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Le Novità del Modello 730/2009. Termini dell’assistenza fiscale e delle operazioni di conguaglio, trasmissione telematica Le nuove detrazioni d’imposta Le proroghe importanti Alcune pronunce. Dott. Mirko Bertuzzo Confindustria Vicenza M.Bertuzzo@assind.vi.it.
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Le Novità del Modello 730/2009 Termini dell’assistenza fiscale e delle operazioni di conguaglio, trasmissione telematica Le nuove detrazioni d’imposta Le proroghe importanti Alcune pronunce Dott. Mirko Bertuzzo Confindustria Vicenza M.Bertuzzo@assind.vi.it
Introduzione: Termini dell’assistenza fiscale e delle operazioni di conguaglio, trasmissione telematica del risultato contabile 730/4 Le novità: Nuovi istituti Bonus straordinario famiglie a basso reddito Detassazione degli straordinari e dei premi di produttività Le nuove detrazioni d’imposta Spese sostenute dai docenti per proprio aggiornamento e formazione Spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico Pronunce su detrazioni esistenti e proroghe importanti Spese sanitarie per acquisto di farmaci e scontrino parlante, integratori alimentari, imposta di bollo e acquisti all’estero Reintroduzione della detrazione per le rette degli asili nido Nuovo limite per gli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale Risparmio energetico La Questione Bonifici per il 36% Spese per pratica sportiva del ragazzi Contratti di ospitalità per studenti universitari
Operazioni di Conguaglio Il decreto Milleproroghe (DL 207/2008) prevede: • Invio telematico entro il 15 luglio 2009 (30 giugno a regime) • Operazioni di conguaglio sulle retribuzioni “di competenza del mese di luglio” (non più corrisposte a luglio): sono le retribuzioni di luglio erogate nello stesso mese o nei primi giorni di agosto!!!!
Nuove modalità di trasmissione del 730-4 (a regime: art 16 D 164/1999) • Il caf comunica il risultato contabile delle dichiarazioni (mod 730/4) non più direttamente al sostituto d'imposta ma all'agenzia delle entrate la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente: • direttamente al sostituto d'imposta o, • all'intermediario incaricato • tuttavia, l'avvio della nuova procedura è graduale, e anche per questo secondo anno di sperimentazione è riservata ai sostituti d'imposta con domicilio fiscale nelle provincie individuate con Decreto del Direttore dell‘Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2009
Le provincie interessate Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona, Viterbo. (44)
Nuove modalità di trasmissione del 730-4: Domicilio fiscale DOMICILIO FISCALE ART 58 Dpr 600/1973 domicilio fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche è: • la sede legale, o, in mancanza, • la sede amministrativa ovvero, se anche questa manchi, • il comune ove è stabilita: • una sede secondaria • una stabile organizzazione • o dove è svolta in via prevalente l'attività Diversamente dalla sperimentazione 2008, non è inserito un riferimento temporale: • 2008: domicilio fiscale al 31/12/2007 • 2009: domicilio fiscale....? (Si ritiene l’ultimo)
COMUNICAZIONE TELEMATICA DEL SOSTITUTO AL 31.03.2009: • Dati del sostituto (cf, provincia, n cellulare, indirizzo posta elettronica) • QUADRO A – trasmissione diretta AE – Sostituto tramite • FISCONLINE • ENTRATEL (per ogni codice sede) • QUADRO B – trasmissione indiretta AE-Intermediario-Sostituto • per ogni codice sede: • dati sostituto: (1) codice sede • dati intermediario: (2) cf, (3) codice sede intermediario, (4) cel, (5) mail) (l'intermediario verrà in possesso di tutti i risultati contabili 730/4 di competenza del sostituto) • Revoca della precedente comunicazione per cessazione attività (data cessazione) • Firma del Sostituto • Impegno alla trasmissione telematica Si richiama l’attenzione sulla circostanza che nella comunicazione prevista (art. 16, comma 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164) da effettuare entro il 31 marzo 2009, dovrà essere riportato il medesimo “Codice sede” indicato nella certificazione cud 2009.
COMUNICAZIONE TELEMATICA DEL SOSTITUTO AL 31.03.2009: • Il modello di comunicazione deve essere trasmesso anche dai sostituti d’imposta che hanno partecipato alla prima fase di sperimentazione svolta nel 2008, anche per confermare il proprio indirizzo telematico. • Revoca della comunicazione: La revoca può essere richiesta esclusivamente nel caso di cessazione dell’attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta. Nel campo “Data cessazione attività” la data va indicata nella forma “gg/mm/aaaa”. La comunicazione recante la revoca per cessazione dell’attività deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate al verificarsi di tale evento.
