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L’attuale scenario internazionale

“ I BREVETTI E LA TUTELA DELL’INNOVAZIONE” AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI PATENT & EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS. L’attuale scenario internazionale.

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L’attuale scenario internazionale

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Presentation Transcript


  1. “I BREVETTI E LA TUTELA DELL’INNOVAZIONE”AVVOCATI ASSOCIATIFELTRINELLI & BROGIPATENT & EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS

  2. L’attuale scenario internazionale • Riduzione del quoziente di originalità (o capacità distintiva) richiesto per l’ottenimento internazionale di brevetti, marchi e modelli (design) • Tendenza al mutamento della funzione tipica delle registrazioni (in particolare di marchi e design) • Costante incremento delle registrazioni internazionali • Maggiore stabilità delle registrazioni • Rafforzamento internazionale della tutela dei diritti di proprietà industriale

  3. Scelta fra brevettazione e segreto • BREVETTO • Obbligo di descrizione dell’invenzione • Monopolio temporaneo garantito e tutelato dalla legge • Tutela del segreto (art. 98-99 C.P.I.) Lettere di riservatezza

  4. Conseguenze pratiche • SEGRETO: durata potenzialmente illimitata, ma rischio a carico dell’inventore. Onere della prova a carico dell’inventore (Lettere di riservatezza) • BREVETTO: assistito da presunzione di titolarità e validità a fronte di una tutela limitata nel tempo ma certa nella sua durata

  5. I requisiti di brevettabilità internazionale, l’ambito e la durata della protezione • NOVITA’ • ATTIVITA’ INVENTIVA • SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE • INDUSTRIALITA’ • LICEITA’

  6. NOVITA’ • E’ nuovo ciò che non rientra nello stato della tecnica • Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso noto ovunque tramite una descrizione scritta od orale, uso, o qualsiasi altro mezzo

  7. ATTIVITA’ INVENTIVA(non ovvietà) • E’ inventivo ciò che per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica • Non solo l’invenzione geniale è brevettabile

  8. SUFFICIENZA di DESCRIZIONE • Un testo brevettuale deve contenere informazioni sufficienti per attuare l’invenzione da parte di un tecnico del settore

  9. LICEITA’ • L’oggetto di un brevetto non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume

  10. INDUSTRIALITA’ • L’oggetto di un brevetto deve poter essere attuato in ambito industriale

  11. NON sono brevettabili • Le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici • I piani, i principi, i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratore (in quanto tali) • Le presentazioni di informazioni • I metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico per uomini e animali e i metodi di diagnosi

  12. STRUTTURA DEL BREVETTO • Titolo corrispondente all’oggetto del brevetto • Descrizione illustrativa dello stato della tecnica, del problema tecnico che l’invenzione intende risolvere e dei mezzi specifici (o del procedimento) proposti per risolvere il problema • Rivendicazioni (oggetto del monopolio) • Eventuali disegni illustrativi

  13. RIVENDICAZIONI • E’ protetto quanto forma oggetto delle RIVENDICAZIONI da interpretare con l’ausilio di descrizione e disegni • INTERPRETAZIONE da condurre in modo da garantire equa protezione al titolare e ragionevole sicurezza giuridica ai terzi • “Problem Solution Approach”

  14. RIVENDICAZIONI • Sono dichiarazioni di volontà in cui l’inventore specifica l’oggetto del monopolio • Devono essere supportate dal testo della descrizione (eventualmente dai disegni) • Possono essere modificate prima della definitiva concessione

  15. RIVENDICAZIONI • Rivendicazioni principali (indipendenti): • enunciano in sé l’oggetto della tutela • Rivendicazioni dipendenti: - aggiungono ulteriori caratteristiche ad una o più rivendicazioni dipendenti

  16. RIVENDICAZIONI • La nullità di una rivendicazione principale non determina necessariamente anche quella delle rivendicazioni che da essa dipendono • La contraffazione di una rivendicazione principale non implica necessariamente anche quella delle rivendicazioni dipendenti • La non contraffazione di una rivendicazione principale comporta anche la non contraffazione di tutte le rivendicazioni dipendenti

