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A R G O M E N T I

A R G O M E N T I. Procedure di contrattazione e tracciabilità dei flussi Regolamento acquisti di beni e servizi. Codice degli Appalti Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. C o d i c e dei contratti pubblici

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Presentation Transcript


  1. A R G O M E N T I Procedure di contrattazione e tracciabilità dei flussi Regolamento acquisti di beni e servizi

  2. Codice degli Appalti Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 C o d i c e dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE .

  3. D. P. R. 5 ottobre 2010 n.207 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL DECRETRO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.163

  4. Legge 13 agosto 2010 n.136 Piano straordinario contro le mafie delega al Governo in materia di normativa antimafia

  5. Determinazione AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 n. 10 del 22 dicembre 2010 n. 4 del 07 luglio 2011 sostitutiva delle n. 8 e n. 10

  6. Non vengono trattati i subappalti in quanto, di norma, non riguardano le istituzioni scolastiche

  7. E’ bene subito precisare che per l’acquisto di beni e servizi è vigente la Legge Finanziaria 2007 Art. 1 Comma 449 Le scuole sono escluse dall’obbligo delle forniture CONSIP a condizione imprescindibile che il valore dei costi e delle prestazioni sia uguale o inferiore a quello praticato dalle convenzioni Consip.

  8. PROGRAMMA ANNUALE Art.26 Legge 23.12.1999, n.488 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. Comma così sostituito prima dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350. e poi dall’art.1, comma 4, del decreto legge 12.07.2004 n.168, convertito in Legge 30 luglio 2004, n.191

  9. PROGRAMMA ANNUALE Art.26 Legge 23.12.1999, n.488 3-bis.I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. comma aggiunto dall’art.1, comma 4, del decreto legge 12.07.2004 n.168, convertito in Legge 30 luglio 2004, n.191

  10. PROGRAMMA ANNUALE Art.26 Legge 23.12.1999, n.488 Per quanto, ai fini del controllo di gestione, [previsto dal comma 3/bis dell’art.26 della Legge 23 dicembre 1999, n.488, così come introdotto dall’art.1, comma 4, della Legge 30 luglio 2004, n.191], di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti, il sottoscritto Dirigente Scolastico, a conoscenza delle sanzioni previste dalla Legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, A T T E S T A ai sensi e per gli effetti di cui all’art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 che per l’acquisto dei beni e servizi di cui alla determina prot. n.____ del__________, sono state rispettate le disposizioni contenute nel comma 3 dell’art.26 della Legge n.488/1999 così come modificato dall’art.1, comma 4, della Legge n.191/2004. addì, ___________________ IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  11. SIMOG Sistema informativo monitoraggio gare RUP Responsabile Unico Procedimento Stazione Appaltante AVCP Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

  12. Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC CIG Codice Identificativo di gara Codice Unico di Progetto CUP

  13. Vocabolario comune degli appalti CPV STAZIONE APPALTANTE Istituzione scolastica

  14. Legge n. 136 / 2010 Art. 3, comma 1: Tratta la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali nella gestione di lavori, servizi e forniture alle Pubbliche Amministrazioni.

  15. Legge n. 136 / 2010 Art. 3, comma 7: stabilisce che gli Operatori Economici che vogliono trattare con la Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva” da comunicare alla Stazione Appaltante entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

  16. Legge n. 136 / 2010 Art. 6, comma 4: fissa, a carico degli Operatori Economici che vogliono trattare con la Pubblica Amministrazione, per la mancata o la tardiva o la incompleta comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro comminata, ai sensi del comma 5, dal Prefetto della Provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

  17. Legge n. 136 / 2010 • E’ assolutamente vietato l’uso del contante e sussiste, in tutte le sue fasi, l’obbligo di documentazione della spesa. • Le Pubbliche Amministrazioni debbono effettuare i pagamenti in via assolutamente prioritaria sui conti correnti appositamente dedicati comunicati dagli Operatori Economici. In via subordinata con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni quali assegni “non trasferibili”. • Nel mandato di pagamento deve essere sempre indicato il codice CIG e, ove previsto, il codice CUP.

  18. Legge n. 163 / 2006 Ai sensi dell’art. 29l’importo complessivo della gara o dell’acquisto da pagare deve essere considerato, dalla Stazione appaltante, al netto dell’IVA

  19. Legge n. 163 / 2006 Ai sensi dell’art. 28l’UNIONE EUROPEA indica, a cadenza biennale, al netto dell’IVA, le soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria. Dette soglie, per il biennio 2010/11 sono:

  20. Legge n. 163 / 2006 a) per gli appalti di forniture e servizi: • €.125.000 se aggiudicati dalle amministrazioni centrali dello Stato; • €.193.000 se aggiudicati dalle Istituzioni scolastiche. b) per gli appalti di lavori pubblici: • €.4.845.000

  21. D U R C Strumento di tutela dei diritti dei lavoratori. Viene introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dalla legislazione della regione Umbria allo scopo di subordinare la concessione dei finanziamenti per la ricostruzione dopo i terremoti del 1997 all’obbligo, da parte delle imprese, di produrre la certificazione attestante l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori di ricostruzione.

