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IVIE – IMPOSTA VALORE IMMOBILI ESTERI

IVIE – IMPOSTA VALORE IMMOBILI ESTERI. CIRCOLARE n. 28 del 2.7.2012. I RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI. DL 201/2011 - Art. 19 co. da 13 a 17 (decreto Monti o salva Italia) Modifiche con DL 16/2012 art. 8 co. 16 e 17 Modifiche con legge di conversione 26.4.2012, n. 44 .

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IVIE – IMPOSTA VALORE IMMOBILI ESTERI

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  1. IVIE – IMPOSTA VALORE IMMOBILI ESTERI

  2. CIRCOLARE n. 28 del 2.7.2012 I RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI • DL 201/2011 - Art. 19 co. da 13 a 17 (decreto Monti o salva Italia) • Modifiche con DL 16/2012 art. 8 co. 16 e 17 • Modifiche con legge di conversione 26.4.2012, n. 44. • Provv. attuativo 5/6/2012 - prot. n. 2012/72442 Soggetti, base imponibile, casi particolari • Legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co. 518) Modifica (in meglio) la norma Oggi in parte obsoleti

  3. I TERMINI DI PARAGONE Necessità di Omogeneità IMU IVIE

  4. PERCHÉ LE MODIFICHE DELLA LEGGE DI STABILITÀ Commissione Europea Direzione generale - fiscalità e unione doganale EU – Pilot 3506/12/TAXUD 5 eccezioni sollevate dalla commissione sul funzionamento della norma: • disparità temporale con l’IMU; • disparità per assoggettamento a IRPEF e IVIE; • vantaggio per lavoratori pubblici e organismi internazionali; • incongruenza del principio di residenza; • impossibilità di beneficiare delle riduzioni d’aliquota previste dai comuni Italiani.

  5. IVIE - LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀL. 228/2012 ART. 1 CO. 518 • Decorrenza imposta: differita dal 2011 al 2012 • Versamenti eseguiti nel 2012: si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012. • Immobile adibito (da chiunque) ad abitazione principale e pertinenze: aliquota 0,4%. • Abitazione principale e pertinenze + immobili non locati: non applicabile l’art. 70 co. 2 TUIR (tassazione reddito fondiario). • Modalità di pagamento: acconto e a saldo (stesse regole IRPEF). Nella sostanza il Governo Italiano ha recepito quasi tutte le richieste della Commissione UE

  6. CIRCOLARE n. 28 del 2/7/2012 IMMOBILI DA TASSARE Immobili situati all’estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale … a qualsiasi uso essi siano destinati. Occorre fare riferimento agli analoghi istituti previsti negli ordinamenti esteri in cui l’immobile è ubicato

  7. CIRCOLARE n. 28 del 2/7/2012 IMMOBILI DA TASSARE • Fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; • anche strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo; • titolare del diritto di usufrutto, uso (non il nudo proprietario); • il concessionario delle aree demaniali; • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

  8. CIRCOLARE n. 28 del 2/7/2012 ESEMPIO DIRITTO REALE PAESI COMMON LAW Vi è: • freehold - diritto di proprietà fondiaria assoluta; • leasehold - diritto al possesso dei beni. Leasehold Da diritto al possesso di beni immobili, disgiuntamente alla proprietà, per periodo di tempo molto elevato, dietro il pagamento di corrispettivo. È maggiormente assimilabile all’usufrutto piuttosto che alla locazione. L’IVIE viene pagata dal Leaseholder.

  9. PAESI COMMON LAW Paesi common low puro Paesi common low misto India Nigeria Sierra Leone Gambia Ghana Kenia Uganda Adottano il sistema del common law frammisto a regole giuridiche di stampo religioso Attualmente in vigore in Regno Unito (esclusa Scozia), USA (escluso Louisiana), Australia, Canada (escluso Quebec).

  10. GLI IMMOBILI IN COMUNIONE Prov. 5/6/2012 Circolare n. 28/2012 Se gli immobili sono detenuti in comunione l’imposta è dovuta da ciascun soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria quota L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di titolarità dei predetti diritti

  11. IMMOBILI SCUDATI Pagano l’IVIE anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione (cosiddetto “scudo fiscale”): • sia mediante la procedura della regolarizzazione; • sia del rimpatrio giuridico.

  12. PATRIMONIALE SUGLI IMMOBILI ESTERI L’imposta si applica a tutti gli immobili scudati e detenuti all’estero.Si tratta, in pratica, degli immobili regolarizzati in quanto i “rimpatriati giuridicamente” si considerano detenuti in Italia. Si prescinde dalla presenza di evasione. L’imposta trova applicazione anche verso chi è stato sempre ligio al dovere e ha correttamente applicato le regole, sia per l’acquisto (dunque utilizzo di soldi non derivanti dall’evasione e tracciati), sia per il monitoraggio (quadro RW) e la dichiarazione (eventuali redditi in RL).