  17. RIVENDICAZIONI ESEMPI • Rivendicazione principale 1 “Macchina…. caratterizzata da “A”+”B” • Rivendicazione dipendente “Macchina, secondo la rivendicazione 1, caratterizzata da “C” (La protezione è nei confronti di chi realizzi A+B+C)

  18. DIRITTI CONFERITI dal BREVETTO • Diritto esclusivo di produrre, usare, commercializzare, esportare. • Conferisce non una facoltà di FARE, ma una facoltà di VIETARE, cioè di escludere i terzi dall’attuazione dell’invenzione

  19. INVENZIONI DIPENDENTI • L’attuazione di un’invenzione richiede l’uso di quanto protetto da un’invenzione precedente • L’invenzione dipendente può essere attuata solo con il consenso del titolare dell’invenzione precedente • Licenza obbligatoria

  20. DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO • Brevetto di prodotto • Brevetto di procedimento

  21. INVENZIONI dei DIPENDENTI • La norma attiene ai DIPENDENTI. Le invenzioni dei CONSULENTI spettano al committente se si identificano con la prestazione commissionata • Presunzione di appartenenza al datore di lavoro del brevetto domandato dal dipendente entro 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro • Il diritto morale di essere riconosciuto autore spetta al dipendente

  22. INVENZIONI di SERVIZIO • - Fanno parte dei compiti del dipendente che a tal fine ha anche idonea retribuzione. • - Appartengono al datore di lavoro. • - Nulla spetta al dipendente

  23. INVENZIONI d’AZIENDA • Basate sull’esperienza dell’azienda ma conseguite al di fuori di specifico compenso. • Al dipendente spetta un EQUO PREMIO che dipende da: importanza invenzione, mansioni svolte, retribuzione percepita, contributo ricevuto dall’organizzazione aziendale

  24. INVENZIONI OCCASIONALI • Avvengono al di fuori del vincolo di subordinazione. Se rientrano nel campo di attività dell’azienda al datore di lavoro spetta un DIRITTO d’OPZIONE per l’uso esclusivo o per l’acquisto (da esercitare entro 3 mesi dalla comunicazione del deposito). • Qui non si deroga alla regola per cui i diritti patrimoniali spettano all’inventore

  25. Calcolo dell’equo premio • P (premio) = V (valore dell’invenzione) x N = (1-6) – iniziativa del lavoratore + (1-6) - apporto creativo del lavoratore + (1-8) – posizione professionale del lavoratore

  26. DURATA • Brevetto invenzione: 20 anni dalla domanda • Modello utilità: 10 anni dalla domanda • Nuove varietà vegetali: 20 anni dalla concessione (30 per alberi e viti) • Gli effetti della brevettazione decorrono dall’accessibilità della domanda al pubblico (18 mesi dal deposito)

  27. LA PROTEZIONE ALL’ESTERO • IL DIRITTO DI PRIORITA’ • 12 MESI DI PRIORITA’ DAL DEPOSITO DELLA DOMANDA ITALIANA • PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI PARIGI O AL W.T.O.

  28. BREVETTAZIONE ALL’ESTERO • DEPOSITI NAZIONALI DIRETTI • CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO (EPO) • CONVENZIONE SUL BREVETTO INTERNAZIONALE PCT (PATENT COOPERATION TREATY)

  29. BREVETTO EUROPEO Vantaggi: Procedura centralizzata di esame e concessione Procedura centralizzata di opposizione Fascio di brevetti nazionali

  30. DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE PCTVantaggi: • Procedura centralizzata di ricerca ed esame preliminare • Possibilità di effettuare fasi nazionali ben oltre il termine di 12 mesi dalla priorità (fino a 31 mesi) • Altissimo numero di paesi aderenti

  31. DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE PCT • La procedura PCT non prevede la concessione di un brevetto, ma prevede solo una procedura internazionale centralizzata di ricerca ed eventuale esame preliminare della domanda

  32. Brevetti europei in cifre

  33. Concessione di brevetti europei

  34. Le ricerche di anteriorità • PER ARGOMENTO (MATERIA) • PER NOMINATIVO (TITOLARE – INVENTORE) • LE BANCHE DATI

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