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CORSO DI FORMAZIONE R.S.P.P. Leonardi Maurizio Dottore in Giurisprudenza Consulente del Lavoro

CORSO DI FORMAZIONE R.S.P.P. Leonardi Maurizio Dottore in Giurisprudenza Consulente del Lavoro. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. B. Deidda ( Procuratore Generale Corte d’Appello di Firenze):.

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  1. CORSO DI FORMAZIONE R.S.P.P.Leonardi MaurizioDottore in Giurisprudenza Consulente del Lavoro SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

  2. B. Deidda (Procuratore Generale Corte d’Appello di Firenze): “morire di lavoro non è il frutto causale di un destino terribile, ma è l’esito evitabile della violazione di norme di prevenzione e sicurezza, della pessima organizzazione del lavoro, della colpevole superficialità dei datori e dei mancati investimenti per la tutela della salute dei lavoratori”

  3. TUTELA DELLA SALUTE • La “SALUTE” è definita, nel D.Lgs. 81/2008, come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza della malattia o di infermità”. • E’ l’aspetto fondamentale della qualità della vita. • La tutela della salute nei luoghi di lavoro è la difesa o salvaguardia del diritto alla salute e si concretizza attraverso un insieme di processi finalizzati alla creazione, gestione e mantenimento di luoghi di lavoro privi di rischi. • Il primo passo per ottenere la salvaguardia è controllare i rischi riducendo la possibilità di incorrere in infortuni e/o contrarre malattie professionali o eventi ancor più gravi (morte ecc.)

  4. Infortunio:evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che, importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Malattia professionale: malattia dovuta all’azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un fattore di rischio o comunque dannoso (es.tipo di lavoro o materiali usati durante il lavoro) presente nell’ambiente in cui si svolge qualsiasi attività lavorativa. Infortunio e malattia professionale

  5. Regio Decreto n. 30 • Nel 1898 con il suddetto decreto, è introdotta l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (da cui successivamente nasce l’INAIL); • si afferma il concetto di responsabilità oggettiva del datore di lavorolimitata alla “ riparazione del danno” la quale comporta il “risarcimento patrimoniale-economico” per il lavoratore che, subisce l’evento dannoso (infortunio – malat. Profession.).

  6. Inosservanza delle norme antinfortunistiche • L'inosservanza dell'obbligo posto dall'art. 2087 cod. civ. - “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelate l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” - costituisce inadempimento contrattuale e determina l'obbligo del risarcimento del danno (responsabilità civile) sempre che esista un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cautela omessa. • Il correlativo diritto del lavoratore al risarcimento dei danni soggiace alla prescrizione decennale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova che l'inadempimento è derivato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. • La mancata osservanza delle norme sull'igiene e la sicurezza può integrare gli estremi di reati (responsabilità penale).

  7. Dall’infortunio e dalla malattia professionale può evidenziarsi a carico del datore di lavoro una responsabilità: Responsabilità penale – illecito penale (omicidio colposo, lesioni colpose ecc.) – ove vige la regola della responsabilità oltre “ogni ragionevole dubbio”; Responsabilità civile – illecito civile: la funzione risarcitoria (patrimoniale) assolta dalla responsabilità civile sanziona il comportamento “anomalo” che, ha prodotto un danno nella sfera giuridica di altri; fa nascere, quindi, un obbligazione risarcitoria a carico del soggetto responsabile a beneficio di colui che ha subito il danno ove vige la regola della “colpa presunta” ovvero “del più probabile che non”. La responsabilità civile rileva in termini divalutazione del comportamentotenuto dal soggetto. DANNO RISARCIBILE: Danno patrimoniale Danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale, strettamente collegati al mobbing – stress lavoro correlato) La responsabilità

  8. Danno biologico e morale: risarcimento dei danni non patrimoniali • Con sentenza n. 8182 del 16 giugno 2001 la Cassazione ha stabilito che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorso al lavoratore e limita l'azione risarcitoria di quest'ultimo al danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità penali ex. art. 10 DPR n. 1124/1965: in sostanza, l'assicurazione copre il danno patrimoniale legato alla riduzione della capacità lavorativa e non il danno alla salute o quello morale di cui all'art. 2059 C.C. che il lavoratore, in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 356 e n. 485 del 1991, può rivendicare ove sussistano i presupposti di responsabilità del datore di lavoro

