18. ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 DISPOSIZIONI TRANSITORIE DIRIGENTI E PREPOSTI CHE NON HANNO MAI FATTO CORSI CORSO DI FORMAZIONE IN BASE ALLE REOLE DI QUESTO ACCORDO ENTRO 26/07/2013 “In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti ed i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo.”

  19. ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 DISPOSIZIONI TRANSITORIE FORMAZIONE PROGRAMMATA CON REGOLE PRECEDENTI LAVORATORI DIRIGENTI PREPOSTI CORSI GIA’ PROGRAMMATI E FORMALMENTE APPROVATI ENTRO IL 26.01.2012 EFFETTUATI E CONCLUSI ENTRO 12 MESI (26.01.2013) SOLO AGGIORNAMENTO

  20. ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 DISPOSIZIONI TRANSITORIE NUOVI ASSUNTI DOPO IL 26/01/2013 LAVORATORI DIRIGENTI PREPOSTI CORSI DI FORMAZIONE SECONDO IL PRESENTE ACCORDO ALL’ASSUNZIONE O ADIBIZIONE A RUOLO NEL CASO DI IMPOSSIBILITA’ MOTIVATA AD EFFETTUARE IL CORSO ALL’ATTO DELL’ASSUNZIONE O ADIBIZIONE A RUOLO ENTRO 60 GIORNI

  21. ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI E PREPOSTI CORSO DI FORMAZIONE GIA’ EFFETTUATO ALLA DATA DEL 26.01.2012 (nel rispetto delle norme precedenti l’accordo e comunque documentati) NESSUN CORSO DI FORMAZIONE SOLO AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE GIA’ EFFETTUATO PRIMA DEL 26.01.2007 AGGIORNAMENTO (tutto = 6 ore) ENTRO 12 MESI (26.01.2013)

  22. ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DIRIGENTI CORSO DI FORMAZIONE GIA’ EFFETTUATO ALLA DATA DEL 26.01.2012 NESSUN CORSO DI FORMAZIONE SOLO AGGIORNAMENTO CONTENUTI DOCUMENTATI DEL D.M. 1997 o MOD. A per RSPP

  23. FORMAZIONE Elemento centrale del “sistema sicurezza” del luogo di lavoro SICUREZZA SCUOLA DIMENSIONE LEGISLATIVA DIMENSIONE ISTITUZIONALE OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE NORME COMPITO DI FORMARE I FUTURI CITTADINI LAVORATORI

  24. SICUREZZA SCUOLA DIMENSIONE LEGISLATIVA DIMENSIONE ISTITUZIONALE OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE NORME COMPITO DI FORMARE I FUTURI CITTADINI LAVORATORI D.LGS. 81 del 9 Aprile 2008 RISPETTO DELLE PROCEDURE UTILIZZO SISTEMATICO DEI D.P.I ESERCITAZIONI E LEZIONI TESTO UNICO

  25. D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008modificato con D. Lgs. N. 106 del 3 Agosto 2009 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 123/2007, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E’ ENTRATO IN VIGORE IL 15 MAGGIO 2008 E SOSTITUISCE IL D.LGS 626/94 E 494/96

  26. D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008modificato con D. Lgs. N. 106 del 3 Agosto 2009 FINALITA’ Come considerazione generale si può dire che le novità introdotte nel Titolo I sono soprattutto esplicitazioni, integrazioni e dettagli di obblighi che nella loro ratio erano già presenti nel D.Lgs. 626/94 e che sono stati resi maggiormente vincolanti. Lo scopo sembra quello di affermare, con ancora più vigore, la necessità di delineare un sistema di gestione della sicurezza aziendale già presente in nuce nel D.Lgs. 626/94 ma che forse è stata la sua parte di minore successo. A differenza del D.Lgs. 626/94 e in accordo con la direttiva comunitaria 89/391/CE il testo normativo si apre (art. 1) con la precisazione delle finalità del Provvedimento cioè il riordino della normativa vigente su tutto il territorio nazionale. SCOPO RAGGIUNTO?

