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I ° CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA LEGALE

I ° CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA LEGALE. Trapani 23 maggio 2003. - CERTIFICATO - REFERTO - DENUNCIA. Dr. Livio Milone. Qualifiche giuridiche del medico:. Ai soli effetti della legge penale, cioè quando il medico deve rispondere di un reato, egli assume tre differenti qualifiche:

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Presentation Transcript


  1. I ° CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA LEGALE Trapani 23 maggio 2003

  2. - CERTIFICATO - REFERTO - DENUNCIA Dr. Livio Milone

  3. Qualifiche giuridiche del medico: Ai soli effetti della legge penale, cioè quando il medico deve rispondere di un reato, egli assume tre differenti qualifiche: • PUBBLICO UFFICIALE • INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO • ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA’

  4. Pubblico Ufficiale Art. 357 c.p.: “Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. è pubblica la funzione amministrativa discliplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla fomazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi

  5. Incaricato di un pubblico servizio Art. 358 c.p.: “Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”. Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale

  6. Esercenti un servizio di pubblica necessità Art. 359, c.p.: Agli effetti della legge penale sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: “I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi”.

  7. CERTIFICATO

  8. E’ una attestazione scritta di verità, di indole tecnica riguardante fatti di rilevanza giuridica, direttamente constatati dal medico nell’esercizio della sua attività.

  9. Requisiti del certificato: • Veridicità • Chiarezza • Completezza

  10. Requisiti formali del certificato • Data e luogo del rilascio • Firma del certificante • Qualifica del certificante • Intelligibilità della grafia • Intellegibilità della diagnosi

  11. Sono obbligatori quei certificati che debbono essere rilasciati in conformità di precise disposizioni di legge. Sono facoltativiquelli che si rilasciano a richiesta dell’interessato o del legale rappresentante ( in caso di minore o di interdetto) destinati ad uso strettamente privato.

  12. L’attestazione riguarda solo la persona del richiedente ed a questi deve essere consegnato, dovendo riguardare solo la qualità del fatto tecnico di cui si vuole attestata la veridicità. Il rilascio del certificato ad estranei oppure anche la certificazione di circostanze non richieste dall’interessato (e che questi intenda non siano rese note) può integrare gli estremi di“rivelazione di segreto professionale”.

  13. I certificati possono essere: • Atti pubblici: redatti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’espletamento delle sue funzioni (il medico di famiglia nei riguardi dei propri assistiti, SDO, relazione dimissione) • Atti di rilevanza pubblica: redatti da privati che compiono operazioni professionali sottoposte a particolari controlli dall’Autorità o da soggetti che esercitano un servizio di pubblica necessità (il medico libero professionista)

  14. Il medico non può certificare quando non riveste particolari qualifiche espressamente richieste dalla normativa vigente per determinati tipi di certificati. Per i medici pubblici ufficiali e per gli incaricati di pubblico servizio il rifiuto alla certificazione può configurarsi come omissione di atti d’ufficio. Ogni medico deve rifiutarsi di rilasciare certificati non corrispondenti al vero.

  15. CERTIFICATO COMPIACENTE E’ quella certificazione che tende, con terminologia volutamente imprecisa e criptica, ad alterare una situazione o minimizzandola o ipertrofizzandola. Da un punto di vista giuridico tale certificazione - in quanto dichiarazione mendace - si configura come REATO DI FALSITÀ IDEOLOGICA.

  16. CERTIFICATI OBBLIGATORI Sono obbligatori i certificati richiesti da normative aventi per oggetto la tutela di interessi pubblici, la cui esibizione costituisce un onere per chi intende esercitare un diritto soggettivo o un interesse legittimo.