Perché conviene il Mod. 730 Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi. Il modello è composto dal frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri.
730/2009 – Frontespizio e Quadro R Bonus straordinario per le famiglie Frontespizio + Quadro R Novità
Bonus straordinario per le famiglie • E’ previsto un bonus variabile tra i 200 e 1.000 euro a seconda: • della composizione del NUCLEO familiare composto da: • Richiedente • Coniuge non legalmente ed effettivamente separato (va sempre considerato, anche se non a carico e non convivente) • Figli a carico: reddito complessivo non superiore a 2.840,51, al lordo della rendita dell’abitazione principale e pertinenze, anche se non conviventi • Altri familiari a carico ex art 433 cc, conviventi o che percepiscano assegni non derivanti da autorità giudiziaria (solo in tal caso anche non conviventi)
Bonus straordinario per le famiglie II. ..del REDDITOCOMPLESSIVO prodotto dal nucleo: • 1. redditi di lavorodipendente; • 2. redditi di pensione; • 3. taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e più precisamente: • A. compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro; • B. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; • C. remunerazioni dei sacerdoti; • D. compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili; • E. assegni periodici corrisposti al coniuge. • 4. redditi diversi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; (a condizione che gli stessi siano percepiti esclusivamente dal coniuge del richiedente o dagli altri familiari a carico); • 5. redditi fondiari, purché posseduti con le altre tipologie di reddito indicate precedentemente, per un ammontare non superiore a 2.500 euro riferito all’intero nucleo familiare.
Reddito complessivo: alcune considerazioni • Il possesso di redditi diversi da quelli indicati è causa di esclusione dal beneficio; • il reddito complessivo è preso al lordo degli oneri deducibili compresa la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze; • il reddito fondiario (da terreni e fabbricati) è assunto al lordo della rivalutazione del 5, 70 e 80% e, in caso di redditi effettivi, al netto delle riduzioni previste per canoni di locazione); • Se alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare concorrono redditi fondiari superiori a 2.500,00 euro il beneficio non spetta.
Bonus straordinario per le famiglie * In presenza di un componente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 L. 104/1992, NON rileva il numero di componenti
Bonus straordinario per le famiglie: caratteri generali • Può essere richiesto con 730/2009 solo prendendo a riferimento composizione del nucleo e reddito complessivo del 2008(Circolare Ministeriale n. 2/2009, par. 4) • È attribuito solo ad un componente del nucleo familiare • Non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali, assistenziali né per il rilascio della social card; • Il beneficio in presenza di un figlio portatore di handicap è stato esteso agli altri componenti del nucleo (CM 2/2009). • per il bonus non è prescritto il ragguaglio ai mesi in cui sussiste la condizione di persona a carico di cui all’articolo 12 del Tuir.
Bonus famiglie: altri requisiti • è necessario che il richiedente sia residente in Italia; • per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente non è richiesta la residenza; • il richiedente extracomunitario, per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all’estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico (il Caf non estende il visto di conformità alle situazioni soggettive CM 36/2008)
Frontespizio col. 8 - Bonus straordinario reddito complessivo Novità • La colonna 8 va compilata SOLO SE il contribuente chiede il bonus • Indicare il reddito complessivo del familiare percepito nel 2008* • Se il familiare a carico NON VA considerato nel nucleo, NON COMPILARE (vedere le istruzioni della casella 2 del rigo R1 del quadro R) (Familiari che possono far parte di più nuclei es: figli di separati/divorziati) • Il reddito complessivo del coniuge va indicato ANCHE SE NON fiscalmente a carico • Se la dichiarazione è congiuntaNON va indicato • Se per un familiare sono stati compilati più righi, indicare il reddito nel primo rigo
Novità Quadro R – Richiesta Bonus straordinario • Il quadro R, composto di un unico rigo (R1), è una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla composizione del nucleo familiare, sulla tipologia dei redditi prodotti dai componenti del nucleo nonché sul loro ammontare • Nel caso di dichiarazione congiunta questo quadro deve essere compilato solo dal dichiarante.