  22. D U R C Documento teso a contrastare il lavoro sommerso per favorire la leale concorrenza tra le imprese evitando, di conseguenza, una distorsione del mercato al fine di reprimere l’evasione e/o l'elusionecontributiva. E’ l'attestazione dell'assolvimento, da parte delle imprese, degli obblighi di Legge e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

  23. D U R C Tende, quindi, a salvaguardare i tre principi essenziali della tutela del lavoro: • sicurezza nei luoghi di lavoro; • tutela retributiva e assicurativa; • contribuzione previdenziale;

  24. D U R C A norma dall’art. 16 bis, comma 10, della legge n.2 del 28 gennaio 2009, nondeve essere richiesto ai fornitori ma acquisito direttamente dalle ”stazioni appaltanti”, quindi, dalla scuola che si deve accreditare utilizzando un apposito modello presso uno sportello dell’INPS, dell’INAIL o della Cassa Edile.

  25. D U R C La richiesta avviene, per via telematica, attraverso un apposito modulo per ottenere il codice di accesso al servizio DURC. Nuove disposizioni sono state impartite dall’INPS con circolare n.59 del 28 marzo 2011, cui si fa espresso rinvio per la chiarezza espositiva. Dopo l’accreditamento, effettuata ed acquisita dal sistema la richiesta del DURC, viene rilasciato un CIP che è il codice identificato della pratica che consente, in qualsiasi momento, di verificare lo stato di avanzamento della stessa.

  26. D U R C DECRETO M. LAVORO 24 Ottobre 2007– art.1 Stabilisce che, per le procedure di appalto di servizi e forniture alla pubblica amministrazione, il DURC deve essere richiesto per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi. Per questi ultimi, nel modulo di richiesta, deve essere selezionato il "Tipo impresa" "lavoratore autonomo" e nella sezione INPS deve essere inserito il numero di iscrizione del lavoratore autonomo.

  27. D U R C Per quanto concerne i lavoratori autonomi[commercianti senza dipendenti] è stata riscontrata impossibilita di richiesta, per via telematica, del DURC. In questi casi è opportuno, al fine di non incorrere nella omessa richiesta, di effettuare la stessa in forma cartacea. Così facendo la scuola non corre il rischio di incorrere nelle sanzioni a tal uopo previste.

  28. D U R C DECRETO M. LAVORO 24 Ottobre 2007– art.7 Stabilisce che, ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive il DURC ha validità mensile decorrente dalla data del rilascio. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

  29. D U R C V A L I D I T A’ Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 35 del 08.10.2010 e l’INPS con circolare n. 145 del 17.11.2010, per iCONTRATTI PUBBLICIe per laACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZIhanno confermato laVALIDITA’ TRIMESTRALE del DURC.

  30. D U R C ACQUISIZIONE Il M.E.F., con circolare n. 0051304 del 07.05.2009, pur confermando l’obbligo di acquisizione del DURC ha espresso l’avviso che per le forniture di modestoimporto (qual’è il limite del modesto importo?) possa essere sufficiente, in sua vece, il rilascio di una dichiarazione sostitutiva resa, dall’operatore economico, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.

  31. D U R C V A L I D I T A’ IlMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 10 del 20 febbraio 2010, ha ritenuto che, nel caso di cottimo fiduciario, <il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità>.

  32. D U R C ACQUISIZIONE Appare assolutamente evidente il contrasto tra il MEF e il MLPS. Volendo attenersi alla disposizione del MEF, ai fini della determinazione del modesto importo, onde evitare che il Dirigente scolastico assuma in proprio tale responsabilità, sarebbe opportuno che egli concordasse con i Revisori dei conti la soglia massima di tale limite di modesto importo.

  33. A V C P Art.4 della Legge 11/02/94 n.109Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture L’A.V.C.P., in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, vigilasull'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici al fine di garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a trasparenza, correttezza e tempestività, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

  34. A V C P • L’Autorità è funzionalmente indipendente, giudica, valuta ed ha autonomia organizzativa. • Ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163: • vigila sui contratti pubblici per garantire correttezza e trasparenza nella scelta del contraente, di economicità ed efficienza nella esecuzione dei contratti e per garantire il rispetto dellaconcorrenza nelle procedure di gara.

