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Tracciabilità dei flussi finanziari

Tracciabilità dei flussi finanziari. 8 marzo 2012 Massimo Cataldi. Tracciabilità dei flussi finanziari. Norme di riferimento art. 3, legge 136/2010 artt. 6 e 7 d.lgs 187/2010 artt. 6 e 7 legge 217/2010. APPLICAZIONE.

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Tracciabilità dei flussi finanziari

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Presentation Transcript


  1. Tracciabilità dei flussi finanziari 8 marzo 2012 Massimo Cataldi

  2. Tracciabilità dei flussi finanziari Norme di riferimento art. 3, legge 136/2010 artt. 6 e 7 d.lgs 187/2010 artt. 6 e 7 legge 217/2010

  3. APPLICAZIONE Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 si applicano: ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 136/2010 (7/9/2010) ed ai relativi subappalti e subcontratti; ai contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 136/2010 e che non siano ancora conclusi (ed ai relativi subappalti e subcontratti) trascorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 217/2010 di conversione del d.lgs 187/2010 (16/6/2011). I contratti di cui al punto 2) si adeguano automaticamente alla legge (art. 1374 C.C.).

  4. Tracciabilità • Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire le infiltrazioni criminali: • gli appaltatori; • i subappaltatori; • i sub-contraenti della filiera delle imprese nonché • i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei • a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. • (art.3/1 L. 136/2010)

  5. Definizione di appalto ex articolo 1665 C.C. • L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento • di un’opera o • di un servizio verso un corrispettivo in danaro. (art.1655 C.C.)

  6. Appalti pubblici ex art. 3 d.lgs 163/2006 • Gli “appalti pubblici” sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore ed uno o più operatori economici, aventi per oggetto • l’esecuzione di lavori • la prestazione di servizi • la fornitura di prodotti come definiti dal presente codice.

  7. Appalti pubblici • Appalto (art.1655 c.c.) • Global service (UNI 10685/1998) • Accordo quadro (art.3/13 e 59) • Concessione di costruzione e gestione e finanza di progetto (art. 3/11, 143 e 153) • Appalto integrato (art.3/7) • Locazione finanziaria/leasing immobiliare (art.3/15-bis e 160-bis) • Lavori in economia: Cottimo (art.125) Lavori • Acquisto • Locazione • Locazione finanziaria • Acquisto a riscatto Forniture • Servizi dell’allegato IIA • Servizi dell’allegato IIB • Concessione di servizi (art.3/12 e 30) Servizi

  8. Sub-contraenti/sub-fornitori 1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore s’impegna ad effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. 2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

  9. Filiera delle imprese art. 6 c. 3 D.L. 187/2010 • L’espressione filiera delle imprese di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13/8/2010, n.136 si intende riferita: • ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, D.Lgs.163/2006 nonché • ai sub contratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

  10. Contratti similari • Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente • di importo > 2% delle prestazioni affidate • di importo > 100.000 € e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. • (art.118/11 D.Lgs. 163/2006)

  11. Tracciabilità • Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, • gli appaltatori • i subappaltatori • i sub-contraenti della filiera delle imprese nonché • i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei • a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. • (art.3/1 L. 136/2010)

  12. Conto dedicato • L’espressione anche in via non esclusiva di cui al commi 1 dell’articolo 3 della legge 13/8/2010, n.136 si interpreta • nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati e • nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

  13. Sanzioni Le transazioni relative ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui all’articolo 3 comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo3, comma 8, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione. (art.6/1 L. 136/2010)

  14. Tracciabilità (art.3/1 L. 136/2010) • Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo • devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, • devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. • Sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione • (art.6/2 L. 136/2010)

  15. Tracciabilità (art.3/2 l. 136/2010, art. 7 d.lgs 187/2010 c.1 2)) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferito in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

  16. Strumenti di pagamento • I pagamenti • in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché • quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero • quelli riguardanti tributi, • possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. • (art.3/3 L. 136/2010)

  17. Minute spese Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 500,00, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. (art.3/3 L. 136/2010)

  18. Tracciabilità – CUP (art.3 c.5 legge 136/2010 art.7 c.4 d.lgs 187/2010) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, il codice unico di progetto (CUP).

  19. Conti correnti dedicati (art. 3 c.7 l. 136/2010 art. 7 c. 6 d.lgs 187/2010) • I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente: • gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. • Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. • (art.3/7 L. 136/2010) • Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 • (art.6/4 L. 136/2010)

  20. Conti correnti dedicati (art. 3 c.7 l. 136/2010) • I soggetti obbligati alla tenuta dei conti correnti dedicati ai sensi dei commi 1 e 1-bis comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente • gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicanonché, nello stesso termine, • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. • Gli stessi soggetti provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

  21. Clausola contrattuale (art. 3 c. 8 L. 136/2010) La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui a comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. ……………….L’appaltatore, il subappaltatore o il sub-contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.

  22. Risoluzione di diritto del contratto (art. 9.bis l. 136/2010) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto

  23. Clausola contrattuale (art. 3 c.9 L. 136/2010) • La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti • con isubappaltatorie • isubcontraenti della filiera delle impresea qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 • sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

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