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Federalismo fiscale

Federalismo fiscale. (relazioni intergovernative finanziarie). Difficoltà di individuare dei modelli di relazioni intergovernative finanziarie. Scarto tra costituzione formale e sostanziale nei rapporti finanziari (è massima negli Stati federali più risalenti del tempo: Stati Uniti e Canada);

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Federalismo fiscale

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Presentation Transcript


  1. Federalismo fiscale (relazioni intergovernative finanziarie)

  2. Difficoltà di individuare dei modelli di relazioni intergovernative finanziarie • Scarto tra costituzione formale e sostanziale nei rapporti finanziari (è massima negli Stati federali più risalenti del tempo: Stati Uniti e Canada); • Esigenze belliche e trasformazione in senso sociale dello stato liberale hanno aumentato le potestà impositive della Federazione (a scapito di quella sub-statale) ma anche il potere di spesa delle constituentunits; • Evoluzione degli assetti federali: da competitivi a cooperativi; • Perequazione: meccanismi compensativi degli eccessi della competizione fiscale. Stempera ulteriormente la distinzione tra federalismi competitivi e cooperativi. • Intrastatefederalism(seconde camere) e interstatefederalism(accordi di cooperazione tra Federazione e constituentunits): efficaci argini al rafforzamento della potestà impositiva della Federazione?

  3. La crisi del principio di connessione In forza del quale ciascun livello di governo deve poter reperire le entrate necessarie all’assolvimento delle funzioni – anch’esse costituzionalmente stabilite – per la cura degli interessi delle comunità di riferimento.

  4. USA • Modello neutrale: poche disposizioni sulla potestà impositiva e sulla redistribuzione del gettito. • La costituzione disciplina la potestà impositiva e di spesa di entrambi i livelli di governo (non degli enti locali: la potestà ordinamentale è degli stati). • Lenta evoluzione verso modelli di integrazione e cooperazione anche in materia finanziaria (superamento del dualfederalism) • Principio del pareggio del bilancio (principio di derivazione inglese).

  5. Svizzera • Tipico modello duale: la potestà impositiva spetta ai cantoni a titolo originario; le imposte federali sono enumerate. • In ogni caso: si deve tener conto degli oneri derivanti dall’esercizio delle competenze federali e provvedere ad adeguata perequazione; • Equilibrio di bilancio con previsione di accantonamenti in fasi di espansione economica per poter poi avviare misure anticicliche in caso di recessione

  6. Canada • Principi della costituzione finanziaria sono in costituzione già dal 1867; • Modello duale (competenze federali e provinciali) evoluto poi in un modello altamente cooperativo (mediante intese che hanno, nella sostanza, svuotato il modello costituzionale); • Competenze perequative della Federazione (costituzionalizzate nel 1982).

  7. Germania • Art. 104a GG: principio di connessione. Bund e Länder sopportano separatamente le spese connesse alle competenze di cui sono titolari. • Regola: Correlazione tra potestà impositiva, competenze e potestà di spesa. • … con molte eccezioni: è molto rara la effettiva corrispondenza soggettiva tra detentori della potestà impositiva e della potestà di spesa: spesso, un Land titolare di determinate funzioni non ha margini per manovrare le fonti di entrata corrispondenti, perché spettanti al Bund

  8. Austria • Art. 13 B-VG rinvia a una legge costituzionale per la disciplina dei rapporti finanziari. • È la Finanzverfassungsgesetz(FVG) del 1848: • La disciplina delle relazioni finanziarie è rimessa alla Federazione; • La FVG disegna un riparto delle attribuzioni in materia finanziaria che non coincide, se non in parte, con quello ricavabile dal B-VG

  9. Potestà impositiva: USA • Dalla logica della separazione a quella della prevalenza della Federazione. • Originario art. I, s. 8, c. 1, Cost.: limita la potestà impositiva federale. Sembra escludere l’imposizione diretta sulle persone fisiche. La potestà degli Stati era di tipo residuale (X em.) • XVII em. (1913): alla Federazione spetta l’imposizione diretta sui redditi. Eliminato ogni vincolo alla potestà legislativa federale. • Helvering v Davis 1937: la determinazione di un’imposta federale su una determinata fonte di reddito preclude allo stato membro di esercitare la propria potestà impositiva sulla stessa fonte (preemption).