  9. Le fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose e le pene in caso di infortunio sul lavoro • Il Codice Penale prevede un microsistema a tutela dell’integrità e dell’incolumità delle persone operanti nel luogo di lavoro; • Sul piano codicistico sono previsti quattro articoli dedicati alla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: • artt. 437 e 451 c.p. in tema di omissione di cautele contro gli infortuni; • artt. 589, co 2 e 590, co 3, c.p. contemplano una specifica aggravante qualora l’evento dannoso derivi da una violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni;

  10. RESPONSABILITA’ PENALI • Art. 589 c.p. - Omicidio colposo:“chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a cinque mesi” - se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni; • Art. 590 c.p. - Lesioni personali e colpose:“chiunque cagioniad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad euro 309” – se la lesione è grave la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da 129 a 619 euro, se è gravissima, reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a 1239 euro – se tali fatti sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della sicurezza sul lavoro aumentano (per lesioni gravi reclusione da tre mesi ad un anno – per lesioni gravissime reclusione da uno a tre anni. • In base al disposto dei suddetti articoli le suddette fattispecie di reato, con VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE SUL LAVORO O CHE HANNO CAGIONATO MALATTIA PROFESSIONALE sonO PERSEGUIBILI D’UFFICIO.

  11. Organizzazione del lavoro e art. 2087 c.c. • Con sentenza n. 6360 del 18 febbraio 2005, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che in caso di infortunio sul lavoro determinato non dalla inosservanza di specifiche norme relative alla sicurezza sul lavoro ma da carenze nelle modalità di organizzazione del lavoro, il datore risponde del delitto di lesioni personali colpose per violazione dell’art. 2087 c.c..

  12. Altri 2 articoli previsti in materia penale • Art. 437 c.p. “ rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro” (fattispeci più gravemente sanzionata da 6 mesi a 5 anni da tre a 10 anni) ovvero chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali, destinati a prevenire disastri o infortuini sul lavoro ovvero li rimuova o li danneggi. La condotta può essere OMISSIVA (omessa collocazione apparecchi, segnali ecc.) COMMISSIVA (rimuova o danneggi gli stessi apparecchi, segnali ecc.). In linea generale, QUINDI, il datore di lavoro ed i suoi collaboratori sono tenuti ad adottare le misure in concreto per prevenire incidenti sul lavoro ed in tale obbligo vi rientrano anche l’impegno ad apporre le apparecchiature i segnali ecc.. Il mancato impiego degli apparati infortunistici previsti dalla legge (D.lgs. 81/2008), è SUFFICIENTE a realizzare il reato de quo (Cass. Pen. Sez. I, Sent. 11/3/1998 n.8054). • Art. 451 c.p. “omissione colposa di cautele o difese contro i disastri o infortuni sul lavoro” punisce con la pena della reclusione fino ad 1 anno e con la multa da 103 a 516 euro chiunque per colpa ometta di collocare ovvero rimuovere o rendere inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro i disastri o infortuni sul lavoro”.

  13. Responsabilità penale dell'imprenditore in caso di infortunio • Con sentenza n. 38819 del 14 ottobre 2008, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale dell'amministratore di una società per le lesioni gravi colpose nei confronti di un dipendente che si era ferito pulendo una macchina industriale. A detta della Massima Corte, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto in condizioni di operare con assoluta sicurezza. Inoltre, l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, misure che, secondo le particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore

  14. Concorso di colpa nell'infortunio e responsabilità del datore di lavoro • Con sentenza n. 19494 del 10 settembre 2009, la Cassazione ha affermato che in caso di infortunio sul lavoro, l'eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro, sul quale incombe l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità. • L'esonero di responsabilità si potrebbe configurare solo quando vengono accertati i caratteri di "abnormità" e assoluta "inopinabilità" nel comportamento del lavoratore

