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Alberto Zanardi Università di Bologna Commissione tecnica paritetica per l’attuazione

Ministero dell’economia e delle finanze Scuola superiore dell’economia e delle finanze Percorso seminariale di alta formazione "Lo stato di attuazione della riforma del federalismo fiscale“ I sistemi perequativi di Regioni ed Enti locali. Alberto Zanardi Università di Bologna

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Alberto Zanardi Università di Bologna Commissione tecnica paritetica per l’attuazione

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Presentation Transcript


  1. Ministero dell’economia e delle finanzeScuola superiore dell’economia e delle finanzePercorso seminariale di alta formazione"Lo stato di attuazione della riforma del federalismo fiscale“I sistemi perequativi di Regioni ed Enti locali Alberto Zanardi Università di Bologna Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale Roma, 24 giugno 2013

  2. Struttura della discussione La redistribuzione territoriale in Italia: una valutazione Modelli di trasferimenti perequativi per gli enti territoriali La riforma del sistema di perequazione degli enti territoriali in Italia • nella Costituzione • nella legge delega del federalismo fiscale • nei decreti legislativi • nell’attuazione concreta

  3. La redistribuzione interregionale: una valutazione Residui fiscali = spesa pubblica (al netto dei trasferimenti erogati e degli interessi passivi) – entrate pubbliche (al netto dei trasferimenti ricevuti)

  4. La redistribuzione interregionale: una valutazione

  5. La richiesta della Lega nord di trattenere almeno il 75% del prelievo localizzato nei territori: quanto è lontana dalla realtà?

  6. La redistribuzione interregionale: le entrate • La distribuzione territoriale delle entrate pro-capite • Dipende essenzialmente dal reddito (e dal livello di accertamento delle imposte) • Il reddito procapite nel Sud è circa il 75% di quello del Centro-Nord • Il reddito procapite della Regione più ricca (la Lombardia) è circa due volte quello della più povera (Calabria) • Situazione invariata negli ultimi 30 anni. Convergenza fino alla prima metà anni ’70, poi stop, poi crescita maggiore Sud 96-00, minore dopo

  7. La redistribuzione interregionale: le spese • La distribuzione territoriale delle spese pro-capite • La spesa complessiva è distribuita in modo quasi uniforme sul territorio • Spesa per interessi passivi e pensioni più concentrata al Nord; spesa per personale pubblico più concentrata al Sud (numero di dipendenti pubblici/1000 abitanti AC: Sud 39,1 Nord 26,8) • Altre differenze strutturali: • la dimensione: le regioni più piccole spendono di più di quelle grandi • la caratteristica istituzionale delle Regioni: RSS spendono di più delle RSO

  8. Alcuni concetti chiave: dalla “redistribuzione territoriale” alla “perequazione degli enti decentrati” Strumenti Il bilancio pubblico redistribuisce tra territori attraverso: • la redistribuzione “implicita” realizzata dalle entrate/spese (al netto dei trasferimenti) dello Stato e degli enti previdenziali • la redistribuzione “esplicita” realizzata dai sistemi di trasferimenti perequativi a favore degli (oppure tra) enti decentrati (sia verticali sia orizzontali) Criteri Il bilancio pubblico redistribuisce tra territori secondo: • programmi di entrata e di spesa che fanno riferimento a caratteristiche rilevanti di individui/imprese (es: imposte personali e societarie, spesa per sanità, istruzione) => la redistribuzione territoriale dipende dalla distribuzione di qusti soggetti tra territori • programmi di spesa che fanno riferimento ai territori (spese infrastrutturali, trasferimenti perequativi, imposte reali?) Qui attenzione sui sistemi di trasferimenti perequativi a favore degli (oppure tra) enti decentrati

  9. Trasferimenti intergovernativi In tutti i modelli di decentramento sono presenti trasferimenti di risorse dal centro alla periferia (parziale eccezione: Italia post-riforma costituzionale 2001) I trasferimenti fiscali intergovernativi finanziano le spese dei governi sub-centrali in misura diversa: • per circa il 60% nei paesi in ritardo di sviluppo e nelle economie di transizione • per circa il 40% nei paesi OCSE • Quali motivazioni per i trasferimenti? • Quali tipologie? • Quali sono i loro effetti economici e distributivi?