  10. Potestà impositiva: Svizzera • Federazione: imposte enumerate (una parte delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche; imposta sul patrimonio e sul valore aggiunto; beni di consumo, bollo e carburanti; dazi, ecc.). • Cantoni: 1) limiti (divieto di doppia imposizione e rispetto dei principi di armonizzazione fiscale stabiliti da leggi federali); 2) nel rispetto di detti limiti, libertà nello stabilire aliquote, tariffe e agevolazioni fiscali (purché non ingiustificate).

  11. Potestà impositiva: Canada • Federazione: “reperimento fondi mediante ogni forma di imposizione” (art. 91, c. 3) CA 1867) • Province: tra le altre, anche imposte dirette, per le finalità perseguite dalle Province (sez. 92, c. 2, CA 1867): principio di connessione. • Quattro fasi: applicazione dei principi costituzionali; esigenze belliche che spingono a incremento imposizione federale (mediante clausola “pace, ordine, buon governo”); attrazione delle competenze impositive alla Federazione (taxrentalagreements); territorialità del gettito d’imposta (taxcollectionagreements).

  12. Germania • Primato dell’imposizione federale (anche per conseguire finalità sociali: art. 105 GG); • Minuziosa ripartizione delle entrate e della aree di prelievo (art. 106 GG): entrate in tutto o in parte federali; in tutto o in parte dei Länder (secondo quanto dispone la legge federale o regionale); ripartite direttamente dal GG, che stabilisce le quote spettanti ai vari enti.

  13. Potestà impositiva: Austria • Art. 3 FVG rinvia a una legge federale (Finanzausgleichgesetz – FAG legge sulla perequazione finanziaria); • La FAG classifica le imposte secondo le tipologie indicate all’art. 6 FVG: imposte federali esclusive; imposte federali ripartite (comuni, addizionali, per il medesimo bene imponibile); provinciali esclusive; provinciali ripartite (comuni, addizionali, per il medesimo bene imponibile)

  14. Perequazione (1) • USA: assenza di disposizioni in materia di distribuzione delle risorse ed elevata concorrenza fiscale; ma cooperazione mediante sovvenzioni federali (conditional and unconditionalgrants, adottati in base alla welfare clausedi cui all’art. I, s. 8, n. 1, Cost.); limitativi dell’autonomia finanziaria ma a garanzia dei diritti sociali; • Svizzera (revisione cost. del 2003 in vigore dal 2008): riduzione differenze di capacità finanziaria, assicurare risorse finanziarie minime. Perequazione orizzontale e verticale per pervenire ad avere risorse pari all’85% della media.

  15. Perequazione (2) • Canada: equalizationgrants(sez. 36 CA 1982). Meccanismi di carattere premiale: equilibrata ripartizione del potere impositivo sulla base degli accordi intergovernativi, assecondando spinte competitive, che conseguono l’autosufficienza economica; • Conditionalgrants: a sostegno delle politiche sociali secondo standard stabiliti a livello federale.

  16. Perequazione (3) • Germania: coniugare responsabilità e autosufficienza finanziaria con la garanzia di assicurare a tutti i tedeschi condizioni di vita equivalenti. • Perequazione verticale: art. 106, c. 3, GG (imposta sul reddito delle persone fisiche, sulle società e sul giro d’affari: ripartite, le cui quote sono stabilite dal Bund con legge su assenso del Bundesrat). • Orizzontale: 1) distribuzione delle imposte ripartite tra Länder; 2) quota Iva pari al massimo al 25% per Ländercon minori capacità fiscali; 3) Geberländere NehmerLänder. • Fondi federali integrativi.

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