  15. COMPORTAMENTO COLPOSO L’archetipo del comportamento colposo esprime sempre un agire umano di negligenza, imprudenza ed imperizia ovvero di inosservanza di specifiche regole di condotta. In altre parole: “il soggetto a causa della sua condotta colpevole genera un evento lesivo NON VOLUTO, ancorchè prevedibile ed evitabile” COLPA GENERICA: • La negligenza: trascuratezza, mancanza di attenzione e sollecitudine -omesso compimento di un'azione doverosa; • L’imprudenza: inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità; • L’imperizia: negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di particolari abilità o cognizioni. COLPA SPECIFICA: Inosservanza di disposizioni legislative, ordini, discipline ecc..

  16. Sanzioni previste dal T.U. sulla sicurezza • La violazione delle norme fissate in materia di igiene sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni costituiscono - a prescindere dalla circostanza che ne sia derivato o meno un infortunio ai lavoratori - reati contravvenzionali (artt. 55 e ss. D.Lgs. n. 81/2008). • La pena prevista è di regola quella dell'ammenda in alternativa all'arresto e/o ammenda. • Relativamente alle sanzioni generali, il Titolo I del T.U. - oltre a dettare sanzioni a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori - prevede anche sanzioni per il medico competente, i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori, nonché i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

  17. Sanzioni post D.Lgs. 106/2009 A seguito dell'intervento del decreto correttivo (D.Lgs. n. 106/2009) al T.U., le sanzioni previste dall'art. 55, D.Lgs. n. 81/2008 a carico del datore di lavoro e del dirigente risultano più contenute. Anche per le contravvenzioni commesse dal datore di lavoro, in alternativa al dirigente, le sanzioni sono state modificate rispetto all'originaria formulazione del D.Lgs. n. 81/2008.

  18. Sospensione dell’attività imprenditoriale: in caso di GRAVI e REITERATE violazioni sulla normativa sulla sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro può essere punito con il provvedimento di SOSPENSIONE della parte dell’attività imprenditoriale interessata dalla violazione (singolo cantier, singola unità produttiva …...). La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo violato. → il datore di lavoro che, dopo essere stato legittimamente diffidato non ottempera all’ordine dell’organo di vigilanza è punito con l’arresto fino a 6 mesi. Confisca amministrativa: in presenza di violazioni gravi e reiterate in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è SEMPRE disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. - - - CONTROLLI: La vigilanza intesa come funzione di esame e verifica dei corretti comportamenti aziendali è riservata: ASL - Aziende Sanitarie Locali DTL – Direz. Territoriale del Lavoro (ha compiti generali); CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO SANZIONI ATIPICHE

  19. Fonti Legislative • Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (10.12.1948) >>>>>> Art. 3:”Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”; • Costituzione Italiana: (1948) >>>>>> Art. 32: “Tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e dell’interesse della collettività”; Art. 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”; Art. 41: “L’iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Si afferma che, la salute deve essere tutelata anche a discapito dell’iniziativa economica privata. • Codice Civile: (art. 2087) >>>>>> Art. 2087: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelate l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

  20. NORMATIVA • D.P.R. n. 547\1955; • D.P.R. n. 164\1956; • D.P.R. n. 303\1956; • D. Lgs. n. 277\1991 (in attuazione di direttive CEE); • D. Lgs. n. 626\1994 (in attuazione di direttive CEE-CE) estensione totale del livello di rischio – esigenza DVR; • D. Lgs. n. 758\1994; • D. Lgs. n. 493\1996 (in attuazione di direttive CEE); • D. Lgs. n. 494\1996 (in attuazioni di direttive CEE); • D. Lgs. n. 231\2001; • D. Lgs. n. 276\2003; • Direttiva 2004\40\C • D. Lgs. n. 187\2005 (in attuazione di direttiva CE); • Direttiva 2006\25\CE; • Legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007; • Legge n. 123\2007; • D. Lgs. n. 257\2007; • D. Lgs. n. 81\2008 – Ha assorbito, con alcune modifiche, le disposizioni dettate dalle precedenti normative; • D.Lgs. N. 106/2009 – disposizioni correttive/integrative al D.Lgs. 81/2008;

  21. D.LGS. 81/2008 – TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO • Il D.Lgs. 81/2008 rappresenta la raccolta di norme che disciplinano la materia sicurezza sul lavoro e risulta un decreto molto ampio e complesso, costituito da 300 articoli, 13 titoli e 51 allegati, sostituisce e abroga numerose norme precedenti.