  27. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NOVITA’ RILEVANTE RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE PRECEDENTE FILOSOFIA DI BASE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA, PER CONFERIRE EFFETTIVITÀ ED EFFICACIA ALL’AZIONE DI PREVENZIONE: Predisposizione dei sistemi di controllo dell’efficacia e dell’efficienza delle misure adottate Ripartizione intersoggettiva dell’obbligo di sicurezza e salute fra i ruoli della linea gerarchico-funzionale • ABROGA E SOSTITUISCE GRAN PARTE DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO • Tuttavia: • Le disposizioni relative ai rischi da stress lavoro-correlato slittano all’1 agosto 2010 • Le disposizioni relative ai rischi da radiazioni ottiche artificiali slittano al 26 aprile 2010 • Le disposizione relative ai rischi da campi elettromagnetici slittano al 30 aprile 2012

  28. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO L’EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ART. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” ART.35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni…” ART. 41 “L'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana…”

  29. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CODICE CIVILE ART. 2087 “L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”: CODICE PENALE ART. 589 “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.”:

  30. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NORMATIVE SPECIFICHE D.P.R. ANNI 50 FILOSOFIA: ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLE CONDIZIONI PERICOLOSE DPR 547/55: Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 303/56: Norme generali per l’igiene sul lavoro DPR 164/56: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni DPR 320/56: Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene nei lavori in sotterraneo DPR 321/56: Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa OBIETTIVO: FRAPPORRE UNA BARRIERA FRA L’ADDETTO E LA ZONA DI PERICOLO SI INIZIA A PARLARE DI RESPONSABILITA’

  31. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NORMATIVE SPECIFICHE D.P.R. ANNI 60 FILOSOFIA: INFORTUNI SUL LAVORO COME PROBLEMA SOCIALE DPR 1124/65: T.U. sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali L. 977/67: tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti D.P.R. ANNI 70 FILOSOFIA: SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE DPR 1204/71: tutela delle lavoratrici madri L. 300/70: Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale…. L.833/78: Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

  32. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ANNI 80 e 90: D.P.R. DI DERIVAZIONE DA DIRETTIVE EUROPEE FILOSOFIA: RICONOSCIMENTO PREVENTIVO DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE PER AGIRE SULLE AZIONI PERICOLOSE DPR 962/82 e 904/82: rischi da esposizione da cloruro di vinile monomero DPR 675/82 e 727/82 : sicurezza uso di materiale elettrico in ambiente esplosivo DPR 673/82: caratteristiche delle funi metalliche, catene e ganci DPR 524/82: segnaletica di sicurezza D. Lgs. 277/91: protezione contro rischi da piombo, amianto e rumore D .Lgs. 626/94: Miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro D. Lgs. 459/96: caratteristiche di sicurezza delle macchine D. Lgs. 494/96: sicurezza dei cantieri temporanei e mobili D. Lgs. 230/95 e 257/01: Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione

  33. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008modificato con D. Lgs. N. 106 del 3 Agosto 2009 E’ composto da 306 articoli, 13 titoli, 51 allegati Titolo I Disposizioni Generali Titoli dal II al XI Disposizioni Speciali Titolo XII Disposizioni in materia penale e procedura penale Titolo XIII Norme transitorie e finali TITOLO I Capo I - Disposizioni generali Capo II - Sistema Istituzionale Capo III - Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro Sezioni: I - Misure di Tutela e Obblighi II - Valutazione dei rischi III - Servizio di Prevenzione e Protezione IV - Formazione Informazione e Addestramento V - Sorveglianza Sanitaria VI - Gestione delle Emergenze VII - Consultazione e partecipazione dei RLS VIII - Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche Capo IV - Disposizioni Penali

  34. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Titolo II e allegato IV Luoghi di lavoro Titolo III e allegati V-IX Attrezzature di lavoro e DPI capo I Uso delle attrezzature di lavoro capo II Uso dei DPI capo III Impianti e apparecchiature elettriche Titolo IV e allegati X-XXIII Cantieri temporanei e mobili capo I Misure di tutela nei cantieri edili capo II Lavori in quota Titolo V e allegati XXIV-XXXII Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro Titolo VI e allegato XXXIII Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII e allegato XXXIV Videoterminali Titolo VIII e allegati XXXV-XXXVII Agenti fisici capo I Disposi. comuni a tutti gli agenti fisici Titolo IX e allegati XXXVIII–XLIII Sostanze pericolose capo I Protezione da agenti chimici Titolo X e allegati XLIV-XLVIII Agenti biologici Titolo XI e allegati XLIX-LI Atmosfere esplosive Titolo XII Disposizioni penali e di procedura