Quadro R – Richiesta Bonus straordinario Novità • (1) – barrare per chiedere di fruire del bonus • (2) – indicare il numero complessivo dei componenti il nucleo compreso il dichiarante richiedente • (3) – barrare per segnalare la presenza di un portatore di handicap nel nucleo • (4) – ammontare dei redditi fondiari dei familiari a carico • Non vanno indicati i redditi fondiari del dichiarante • Non vanno indicati quelli del coniuge se dichiarazione congiunta • Non vanno indicati quelli dei figli o altri familiari esclusi dal nucleo ai fini del bonus • (5) – ammontare retribuzioni corrisposte da enti, organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari, missioni, o dalla Santa Sede… del nucleo. Se dichiarazione congiunta il dato va riportato solo nel modello del dichiarante
F 12 – Restituzione Bonus straordinario Novità • Il rigo F12 deve essere compilato solo da coloro che hanno indebitamente percepito il “bonus fiscale”, con riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2006, ovvero che hanno indebitamente percepito il “bonus straordinario”, con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2007 o 2008. • Nella colonna 1 deve essere indicato l’importo relativo al “bonus fiscale”, fruito con riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222). • Nella colonna 2 deve essere indicato l’importo relativo al “bonus straordinario”, fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).
730/2009 - Quadro C Straordinari e Premi di Produttività Quadro C – Rigo C 5 Novità
DETASSAZIONE degli straordinari e dei premi di produttività Novità Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, concernente “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” ha introdotto misure urgenti di carattere finanziario mirate al sostegno della domanda ed all’incremento della produttività del lavoro e del potere di acquisto delle famiglie. E’ quindi previsto che nel secondo semestre del 2008 sia applicata una tassazione agevolata: • allo straordinario dei dipendenti nel settore privato; • alle remunerazioni legate all’incremento di produttività del lavoro nel medesimo settore.
DETASSAZIONE degli straordinari e dei premi di produttività Soggetti beneficiari • i lavoratori dipendenti del settore privato, i quali abbiano percepito nel 2007 redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 30.000 euro lordi; • sono esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto; • Sono esclusi dalla sperimentazione prevista per il secondo semestre 2008 i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
DETASSAZIONE degli straordinari e dei premi di produttività Limite reddituale • Il limite di 30.000 euro deve intendersi come ammontare complessivo, riferito a tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007, anche in relazione a più rapporti di lavoro; • La verifica del limite di reddito di euro 30.000 riguarda isoli redditi di lavoro dipendente compresi ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate e non rileva, quindi, l’eventuale superamento di tale limite per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente; • si deve considerare il reddito soggetto a tassazione ordinaria, devono essere quindi esclusi eventuali redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007 ed assoggettati a tassazione separata.
DETASSAZIONE degli straordinari e dei premi di produttività Limite reddituale • ai fini della verifica in questione va considerato il reddito di lavoro dipendente anche se lo stesso è svolto all’estero; • l’agevolazione spetta anche ai lavoratori che nel 2007 non hanno avuto alcun reddito di lavoro dipendente; • nelle ipotesi di tassazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioniconvenzionali, le prestazioni di lavoro straordinario e e quelle premiali non potranno essere agevolate.
DETASSAZIONE degli straordinari e dei premi di produttività Oggetto dell’agevolazione • Somme erogate a livello aziendale: • a) per prestazioni di lavoro straordinarioeffettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008; • b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto (1° luglio – 31 dicembre 2008) e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del decreto); • c) in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
DETASSAZIONE degli straordinari e dei premi di produttività +
Alcuni esempi: • lo straordinario e il lavoro supplementare effettuati a giugno 2008 e pagati a luglio 2008, così come quello effettuato a dicembre 2008 ma pagato dopo il 12 gennaio 2009 (principio di cassa allargata) devono essere esclusi dalla tassazione agevolata; • Lo straordinario e il supplementare effettuati a dicembre 2008 e retribuiti entro il 12 gennaio 2009 rientreranno invece nel regime agevolato.