  10. Motivazioni dei trasferimenti intergovernativi 1) Finanziamento dell’attività generale dell’ente locale • integrare le entrate tributarie per il livello di governo locale nel suo complesso allo scopo di garantire il finanziamento dei compiti istituzionali degli enti territoriali (colmare il vertical fiscal imbalance) • finanziare le spese di investimento in presenza di vincoli all’indebitamento per gli enti locali 2) Finalità perequative • ridurre le differenze nelle entrate tributarie pro-capite tra enti locali di uno stesso livello (colmare gli horizontal fiscal imbalances) • garantire risorse sufficienti a finanziarie la fornitura di standard minimi di servizi su tutto il territorio nazionale (a partire da differenze territoriali nelle capacità fiscali e nei costi di produzione) 3) Compensazione delle esternalità, effetti di traboccamento, concorrenza fiscale

  11. Trasferimenti intergovernativi: classificazione • Determinazione dell’ammontare Discrezionali – automatici • Utilizzazione Vincolati – non vincolati • Criteri di distribuzione Oggettivi – discrezionali Perequativi – non-perequativi Incentivanti lo sforzo fiscale locale - non-incentivanti lo sforzo fiscale locale Senza % di cofinanziamento locale (non matching) – con % di cofinanziamento locale (matching) • Soggetti coinvolti Verticali (dal governo centrale) - orizzontali (tra governi locali)

  12. La perequazione dovrebbe ridurre le differenze in A, B, C e in alcuni casi D Sistemi di trasferimenti perequativi: fonti di disuguaglianza tra gli enti locali

  13. Trasferimenti perequativi: modelli di perequazione (1) • Trasferimenti legati alla spesa storica: TRi,t = TRi,t-1 • Trasferimenti in somma fissa pro-capite (proporzionali alla popolazione): TRi=k Pi Pi= popolazione locale • Trasferimenti perequativi del fabbisogno standard: TRi=(gsi - ti yi)Pi gsi= fabbisogno standard di spesa pro-capite fissato dal governo centrale nell’ente i ti= aliquota locale yi= base imponibile locale pro-capite nell’ente i (standardizzata al lordo di evasione e agevolazioni) Trasferimenti = differenza tra fabbisogno standard e gettito effettivo non c’è incentivo allo sforzo fiscale autonomo: -ti  +Tri

  14. Trasferimenti perequativi: modelli di perequazione (2) • Trasferimenti perequativi del fabbisogno standard e incentivanti lo sforzo fiscale (Italia: spese Lep/fondamentali di regioni e enti locali): TRi=(gsi - yi)Pi  = aliquota standard fissata a livello centrale Se l’ente decide ti<  ha meno risorse a disposizione, per cui non c’è incentivo a ridurre l’aliquota; se decide ti >   l’ente può usare come vuole le risorse eccedenti quelle necessarie per garantire gsi • Trasferimenti perequativi della capacità fiscale (Canada; Italia: spese non-Lep/non fondamentali di regioni e enti locali): TRi=( y - yi)Pi y= base imponibile locale media pro-capite nel totale degli enti I trasferimenti eliminano le differenze tra enti dei gettiti locali (all’aliquota standard) dovute a differenze nelle basi imponibili pro-capite

  15. Trasferimenti perequativi: modelli di perequazione (3) • Trasferimenti perequativi del potenziale: TRi = ti (y - yi)Pi Incentivi più forti allo sforzo fiscale degli enti locali: i trasferimenti eguagliano le dotazioni di risorse complessive (proprie e trasferite) agli enti che decidano di attuare il medesimo sforzo fiscale: Ai = Ti + TRi = tiy Pi

  16. Il punto di partenza: la perequazione dei trasferimenti a favore dei Comuni (2010) Fonte: Di Liddo (2013)

  17. La perequazione degli enti territoriali nella riforma del federalismo fiscale Costituzione art. 119 La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante (comma 3) => Perequazione delle capacità fiscali Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite (comma 4) => Perequazione dei fabbisogni standard Ambiguità nei meccanismi di perequazione territoriali (fabbisogni? capacità fiscale? perequazione completa o incompleta?)

