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Giancarlo CERVINO Centre for International Fiscal Studies Lugano Latina 5 novembre 2009

LO SCUDO FISCALE TER ED IL FUTURO DEI PARADISI FISCALI. Giancarlo CERVINO Centre for International Fiscal Studies Lugano Latina 5 novembre 2009. CINFIS. Centre for International Fiscal Studies. PREMESSA. CINFIS. „L‘IPOCRISIA É UN OMAGGIO CHE IL VIZIO RENDE ALLA VIRTÙ“

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Giancarlo CERVINO Centre for International Fiscal Studies Lugano Latina 5 novembre 2009

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Presentation Transcript


  1. LO SCUDO FISCALE TER ED IL FUTURO DEI PARADISI FISCALI Giancarlo CERVINO Centre for International Fiscal Studies Lugano Latina 5 novembre 2009 CINFIS Centre for International Fiscal Studies

  2. PREMESSA CINFIS „L‘IPOCRISIA É UN OMAGGIO CHE IL VIZIO RENDE ALLA VIRTÙ“ François de la Rochefocauld

  3. PARADISI FISCALI CINFIS DEFINIZIONE … dicesi paradiso fiscale un territorio nel quale le persone fisiche o le persone giuridiche hanno l’impressione di essere meno tassate che altrove … (R. Brunet)

  4. PARADISI FISCALI CINFIS CLASSIFICAZIONE PARADISI FISCALI SPECIALIZZATI ASSOLUTI PER PERSONE FISICHE PER PERSONE GIURIDICHE MISTI

  5. PARADISI FISCALI CINFIS REQUISITI • esistenza • facilmente raggiungibile tramite una rete di trasporti efficiente • struttura politica, economica e sociale consolidata e stabile • moneta stabile e con un regime di controllo dei cambi favorevole garantiti per legge o regolamento di autodisciplina interno • esistenza ed efficienza del sistema bancario e finanziario • offrire dei vantaggi fiscali ben precisi • costo della vita, dell’alloggio e anche le eventuali barriere linguistiche e religiose • esistenza di una rete di convenzioni tendenti ad evitare la doppia imposizione sui redditi

  6. ELUSIONE FISCALE – TAX AVOIDANCE CINFIS PROBLEMATICHE Il problema dell’elusione e dell’evasione fiscale, contrapposte al legittimo risparmio d’imposta rappresenta uno dei dibattiti più delicati all’interno del dialogo fra Amministrazioni fiscali e contribuenti, vista l’estrema incertezza della materia dovuta ad un continuo spostamento dei confini concettuali dovuto ad esigenze interne di bilancio come di lotta all’abuso di alcune agevolazioni concesse. L‘ELUSIONE FISCALE viene definita come l'utilizzo lecito di strumenti normativi previsti dalla normativa tributaria per la realizzazione di atti, comportamenti ed operazioni che abbiano come scopo, esclusivo o preponderante, quello di una riduzione notevole o di un azzeramento dell'onere tributario relativo a determinati redditi o patrimoni.

  7. ELUSIONE FISCALE – TAX AVOIDANCE CINFIS PROBLEMATICHE L’EVASIONE FISCALE ha il medesimo scopo ma i mezzi utilizzati dal contribuente sono normalmente non consentiti dalla legge. Sempre a parità di scopo, la FRODE FISCALE, è caratterizzata da mezzi e comportamenti, fraudolenti e criminosi (art. 4 lett. f) del D.L. 10.7.1982, n. 429 convertito dalla L. 7.8.1982, n. 516 e modificato dalla L. 15.5.1991, n. 154) con l’elemento tipico del dolo specifico, cioè la volontà precisa di commettere la frode in conseguenza della falsa o omessa dichiarazione.

