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“ I BREVETTI E LA TUTELA DELL’INNOVAZIONE” AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI PATENT & EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS. L’attuale scenario internazionale.
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“I BREVETTI E LA TUTELA DELL’INNOVAZIONE”AVVOCATI ASSOCIATIFELTRINELLI & BROGIPATENT & EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS
L’attuale scenario internazionale • Riduzione del quoziente di originalità (o capacità distintiva) richiesto per l’ottenimento internazionale di brevetti, marchi e modelli (design) • Tendenza al mutamento della funzione tipica delle registrazioni (in particolare di marchi e design) • Costante incremento delle registrazioni internazionali • Maggiore stabilità delle registrazioni • Rafforzamento internazionale della tutela dei diritti di proprietà industriale
Scelta fra brevettazione e segreto • BREVETTO • Obbligo di descrizione dell’invenzione • Monopolio temporaneo garantito e tutelato dalla legge • Tutela del segreto (art. 98-99 C.P.I.) Lettere di riservatezza
Conseguenze pratiche • SEGRETO: durata potenzialmente illimitata, ma rischio a carico dell’inventore. Onere della prova a carico dell’inventore (Lettere di riservatezza) • BREVETTO: assistito da presunzione di titolarità e validità a fronte di una tutela limitata nel tempo ma certa nella sua durata
I requisiti di brevettabilità internazionale, l’ambito e la durata della protezione • NOVITA’ • ATTIVITA’ INVENTIVA • SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE • INDUSTRIALITA’ • LICEITA’
NOVITA’ • E’ nuovo ciò che non rientra nello stato della tecnica • Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso noto ovunque tramite una descrizione scritta od orale, uso, o qualsiasi altro mezzo
ATTIVITA’ INVENTIVA(non ovvietà) • E’ inventivo ciò che per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica • Non solo l’invenzione geniale è brevettabile
SUFFICIENZA di DESCRIZIONE • Un testo brevettuale deve contenere informazioni sufficienti per attuare l’invenzione da parte di un tecnico del settore
LICEITA’ • L’oggetto di un brevetto non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume
INDUSTRIALITA’ • L’oggetto di un brevetto deve poter essere attuato in ambito industriale
NON sono brevettabili • Le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici • I piani, i principi, i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratore (in quanto tali) • Le presentazioni di informazioni • I metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico per uomini e animali e i metodi di diagnosi
STRUTTURA DEL BREVETTO • Titolo corrispondente all’oggetto del brevetto • Descrizione illustrativa dello stato della tecnica, del problema tecnico che l’invenzione intende risolvere e dei mezzi specifici (o del procedimento) proposti per risolvere il problema • Rivendicazioni (oggetto del monopolio) • Eventuali disegni illustrativi
RIVENDICAZIONI • E’ protetto quanto forma oggetto delle RIVENDICAZIONI da interpretare con l’ausilio di descrizione e disegni • INTERPRETAZIONE da condurre in modo da garantire equa protezione al titolare e ragionevole sicurezza giuridica ai terzi • “Problem Solution Approach”
RIVENDICAZIONI • Sono dichiarazioni di volontà in cui l’inventore specifica l’oggetto del monopolio • Devono essere supportate dal testo della descrizione (eventualmente dai disegni) • Possono essere modificate prima della definitiva concessione
RIVENDICAZIONI • Rivendicazioni principali (indipendenti): • enunciano in sé l’oggetto della tutela • Rivendicazioni dipendenti: - aggiungono ulteriori caratteristiche ad una o più rivendicazioni dipendenti