  18. Perequazione sui fabbisogni standard e perequazione sulla capacità fiscale: un esempio numerico

  19. La legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009): • Sistemi di finanziamento/perequazione differenziati a seconda delle materie • In particolare: tutela dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli Enti locali • Regioni • perequazione sui fabbisogni standard integrale e verticale per le spese regionali relative ai livelli essenziali delle prestazioni (circa il 75% dell’attuale spesa corrente delle Regioni) • perequazione sulla capacità fiscaliincompleta (verticale o orizzontale?) per le spese regionali con portata equitativa minore (spese “autonome”) (circa il 25% dell’attuale spesa corrente delle Regioni) La perequazione degli enti territoriali nella riforma del federalismo fiscale

  20. Comuni • funzioni fondamentali → tutela finanziaria forte: perequazione integrale dei fabbisogni standard in ogni Comune • funzioni non fondamentali → tutela finanziaria più debole: equalizzazione (soltanto parziale) delle differenza di capacità fiscale tra Comuni sui tributi attribuiti a quelle funzioni La perequazione degli enti territoriali nella riforma del federalismo fiscale

  21. Coordinamento regionale sulla finanza locale (federalismo “a cascata”) • Perequazione verticale da parte della Regione mediante un fondo alimentato dal bilancio dello Stato • Possibilità per le Regioni, sulla base di intese con gli enti locali, di ripartire tra i Comuni inclusi nel proprio territorio il totale delle risorse assegnate dallo Stato quale fondo perequativo dei Comuni secondo criteri (valutazioni della spesa standardizzata, delle entrate standardizzate) diversi da quelli adottati dallo Stato La perequazione degli enti territoriali nella riforma del federalismo fiscale

  22. Soppressione di tutti i trasferimenti statali alle Regioni diretti al finanziamento sia delle spese relative alle funzioni essenziali sia di quelle relative alle funzioni autonome • Per le spese relative alle funzioni regionali LEP: • determinazione secondo i fabbisogni standard di ciascuna Regione risultati dai LEP valorizzati agli associati costi standard di fornitura con superamento della spesa storica • finanziamento mediante il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri regionali derivati (tra cui, in una fase transitoria, l’IRAP), dell’addizionale regionale all’IRPEF, della compartecipazione regionale all’IVA, nonché con quote specifiche del fondo perequativo in modo tale da garantire il finanziamento integrale in ciascuna Regione La legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009): finanziamento e perequazione delle RSO

  23. Le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una Regione • Nelle Regioni dove il gettito tributario a tali aliquote è insufficiente a garantire il finanziamento dei LEP intervengono i trasferimenti perequativi La legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009): finanziamento e perequazione delle RSO

  24. Per le spese relative alle funzioni autonome la legge delega prevede che i trasferimenti statali ora diretti al finanziamento di tali spese siano sostituiti dal gettito derivante dall’aliquota media di equilibrio dell’addizionale regionale all’IRPEF • L’aliquota dell’addizionale deve essere stabilita al livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tali da pareggiare esattamente l’importo complessivo dei trasferimenti soppressi • Il modello della capacità fiscale richiederebbe in realtà la perequazione di tutti i tributi destinati al finanziamento delle spese autonome e non solo dell’addizionale all’IRPEF La legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009): finanziamento e perequazione delle RSO

  25. Il fondo perequativo (indicato come verticale) è composto di due parti: • la prima destinata a finanziare la perequazione verticale al fabbisogno in relazione alle funzioni essenziali • la seconda destinata a realizzare la perequazione della capacità fiscale in relazione alle funzioni autonome • Per la parte relativa alla perequazione al fabbisogno, il fondo è alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito IVA • Per la parte relativa alla perequazione della capacità fiscale sembra che la legge delega preveda un sistema di perequazione orizzontale: le Regioni che hanno un gettito pro-capite da addizionale IRPEF superiore alla media non ricevono risorse dal fondo (ma trasferiscono risorse al fondo?) mentre quelle che sono sotto la media ricevono dal fondo La legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009): finanziamento e perequazione delle RSO

