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La legge 180 e i servizi di salute mentale: percorsi terapeutico-riabilitativi

La legge 180 e i servizi di salute mentale: percorsi terapeutico-riabilitativi. Roma, 7 settembre 2011. Dott. Daniele Araco Psichiatra e psicoterapeuta. Struttura del seminario. Legislazione psichiatrica pre Basaglia. La svolta basagliana. Organizzazione dell’assistenza psichiatrica.

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La legge 180 e i servizi di salute mentale: percorsi terapeutico-riabilitativi

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Presentation Transcript


  1. La legge 180 e i servizi di salute mentale: percorsi terapeutico-riabilitativi Roma, 7 settembre 2011 Dott. Daniele Araco Psichiatra e psicoterapeuta

  2. Struttura del seminario Legislazione psichiatrica preBasaglia La svolta basagliana Organizzazione dell’assistenza psichiatrica TSO, TSV, ASO

  3. Legislazione psichiatrica preBasaglia

  4. Da sempre il malato di mente ha sollevato il problema del suo rapporto con il contesto sociale Per molto tempo si è discusso il rapporto tra la NECESSITA’di CURARE il “malato di mente” e il bisogno di “PROTEGGERE la parte SANA della SOCIETA’” Nel 18° secolo l’approccio medico relativo alla malattia mentale era l’internamento

  5. ITALIA 1904: “legge sui manicomi e sugli alienati, disposizione di cura degli alienati” “Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualsiasi causa da alienazione mentale quando siano pericolose per sé o per gli altri o siano di pubblico scandalo e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorchè nei manicomi” Procedure molto facili per attivare l’internamento grande possibilità di abuso per scopi non psichiatrici

  6. Legislazione psichiatricapre-Basaglia • Legge n. 431/18 del marzo 1968 (legge Mariotti) che istituiva il ricovero sempre in ospedale psichiatrico, con la possibilità di trasformare il ricovero coatto in volontario, previo accertamento del consenso del paziente. Tale legge prevedeva alcune modificazioni organizzative che tendevano a equiparare l'ospedale psichiatrico agli ospedali generali e istituiva attività post manicomiali.

  7. 1968: modifiche della legge: - ammissione volontaria all’ospedale psichiatrico - revoca dell’obbligo di iscrizione nel casellario giudiziario - servizi territoriali a contorno dell’ospedale psichiatrico (centri di salute mentale)

  8. 13 maggio 1978: legge 180, Basaglia “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori” Si passa da un intervento incentrato sull’ospedale psichiatrico ad un’assistenza più radicata nel territorio

  9. La svolta basagliana

  10. NOVITA’ della legge Basaglia - sancito in modo inconfutabile il carattere di protezione e tutela del malato psichico che da quel momento cessa di essere un “alienato mentale”  paziente affetto da un disturbo, utente del SSN con pieno diritto al trattamento terapeutico - consenso e volontarietà degli accertamenti e delle cure - possibilità di TSO in particolari situazioni e per brevi periodi - Abolizione degli ospedali psichiatrici (manicomi) e passaggio delle competenze ai servizi territoriali - Istituzione degli SPDC nell’ospedale generale

  11. Legislazione Psichiatrica L’Assistenza psichiatrica è attualmente regolata dalla legge n. 180/78 che prevede il superamento dell’Ospedale Psichiatrico e la sua riconversione in Comunità Terapeutiche. La legge n.180/78 è stata recepita nella legge n.833/78 che ha istituito il S.S.N..

  12. Legislazione Psichiatrica L’assistenza psichiatrica è passata da: Una concezione custodialistica e segregativa del malato mentale Un modello di tutela e sviluppo della Salute Mentale

  13. LEGGE 180/78 • Omologazione del paziente psichiatrico ai malati affetti da altre patologie. • Superamento dell’Istituzione Ospedale Psichiatrico come luogo centrale di cura e lo spostamento sul Territorio del fulcro dell’assistenza psichiatrica.

  14. Il tramonto dell’idea che il manicomio fosse uno spazio curativo, ha trasferito la maggior parte degli interventi sul territorio, inteso come luogo di cura non più separato, ma integrato con gli spazi in cui vivono i soggetti “sani”.

  15. Organizzazione dell’assistenza psichiatrica

  16. Organizzazione dei servizi psichiatrici Dipartimento di Salute Mentale I D.S.M. sono istituiti in ciascuna azienda sanitaria locale e assicurano interventi diprevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale.

  17. Dipartimento di salute mentale1) Centro di Salute Mentale (CSM)2) Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC)3) Strutture Intermedie Semiresidenziali a) Day Hospital b) Centro Diurno4) Strutture Intermedie Residenziali a) Centro residenziale terapeutico riabilitativob) Comunità protetta

  18. 1) Centro di Salute Mentale (C.S.M.) Presidio territoriale che svolge attività di consulenza e presa in carico dei pazienti sia ambulatoriale che domiciliare. 2) Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) È collocato all’interno di Aziende Ospedaliere o ASL autorizzate, o all’interno di Presidi Universitari convenzionati. Accoglie pazienti in fase acuta di malattia in regime di ricovero volontario (T.S.V.) o obbligatorio (T.S.O.).