DETASSAZIONE degli straordinari e dei premi di produttività Il beneficio La misura agevolativa consiste nell’applicazione a dette somme, nel limite complessivo di 3.000 euro lordi, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10 per cento. • deve intendersi allordo della ritenuta fiscale del 10 per cento • ma alnetto delle trattenute previdenziali obbligatorie
Quadro C – Rigo C5 “Lavoro straordinario e premi di produttività” Novità La compilazione del Rigo C5 può essere: • OBBLIGATORIA • Quando si ha goduto indebitamente dell’agevolazione (restituzione totale/parziale) • FACOLTATIVA • Quando si vuole optare per una soluzione diversa da quella subita dal datore di lavoro (da sostitutiva a ordinaria e viceversa)
Quadro C – Rigo C5 “Lavoro straordinario e premi di produttività” Compilazione obbligatoria (Primo caso) • 1) – Quando la somma dei compensi su cui è stata calcolata l’imposta sostitutiva è > 3.000 RESTITUZIONE PARZIALE: l’eccedenza va a assoggettata a tassazione ordinaria
Quadro C – Rigo C5 “Lavoro straordinario e premi di produttività” Compilazione obbligatoria: restituzione parziale • Più rapporti di lavoro non conguagliati per cui la somma dei campi 77 dei Cud 2009 > 3.000 euro • Unico rapporto di lavoro ma l’importo indicato nel campo 77 del Cud 2009 > 3.000 euro 77 del/i CUD 78 del/i CUD X C5 – Col 2 – CAMPO 77 del/i Cud 2009 C5 – Col 3 – CAMPO 78 del/i Cud 2009 C5 – Col 4 – barrare la casella “tassazione sostitutiva”
Quadro C – Rigo C5 “Lavoro straordinario e premi di produttività” Compilazione obbligatoria (Secondo caso) • 2) – Quando si è fruito dell’imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti RESTITUZIONE TOTALE: Tutte le somme vanno assoggettate a tassazione ordinaria
Quadro C – Rigo C5 “Lavoro straordinario e premi di produttività” Compilazione obbligatoria: restituzione totale Quando sono stati percepiti da uno o più datori di lavoro compensi assoggettati ad imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti (es. superamento nel 2007 del limite reddituale dei 30.000 euro) 77 del/i CUD 78 del/i CUD X C5 – Col 2 – CAMPO 77 del/i Cud 2009 C5 – Col 3 – CAMPO 78 del/i Cud 2009 C5 – Col 4 – barrare la casella “tassazione ordinaria”
Quadro C – Rigo C5 “Lavoro straordinario e premi di produttività” Compilazione facoltativa: caso 1 • 1) – Quando si ha interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi sui quali è stata calcolata l’imposta sostitutiva SOSTITUTIVA ORDINARIA 77 del/i CUD 78 del/i CUD X C5 – Col 2 – CAMPO 77 del/i Cud 2009 C5 – Col 3 – CAMPO 78 del/i Cud 2009 C5 – Col 4 – barrare la casella “tassazione ordinaria”
Quadro C – Rigo C5 “Lavoro straordinario e premi di produttività” Compilazione facoltativa: caso 2 • 1) – Quando si intende assoggettare ad imposta sostitutiva i compensi per straordinari o premi di produttività che hanno subito tassazione ordinaria ORDINARIA SOSTITUTIVA 77 del/i CUD X C5 – Col 1 – CAMPO 77 del/i Cud 2009 C5 – Col 4 – barrare la casella “tassazione sostitutiva”
Le Novità del Modello 730/2009 Le nuove detrazioni d’imposta: • Spese sostenute dai docenti per proprio aggiornamento e formazione • Spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico • Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico
Quadro E, Sez I – Oneri detraibili:Spese per aggiornamento e formazione sostenute dai docenti Detrazione del 19% per • Spese fino a 500 euro Sostenute da docenti delle scuole • di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale In relazione al proprio: • Autoaggiornamento • Formazione
Quadro E, Sez I – Oneri detraibili:Spese per aggiornamento e formazione sostenute dai docenti MAX 500 Compilazione • RIGO E 19,20,21 – “ALTRI ONERI”COD 32 Documentazione • Attestati di frequenza • Fatture, bollettini, quietanze di pagamento Le spese devono effettivamente essere rimaste a carico del contribuente, se l’istituto ha rimborsato parte della spesa, sarà detraibile solo il residuo. 32
Quadro E, Sez I – Oneri detraibili:Spese per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico PREMESSA(art. 1,comma 309 L 244/2007) Ai fini di promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici per il rilancio della mobilità collettiva sostenibile, urbana ed extraurbana, favorendo, nel quadro delle misure di politica ambientale, anche l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la Finanziaria 2008 ha introdotto una nuova detrazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi “di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”, per un importo non superiore a 250 euro (con un risparmio d’imposta, quindi, fino a 47,50 euro).
Quadro E, Sez I – Oneri detraibili:Spese per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico Soggetti ammessi alla detrazione (beneficiari) • soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati • La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari che risultino a carico
Quadro E, Sez I – Oneri detraibili:Spese per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico Spese che danno diritto alla detrazione • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblicolocale, regionale e interregionale • Intendendosi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico • Sono esclusi i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore
Quadro E, Sez I – Oneri detraibili:Spese per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico Spese che danno diritto alla detrazione • La detrazione compete per le sole spese sostenute nell’anno 2008, anche se l’abbonamento scade nel periodo d’imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009). • il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico
Spese per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico Documentazione per fruire della detrazione Il contribuente è tenuto a conservare il titolo di viaggio (per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, e per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta dal cliente, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale, decreto 30 giugno 1992) Il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni: a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto; b) descrizione delle caratteristiche del trasporto; c) ammontare dei corrispettivi dovuti; d) numero progressivo; e) data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.