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Metodologie e determinazioni quantitative d ’ azienda

Metodologie e determinazioni quantitative d ’ azienda. Cessione d ’ azienda aspetti civilistici, contabili e fiscali da G. Savioli (2012), “ Le operazioni di gestione straordinaria ” Lezioni del Dott. Francesco Pozzi. ASPETTI CIVILISTICI DELLA CESSIONE D ’ AZIENDA. Definizione di azienda

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Metodologie e determinazioni quantitative d ’ azienda

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Presentation Transcript


  1. Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda Cessione d’azienda aspetti civilistici, contabili e fiscali da G. Savioli (2012), “Le operazioni di gestione straordinaria” Lezioni del Dott. Francesco Pozzi

  2. ASPETTI CIVILISTICI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Definizione di azienda L'art. 2555 del c.c. definisce l'azienda come il “complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”. • Il trasferimento dell’azienda (o ramo) deve necessariamente riguardare un complesso di beni funzionalmente legati tra di loro ed idoneo all’esercizio dell’impresa. • Il trasferimento di singoli beni non realizza un trasferimento d’azienda

  3. Oggetto del trasferimento Complesso di beni: • Materiali (es Immobili, attrezzature, crediti, debiti, rimanenze di magazzino). • Immateriali (es diritti di brevetto, avviamento) • Di proprietà in virtù di un diritto reale • Posseduti a qualsiasi altro titolo (es locazione, anche finanziaria, comodato)

  4. Trasferimento per cessione o per conferimento • La prima caratteristica è data dal corrispettivo: • Il corrispettivo della cessione è rappresentato in genere da denaro; • Il corrispettivo del conferimento dell’azienda in una società è rappresentato da quote della conferitaria. • La seconda caratteristica è rappresentata dalla forma dell’atto di trasferimento.

  5. La forma del contratto (art. 2556) • Non è richiesta ad substantiam. • E’ richiesta ai soli fini della prova. • Devono essere osservate le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni (es immobile) o per la particolare natura del contratto.

  6. L'art. 6 della L. 12/8/93 n° 310 • Prescrive la forma pubblica dell'atto o l'autentica notarile delle sue firme ed il successivo deposito e iscrizione presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla stipula. • La norma è stata emanata nel quadro generale delle disposizioni per contrastare il riciclaggio di danaro di provenienza illecita.

  7. Formalità • Scrittura privata autenticata nelle firme da notaio (qualora tra i beni costituenti l’azienda non figurino immobili); • Atto pubblico (qualora tra i beni costituenti l’azienda venga trasferito anche un immobile); • Iscrizione dell’atto di trasferimento al Registro delle imprese a fini di pubblicità; • salvo i casi particolari previsti dall’art 2443 bis del c.c. per le cessioni a spa e dall’art. 2465 commi 4 e 5 del c.c. per le cessioni alle srl, non è richiesta alcuna perizia.

  8. Particolarità: divieto di concorrenza successione nei contratti trasferimento dei crediti e dei debiti • Divieto di concorrenza per 5 anni – art. 2557, comma 1 c.c. • Successione nei contratti ex art. 2558 c.c., salvo altra disposizione pattuita nel contratto. • Trasferimento dei crediti ex art. 2559 anche senza consenso esplicito. • Trasferimento dei debiti ex art. 2560 solo previo esplicito consenso scritto.

  9. ASPETTI CONTABILI DELLA CESSIONE D’AZIENDA

  10. ASPETTI CONTABILI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Totale attivo contabile – Totale attivo a valori correnti = 3.100 – 5.500 = 2.400 Totale passivo e netto contabile – Totale passivo e netto a valori correnti = 3.100 – 5.500 = 2.400 Pn contabile – Pn a valori Correnti = 2.100 – 4.500 = 2.400 Plusvalenza – minusvalenza = 2.500 – 100 = 2.400

  11. ASPETTI CONTABILI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Scritture della ceduta

  12. ASPETTI CONTABILI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Scritture dell’acquirente Vengono iscritti i minori tra i valori contabili storici ed i valori di perizia.

  13. ASPETTI FISCALI DELLA CESSIONE D’AZIENDA Tassazione della plusvalenza • Cessione effettuata da soggetto IRES. • Cessione effettuata da società di persone. • Cessione effettuata da imprenditore individuale: • cessione dell’unica azienda dell’imprenditore individuale; • cessione di ramo d’azienda dell’imprenditore individuale.