  19. 3) Strutture Semiresidenziali Ospitano pazienti che necessitano di interventi terapeutici e di risocializzazione in regime diurno e per periodi di durata variabile. Comprendono: a)Centro Diurno: Presidio aperto almeno 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. L’attività viene svolta in ambiente comunitario, con programmi terapeutico- riabilitativi volti ad aumentare l’autonomia dei pazienti. b) Day Hospital: utilizzato dai pazienti in fase subacuta che necessitano di intervento farmacologico e psicoterapeutico-riabilitativo a breve e lungo termine. Consente di evitare il ricorso ad un ricovero a tempo pieno.

  20. 4) Strutture Residenziali Rispondono al bisogno di lungo-assistenza e di residenzialità protetta. Comprendono: a) Centro residenziale terapeutico-riabilitativo : Presidio sanitario di tipo comunitario che realizza programmi terapeutico-riabilitativi a termine. b) Comunità protetta : Luogo assistenziale che garantisce interventi sanitari riabilitativi senza limiti di tempo rivolti a pazienti con deficit gravi dell’autonomia.

  21. TSO

  22. Trattamento Sanitario Obbligatorio Il T.S.O. è da considerarsi un eventostraordinario da effettuarsi nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici; deve essere finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente e non deve essere considerato una misura di difesa sociale.

  23. TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO La salute è un diritto da affermare e un bene da tutelare. Rientra tra i diritti individuali come quelli alla libertà, alla dignità all’informazione e al consenso (Fornari 2002) Nessuno può essere obbligato a curarsi al di fuori da quanto previsto dalla legge. - malattie veneree in fase contagiosa - malattie infettive e diffusive - vaccinazioni obbligatorie - trattamenti imposti al lavoratore in caso di infortunio - accertamenti periodici di assenza di tossicodipendenza per le categorie che comportano rischi per la salute di terzi

  24. Il TSO può essere attivato solo in 3 condizioni: • Alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici • Mancata accettazione di qualsiasi tipo di intervento da parte del malato • mancanza di condizioni e circostanze che permettano idonee e tempestive misure sanitarie extraospedaliere

  25. Il TSO deve essere sempre accompagnato da iniziative per ottenere il consenso e la partecipazione della persona Deve essere rigorosamente circoscritto all’urgenza e limitato allo stretto necessario

  26. COME SI FA IL TSO? Procedure dell’intervento PROPOSTA: scritta da un medico che certifica la sussistenza delle 3 condizioni CONVALIDA: della proposta da parte di uno psichiatra (o altro medico) del SSN ORDINANZA ESECUTIVA emessa dal sindaco entro 48 ore NOTIFICA e CONVALIDA: al Giudice tutelare entro 48 ore La durata del TSO è 7 giorni con possibilità di proroga motivata (oppure trasformazione in TSV)

  27. Trattamento Sanitario Obbligatorio • Ordinanza del Sindaco emanata entro 48 ore dalla convalida di cui all’articolo 34 della legge n. 833. Il TSO ospedaliero può essere attuato esclusivamente presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC). • Notifica dell’ordinanza sindacale, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al Giudice Tutelare; • Convalida, entro le successive 48 ore, da parte del Giudice Tutelare che “adotta i provvedimenti urgenti che possono essere necessari per preservare ed amministrare il patrimonio dell’infermo”.

  28. Nel corso del TSO il malato mantiene tutti i suoi diritti può eseguire tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Se le condizioni non lo consentono il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno

  29. Trattamento Sanitario Obbligatorio • Il TSO ha durata di 7 giorni: entro tale lasso di tempo il Sanitario responsabile del servizio in cui è ricoverato il paziente deve comunicare al Sindaco che ha emesso il provvedimento: • -- il prolungamento della degenza in regime di TSO oltre il 7° giorno (indicandone la presumibile durata), • -- la cessazione del TSO, mentre la degenza continua in condizioni di ricovero volontario; • -- la dimissione del ricoverato.

  30. Trattamento Sanitario Obbligatorio • Infine il Responsabile Sanitario può comunicare al Sindaco anche la cessazione del provvedimento obbligatorio prima della scadenza degli iniziali 7 giorni. Nel caso di prolungamento della degenza oltre il 7° giorno, il Sindaco emetterà nuova ordinanza che dovrà ricevere ulteriore convalida dal Giudice Tutelare.

  31. Trattamento Sanitario Obbligatorio • Trattamento Sanitario Obbligatorio nei confronti dei minori: valide le indicazioni generali per i provvedimenti sanitari obbligatori. • Situazioni peculiari : -minore bisognoso di cure urgenti, consenziente ad esse, ma genitori contrari all’intervento proposto dal Sanitario; • minore bisognoso di cure urgenti, non consenziente, ma con genitori favorevoli all’intervento. TSO comunque formalizzato, specificando dettagliatamente la motivazione, coinvolgendo il Giudice Tutelare.