  8. ELUSIONE FISCALE – TAX AVOIDANCE CINFIS PROBLEMATICHE L’elusione e l’evasione fiscale internazionale hanno le stesse finalità, con la differenza che vengono sfruttate delle possibilità offerte dai principali strumenti di diritto internazionale tributario e diritto tributario internazionale e dalle loro lacune ed incongruenze, oltre ad alcune possibilità offerte da alcuni Stati cosiddetti “paradisi fiscali e bancari”, che permettono di tesaurizzare i risultati godendo del beneficio dell’anonimato.

  9. CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE CINFIS SCOPI EVITARE la DOPPIA IMPOSIZIONE metodo dell’ESENZIONE metodo del CREDITO d’IMPOSTA CONTRASTARE L’EVASIONE FISCALE

  10. CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE CINFIS CONTRASTO EVASIONE Art. 28 Scambio di Informazioni – Convenzione USA-Lussemburgo Le autorità competenti degli Stati Contraenti sono tenute a scambiare le informazioni verosimilmente pertinenti per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o delle leggi interne degli Stati contraenti relative ad imposte di qualsiasi natura prelevate da uno Stato contraente nella misura in cui tale imposizione non sia contraria a questa Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’Art. 1 (Campo di Applicazione Generale) o dall’Art. 2 (Imposte Coperte). Le informazioni ricevute ai sensi di questo Articolo da uno Stato Contraente sono tenute segrete nello stesso modo che le informazioni ottenute applicandola legislazione interna di questo Stato e non sono comunicate che alle persone o autorità (inclusi i tribunali e gli organi amministrativi) coinvolti nel computo, recupero o amministrazione delle imposte indicate sopra, nel quadro di procedimenti o azioni giudiziarie concernenti queste imposte, o nel quadro di decisioni sui ricorsi relativi a queste imposte, o nel quadro di attività di controllo di queste funzioni. Queste persone o autorità potranno utilizzare le informazioni solo per tali scopi. Esse potranno rivelare queste informazioni in occasione di udienze pubbliche dei tribunali o nelle decisioni giudiziali.

  11. CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE CINFIS CONTRASTO EVASIONE • Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate come obbligo per uno Stato contraente di: • prendere delle misure amministrative che deroghino alla legislazione ed alla procedura amministrativa di questo Stato o dell’altro Stato Contraente; • fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione vigente o nel quadro della procedura amministrativa di questo Stato on di quelle dell’altro Stato Contraente; • fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o una procedura commerciale o delle informazioni la cui rivelazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. • Se delle informazioni sono richieste da uno Stato Contraente ai sensi di questo Articolo, l’altro Stato Contraente utilizza i poteri di cui dispone per ottenere le informazioni richieste, anche se non ne ha bisogno per i propri fini fiscali interni.

  12. CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE CINFIS CONTRASTO EVASIONE L’obbligo contenuto nella frase precedente è soggetto alle limitazioni del paragrafo 3 salvo se queste limitazioni sono suscettibili di impedire ad uno Stato Contraente di comunicare le informazioni unicamente perché queste ultime non presentano alcun interesse per lui nel quadro nazionale. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate come permettenti allo Stato Contraente richiesto di rifiutare di fornire delle informazioni unicamente perché queste ultime sono detenute da una banca, un’altra istituzione finanziaria, un mandatario o una persona che agisce in qualità di agente o fiduciario, o perché queste informazioni sono legate ai diritti di proprietà di una persona.

  13. CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE CINFIS CONTRASTO EVASIONE Se l’autorità competente di uno Stato Contraente ne fa specifica richiesta, l’autorità competente dell’altro Stato Contraente comunica le informazioni previste dal presente questo Articolo, sotto forma di deposizioni di testimoni o di copie autentiche di documenti originali inediti (inclusi libri o registri, carte, dichiarazioni, registrazioni, conti e scritti), nella stessa maniera che se ottenuti in applicazione della propria legislazione interna. Gli Stati Contraenti sono d’accordo a fornirsi reciprocamente supporto ed assistenza per il prelievo delle imposte nella misura necessaria ad assicurare che le riduzioni nell’imposta prelevata da uno Stato Contraente non siano ottenute da persone che non ne hanno il diritto. Le disposizioni previste da questo paragrafo non impongono ad alcun Stato Contraente l’obbligo di prendere delle misure amministrative che potrebbero essere contrarie alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o ai propri interessi vitali.

  14. PARADISI FISCALI – IL FUTURO CINFIS DA OFF-SHORE A ON-SHORE CONCORRENZA FISCALE SUL TOTAL TAX RETURN

  15. L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR) DEFINIZIONE L’indicatore Total Tax Rate (TTR) o Pressione Fiscale Globale (PFG) misura il carico tributario derivante dalla somma di tutte le imposte e contributi obbligatori che un’impresa deve sostenere nel suo secondo anno di operatività. Tale misura viene espressa in una percentuale indicante i profitti commerciali. È una metodologia di indagine che tiene maggiormente in considerazione il costo totale dei contributi in capo all’impresa piuttosto che l’imposta sulle società o sull’utile.

  16. L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR) STUDI SUL TTR La sezione “Pagamento delle Imposte” del Doing Business 2009 ha ripreso tale indicatore per tutti i Paesi del mondo suddivisi per macro aree geografiche per l’anno fiscale 2007. L’ammontare totale delle imposte corrisponde alla somma di tutte le imposte e contributi da pagare dalle imprese al netto di deduzioni ed esenzioni. Le ritenute (come l’imposta sui redditi delle persone fisiche) o le tasse prelevate dall’azienda e successivamente versate alle autorità fiscali (come l’imposta sul valore aggiunto), ma non a carico dell’impresa, sono escluse dal calcolo del TTR.

  17. L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR) CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE • Le imposte e i contributi inclusi nel calcolo del TTR possono essere suddivisi in 5 categorie: • Imposta sugli utili o sui redditi delle società; • Contributi sociali e altri oneri contributivi in capo al datore di lavoro; • Imposta fondiaria; • Imposte sul fatturato ivi compresa l’IVA non recuperabile; • Altre imposte (ad esempio le tasse professionali, le imposte sui carburanti e sui veicoli).

  18. L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR) CALCOLO DELL’UTILE L’UTILE utilizzato nel calcolo del TTR non corrisponde esattamente alla cifra che viene riportata tradizionalmente nel bilancio di un’impresa, ovvero l’utile ante imposte.

  19. L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR) CLASSIFICA PAESI

  20. L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR) CLASSIFICA PAESI FONTI: KPMG’s Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2007 Étude Landwell & Associés, Paying Taxes 2008

  21. PARADISI FISCALI – IL FUTURO CINFIS DA OFF-SHORE A ON-SHORE CONCLUSIONE: FORTI INCENTIVI ALLA DELOCALIZZAZIONE PERSONALE ED IMPRENDITORIALE

  22. SCUDO FISCALE - PREMESSE CINFIS • FINALITÀ: - Ampliare il Gettito Erariale. • Contribuire allo sviluppo economico del Paese. • STRUMENTO: Scudo fiscale concesso, ad un costo accettabile, alla emersione di capitali precedentemente “emigrati” in violazione di norme valutarie e tributarie. • RISCHIO: Rimpatrio di capitali illeciti o comunque non coperti dal provvedimento.

  23. SCUDO FISCALE - SOGGETTI CINFIS • INTERESSATI: • Persone fisiche residenti e residenti fittizzi all’estero (art. 2-bis DPR 917/1986). • Persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. - Enti non commerciali. • Società semplici e associazioni equiparate. • Imprese estere collegate ovvero controllate di cui agli articoli 167 e 168 del DPR 917/1986) . I CAPO AI PARTECIPANTI. • ESCLUSI: - Società di capitali. - Società di persone commerciali. - Soggetti non residenti.

  24. SCUDO FISCALE - SOGGETTI CINFIS • DETENZIONE DIRETTA O PER INTERPOSTA PERSONA: • Società fiduciarie estere • Persone fisiche prestanome (nominees) • Società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili • Trust (dichiarazione riservata presentata dal disponente) • Revocabili • Irrevocabili • Ove le attività facenti parte del patrimonio del trust continuano ad essere a disposizione del disponente oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari (Tipologie??)

  25. SCUDO FISCALE - SOGGETTI CINFIS ATTENZIONE: E’ preclusa la possibilità di usufruire delle disposizioni relative all’emersione delle attività detenute all’estero per i soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul monitoraggio fiscale, ma abbiano violato unicamente gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera.

  26. SCUDO FISCALE - SOGGETTI CINFIS EREDI, COEREDI, CURATORE EREDITÀ GIACENTE Possono presentare la dichiarazione riservata se il de cuius era residente in Italia al 31.12.2008. ATTENZIONE: IN CASO DI RIMPATRIO NON GODONO DELLA RISERVATEZZA.

  27. SCUDO FISCALE – DATE RILEVANTI CINFIS PER LA DETENZIONE DELLE ATTIVITÀ 31 DICEMBRE 2008 PER EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI RIEMERSIONE DAL 15 SETTEMBRE 2009 AL 15 DICEMBRE 2009 PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE RISERVATA, CONFERIMENTO INCARICO, PAGAMENTO IMPOSTA. PER OPERAZIONI COMPLESSE PERFEZIONAMENTO ENTRO DATA RAGIONEVOLMENTE RAVVICINATA (45gg??)

  28. SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ CINFIS RIMPATRIO = MATERIALE RIENTRO IN ITALIA DELLE ATTIVITÀ Possibile da qualsiasi Paese UE o Extra UE per: • SOMME DI DENARO CONTANTE • ATTIVITÀ FINANZIARIE • ATTIVITÀ PATRIMONIALI : ORO, PIETRE PREZIOSE DA INVESTIMENTO, AUTO, AEREI, BARCHE, OPERE D’ARTE, GIOELLI,, CAVALLI, ETC.

  29. SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ CINFIS RIMPATRIO AL SEGUITO: Tramite trasporto fisico attraverso dogana o per plico postale del denaro o delle attività patrimoniali e finanziarie. Obbligo di dichiarazione in dogana all’Agenzia delle Dogane per valori superiori a Euro 10.000. Dichiarazione telematica preventiva oppure al momento del passaggio in dogana. Obbligo di consegnare all’intermediario abilitato italiano la dichiarazione riservata e la dichiarazione di trasporto. SVANTAGGI: NESSUN ANONIMATO E RISCHIO SEGNALAZIONE ANTIRICICLAGGIO. PER ALCUNI TIPI DI BENI È L’UNICA MODALITÀ. VANNO ASSOLTI TUTTI GLI OBBLIGHI DOGANALI ED IVA PER LE ATTIVITÀ PATRIMONIALI.

  30. SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ CINFIS RIMPATRIO TRAMITE INTERMEDIARIO: Presentazione dichiarazione riservata e conferimento incarico all’intermediario di ricevere in deposito le attività provenienti dall’estero. Il rimpatrio si considera eseguito quando l’intermediario abilitato assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione il denaro o le attività finanziarie. Le attività detenute al 31.12.2008 possono differire qualitativamente da quelle rimpatriate ed indicate nella dichiarazione riservata. VANTAGGIO: ANONIMATO SVANTAGGIO: NON CONCRETAMENTE REALIZZABILE PER LE ATTIVITÀ PATRIMONIALI.

  31. SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ CINFIS RIMPATRIO “GIURIDICO” TRAMITE INTERMEDIARIO: Presentazione dichiarazione riservata e conferimento incarico all’intermediario di ricevere in deposito le attività provenienti dall’estero ANCHE SE NON MATERIALMENTE TRASFERITE IN ITALIA. VANTAGGIO: POSSIBILITÀ DI NON DOVERE DISINVESTIRE O INCORRERE IN COSTI DI TRASFERIMENTO SE L’INTERMEDIARIO È LO STESSO.