  14. Cessione effettuata da soggetto IRES Art. 86, 2° comma del Tuir: la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; Art. 86, 4° comma del Tuir: le plusvalenze realizzate, determinate a norma del 2° comma, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; 14 14

  15. continua Art. 109, 2° comma, lett. a) del Tuir: le plusvalenze da cessione d’azienda si considerano realizzate alla data di stipula dell’atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; N.B.: nella cessione d’azienda, la plusvalenza non va quantificata con riferimento ai singoli beni, ma all’intera azienda. Ne consegue che concorreranno alla formazione della plusvalenza anche quei beni che per loro natura non sono plusvalenti – e.g. beni merce [R.M. 8 febbraio 1979, n. 9/199]. Tassazione: la plusvalenza [per l’intero importo o rateizzata] concorre alla determinazione del reddito imponibile ed è tassata con aliquota ordinaria del 27,50%. 15 15

  16. Cessione effettuata da società di persone Art. 58 Tuir: nessuna differenza rispetto al caso appena esaminato. Valgono tutte le regole relative alla cessione effettuata da soggetti IRES; Tassazione: la plusvalenza [per l’intero importo o rateizzata] concorre alla determinazione del reddito imponibile che viene attribuito pro – quota ai soci. 16 16

  17. Cessione effettuata da imprenditore individuale Cessione di unica azienda o ramo d’azienda: Se ricorrono i presupposti di cui all’art. 17, 1° comma, lett. g) e 2° comma del Tuir, l’imprenditore può optare per la tassazione separata; Se non ricorrono tali presupposti o l’imprenditore non intende avvalersi della tassazione separata, si applica l’art. 58 del Tuir e non vi è alcuna differenza rispetto ai casi precedentemente esaminati. Valgono tutte le regole relative alla cessione effettuata da soggetti IRES. N.B.: in caso di cessione di unica azienda, la persona fisica perde la qualifica di imprenditore. Si ritiene, quindi, che non possa trovare applicazione la rateizzazione in 5 quote costanti della plusvalenza. 17 17

  18. Continua La tassazione separata: art. 17, 1° comma, lett. g) e 2° comma del Tuir Presupposti: deve trattarsi di cessione a titolo oneroso di azienda commerciale posseduta da più di 5 anni; deve esserne fatta esplicita richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la plusvalenza sarebbe stata imponibile come componente del reddito d’impresa. Effetti: l’Irpef dovuta separatamente viene determinata applicando all’ammontare conseguito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui i redditi sono stati conseguiti. 18 18

  19. Permuta di aziende Art. 86, 2° comma, ultimo periodo del Tuir: se il corrispettivo della cessione d’azienda è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito; Tale disposizione prevede l’opportunità di effettuare una permuta d’azienda in regime di neutralità fiscale N.B.: applicabile ai soggetti IRES, alle società di persone e agli imprenditori individuali. 19 19

  20. Le imposte indirette nella Cessione d’azienda L’atto di cessione di azienda è soggetto a imposta proporzionale di registro (non IVA). L’operazione di cessione d’azienda è esclusa dall’applicazione dell’imposta: ai sensi dell’art. 2, 2° comma, dpr. n. 633 del 1972, “non sono considerate cessioni di beni : (…) b)le cessioni e i conferimenti in società o altri enti (…) che hanno per oggetto aziende o rami d’aziende”.

  21. Base imponibile ai fini dell’imposta di registro (art. 51 DPR 131/86) • Se sono state tenute le scritture contabili obbligatorie previste dal C.C. (i.e. contabilità ordinaria): La base imponibile è pari al valore dell’azienda, dato dal valore complessivo dei beni, compreso l’avviamento, al netto delle passività, • Se non sono state tenute tali scritture contabili (imprenditore in contabilità semplificata), la base imponibile è data dall'attivo lordo indicato in atto. • Va dedotto il valore dei beni mobili registrati (es veicoli), soggetti ad autonoma imposta di registro

  22. Aliquote dell’imposta di registro • Sono differenziate e dipendono dalla natura dei beni costituenti l’azienda: • sui beni mobili [compreso l’avviamento] 3% • sui beni immobili e su diritti reali immobiliari 8% • In presenza di più categorie = proporzione

  23. Imposte ipotecarie e catastali • Si applicano al valore dei beni immobili trasferiti con la cessione d’azienda: - catastali 1% - ipotecarie 2% o 3%

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