  26. Anche per i Comuni (come per gli altri Enti locali) la legge delega prevede la soppressione degli attuali trasferimenti statali e regionali e la loro fiscalizzazione • Le spese relative alle funzioni fondamentali vengono finanziate in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard mediante tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, addizionali a tali tributi (prioritariamente la compartecipazione all’IVA, la compartecipazione all’IRPEF, l’imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull’unita` immobiliare adibita ad abitazione principale) e trasferimenti dal fondo perequativo • Le spese relative alle funzioni diverse da quelle fondamentali sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi (presumibilmente erariali o regionali) e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante La legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009): finanziamento e perequazione dei Comuni

  27. I trasferimenti perequativi a favore delle spese corrispondenti sia alle funzioni fondamentali sia alle funzioni non fondamentali provengono da un fondo istituito nel bilancio delle Regioni, a sua volta alimentato dal bilancio dello Stato attraverso la fiscalità generale • (almeno verosimilmente per la componente di perequazione sui fabbisogni perché per quella sulla capacità fiscale si dovrebbe logicamente identificare uno specifico tributo da sottoporre ad equalizzazione) La legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009): finanziamento e perequazione dei Comuni

  28. Per le spese relative alle funzioni fondamentali la dimensione del fondo è determinata in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale • La ripartizione del fondo perequativo tra i singoli Comuni avviene in base a: • 1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale • 2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture • Si combinano nella standardizzazione delle funzioni fondamentali sia le spese correnti che in conto capitale (con un’unica funzione di stima? separata?) • Per le spese relative alle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i Comuni è tale da ridurre le differenze tra le capacità fiscali. Si dovrebbe tener conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia, della dimensione demografica (in relazione inversa alla dimensione stessa) e della loro partecipazione a forme associative La legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009): finanziamento e perequazione dei Comuni

  29. La legge delega detta inoltre delle regole per determinare in via provvisoria la ripartizione tra funzioni fondamentali e non • Il testo della delega richiama in realtà due distinti criteri • il primo prevede che, date le spese dei Comuni, l’80% vada considerato in via forfetaria come relativo alle funzioni fondamentali, il restante 20% come relativo a quelle non fondamentali • 2) il secondo fa invece riferimento ad uno specifico elenco di funzioni da considerarsi in via transitoria come fondamentali: • 2a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile; • 2b) funzioni di polizia locale • 2c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica • 2d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti • 2e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato • 2f) funzioni del settore sociale La legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009): finanziamento e perequazione dei Comuni

  30. La perequazione della spesa in conto capitale Quadro generale piuttosto confuso Regioni: apparentemente nessuna distinzione nel finanziamento/perequazione tra spesa corrente e spesa in conto capitale (sia per spese Lep sia per spese autonome) Quindi: • saranno definiti dei fabbisogni standard anche per la spesa in conto capitale relativa alla spesa Lep • i trasferimenti in conto capitale per la spesa autonoma verranno sostituiti da trasferimenti basati sulla capacità fiscale (eccezione: trasporto pubblico locale) Enti locali: ripartizione del fondo perequativo relativo alle prestazioni fondamentali per la parte relativa alla spesa in conto capitale in base a indicatori di fabbisogno di infrastrutture (senza indicazione sulle specifiche modalità di calcolo)

  31. La perequazione della spesa in conto capitale Punti critici: • Quale coordinamento tra 1) determinazione dei fabbisogni standard in conto capitale per Regioni (spese Lep) e per Enti locali (funzioni fondamentali) e 2) perequazione infrastrutturale? Una possibile razionalizzazione: 1) copertura ammortamenti 2) riduzione dei gap infrastrutturali tra territori • Coordinamento necessario tra transizione ai fabbisogni standard sulla spesa corrente e la riduzione dei gap infrastrutturali attraverso la perequazione infrastrutturale. La sostenibilità del meccanismo dei fabbisogni standard si regge criticamente sul fatto che le posizioni di partenza tra le varie Regioni e tra i vari Enti locali in termini di dotazioni infrastrutturali pubbliche siano sufficientemente omogenee