  22. Valutazione dei rischi; Programmazione e prevenzione; Eliminazione dei rischi; Rispetto dei principi ergonomici; Riduzione dei rischi; Sostituzione; Limitazione esposti; Limitazioni uso agenti Informazione/formazione lavoratori; Informaz./formaz. dirig. e prep.; Informaz./formaz. RLS; Istruzioni ai lavoratori; Partecipaz./consultaz. Lavoratori; Partecipaz./consultaz. RLS; Programmazione del miglioramento; Misure di emergenza. ART. 15: “MISURE GENERALI DI TUTELA”

  23. Campo di applicazione OGGETTIVA ATTIVITA’: Il D. Lgs. n. 81\2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (art. 3), quindi, a tutte le aziende operanti in tutti i settori. SOGGETTIVA: Si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, parasubordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Rientrano nella definizione anche: • Socio lavoratore di cooperativa; • Socio di Società • Associato in partecipazione; • Beneficiario di tirocinio formativo; • Il Volontario. Non si applica → insegnamento privato, piccoli lavori domestici di carattere straordinario, assistenza domiciliare ai bambini, anziani, malati e disabili.

  24. - contratto di somministrazione di lavoro: tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore; - distacco del lavoratore: tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato; - lavoratori a progetto e collaboratori coordinati continuativi: le norme sulla sicurezza si applicano solo nel caso in cui la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente; - lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio: si applicano le norme del T.U. e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, esclusi i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili; DEROGHE: per alcune categorie di lavoratori di cui al D.Lgs. n. 276/2003 sono previsti regimi particolari e meno ampi di tutela:

  25. Lavoratori autonomi che compiono opere o servizi di cui all'art. 2222 cod. civ.: si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 26 del T.U.; - - - I lavoratori autonomi → hanno obblighi minimali di “auto-protezione”: 1) devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità al titolo III del d.lgs. 81/08; 2) munirsi dei DPI ed utilizzarli conformemente alla legge; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le proprie generalità. Componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis, cod. civ., coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo: si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del T.U.; Le disposizioni di cui all’art. 21 e 26 del T.U. si applicano anche alle suddette fattispecie Disciplina differenziata per l’impresa familiare e i lavoratori autonomi

  26. a) i collaboratori familiari di cui all'art. 230-bis del cod. civ.; b) i soggetti impiegati nei tirocini formativi e di orientamento; c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale; d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio; f) i lavoratori a domicilio, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; g) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili; h) i lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del cod. civ., fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l); l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché i lavoratori a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente; l-bis) i lavoratori in prova. COMPUTO DEI LAVORATORI non si computano nella base occupazionale:

  27. La VALUTAZIONE DEI RISCHI DEFINIZIONI: • Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. • LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOè pertanto lo strumento qualitativo e quantitativo fondamentale, che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificare l’attuazione. • Il rischio è un concetto probabilistico, è in sostanza la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. • Il pericoloè una proprietà oqualità intrinseca di un determinato fattore (oggetto, sostanza, situazione ecc.) avente il potenziale di causare danni; una situazione pericolosa è qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad uno o più pericoli.

  28. VALUTAZIONE DEI RISCHI • Oltre all’indelegabilità dell’obbligo di valutazione dei rischi, il Decreto 81/2008 impone al DTL (art. 29, 1 co.) di coordinarsi con soggetti esperti che possano aiutarlo nell’attività di prevenzione che deve effettuare. Non solo le competenze di chi ha la capacità di fare impresa in sicurezza, ma anche e soprattutto le competenze e le esperienze di chi è abituato a lavorare per o nell’impresa (RSPP, RSL, MC, Lavoratori ec.). • “Lo spirito del Decreto è improntato ad una maggiore partecipazione dei vari soggetti coinvolti nel processo produttivo”.

  29. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE: Art. 28 del D.Lgs. 81/2008, come modificato, dall’art. 18 del D.Lgs. 106/2009 prevede che il DTL nella sua indelegabile attività di valutazione dei rischi tenga in debita considerazione la scelta: • delle attrezzature di lavoro; • delle sostanze e dei preparati chimici impiegati nella produzione; • della sistemazione dei luoghi di lavoro. La valutazione dovrà poi riguardare tutti i rischi per la sicurezza della salute, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari: a) Stress lavoro-correlato, b) lavoratrici in stato di gravidanza, c) differenze in genere: età (con l’avanzamento dell’età pensionabile si dovrà prevedere luoghi e mansioni più confacenti alla situazione), provenienza, lingua, tipologia contrattuale (lavori flessibili) ecc..

  30. DVR: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI • Il processo di valutazione dei rischi si deve concludere con la redazione di un documento (DVR) nel quale siano specificati i criteri adottati dal DTL durante il momento valutativo. Il DVR dovrà essere: • basato su parametri della semplicità; • brevità e comprensibilità. Il DVR è lo STRUMENTO OPERATIVODI PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AZIENDALI E DI PREVENZIONE e dovrà indicare: • le misure di prevenzione e protezione attuate; • i dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione; • i nominativi del RSPP, RLS/RLST, MC; • mansioni che espongono a rischi specifici i lavoratori.

  31. deve essere redatto entro 90 gg. dall’inizio dell’attività; deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce; deve essere munito di data certa; una copia deve essere consegnata, dopo una sua eventuale richiesta, al RLS/RLST (anche su supporto informatico). SANZIONI: Penali. Amministrative. Normative: la mancata effettuazione della valutazione rischi, impedisce al DTL di usufruire di determinate forme di contratto di lavoro flessibile (lav. a chiamata, lav. a tempo determinato ecc.); Atipiche: sospensione attività imprenditoriale(mancata adozione DVR ecc.) DVR

  32. Programma di attuazione delle misure di prevenzione DEFINIZIONI: • Prevenzione:complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. • Interventi tecnici ossia provvedimenti che consentano di ridurre il rischio alla fonte, utilizzando tecniche,attrezzature di lavoro o materiali/sostanze più adatte alla situazione. • Una volta effettuata la valutazione dei rischi devono essere predisposti piani di risanamento che, devono contenere le modalità e i tempi di attuazione degli interventi sia tecnici e organizzativi (procedurali) che relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori.

  33. FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO a)FORMAZIONE:“processo educativo/culturale attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione delle competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda ed alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi” b) INFORMAZIONE (Trasferimento di conoscenze): “ complesso dell’attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro” c)ADDESTRAMENTO: l’acquisizione concreta di modalità corrette e sicure di svolgimento delle attività lavorativa, ovvero, di utilizzo delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi”. E’ un’attività eventuale (deve essere effettuato ove previsto). Con l’addestramento il lavoratore apprende procedimenti operativi sicuri, necessari allo svolgimento “in sicurezza” dell’attività lavorativa.

  34. Perché la formazione e l’informazione? • La formazione e l’informazione sono fondamentali perché consentono all’individuo di avere l’esatta percezione in ordine al rapporto tra situazioni di pericolo e possibili rischi, fisici o psichici, ciò si fonda sul presupposto secondo il quale: “ laddove sussistono tutti i migliori requisiti e le migliori condizioni di sicurezza, il rischio di infortunio permane quando la percezione del rischio è inadeguata” → da un indagine congiunta ISTAT e INAIL solo il 44% degli occupanti avverte, nello svolgimento della prestazione lavorativa, la presenza di fattori di rischio dannosi per la propria salute.

  35. Sicurezza sul lavoro e informazione • Con sentenza n. 18638 del 22 aprile 2004, la quarta sezione penale della Cassazione ha affermato che: “gli obblighi che gravano sul datore di lavoro in tema informazione e formazione dei lavoratori non sono limitati ad un rispetto formale, come può essere quello derivante dalla predisposizione di opuscoli e lettere informative e dalla apposizione di cartelli ma esigono che vi sia una positiva azione del datore di lavoro volta a verificare l'effettiva assimilazione da parte dei lavoratori”.

  36. I SOGGETTI DEL D.Lgs. 81/08 • Datore di lavoro e dirigente; • Il Preposto; • Responsabile servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e addetto al SPP; • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, territoriale e di sito produttivo (RLS – RLST – RLS di sito); • Medico competente; • Lavoratore; • Ulteriori figure: Progettisti, fabbricanti/fornitori, installatori e consulenti.

  37. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi: Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni, all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori SPP, provvede a All’individuazione fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la slubrità degli ambienti di lavoro; Elaborare le procedure di sicurezza; Propone i programmi di informazione e formazione; Consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza; Riunione periodica con il datore di lavoro, medico competente, RLS; Il servizio di prevenzione e protezione

  38. SPP Fanno parte del Servizio di Prevenzione e Protezione: • Datore di Lavoro – DdL; • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP • Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza – RLS - RLST; • Medico Competente – Mc; • Addetti Antincendio - AI; • Addetti Primo Soccorso - APS. Come dice l’acronimo stesso,ilRSPP è il responsabile (interno od esterno non fa differenza) del servizio che mira alla Prevenzione e alla Sicurezza dell’azienda: Servizio di Prevenzione e Protezione

  39. I POTERI DEL DATORE DI LAVORO Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il datore di lavoroè legittimato ad esercitare i poteri nei confronti del lavoratore assunto. I POTERI: • direttivo ex art. 2103 e 2104 c.c.; • di controllo (diretto a verificare l’esatto adempimento dell’obbligazione lavorativa); • disciplinare ex art. 2106 c.c.– procedimentalizzato dall’art. 7, Stat. Lav. – potere che consente di punire la violazione degli obblighi di osservanza, di diligenza e fedeltà che incombono al lavoratore.

  40. DATORE DI LAVORO • Il primo e principale debitore della sicurezza, è il diretto responsabile di garantire l’applicazione dei principi contenuti nell’art. 15 D.L.g.s. 81/2008. • Nelle aziende private il DATORE DI LAVORO è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell‘unità produttiva: esercita il POTERE DECISIONALE e DI SPESA. • art. 17 e 18 TU: tutti gli obblighi posti dalla legge in capo al datore di lavoro sono delegabili. FANNO ECCEZIONE: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LA DESIGNAZIONE DEL R.S.P.P.

  41. Il datore di lavoro

  42. Assetto societario e datore di lavoro privato • L’individuazione del datore di lavoro quale soggetto, persona fisica, realmente responsabile all’interno delle organizzazioni lavorative, complesse o meno, è fondamentale in relazione ai profili penalisticiconnessi all’obbligazione di sicurezza. • Nell’ambito societario – aziende più ampie e articolate – non sempre il datore di lavoro, ai fini prevenzionistici e di sicurezza, coincide con il legale rappresentante della società. • In presenza di un organo collegiale, Consiglio di Amministrazione (società di capitali) la figura del datore di lavoro deve essere riferita a tutti i componenti del consiglio stesso. • Nelle società di Capitali, di norma, la responsabilità penale ricade su un soggetto che, in base a provvedimenti interni (statuto, delibere assembleare o del Consiglio di amministrazione) ne detiene la responsabilità specifica, in quanto, però, titolare sempre dei poteri decisionali e di spesa.

