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Codice Deontologico dell’assistente sociale. G. Sammarco. Alcune tappe significative 1/2. 1947 Bruxelles UCISS (Unione Cattolica Internaz.di Serv.Soc) Codice Internazionale di Serv Soc 1956 Bruxelles UCISS Guida internazionale ad uso degli Ass Soc cattolici
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Codice Deontologico dell’assistente sociale G. Sammarco
Alcune tappe significative 1/2 • 1947 Bruxelles UCISS (Unione Cattolica Internaz.di Serv.Soc) Codice Internazionale di Serv Soc • 1956 Bruxelles UCISS Guida internazionale ad uso degli Ass Soc cattolici • 1976 Portorico La federazione Intern As Soc (IFSW),Codice intern di etica profess degli aa ss, adottato dall’assemblea generale • 1987 Codice di auto disciplina dell’as dell’Alta Valdelsa • 1990 IFSW dichiarazione sui principi etici del serv soc adottata dall’assemblea di Buenos Aires
2/2 • 1992 Chianciano AssNAS Codice deontologico dell’ass soc in Italia approvato al XVII congresso nazionale degli aass • 1994 IFSW Dichiarazione sui principi etici del servizio sociale ,adottata dall’Assemblea generale , Colombo (Sri Lanka) • 1998 CNOAS Codice deont dell’ass soc • 2002 CNOAS revisione con sanzioni disciplinari • 2004 IFSW Dichiarazione sui principi etici del serv soc assemblea generale Adelaide (australia) • 2009 CNOAS nuovo cod deont dopo legge sul segreto professionale
Riservatezza e segreto e segreto professionale (Titolo III - capo III del Codice deontologico dell’Assistente Sociale) Art. 23 “La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell’utente e del cliente e dovere dell’AS, nei limiti della normativa vigente”
La Riservatezza E’ un atteggiamento più ampio ed esteso di cui l’obbligo al segreto professionale fa parte. E’ un atteggiamento di cautela nella conduzione della relazione professionale che deve essere riguardosa e discreta e deve saper conservare, usare e proteggere i dati raccolti.
Il Segreto Professionale E’ l’obbligo a non rivelare le informazio-ni apprese all’interno di un rapporto fiduciario. Normativa di riferimento: • Articolo n. 622 del Codice Penale “Rivelazione di segreto professionale” • Legge n. 675/’96 sulla Privacy “Tutela delle persone e di altri sogg. al trattamento dei dati personali” e s.m. • Legge n. 119/2001 “Disposizioni concernenti l’obbligo del segreto professionale per gli Assistenti Sociali”
Il Segreto Professionale e l’AS Il segreto professionale è parte essenziale del “codice genetico” della professione; esso esprime i principi e i valori che alla professione ineriscono fin dalla sua nascita in forma di riconoscimento della dignità e del rispetto della persona (M. Diomede Canevini, 2000). Non è soltanto il riconoscimento di un diritto ormai acquisito del cittadino: è tutela di uno strumento di lavoro costituito dal rapporto fiduciario con la persona che chiede l’intervento professionale” (P. Rossi, 2002).
Il Codice deontologico del 2009 Il codice deontologico dell’AS, (ultima ed. approvata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine a Roma il 17/07/09) ha dedicato alcuni articoli che recepiscono sia la disciplina della tutela della privacy (L. 675/1996) sia il recente dettato legislativo in materia di segreto professionale(L. 119/2001).
Art. 27 Codice Deontologico dell’A.S. L’A.S. ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza al giudice e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell’esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.
Art. 28 Codice deontologico dell’AS L’A.S. che nell’esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rilevarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi: • rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni, psichiche o ambientali; • richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell’incapace nell’esclusivo interesse degli stessi; • autorizzazione dell’interessato/i o dei legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rilevazione; • rischio grave incolumità dell’Assistente Sociale
Segreto Professionale e Segreto d’Ufficio • Il Segreto Professionale tutela la libertà e la sicurezza dei rapporti intimi professionali e concerne la persona, fisica o giuridica, privata. • Il Segreto d’ufficio è teso a garantire la Pubblica Amministrazione, riguarda i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che non possono rivelare notizie d’ufficio.
Segreto Professionale e Segreto d’Ufficio • Il Segreto Professionale tutela la libertà e la sicurezza dei rapporti intimi professionali e concerne la persona, fisica o giuridica, privata. • Il Segreto d’ufficio è teso a garantire la Pubblica Amministrazione, riguarda i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che non possono rivelare notizie d’ufficio.
Art 30 Codice Deontologico dell’A.S. • L’A.S. nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell’intervento.
L’applicabilità dello speciale regime processuale, civile (art. 249 del Cpc) e penale (art. 200 del Cpp), della testimonianza • L’articolo 249 del Codice di procedura civile prevede la facoltà di astensione dei testimoni. • L’art 200 del Codice di procedura penale prevede che il giudice non possa obbligare gli assistenti sociali a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione. Se le motivazioni sono infondate, previo accertamenti, può obbligare l’assistente sociale a deporre.
Obbligo dell’AS a segnalare alle Autorità Giudiziarie • In sede Penale: (art 361 Codice penale) “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” • In sede Civile: (art 9 Legge n.184/’83 e s.m. “Diritto del minore ad una famiglia”). E’ obbligatorio segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di abbandono di minori ed al Giudice Tutelare persone in minorata difesa (Legge n. 6 2004).
Art 13 Codice deontologico dell’A.S. L’A.S., nel rispetto della normativa vigente e nell’ambito della propria attività professionale, deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai loro legali rappresentanti, l’accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.
Art 13 Codice deontologico dell’A.S. L’A.S., nel rispetto della normativa vigente e nell’ambito della propria attività professionale, deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai loro legali rappresentanti, l’accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.
Legge 3 aprile 2001 n. 119 -“Disposizioni concernentil’obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali” Art. 1 Gli aa.ss. iscritti all’albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84 hanno l’obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionista.Agli aa.ss. di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall’articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore. Agli aa.ss. si applicano, altresì, tutte le norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili.