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Evoluzione degli ordinamenti scolastici Unità 1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche nel sistema pubblico dell’istruzione. STATO. sussidiarietà. Scuola statale. sussidiarietà. Scuola paritaria. La legge n. 59/97 ha esteso il principio delle “autonomie”.
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Evoluzione degli ordinamenti scolastici Unità 1 L’autonomia delle istituzioni scolastiche nel sistema pubblico dell’istruzione
STATO sussidiarietà
Scuola statale sussidiarietà Scuola paritaria
La legge n. 59/97 ha esteso il principio delle “autonomie” L’istituzione scolastica è un’ “autonomia funzionale”
USR CSA1 CSA2 CSA3 IS IS IS IS IS IS Regione province comunità montane comuni • Relazioni tra i diversi soggetti territoriali e del sistema istruzione • cooperazione o collaborazione in presenza di continuità di collegamenti tra gli stessi; • accordi o intese quando il collegamento è previsto normativamente; • coordinamento quando il collegamento e l’intesa sono istituzionalizzati dal legislatore in strutture amministrative giuridicamente preordinate
In attuazione dell’art. 1 della l. n. 59/97 è stato emanato il d.lgs n. 112/98. Esso prevede il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali Il nuovo ordinamento fa salve le attribuzioni già di competenza degli enti territoriali
L. n. 3/2001 Ha assegnato allo stato la potestà legislativa esclusiva per quanto riguarda “….norme generali sull’istruzione” Competenza trasversale in tema di “livelli essenziali di prestazioni concernenti diritti civili” Potestà normativa concorrente in materia di “istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche”. La c.d. potestà regolamentare segue lo stesso riparto
L. n. 3/2001 ha assegnato alle regioni La potestà legislativa concorrente nella materia dell’ “istruzione” (cioè di dettaglio da esercitare nel rispetto delle “norme generali” e dei “livelli essenziali”) La potestà esclusiva nella materia “istruzione e formazione professionale” In ogni caso è fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche
Costituzione Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ……………….. m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; ………….. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Quadro costituzionale riformato l. n. 53/2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” (ex l. 3/01) (regolazione delle linee fondanti il sistema, senza addentrarsi nel dettaglio organizzativo)
Art. 1 comma 1 l. n. 53/03 il Parlamento ha delegato il Governo ad “Adottare….nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decre5ti legislativi per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione professionale” Le legge n. 53/03 richiama espressamente due titoli di competenza “esclusiva” previsti dall’art. 117, c. 2, lett. m) e n) Norme generali - livelli essenziali Competenza esclusiva (2 c. art. 117) Principi fondamentali Competenza concorrente (3 c. art. 117)
Sent. Corte Costituzionale 13/04 In essa la Corte ha ritenuto certo che nell’ambito della legislazione regionale rientri la programmazione, l’organizzazione e la gestione del servizio scolastico ed in particolare la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche. Ha osservato che già prima della l. n. 3/01, il d.lgs 112/98 aveva attribuito diverse funzioni alle regioni in materia di “programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico” intesi come “l’insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione” (art. 136)
Sentenza Corte Costituzionale n. 13/2004 ha riguardato la preferenza nell’impiego di docenti in servizio nella scuola per la copertura di frazioni orarie aggiuntive di insegnamento fino a 24 ore settimanali, così come previsto nell’art. 22 della l. 448/2001 Secondo la Regione lo Stato avrebbe violato non solo la competenza legislativa regionale, ma anche l’autonomia scolastica, poiché essa si dovrebbe poter esprimere anche in termini di superamento di vincoli in materia di unità oraria della lezione. La Corte ha escluso che la preferenza nell’impiego dei docenti sulle frazioni orarie rappresenti un’illegittima compressione degli spazi autonomistici della scuola
Sentenza Corte Costituzionale n. 34/2005 Ha riguardato l’impugnativa da parte dello Stato della Legge regionale Emilia Romagna n. 12/2003, tra cui l’art. 44, comma 1, lett. c, che stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva “….i criteri per la definizione dell’organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche” La Corte Costituzionale ha fondato il proprio giudizio sulla normativa precedente la riforma costituzionale del 2001. La normativa aveva già previsto una competenza regionale in materia di dimensionamento delle scuole, postulando la competenza sulla programmazione scolastica di cui all’art. 138 del d.lgs n. 112/98.
Sentenza Corte Costituzionale n. 27/2005 ha riguardato la riconduzione a 18 ore settimanali di cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio d’insegnamento fissato dai contratti collettivi di lavoro. Secondo la regione la norma violerebbe la competenza legislativa concorrente della regione ma anche l’autonomia scolastica La Corte ha escluso che la norma determini una lesione delle attribuzioni legislative regionali oppure una compressione dell’autonomia scolastica, considerando sia l’estensione dell’autonomia che non è incondizionata libertà di autodeterminazione, sia la circostanza che la norma non produce alcun “…effetto sulla determinazione del livello del servizio scolastico”.
Spunti desumibili dalle sentenze: • Estensione non illimitata dell’autonomia • Significato della clausola di salvaguardia dell’autonomia scolastica ex art. 117 Cost. • Spazio spettante al potere statuale di regolazione • Spazio spettante alla potestà concorrente regionale in materia di istruzione, con ciò che comporta la leale cooperazione tra Stato e Regione • Significato da attribuire al alla nozione di “servizio scolastico”
Le scuole sono titolari di FUNZIONI ALCUNE POTESTA’ che possono incontrare limiti o condizionamenti operativi pubblicistici derivanti dalla medesima fonte normativa attributiva dei compiti
La costituzionalizzazione dell’autonomia Autonomia come diritto di libertà costituzionale? (facoltà positiva di autodeterminarsi illimitatamente) Il Consiglio di Stato , sezione consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 23 novembre 1998 affermò che l’autonomia scolastica non riconosciuta “…a fini generali”, ma solo “…in funzione della definizione e della realizzazione di educazione, formazione e istruzione”. Da ciò l’espressione di “autonomia funzionale”
Nello svolgimento delle proprie funzioni le scuole devono rispettare non solo i divieti derivanti da norme codificate, ma anche le competenze spettanti a Stato Regioni Province Comuni
Alcuni studiosi ritengono che la costituzionalizzazione del principio autonomistico abbia dato luogo ad un diritto di libertà, equivalente ad un “diritto soggettivo perfetto autotutelabile” dicta decisionali rationes decidendi Diritto vivente
La sentenza n. 13/2004 della Corte Costituzionale afferma che il principio di autonomia va inteso nel senso che alle scuole debbano essere lasciati “adeguati spazi di autonomia” non pregiudicabili né in conseguenza di leggi statali, né regionali” “adeguatezza” si rapporta alla “funzione istituzionale” propria della scuola
Concorrenza equiordinata Autonomia scolastica stato regione Livello esplicito di sussidiarietà
Quando c’è compressione dello spazio autonomistico? La compressione deve essere talmente grave e arbitraria da non trovare alcuna giustificazione in valori o parametri ugualmente oggetto di protezione da parte di norme costituzionali “bilanciamento” “proporzionalità”
La presunta “disapplicabilità” della norma La disapplicazione è un istituto giuridico legato a specifici presupposti o requisiti Il legislatore costituzionale non ha ritenuto di dover costruire un meccanismo specifico per consentire alle scuole di far valere innanzi alla Corte Costituzionale la compressione della propria sfera autonomistica.
Nella sentenza n. 50/2005 la Corte Costituzionale ha affermato che la nozione di “principio fondamentale” “…non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le materie hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo. E’ il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l’interprete deve valutare nella loro obiettività, senza essere condizionato in modo decisivo da eventuali autoqualificazioni”