  13. DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE ININFLUENTE • Sfitto • Locato • Utilizzato in proprio Patrimoniale sempre dovuta

  14. L’ALIQUOTA DELL’IMPOSTA Per la generalità di immobili 0,76% Come l’IMU Abitazione principale 0,40% Come l’IMU

  15. BASE IMPONIBILE Pesi UE e SEE Resto del mondo 1) Costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti In mancanza 2) valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile al termine di ciascun anno solare. • Valore catastale utilizzato nel Paese estero In mancanza 2) costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti In mancanza 3) valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile al termine di ciascun anno solare.

  16. PAESI UE E SEE (ISLANDA E NORVEGIA) Provv. 5/6/2012 Circolare n. 28/2012 In primis: quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini delle imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili. Se ad uno stesso immobile sono attribuibili diversi valori catastali ai fini reddituali e patrimoniali: prendere il valore catastale delle imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali. Base imponibile Valore catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali

  17. PAESI UE E SEE (ISLANDA E NORVEGIA) Non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito medio ordinario dell’immobile. A meno che … la legislazione locale non preveda l’applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, idonei a consentire la determinazione del valore catastale dell’immobile.

  18. FRANCIA - TAX FONCIERE Valore locativo catastale presunto : 2 = base imponibile Taxe Foncière Base imponibile IVIE Base imponibile Tax Foncière x 160 (coefficiente IMU) = base imponibile IVIE x 0,70% (0,40) = IVIE

  19. PRECISAZIONE … UN PASSO INDIETRO Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU Scelgo tra costo d’acquisto o da contratto e reddito medio ordinario x coefficienti IMU

  20. PAESI UE E SEE (ISLANDA E NORVEGIA) Per immobili acquisiti per successione o donazione • Valore dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato. In mancanza • Costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione. In assenza di documentazione • Valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile al 31/12.

  21. IMMOBILI RESTO DEL MONDO(MA PRINCIPI VALIDI ANCHE PER UE E SEE) • Costo d’acquisto:risultante dall’atto. • Contratto:da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà. • Diritti reali parziali (esempio l’usufrutto) il contratto non indica si assume il valore secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato. • Immobile costruito:costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.

  22. IMMOBILI RESTO DEL MONDO(MA PRINCIPI VALIDI ANCHE PER UE E SEE) In mancanza valore di mercato • rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile; • se l’immobile non posseduto al 31 dicembre: valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione Tale valore può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale

  23. IMMOBILI RESTO DEL MONDO Per immobili acquisiti per successione o donazione • Valore dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato. In mancanza • Costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione. In assenza di documentazione • Valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile al 31/12.

  24. LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE Qualora normative estere sopravvenute o non considerate conducano alla determinazione di un valore dell’immobile da assumere a base dell’IVIE differente da quello ricavabile in base alla predetta tabella ovvero all’individuazione di una imposta patrimoniale pagata all’estero non elencata, il contribuente può utilizzare tali valori dandone evidenza in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. CIRCOLARE n. 28 del 2/7/2012

  25. DETRAZIONI PER CREDITI DI IMPOSTA Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad esso relativa. Se l’imposta patrimoniale è corrisposta anche con riferimento ad altri beni, diversi dagli immobili, occorre effettuare un calcolo proporzionale al fine di individuare la quota parte dell’imposta riferibile agli immobili

  26. IMPOSTE PATRIMONIALI UE E SEE

  27. IMPOSTE PATRIMONIALI RESTO DEL MONDO • Immobili negli Stati Uniti:real property tax; • immobili in Argentina:impuesto inmobiliario; • immobili in Svizzera:imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l’Imposta immobiliare; • immobili in Russia:tassa sulla proprietà delle persone fisiche, Nalog na imuschestvo fizicheskih litz. CIRCOLARE n. 28 del 2/7/2012

  28. IMPOSTE NON PATRIMONIALI Appare opportuno precisare che non è possibile detrarre, considerandole imposte patrimoniali, le imposte legate all’utilizzo di un determinato immobile in qualità di abitazione dal momento che tali tasse più che essere finalizzate a colpire la ricchezza costituita dal patrimonio sono dirette a richiedere un contributo, anche se rapportato al valore dell’immobile, al soggetto che abitando in un determinato luogo usufruisce dei servizi ivi forniti dalle amministrazioni pubbliche.

  29. POSSIBILE SCOMPUTO IMPOSTE REDDITUALI UE E SEE Inoltre • Se vi è un’eccedenza di imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dell’art. 165TUIR. allora • dall’IVIE dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.

  30. VERSAMENTI SOCIETÀ FIDUCIARIE • Nel caso di immobili – ivi compresi quelli oggetto di operazione di emersione mediante la procedura del rimpatrio giuridico – per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest’ultima deve applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. • In tali casi la fiduciaria indica i dati complessivi relativi ai versamenti dell’imposta nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770 ordinario), a partire dal periodo di imposta 2012 (mod. 770/2013). Inoltre, devono essere forniti i dati di ciascun contribuente nonché le indicazioni circa l’ammontare dell’imposta riferibile agli stessi. • È evidente che in tale ipotesi il contribuente non deve compilare la predetta Sezione XVI del quadro RM e, peraltro, non è tenuto a indicare tali immobili nel modulo RW del predetto modello.

  31. TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL’IVIE L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero detenute all’estero vanno versate: • con le stesse modalità; • con le stesse scadenze previste per l’IRPEF ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

  32. IVIE E ACCERTAMENTO Per • il versamento • la liquidazione • l'accertamento • la riscossione • le sanzioni • i rimborsi • il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l’IRPEF comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo

  33. NOVITA’ PER UNICO 2014 L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero detenute all’estero va determinata : • Indicando gli immobili nel quadro RW ; • Viene dunque previsto un unico quadro che consente di riepilogare il monitoraggio fiscale e le imposte dovute sui beni esteri .

  34. NUOVO QUADRO RW

  35. SANZIONI OMESSO RW Omessa compilazione del quadro RW Dal 100% al 200% dell’imposta evasa: • aumentata di 1/3, perché gli immobili sono all’estero; • raddoppiata se gli immobili sono localizzati in Stati black list (sanzione minima se non vi è evasione d’imposta da € 258 a € 1.032).

  36. NUOVO COMMA INSERITO DA LEGGE STABILITÀ «15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'art. 70 co. 2 del TUIR» Come IMU – No quadro RL Ma la norma decorre dal 2013!

  37. TASSAZIONE IRPEF IMMOBILE ESTERO Non affittato Affittato Indicare il reddito dichiarato all’estero (si credito imposta art. 165 TUIR) Se all’estero non si pagano tasse: indicare il RL il canone – 15% (no credito imposta art. 165 TUIR). Dal 2013 nessuna tassazione Se all’estero non si pagano tasse: non indicarlo in RL Se all’estero si pagano le tasse sul valore (catastale): indicare detto valore in RL (ridotto delle spese ivi riconosciute) e tassarlo. Dal 2013 nessuna tassazione

  38. LA PATRIMONIALE PER LE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL’ESTERO

  39. PATRIMONIALE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE Per il 2011: 1 per mille Per il 2012: 1 per mille Dal 2013: 1,5 per mille L’imposta pagata nel 2012 (per il 2011) si considera in acconto per il 2012 Abrogazione con effetto retroattivo Decorrenza effettiva Sul valore di mercato al 31/12 di ogni anno. In mancanza valore nominale o di rimborso.

  40. Conti correnti e i libretti di risparmio € 34,20 ovunque detenuti nel mondo PATRIMONIALE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE Solo se detenuti in paesi UE e ISEE

  41. Persone fisiche, anche stranieri con conti all’estero. L’imposta si applica per ogni conto corrente. L’imposta si paga in proporzione alle quote di possesso. L’imposta si paga in proporzione al periodo di detenzione. Si versa in UNICO (pertanto con rateazione e compensazione). È scomputabile l’eventuale patrimoniale pagata all’estero. ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE

  42. Fino a € 5.000/medio annuo: non si paga imposta. • I c/c di una stessa banca si cumulano ai fini di € 5.000 (circ. 28.12.2013). • € 34,20 x % di possesso x periodo di possesso. • 1 rigo per ogni c/c anche se sono nella stessa banca. IVAFE – CONTI CORRENTI E LIBRETTI

  43. NUOVO QUADRO RW

  44. IVAFE – TITOLI • Titolo venduto nell’anno = 1 rigo • Titolo acquistato nell’anno = 1 rigo • Titolo mantenuto tutto l’anno = 1 rigo 10 titoli = 10 righi Titolo A : ne compro 3 in tempi diversi = 3 righi Titolo B: ne compro 5 ne vendo 2 = 7 righi

  45. I RISCHI DEL COMMERCIALISTA • Il consulente è il responsabile della corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. • Non può assecondare le richieste del cliente Come uscirne? Rilascio di attestazione da parte del cliente di non possesso di attività estere

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