  32. Trattamento Sanitario ObbligatorioExtraospedaliero Viene effettuato dopo l’emissione dell’ordinanza del sindaco, su proposta motivata di un medico. Alterazioni psichiche tali da richiedere “urgenti” interventi terapeutici, gli stessi non sono accettati dall’infermo (art.34, L. 833) e quando esistono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare in modo tempestivo idonee misure sanitarie extraospedaliere. Durata: 7 giorni, eventualmente rinnovabili. Dove: Pronto Soccorso di un Ospedale pubblico, ambulatori medici, domicilio del paziente, strutture intermedie.

  33. TSV e ASO

  34. Accertamenti Sanitari Obbligatori • ASO: visite cliniche ed esami strumentali o di laboratorio, allo scopo di dimostrare l’esistenza di requisiti di idoneità a determinate occupazioni o attività (lavoratori, sportivi, donatori).

  35. Trattamenti Sanitari ObbligatoriNon coattivi • Lesioni da infortunio sul lavoro o malattie professionali • Infermità e difetti fisici e mentali che danno luogo a invalidità o inabilità pensionabile • Vaccinazioni obbligatorie per determinate professioni

  36. Trattamenti Sanitari Obbligatori Coattivi • Malattie infettive e diffusive • Malattie veneree in fase contagiosa • Malattie mentali

  37. Accertamento Sanitario Obbligatorio Strumento mirato ad entrare in contatto con una situazione che altrimenti sarebbe inavvicinabile e per la quale si sospetta la presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti provvedimenti terapeutici. L’ASO per malattie mentali non può essere effettuato in condizioni di degenza ospedaliera

  38. Accertamento Sanitario Obbligatorio Viene effettuato dopo ordinanza del Sindaco, su proposta motivata di un medico. Ai fini della emissione della ordinanza di ASO occorre la sola certificazione medica di proposta contenente le motivazioni che suggeriscono la richiesta di tale provvedimento. Nell’ordinanza del Sindaco deve essere specificato dove si intende effettuare l’ASO (ambulatorio, domicilio del paziente, pronto soccorso di ospedale civile ove sia presente o attivabile una consulenza psichiatrica).

  39. Responsabilità professionale

  40. RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE dello PSICHIATRA Lo psichiatra, come medico, deve assumere la posizione di garanzia = obbligo di tutela e salvaguardia della vita, salute, integrità psicofisica, dignità personale del paziente, di rispettarne la volontà e raccoglierne il consenso L’OBBLIGO è di MEZZIma non di RISULTATI

  41. Questa obbligazione di mezzi impegna il medico ad utilizzare le conoscenze, le procedure diagnostiche e terapeutiche più idonee al paziente in: Libertà, scienza e coscienza Il medico, deve agire in perizia, prudenza e diligenza osservando le norme e le discipline vigenti NB il lavoro dello psichiatra rientra nelle attività professionali che richiedono la soluzione di problemi di “speciale difficoltà” (art 2236 c.c.)

  42. DIFFICOLTA’ SPECIALI RICONOSCIUTE ALLA DISCIPLINA PSICHIATRICA: - difficoltà a delimitare i confini dell’intervento - a distinguere ciò che attiene alla normalità da ciò che attiene alla psicopatologia - incertezza delle basi eziologiche del disturbo - eterogeneità degli indirizzi e degli strumenti terapeutici COLPA GRAVE: se c’è errore per imperizia COLPA LIEVE O GENERICA: se c’è imprudenza o negligenza

  43. ERRORI PIU’ FREQUENTI da cui può risultare responsabilità: - fase diagnostica: errore nella diagnosi, mancata diagnosi di una concomitante malattia organica da cui è derivata una non corretta o mancata terapia - trattamenti inadeguati in presenza di corretta diagnosi - trattamenti adeguati alla condizione psichiatrica ma inadatti o sconsigliati per la presenza di altra patologia

  44. RESPONSABILITA’ e TSO Se il medico rifiuta di effettuare o di convalidare un tso deve rispondere per eventuali incidenti di cui il malato può rimanere vittima: - omissione di soccorso - abbandono di incapace Se il medico effettua il TSO: - sequestro di persona, - violenza privata

  45. Salute mentale

  46. Che cos’è la salute? • Il completo benessere fisico, mentale, sociale e non consiste solamente in una mancanza di malattia o infermità. • La persona è un’indissolubile unità psicofisica così come la salute e, in particolare, la salute mentale, quale aspetto dinamico, è ricollegabile al sano e libero sviluppo della persona.

  47. E che cos’è la salute mentale? Uno stato di benessere emotivo e psicologico nel quale l’individuo è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive ed emozionali, esercitare la propria funzione all’interno della società e rispondere alle esigenze quotidiane della vita.

  48. Ma… L’assenza di malattie mentali non implica necessariamente che la salute mentale dell’individuo sia intatta.

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