  32. Il decreto legislativo sulla finanza comunale • Tre blocchi fondamentali della riforma: • Il primo quasi realizzato (ma da coordinare con innovazioni da interventi emergenziali): • il sistema dei tributi comunali • Il secondo avviato: • la determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni di spesa comunali • Il terzo ancora tutto da affrontare: • il sistema perequativo dei Comuni e il ruolo di coordinamento della Regione nella finanza comunale

  33. Il decreto legislativo sulla finanza comunale • Insufficiente elaborazione del sistema perequativo a regime dei Comuni • “Fondo sperimentale di riequilibrio” temporaneo, molto rigido, limitato alla perequazione delle risorse corrispondenti all’Imu e agli ex-trasferimenti • Accanto ai fabbisogni standard è necessario determinare le capacità fiscali standard dei singoli comuni • Manca l’assegnazione dei tributi alle due componenti della perequazione: funzioni standard (fabbisogni) e non (capacità fiscale) • Manca la regolamentazione della componente “a capacità fiscale” • Manca la regolamentazione del ruolo di coordinamento della Regione nella finanza comunale • Manca il coordinamento tra il fondo perequativo statale e il fondo perequativo regionale per il finanziamento dei comuni • Manca una regolamentazione della fase di transizione dei sistemi di finanziamento/perequazioni degli enti locali • => rimangono indeterminati almeno nel medio periodo, al di là della definizione dei fabbisogni standard, gli effetti di redistribuzione territoriale della riforma

  34. Il decreto sulla fiscalità regionale e provinciale e sui fabbisogni standard in sanità Contenuti fondamentali • Determinazione del sistema tributario delle regioni • Disegno del meccanismo perequativo regionale • Determinazione dei fabbisogni standard in sanità • Determinazione del sistema tributario delle province

  35. Il decreto sulla fiscalità regionale e provinciale e sui fabbisogni standard in sanità Sistema perequativo regionale Il decreto aggiunge poco a quanto detto nella legge delega in termini di principi generali

  36. Il decreto sulla fiscalità regionale e provinciale e sui fabbisogni standard in sanità Attribuzione (dal 2014) dei tributi regionali al finanziamento delle funzioni Lep (perequazione sui fabbisogni standard) e delle funzioni non-Lep (perequazione sulle capacità fiscali) Al finanziamento delle funzioni Lep: • compartecipazione Iva (nella sua prima componente di aliquota) • addizionale Irpef (all’aliquota base e a base imponibile uniforme) • Irap (all’aliquota base e a base imponibile uniforme) • entrate proprie (sanitarie?) Al finanziamento delle funzioni non-Lep: • “quote” dell’addizionale regionale Irpef • altri tributi propri derivati delle Rso e presumibilmente non già utilizzati per il finanziamento delle funzioni Lep • nuovi tributi propri che la regione decida di istituire su presupposti non già assoggettati all’imposizione statale Attribuzione soltanto “figurativa”, senza vincoli di destinazione

  37. Il decreto sulla fiscalità regionale e provinciale e sui fabbisogni standard in sanità Per la perequazione delle funzioni Lep: trasferimenti verticali finanziati mediante la compartecipazione Iva (seconda componente) Per la perequazione delle funzioni non-Lep: trasferimenti orizzontali erogati dalle regioni con “quota” dell’addizionale Irpef sopra la media pro-capite a favore delle regioni sotto la media pro-capite

  38. Il decreto sulla fiscalità regionale e provinciale e sui fabbisogni standard in sanità Criticità Per la perequazione delle funzioni Lep: • come viene regolata la perequazione sulle altre funzioni Lep non sanità (assistenza sociale, istruzione, trasporti per la parte in conto capitale)? Necessità di fissare i Lep per dare un riferimento alla determinazione dell’ammontare complessivo di risorse da destinare al finanziamento di queste funzioni; necessità di determinare un meccanismo di riparto dei fondi nazionali tra regioni sulla linea di quanto stabilito per la sanità attraverso l’individuazione di indicatori di bisogno rilevanti • se, come previsto, il fondo perequativo delle regioni verrà attivato nel 2014 cosa succederà da qui a quella data? I trasferimenti statali alle regioni sono “fiscalizzati” dal 2012 con l’addizione Irpef: come perequare questa addizionale? Inoltre, la “fiscalizzazione” configura un sistema perequativo orizzontale che è incoerente con quello verticale a regione dal 2014