  35. A V C P • Ai sensi dell’art.6, commi 6 e 8, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163: • vigila sull'osservanza della legislazione  per verificare la regolarità degli affidamenti e l'economicità di esecuzione dei contratti, accertando che da questi non derivi pregiudizio o danno per il pubblico erario; • segnala al Governo e al Parlamento gravi inosservanze della normativa o la sua distorta applicazione.

  36. A V C P • Ai sensi dell’art. 6, commi 6 e 8, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163: • Ha poteri sanzionatori/ispettivi e può: • richiedere documenti, informazioni e chiarimenti alle stazioni appaltanti; • disporre ispezioni con la eventuale collaborazione della Guardia di Finanza; • trasmettere gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e agli organi giurisdizionali competenti (Corte dei Conti – Magistratura ordinaria), in caso di irregolarità rilevanti.

  37. A V C P • Ai sensi dell’art. 6, commi 6 e 8, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163: • Ha poteri sanzionatori/ispettivi e può: • irrogare sanzioni pecuniarie per: • inottemperanze agli obblighi di collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati; • la trasmissione di informazioni e di documentazione false; • la mancata trasmissione dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle imprese alle stazioni appaltanti.

  38. A V C P Alle stazioni appaltanti alle quali è richiesto di fornire informazioni o di esibire documenti, in caso di rifiuto o di omissione, viene comminata, ai sensi dell’art. 6, comma 11, del D. L.vo n. 163/2006, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 25.822. Se detti soggetti forniscono informazioni od esibiscono documenti non rispondenti al vero, la sanzione può arrivare fino a € 51.545.

  39. A V C P Le stesse sanzioni, sempre ai sensi del medesimo art. 6, comma 11, del D. L.vo n. 163/2006, si applicano agli operatori economici che produconodati e documenti non veritieri o che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento.

  40. A V C P Nella ipotesi in cui la stazione appaltante sia una pubblica amministrazione, in presenza delle inadempienze prima indicate, si applicano, a carico del funzionario preposto, ai sensi del comma 12 dell’art.6 della Legge 163/2006, le sanzioni disciplinari previste dal rispettivo ordinamento. Il procedimento disciplinare è, su segnalazione dell’A.V.C.P., instaurato dall'amministrazione competente che ha l’obbligo di comunicare l’esito all'A.V.C.P. medesima. L’inadempienza per danno erariale, ai sensi del comma 13, va segnalata alla Corte dei conti.

  41. A V C P • I contratti della Pubblica Amministrazione sono ad evidenza pubblica: espressione utilizzata per indicare che la volontà dell’amministrazione di acquistare beni e/o servizi deve svolgersi in modo da esternare l’iter seguito per l’acquisto medesimo. • Gli elementi fondamentali, per l’osservanza di tale principio sono: • la convenienza; • l’imparzialità nei confronti dei terzi contraenti; • la salvaguardia del pubblico interesse.

  42. A V C P CODICE deGLI APPALTI Decreto Leg.vo n.163/2006 Art. 3 - Definizioni i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

  43. A V C P CODICE deGLI APPALTI Decreto Leg.vo n.163/2006 Art. 3 - Definizioni Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

  44. A V C P CODICE deGLI APPALTI Decreto Leg.vo n.163/2006 Art. 3 - Definizioni Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, di lavori o opere rientranti nell'allegato I

  45. A V C P CODICE deGLI APPALTI Decreto Leg.vo n.163/2006 Art. 3 - Definizioni Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

  46. A V C P CODICE deGLI APPALTI Decreto Leg.vo n.163/2006 Art. 3 - Definizioni Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

  47. A V C P CODICE deGLI APPALTI Decreto Leg.vo n.163/2006 Art. 3 - Definizioni Il termine “operatore economico”indica l’«imprenditore, ed ancorailfornitoree ilprestatoredi servizi» che sono la persona fisica o giuridica che offra sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.

  48. A V C P CODICE deGLI APPALTI Decreto Leg.vo n.163/2006 Art. 3 - Definizioni Il termine “candidato”indica l’<'operatore economico> che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.

  49. A V C P CODICE deGLI APPALTI Decreto Leg.vo n.163/2006 Art. 3 - Definizioni Il termine “offerente”è l’<'operatore economico> che ha presentato una offerta di partecipazione ad una gara indetta dalla stazione appaltante.

  50. A V C P PROCEDURA APERTA (asta pubblica o pubblico incanto) Possono partecipare tutte le Ditte che ne facciano richiesta purchè abbiano i requisiti richiesti dalla tipologia del lavoro da eseguire e dell’importo previsto. E una modalità che consente alla pubblica amministrazione di scegliere, tra i vari concorrenti quello più economico e più valido. Consiste nella presentazione di una offerta e di un progetto di realizzazione dell’opera (a tale procedura, di norma, si fa ricorso per la realizzazione di grandi opere pubbliche).

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