  43. Responsabile il CdA in materia di sicurezza Con sentenza n. 38991/2010, la Corte di Cassazione, ha affermato la piena responsabilitàdi tutto il Consiglio di Amministrazione della società in caso di mancata predisposizione delle misure di protezione a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

  44. OBBLIGO DI SORVEGLIANZA • Ai sensi dell’art. 18, T.U. 81/2008: I datori di lavoro e i dirigenti devono richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. Il datore di lavoro e/o il dirigente e/o il preposto sono responsabili della salute del lavoratore in relazione alla mancata OSSERVANZA o mancato IMPIEGO da parte dei lavoratori. • L’osservanza delle misure di sicurezza costituiscono uno specifico obbligo derivante dalla legge in capo ai lavoratori, il chè, legittima, di per sé, la reazione DISCIPLINARE del datore di lavoro. • IL DATORE DI LAVORO HA L’OBBLIGO DI ESIGERE L’OSSERVANZA DELLE MISURE DI SICUREZZA (la mancata reazione disciplinare del D.L. di fronte alle inadempienze del lavoratore, espressione dell’obbligo di diligenza e di obbedienza di quest’ultimo comportano una tolleranza ed un’inerzia che, integrano una vera e propria OMISSIONE COLPOSA) • La circostanza dell’irrogazione sanzione disciplinare non è più una facoltà ma un OBBLIGO del Datore di lavoro (necessità affissione codice disciplinare (art. 7 Legge 300/90 Statuto dei Lavorastori ed eventuale regolamento aziendale).

  45. Sicurezza e controllo del datore di lavoro  • Con sentenza n. 13251 del 12 aprile 2005, la quarta sezione penale della Cassazione ha affermato che in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro comprende non solo la necessità di adottare le previste misure di sicurezza ma anche il controllo nel sorvegliare ed accertare che tali misure vengano, in concreto, osservate. In tale contesto deve controllare che gli strumenti adeguati vengano concretamente utilizzati e che le modalità del processo di lavorazione vengano rispettate. 

  46. DIRIGENTI Nelle Aziende di medie e grandi dimensioni, nelle quali il datore di lavoro non sovrintende direttamente alla prestazione svolta dal lavoratore diventa necessario individuare ulteriori figure di riferimento: • DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. PER ESSERE DEFINITI TALI, OCCORRONO TRE REQUISITI: • Qualifica; • Esercizio effettivo dell’attività; • Possesso di specifiche attribuzioni e competenze. Il dirigente deve predisporre le specifiche cautele idonee ad assicurare l’incolumità fisica dei lavoratori e verificare l’esistenza all’interno dell’azienda di tutte le condizioni necessarie a garantire il rispetto del precetto di cui all’art. 2087 c.c. e dell’art. 15 del D.Lgs 81/08.

  47. PREPOSTO • Il preposto è una figura strettamente connessa al datore di lavoro, con il quale condivide alcuni obblighi. • “Il preposto è la persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. • Il preposto è obbligato alla frequenza di corsi di formazione su: individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi. Ha potere di iniziativa, controllo, sovrintendimento, supervisione. Vigila sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dai loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso di mezzi di protezione collettivi e dei DPI.

  48. R.S.P.P. • Art. 2 del D.Lgs. 81/08 • L’RSPPè la persona in possesso delle capacità e dei requisiti di cui all’art. 32 T.U., designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione che svolge "insieme a persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda…attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”. • L’ASPPè colui che fa parte del medesimo servizio. Deve possedere i requisiti ex art. 32 T.U.

  49. R.S.P.P. ART. 33 D.LGS. 81/2008 AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE spettano esclusivamente: Poteri di “consulenza” fondati su conoscenze tecniche ed organizzative, aventi ad oggetto la valutazione di fattori di rischio, la individuazione delle misure di prevenzione, la informazione e formazione dei lavoratori per mettere in condizione il D.L. di “effettuare scelte aziendali in tema di sicurezza”. Il RSPP ha, quindi, funzioni propositive e consultive.

  50. Requisiti e competenze del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione I requisiti che il RSPP deve possedere sono stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs.81/2008e s.m.i. Per quanto concerne i compiti, il RSPP dovrà svolgere le seguenti azioni: • Prendere in analisi la documentazione e le attività lavorative, i compiti dei lavoratori e analizzare l’ambiente di lavoro; • Identificare e quantificare i rischi ed elaborarli in una documentazione; • Aggiornare le misure di prevenzione; • Informare i lavoratori sugli eventuali rischi.

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