  35. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CAMPO DI APPLICAZIONE (ART. 3) • Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. • 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo. • Lavoratori somministrati • Lavoratori distaccati • Lavoratori a progetto • Collaboratori coordinati e continuativi • Lavoratori con prestazioni occasionali di tipo accessorio • Lavoratori a domicilio • Lavoratori in telelavoro • Lavoratori autonomi

  36. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE LAVORATORE Persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: - ….. - ….. - L’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione

  37. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

  38. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE DATORE DI LAVORO soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell‘organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 D.Lgs 165/2001): Per DL si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avete autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nel quale viene svolta l’attività, e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa….

  39. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE DATORE DI LAVORO soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell‘organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. DIRIGENTE SCOLASTICO = DATORE DI LAVORO Così come individuato dal Decreto Ministero dell’Istruzione 21 giugno 1996 n. 292

  40. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE PREPOSTO Persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa FIGURA CENTRALE NELLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA

  41. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE R.S.P.P. persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. A.S.P.P. persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro e facente parte del servizio di prevenzione protezione dai rischi. R.L.S. persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. MEDICO COMPETENTE Medico in possesso dei requisiti professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti …..

  42. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOGGETTI ATTIVI NEL RUOLO DI PREVENZIONE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI INTERNI O ESTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI DEI LAVORATORI

  43. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO LA PIRAMIDE DECISIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA

  44. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EVOLUZIONE SICUREZZA COME EVENTO PARTECIPATO GERARCHIA COLLABORAZIONE

  45. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DATORE DI LAVORO R.S.P.P. Organizzazione della sicurezza aziendale A.S.P.P. MEDICO COMPETENTE DIRIGENTE DIRIGENTE DIRIGENTE PREPOSTI PREPOSTI PREPOSTI LAVORATORI LAVORATORI LAVORATORI

  46. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AL DIRIGENTE SCOLASTICO COMPETONO TUTTI I COMPITI E OBBLIGHI PREVISTI DAL D.Lgs. “81” di tipo “gestionale”

  47. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ART. 16 – DELEGA DI FUNZIONI IL DIRIGENTE SCOLASTICO PUO’ DELEGARE LA MAGGIOR PARTE DEI COMPITI DI PROPRIA COMPETENZA CON I SEGUENTI LIMITI E CONDIZIONI: • Che la delega risulti da atto scritto recante data certa; • Che il delegato possegga i requisiti di professionalità ed esperienza previsti per la funzione delegata; • Che attribuisca al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura della funzione delegata; • Che attribuisca l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento di tale funzione; • Che la delega sia accettata per iscritto; • Che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità; • La delega non esclude la vigilanza in capo al datore di lavoro. IL DELEGATO, IN ACCORDO CON IL DATORE DI LAVORO, PUO’ DELEGARE A SUA VOLTA LE FUNZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

  48. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ART. 17 – OBBLIGHI NON DELEGABILI • VALUTARE TUTTI I RISCHI • ELABORARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI • INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI • DESIGNARE IL R.S.P.P. DAI RISCHI

  49. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ART. 18 – ALTRI OBBLIGHI (obblighi delegabili) • ADOTTARE LE MISURE DI SICUREZZA PER • RIDURRE O ELIMINARE I RISCHI. • MISURE CHE POSSONO ESSERE DI NATURA • - TECNICA • - ORGANIZZATIVA • - PROCEDURALE

  50. TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ART. 18 – ALTRI OBBLIGHI (obblighi delegabili) • DESIGNARE GLI ADDETTI AL S.P.P. • NOMINA IL MEDICO COMPETENTE • INDIVIDUA I PREPOSTI • DESIGNA GLI ADDETTI ALLE MISURE • - DI GESTIONE DELLE EMERGENZE • - DI PRONTO SOCCORSO • - DI PREVENZIONE INCENDI

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