  32. SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ CINFIS REGOLARIZZAZIONE=MANTENIMENTO ALL’ESTERO DELLE ATTIVITÀ Possibile da qualsiasi Paese UE. Possibile da Paese SEE (Spazio Economico Europeo) che garantisca un “effettivo” scambio di informazioni. Ad oggi solo Norvegia ed Islanda. Possibile da altri Paesi Extra UE e SEE se garantito scambio “effettivo di informazioni (White List). ATTENZIONE: NON POSSIBILE DA SVIZZERA, LIECHTENSTEIN, PRINCIPATO DI MONACO, SAN MARINO, ANDORRA, VATICANO.

  33. SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ CINFIS REGOLARIZZAZIONE=MANTENIMENTO ALL’ESTERO DELLE ATTIVITÀ • Può avere ad oggetto: • SOMME DI DENARO CONTANTE. • ATTIVITÀ FINANZIARIE. • ATTIVITÀ PATRIMONIALI : AUTO, AEREI, BARCHE, OPERE D’ARTE, GIOELLI, ORO, PIETRE PREZIONE DA INVESTIMENTO, CAVALLI, ETC. PURCHÉ PASSIBILI DI PRODURRE REDDITO E PER LE QUALI SONO STATE VIOLATE LE NORME DEL MONITORAGGIO FISCALE. ANCHE SE INTESTATE A FIDUCIARIE O POSSEDUTE PER INTERPOSTA PERSONA. NECESSARIA PERIZIA DA CONSERVARE MA NON NECESSARIAMENTE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE RISERVATA.

  34. SCUDO FISCALE – WHITE LIST CINFIS AUSTRALIA ISLANDA COREA DEL SUD NORVEGIA AUSTRIA LETTONIA DANIMARCA NUOVA ZELANDA BELGIO LITUANIA ESTONIA PAESI BASSI BULGARIA POLONIA FINLANDIA SLOVENIA CANADA PORTOGALLO FRANCIA SPAGNA CIPRO REGNO UNITO GERMANIA STATI UNITI GIAPPONE REPUBBLICA CECA LUSSEMBURGO SVEZIA GRECIA ROMANIA MALTA TURCHIA IRLANDA SLOVACCHIA MESSICO UNGHERIA

  35. SCUDO FISCALE - SOGGETTI CINFIS ATTENZIONE: Dal periodo d’imposta 2009 (UNICO 2010), si dovranno indicare nel modulo RW tutte le attività finanziarie e patrimoniali indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia.

  36. SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ CINFIS INTERMEDIARI AUTORIZZATI: • BANCHE ITALIANE • SIM • SGR • SOCIETA FIDUCIARIE • AGENTI DI CAMBIO • POSTE ITALIANE SPA • STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA DI BANCHE E DI IMPRESE DI INVESTIMENTO NON RESIDENTI

  37. SCUDO FISCALE – POSSIBILITÀ PREVISTE SCUDO FISCALE: POSSIBILITÀ PREVISTE RIMPATRIO MEDIANTE INTERMEDIARI RIMPATRIO CON TRASFERIMENTO AL SEGUITO REGOLARIZZARIONE SENZA RIMPATRIO ESONERO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2008 QUADRO RW ESONERO IN QUANTO LE ATTIVITA' FINANZIARIE SONO DEPOSITATE PRESSO UN INTERMEDIARIO MONITORAGGIO OBBLIGO DI TENUTA DELLE EVIDENZE SENZA OBBLIGO DI COMUNICAZIONE OBBLIGO DI TENUTA DELLE EVIDENZE INTERMEDIARI ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NORMATIVA NESSUN OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEI CASI SOSPETTI LIMITATAMENTE AI REATI PROTETTI DALLO SCUDO ANTIRICICLAGGIO DENUNCIA IN DOGANA NESSUN OBBLIGO OBBLIGO NESSUN OBBLIGO BANCA, POSTA O I DATI SARANNO TRASMESSI ALL'UIF E GUARDIA DI FINANZA ALL'AMMINISTRAZIONE FISCALE CINFIS