  17. CERTIFICATI OBBLIGATORI: • I certificati di assistenza al parto • I certificati di gravidanza • I certificati di morte • I certificati di esenzione di vaccinazioni obbligatorie • I certificati di vaccinazione • I certificati di cessata contagiosità di malattie infettive per la riammissione in collettività • I certificati di tutela della lavoratrice madre • I certificati di abitabilità • I certificati di cremazione, di imbalsamazione o conservazione temporanea di cadavere • I certificati di infortuni agricoli • I certificati di idoneità alla guida di veicoli • I certificati di porto d’armi

  18. Altri certificati: • Certificati assicurativi • Certificazioni per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (industria e artigianato; agricoltura) • Certificato di infortunio • Certificato di infortunio sul lavoro e malattie professionali • Certificazione al militare di leva • Certificato prematrimoniale • Certificato per la riammissione a scuola • Certificato di idoneità fisica al lavoro • Certificato di rientro al lavoro per gli addetti alle industrie alimentari • Certificato per il rilascio di patente di guida • Certificato per il porto d’armi • Certificato per il trattamento obbligatorio

  19. Certificato di malattia Il certificato di malattia può essere rilasciato da un medico del SSN o da un libero professionista. Il certificato medico di malattia deve riportare controlli e constatazioni dirette e non riportare affermazioni di pazienti o di colleghi. Il rilascio del certificato di malattia fa parte anche dei compiti del medico convenzionato previsti dalla convenzione di medicina generale (art. 38 DPR 484 del 22 Luglio 1996).

  20. Certificato di malattia (2) Lo stesso articolo (art.38 DPR 484 del 22 Luglio 1996) prevede che le certificazioni relative all’assenza di lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia. Nei casi di malattia, comprovante l’incapacità al lavoro, il medico di fiducia, scelto nell’elenco della USL, redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di malattia per l’assenza dal lavoro. Di queste due copie, una copia viene recapitata al datore di lavoro, priva della diagnosi, la seconda copia, sempre a cura del lavoratore, deve essere trasmessa entro 2 giorni all’ente erogatore dell’indennità di malattia (INPS).

  21. Il certificato di malattia prevede: • il cognome e il nome dell’assistito • la prognosi clinica dei giorni di malattia • * la diagnosi clinica * • la dichiarazione del paziente di essere ammalato dal giorno … • la data in cui viene rilasciato il certificato in presenza dell’assistito • il timbro e la firma del medico. Il certificato può riportare un inizio di malattia o una continuazione.

  22. In caso di furto o di smarrimento del blocchetto di certificati, sul previsto modulario INPS, il medico deve denunciare il fatto all’Autorità di Pubblica Sicurezza, all’A.U.S.L. e all’INPS.

  23. NORME PENALI • ART. 476:(falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici): Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio della sua funzione, forma in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso (2699 ss. C.C.), la reclusione è da tre a dieci anni. (482, 490, 492, 493).

  24. NORME PENALI • ART. 477: (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificato o autorizzazioni amministrative): Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffa o altera certificazioni o autorizzazioni amministrative, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.(480, 492, 493).

  25. ART. 478. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati o in attestati del contenuto di atti): Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diverso dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto , che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni (482, 493).

  26. ART. 481: Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità: Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provarne la verità, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire centomila a un milione. Tali pene si applicano anche se il fatto è commesso a scopo di lucro.

  27. ART. 479: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: Il pubblico ufficiale che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute attestazioni a lui non rese ovvero altera o omette dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene sancite dall’art. 476.

  28. ART. 485: Falsità in scrittura privata: Chiunque al fine di procurare ad altri o a sé un vantaggio, o al fine di recare ad altri un danno, forma in tutto o in parte una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

  29. DENUNCE

  30. DENUNCEAtto con il quale il sanitario informa una pubblica autorità di fatti o notizie appresi nell’esercizio della professione di cui è obbligato per legge a riferire

  31. DENUNCE AMMINISTRATIVE: • Dichiarazione di nascita • Dichiarazione di morte • Destinatario: Ufficiale di Stato civile

