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PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La responsabilità legale dell’allevatore nella gestione dell’azienda zootecnica: sicurezza alimentare. Dr. Roberta Talone Responsabile ff. U.O.C. Area “C” – Servizi Veterinari –ASP Cosenza- Dipartimento di Prevenzione di Castrovillari

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PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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Presentation Transcript


  1. La responsabilità legale dell’allevatore nella gestione dell’azienda zootecnica:sicurezza alimentare Dr. Roberta Talone Responsabile ff. U.O.C. Area “C” – Servizi Veterinari –ASP Cosenza- Dipartimento di Prevenzione di Castrovillari Castrovillari 18 marzo 2012

  2. PRINCIPALE NORMATIVA DIRIFERIMENTO • Regolamento (CE) n. 178/2002 • Regolamento (CE) n. 852/2004 • Regolamento (CE) n. 853/2004 • Linee Guida applicative del reg.852/2004 • Linee Guida applicative del reg.853/2004 • DGR 193/2008 • DGR 668/2010 • DGR -PNI

  3. Regolamento (CE) n. 178/2002 • Stabilisce i principi generali della legislazione alimentare • Istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare • Fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

  4. Responsabilità dell’operatore Reg. CE 178/2002 "operatore del settore alimentare è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni dellalegislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo." • "Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate, gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare, inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte".( art. 17)

  5. "Gli operatori del settore alimentare sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti." Considerando 30 Reg. 178/2002

  6. Reg. (CE) n. 178/2002 Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare.

  7. COSA SI INTENDE PER PRODUZIONE PRIMARIA • REG. (CE) 178/2002 art. 3 punto 17 • Tutte le fasi della produzione,dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari , compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

  8. COSA SI INTENDE PER PRODOTTOPRIMARIOReg. (CE) 178/2002art. 2, comma 1, lettera a) • • I prodotti della produzione primaria compresi i • prodotti della terra, dell’allevamento della • caccia e della pesca (a condizione che durante • le attività di magazzinaggio, trasporto e • manipolazione non subiscano alterazioni • sostanziali della loro natura originaria)

  9. Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari • • Riguarda tutti gli alimenti • • Promuove un approccio integrato “dal campo alla • tavola” in quanto è necessario garantire la sicurezza • degli alimenti lungo tutta la catena alimentare a • cominciare dalla produzione primaria • • Interessa tutti i livelli: • - produzione primaria, • - trasformazione, • - distribuzione, • - scambi/esportazione • • Attribuisce la responsabilità primaria dell’igiene degli alimenti agli operatori del settore alimentare

  10. Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari • Il Regolamento si applica alla • produzione primaria comprese le • attività di trasporto, stoccaggio e di • manipolazione svolte in azienda e le • operazioni di trasporto dall’azienda • ad uno stabilimento o a un mercato

  11. Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentarinon si applica: • -alla produzione primaria per uso domestico privato • -alla preparazione, alla manipolazione o alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato • -alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore (l’operatore deve rispettare leregole base dell’igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro).

  12. Obblighi per i produttori primari • 1.Notifica (DIA o altre forme di notifica • finalizzate alla registrazione dell’azienda) • 2.Rispetto dei requisiti generali in materia di • igiene previsti dall’All. I parte A del Reg.(CE) 852/2004 • - garantire requisiti igienici • - tenere le registrazioni previste • - adottare misure correttive se informati di problemi riscontrati durante il controllo ufficiale

  13. Raccomandazioniper produttori primari • manuale di buona prassi bovini da latte.pdf manuale di buona prassi.pdf • Adozione di manuali di corretta prassi igienica (All. I parte B del Reg.(CE) 852/2004

  14. Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentariMANUALI DI CORRETTAPrassi igienica • Sono strumenti di aiuto per: • • Definire i pericoli e i mezzi più adeguati per • tenerli sotto controllo; • • Suggerire le misure igieniche più adeguate; • • Mantenere sotto controllo i pericoli e • dimostrare la conformità alla regolamentazione; • •Individuare la documentazione essenziale • devono essere validati dal Ministero della Salute.

  15. Reg. 852/04 All. IAmbito di applicazione All. I • L’allegato I del Reg. (CE) 852/2004 si • applica alla produzione primaria e alle • seguenti operazioni associate: • a) il trasporto,il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti • primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non • alteri sostanzialmente la loro natura • b) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il • raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento • c) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca • e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di • prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata • sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno • stabilimento

  16. Reg. 852/04 All. IRequisiti in materia di igiene • Gli operatori del settore alimentare devono • • assicurare che i prodotti primari siano protetti da • contaminazioni tenendo conto di tutte le trasformazioni • successive cui saranno soggetti i prodotti primari • • rispettare le disposizioni legislative comunitarie e nazionali • relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle • operazioni associate comprese: • a) le misure di controllo della contaminazione derivante dall’aria, • dal suolo,dall’acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali • veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi nonché il • magazzinaggio, la gestione e l’eliminazione dei rifiuti • b)Le misure relative alla salute e al benessere degli animali • nonché alla salute delle piante che abbiano rilevanza per la • salute umana compresi i programmi per il monitoraggio e il • controllo delle zoonosi e degli agenti zoonosici

  17. RintracciabilitàArt. 18 Reg (CE) 178/02 • E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della • trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità • degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla • produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza • destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime

  18. RintracciabilitàObblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentareart. 19 Reg (CE) 178/02 • Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di • ritenere che un alimento da lui importato, prodotto non sia conforme • ai requisiti di sicurezza degli alimenti e l’alimento non si trova più • sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare • esso deve avviare immediatamente procedure per il ritiro e • informarne le autorità competenti. • • Se il prodotto può essere arrivato al consumatore , l’operatore • informa i consumatori, in maniera efficace e accurata del motivo del • ritiro, e se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori • quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato • di tutela della salute. • • 4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità • competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi • provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.

  19. • Il dettagliante che acquista prodotti • da un produttore escluso dal campo • di applicazione del Regolamento 852 • ha l’obbligo della rintracciabilità e si • assume la responsabilità diretta sui • prodotti che acquista e ha quindi • l’obbligo di mettere in atto le • procedure di rintracciabilità in caso • di allerta

  20. Decreto 193/2007Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia disicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari • Prevede sanzioni per i produttori • primari per: • _ mancata notifica all’autorità competente o • svolgimento attività quando registrazione • sospesa o revocata • _ mancata comunicazione aggiornamento • _ mancata ottemperanza all’allegato I parte A • del Reg. (CE) 852/04.

  21. Responsabilità legale

  22. La responsabilità civile

  23. Responsabilità legale

  24. Responsabilità morale

  25. Grazie per l’attenzione

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