RIVENDICAZIONI • La nullità di una rivendicazione principale non determina necessariamente anche quella delle rivendicazioni che da essa dipendono • La contraffazione di una rivendicazione principale non implica necessariamente anche quella delle rivendicazioni dipendenti • La non contraffazione di una rivendicazione principale comporta anche la non contraffazione di tutte le rivendicazioni dipendenti
RIVENDICAZIONI ESEMPI • Rivendicazione principale 1 “Macchina…. caratterizzata da “A”+”B” • Rivendicazione dipendente “Macchina, secondo la rivendicazione 1, caratterizzata da “C” (La protezione è nei confronti di chi realizzi A+B+C)
DIRITTI CONFERITI dal BREVETTO • Diritto esclusivo di produrre, usare, commercializzare, esportare. • Conferisce non una facoltà di FARE, ma una facoltà di VIETARE, cioè di escludere i terzi dall’attuazione dell’invenzione
INVENZIONI DIPENDENTI • L’attuazione di un’invenzione richiede l’uso di quanto protetto da un’invenzione precedente • L’invenzione dipendente può essere attuata solo con il consenso del titolare dell’invenzione precedente • Licenza obbligatoria
DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO • Brevetto di prodotto • Brevetto di procedimento
INVENZIONI dei DIPENDENTI • La norma attiene ai DIPENDENTI. Le invenzioni dei CONSULENTI spettano al committente se si identificano con la prestazione commissionata • Presunzione di appartenenza al datore di lavoro del brevetto domandato dal dipendente entro 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro • Il diritto morale di essere riconosciuto autore spetta al dipendente
INVENZIONI di SERVIZIO • - Fanno parte dei compiti del dipendente che a tal fine ha anche idonea retribuzione. • - Appartengono al datore di lavoro. • - Nulla spetta al dipendente
INVENZIONI d’AZIENDA • Basate sull’esperienza dell’azienda ma conseguite al di fuori di specifico compenso. • Al dipendente spetta un EQUO PREMIO che dipende da: importanza invenzione, mansioni svolte, retribuzione percepita, contributo ricevuto dall’organizzazione aziendale
INVENZIONI OCCASIONALI • Avvengono al di fuori del vincolo di subordinazione. Se rientrano nel campo di attività dell’azienda al datore di lavoro spetta un DIRITTO d’OPZIONE per l’uso esclusivo o per l’acquisto (da esercitare entro 3 mesi dalla comunicazione del deposito). • Qui non si deroga alla regola per cui i diritti patrimoniali spettano all’inventore
Calcolo dell’equo premio • P (premio) = V (valore dell’invenzione) x N = (1-6) – iniziativa del lavoratore + (1-6) - apporto creativo del lavoratore + (1-8) – posizione professionale del lavoratore
DURATA • Brevetto invenzione: 20 anni dalla domanda • Modello utilità: 10 anni dalla domanda • Nuove varietà vegetali: 20 anni dalla concessione (30 per alberi e viti) • Gli effetti della brevettazione decorrono dall’accessibilità della domanda al pubblico (18 mesi dal deposito)
LA PROTEZIONE ALL’ESTERO • IL DIRITTO DI PRIORITA’ • 12 MESI DI PRIORITA’ DAL DEPOSITO DELLA DOMANDA ITALIANA • PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI PARIGI O AL W.T.O.
BREVETTAZIONE ALL’ESTERO • DEPOSITI NAZIONALI DIRETTI • CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO (EPO) • CONVENZIONE SUL BREVETTO INTERNAZIONALE PCT (PATENT COOPERATION TREATY)
BREVETTO EUROPEO Vantaggi: Procedura centralizzata di esame e concessione Procedura centralizzata di opposizione Fascio di brevetti nazionali
DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE PCTVantaggi: • Procedura centralizzata di ricerca ed esame preliminare • Possibilità di effettuare fasi nazionali ben oltre il termine di 12 mesi dalla priorità (fino a 31 mesi) • Altissimo numero di paesi aderenti
DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE PCT • La procedura PCT non prevede la concessione di un brevetto, ma prevede solo una procedura internazionale centralizzata di ricerca ed eventuale esame preliminare della domanda
Le ricerche di anteriorità • PER ARGOMENTO (MATERIA) • PER NOMINATIVO (TITOLARE – INVENTORE) • LE BANCHE DATI