  32. b) DENUNCE SANITARIE: • Denuncia delle cause di morte • Denuncia di nascita di infanti deformi • Segnalazione di nascita di infanti immaturi • Denuncia dei casi di lesioni invalidanti • Notifica delle malattie infettive e diffusive • Notifica dei casi di AIDS • Denuncia delle malattie veneree • Denuncia delle malattie di interesse sociale • Comunicazione delle vaccinazioni obbligatorie • Denuncia dei casi di intossicazione da antiparassitari • Denuncia di detenzione di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive • Segnalazione degli interventi interruttivi della gravidanza

  33. c) DENUNCE ASSICURATIVE: • Denuncia degli infortuni sul lavoro industriale • Denuncia degli infortuni sul lavoro artigiano • Denuncia degli infortuni sul lavoro agricolo • Denuncia delle malattie professionali dell’industria • Denuncia delle malattie professionali dell’agricoltura • Denuncia di lesioni dei medici esposti a radiazioni ionizzanti

  34. d) DENUNCE GIUDIZIARIE:Autorità Giudiziaria • Denuncia - Referto • Denuncia - Rapporto

  35. OBBLIGO DI INFORMATIVA DEL SANITARIO ALLA AUTORITA’ GIUDIZIARIA • Denuncia - Referto • Denuncia - Rapporto

  36. Anche il medico, in virtù del ruolo sociale derivante dalla sua professione, è chiamato a collaborare al funzionamento dell'amministrazione della giustizia mediante un'attività d'informativa concernente i fatti criminosi riscontrati nell'esercizio della professione. Questa attività si esplica attraverso due particolari forme di denuncia: • il rapporto (che come già visto riguarda il medico laddove si trovi a ricoprire la qualifica di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio); • il referto che il medico è tenuto a presentare nella sua veste di incaricato di servizio di pubblica necessità. (art.365 c.p).

  37. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (Art. 361 c.p.): “Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa”.

  38. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio (Art. 362 c.p.) “L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa”.

  39. E' attraverso la denuncia (rapporto) presentata dalle persone che si trovano a ricoprire le funzioni indicate ai precedenti articoli che l'Autorità Giudiziaria ha notizia di un reato (notizia criminis) e può avviare un procedimento giudiziario.

  40. Art. 331 c.p.p. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio: Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

  41. Art. 332 c.p.p.- Contenuto della denuncia La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

  42. Art. 333 c.p.p.- Denuncia da parte di privati Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240

  43. DENUNCIA ALLA Autorità Giudiziaria Art. 364 C.P. - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino. “ Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione…”.

  44. Omissione di referto: Art. 365 - Omissione di referto: “Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pell quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”.

  45. Non per tutti i reati il sanitario è tenuto a presentare referto, ma soltanto per i delitti per i quali si debba procedere d'ufficio: 1) delitti contro la vita: tutti gli omicidi nelle loro varie specie. 2) delitti contro l'incolumità individuale: tutte le lesioni personali dolosi lievi, gravi e gravissime; le lesioni colpose gravi e gravissime nonchè le lesioni personali comunque aggravate, indipendentemente dalla loro durata. 3) delitti contro l'incolumità pubblica; 4) delitti sessuali (laddove perseguibili d'ufficio); 5) delitti di aborto; 6) delitti di manomissione del cadavere; 7) delitti contro la libertà individuale; 8) delitti contro la famiglia.

  46. Affinché sorga l'obbligo del referto occorrono le seguenti condizioni: 1) che l'esercente una professione sanitaria abbia prestato la propria assistenza od opera 2) che si tratti di casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio 3) che non ricorrano le cause di esenzione dall'obbligo del referto

  47. ESIMENTI • Quando la presentazione del referto esporrebbe, la persona assistita a procedimento penale. Questa disposizione è stata dettata per ragioni umanitarie, allo scopo di garantire a tutti quanti, sia pure colpevoli di delitto, adeguate cure ed assistenza sanitaria; ovviamente tale eccezione riguarda soltanto la persona assistita e non un suo parente o un familiare o l'offensore a cui la vittima voglia perdonare.

  48. “Nei casi previsti dagli articoli 361,362,363,364,365,366,369,371-bis,371-ter, 372,373,374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore” ). (art. 384 c.p.p. - Casi di non punibilità).

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