  39. Il decreto sulla fiscalità regionale e provinciale e sui fabbisogni standard in sanità Criticità Per la perequazione delle funzioni non-Lep • di quanto dovrebbero ridursi le differenze delle capacità fiscali tra Regioni? • perché viene perequata soltanto la “quota” dell’addizionale regionale Irpef e non anche gli altri tributi? • Perché includere tra i tributi dedicati al finanziamento di queste funzioni anche i tributi propri di nuova istituzione da parte delle regioni? Difficoltà di comparazione interregionale

  40. Il decreto sulla fiscalità regionale e provinciale e sui fabbisogni standard in sanità Criticità Per la perequazione delle funzioni non-Lep • di quanto dovrebbero ridursi le differenze delle capacità fiscali tra Regioni? • perché viene perequata soltanto la “quota” dell’addizionale regionale Irpef e non anche gli altri tributi? • Perché includere tra i tributi dedicati al finanziamento di queste funzioni anche i tributi propri di nuova istituzione da parte delle regioni? Difficoltà di comparazione interregionale

  41. Lo stato di attuazione Perequazione regionale (che dovrebbe applicarsi dal 2013) (1) • Manca la ricognizione dei Lep che le regioni oggi effettivamente garantiscono e dei relativi costi nei settori diversi dalla sanità (assistenza, istruzione, trasporti pubblici locali per la parte in conto capitale), operazione prodromica alla determinazione dei corrispondenti fabbisogni standard • Manca la valutazione della capacità fiscale standard delle regioni su Irap e addizionale Irpef • Non è stata determinata la compartecipazione al gettito Iva - da ripartire secondo il luogo effettivo di consumo – sufficiente da un lato ad assicurare, insieme a Irap e addizionale Irpef, l’autofinanziamento delle funzioni Lep regionali ai fabbisogni standard in almeno una regione (quella dove il divario tra i fabbisogni da finanziare e la capacità fiscale è minore) e, dall’altro, ad alimentare trasferimenti perequativi a favore di tutte le altre regioni tali da garantire anche ad esse il pieno finanziamento dei fabbisogni standard

  42. Lo stato di attuazione Perequazione regionale (2) • Manca la specificazione delle «norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica» che dovrebbero consentire la convergenza tra territori sia sul piano finanziario dei costi e dei fabbisogni standard, sia su quello dell’effettiva fornitura dei servizi, degli «obiettivi di servizio» verso i Lep • Manca la regolamentazione del ruolo di coordinamento della regione sulla finanza degli enti locali

  43. Lo stato di attuazione Perequazione comunale (1) • Attualmente (dopo la riforma Imu della legge di stabilità 2013) Fondo di solidarietà comunale. Essendo alimentato direttamente da una quota della nuova Imu di competenza comunale (e non più dagli ex-trasferimenti erariali) è un sistema perequativo orizzontale. E’ limitato alla perequazione delle risorse corrispondenti all’Imu e agli ex-trasferimenti. Ripartito tra i singoli comuni sulla base di un insieme articolato di criteri (tra cui la compensazione degli effetti sul proprio gettito dell’intervento sull’Imu realizzato dalla stessa legge di stabilità, i costi e i fabbisogni standard, la dimensione demografica e territoriale, ecc.) ancora da specificare • Non è neppure stato avviata la determinazione del sistema perequativo comunale a regime che a partire dal 2014, secondo la legge delega sul federalismo fiscale, dovrebbe garantire a ciascun ente il finanziamento integrale dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali a partire dalle rispettive capacità fiscale standardizzata

  44. Lo stato di attuazione Perequazione comunale (2) • Non si è neppure dato avvio all’operazione, parallela a quella di determinazione dei fabbisogni standard, di calcolo delle capacità fiscali standardizzate • Siamo al paradosso per cui tra non molto avremo a disposizione tutti i fabbisogni standard, ma non sapremo come impiegarli

  45. FINE

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