  38. SCUDO FISCALE - COSTO CINFIS PAGAMENTO DI UN’IMPOSTA STRAORDINARIA CHE TIENE CONTO DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI PARI AL 50% DEL RENDIMENTO PRESUNTO DELLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE O REGOLARIZZATE. IL RENDIMENTO SI PRESUME MATURATO NELLA MISURA DEL 2% ANNUO PER I 5 ANNI PRECEDENTI L’EMERSIONE. IL RIMPATRIO E LA REGOLARIZZAZIONE SI PERFEZIONANO CON IL PAGAMENTO DELL‘IMPOSTA. NON SI APPLICA AI RENDIMENTI REALIZZATI DAL 1.1.2009 FINO ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA. SVANTAGGIO: PRESUNZIONE ASSOLUTA CHE NON TIENE CONTO DEL PERIODO DI EFFETTIVA DETENZIONE E DEL RENDIMENTO (O PERDITA) REALE.

  39. SCUDO FISCALE – VALORI DICHIARATI CINFIS ATTIVITÀ FINANZIARIE: COSTO D’ACQUISTO VALORE CORRENTE VALORE INTERMEDIO ATTIVITÀ PATRIMONIALI: COSTO D’ACQUISTO DOCUMENTATO VALORE PERITALE VALORE INTERMEDIO

  40. SCUDO FISCALE - RISERVATEZZA CINFIS • ASSICURATA SOLO SE ATTIVITÀ RIMPATRIATE TRAMITE CANALE ISTITUZIONALE. • ANONIMATO GARANTITO TRANNE IN CASO DI ACCERTAMENTO POICHÈ PREVISTA DEROGA AD OBBLIGO DI DICHIARAZIONE NEL QUADRO RW DELLE SOMME RIMPATRIATE. • PER LE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E DI DICHIARAZIONE.

  41. SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS • PRECLUSIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER I PERIODI D’IMPOSTA NON PRESCRITTI FINO A CONCORRENZA DELLE ATTIVITÀ DICHIARATE. • ESTINZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE, TRIBUTARIE E PREVIDENZIALI SULLE ATTIVITÀ DICHIARATE.

  42. SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS

  43. SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS

  44. SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS

  45. SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS

  46. SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS

  47. SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS

  48. SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS (*) Il professionista o l’intermediario finanziario che assistono, o hanno notizia, per ragione della propria attività, del contribuente che fa lo scudo non devono effettuare la segnalazione antiriciclaggio.

  49. SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS Società collegate o controllate estere – Artt. 167 e 168 L’accesso allo scudo è permesso al soggetto interposto (CFC) ma i relativi effetti dello scudo si producono in capo all’interponente che ha il reale dominio delle attività oggetto di emersione da parte delle CFC. Estensione della copertura scudo, inoltre nessun procedimento potrà essere aperto in relazione alla modalità di costituzione dei capitali all’estero. Lo scudocopreanche i redditiconseguitineiperiodi di impostachiusi al 31 dicembre 2008. ATTENZIONE: RISCHIO ESTEROVESTIZIONE

  50. SCUDO FISCALE - INEFFICACIA CINFIS • PER ILLECITI PENALI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI È PREVISTA L’ESCLUSIONE. • SE ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA • ACCERTAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN CORSO. GLI ATTI DEVONO ESSER NOTIFICATI. • PROCEDIMENTI IN CORSO AL 4 OTTOBRE • ATTENZIONE: I QUESTIONARI DELLA GDF

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