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LA RIFORMA PREVIDENZIALE INTRODOTTA DAL D.L. 201/2011

LA RIFORMA PREVIDENZIALE INTRODOTTA DAL D.L. 201/2011.

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LA RIFORMA PREVIDENZIALE INTRODOTTA DAL D.L. 201/2011

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Presentation Transcript


  1. LA RIFORMA PREVIDENZIALE INTRODOTTA DAL D.L. 201/2011 Varese - Giugno 2012

  2. Il cosiddetto Decreto “Salva Italia”, riforma per molti aspetti “rivoluzionaria” per il nostro sistema pensionistico, ha introdotto delle novità senza precedenti e rivoluzionato ulteriormente le aspettative degli Italiani su quelli che sono i propri diritti dopo anni di lavoro … i lavoratori di oggi vedono la propria pensione sempre più lontana … Ma vediamo in dettaglio… Varese - Giugno 2012

  3. Prima di tutto... Continua ad applicarsi la previgente disciplinapensionistica (pensione di vecchiaia e pensione di anzianità, relativa disciplina dei requisiti per il diritto e regime delle decorrenze) nei confronti dei lavoratori che maturino i previgenti requisiti (età/anzianità contributiva) entro il 31.12.2011. Tali soggetti possono accedere a pensione anche successivamente al 2011 sulla base dei previgenti requisiti/finestre, senza alcuna penalizzazione sul calcolo pensionistico, e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione del diritto a pensione. Varese - Giugno 2012

  4. Per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012,sono previste due uniche tipologie di prestazioni: • la “pensione anticipata” la “pensione di vecchiaia” Varese - Giugno 2012

  5. La norma sostituisce tutte le precedenti prestazioni pensionistiche (la pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità) con queste due uniche tipologie I nuovi trattamenti di pensione sono accessibili sia per chi matura il diritto nel sistema previdenziale misto (già retributivo), sia per coloro che lo maturano nel sistema previdenziale contributivo (persone che hanno iniziato a versare i contributi dopo il 31/12/1995) Varese - Giugno 2012

  6. Abolizione delle finestre d’accesso alla pensione Chi matura il diritto alle nuove prestazioni non dovrà più attendere l’apertura della “finestra mobile” dei 12/18 mesi (dipendenti/autonomi). Si torna alla normativa antecedente all’introduzione delle finestre La pensione decorrerà dal mese successivo alla data di maturazione del diritto o della presentazione della domanda Varese - Giugno 2012

  7. Il regime delle “finestre mobili” continua a trovare • applicazione per coloro che andranno in pensione con le • vecchie regole • soggetti che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31.12.2011; • lavoratrici che conseguono la pensione di anzianità con il regime sperimentale, valido fino al 2015, chiamato “opzione donna”; • lavoratori che accedono al pensionamento con i benefici riconosciuti per svolgimento attività usuranti • ai lavoratori ammessi ad una delle deroghe ai nuovi requisiti pensionistici Varese - Giugno 2012

  8. Il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alle speranze di vita Varese - Giugno 2012

  9. La riforma Monti-Fornero confermal’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2013, del meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici allevariazioni della speranza di vita rilevate dall’ISTAT, e introduce ulteriori modifiche Varese - Giugno 2012

  10. L’ ISTAT comunica entro il 31 dicembre di ogni anno il dato relativo alla variazione nel triennio (biennio, dal 2019) precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. Un successivo decreto direttoriale (ministero Economia e Lavoro) aggiorna quindi i requisiti pensionistici interessati Varese - Giugno 2012

  11. Il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita interesserà: - i requisiti anagrafici previsti dalle nuove tipologie di pensione in vigore dal 2012, -l’anzianità contributiva richiesta per il diritto alla pensione maturata con il solo requisito contributivo (“pensione anticipata”). Varese - Giugno 2012

  12. LA PENSIONE ANTICIPATA per i lavoratori e le lavoratrici con contribuzione accreditata prima del 1996 Varese - Giugno 2012

  13. La “nuova” pensione anticipata non prevede più un canale di pensionamento secondo il sistema delle “quote” (requisito contributivo di almeno 35 anni, congiunto ad un’età minima e al raggiungimento di una quota) La nuova prestazione si ottiene raggiungendo una determinata anzianità contributiva minima a prescindere da qualsiasi requisito anagrafico Varese - Giugno 2012

  14. Il requisito contributivo minimo è diverso tra uomini e donne:queste ultime maturano il diritto alla pensione anticipata con un anno in meno rispetto agli uomini Si applica a tutte le categorie di lavoratori (dipendenti e autonomi) appartenenti a tutti i regimi previdenziali (AGO FPLD/Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, Gestione Separata, forme esclusive o sostitutive del regime generale) Varese - Giugno 2012

  15. Nel 2012 sono richiesti: • 42 anni e 1 mese per gli uomini • 41 anni e 1 mese per le donne • I requisiti appena illustrati aumenteranno di un ulteriore mese sia nel 2013 che nel 2014 • Dal 2013 saranno inoltre adeguati agli incrementi della speranza di vita Varese - Giugno 2012

  16. UOMINI * valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto Varese - Giugno 2012

  17. DONNE * valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto Varese - Giugno 2012

  18. Decorrenza La decorrenza della pensione anticipata è fissata, in presenza del requisito contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente. Varese - Giugno 2012

  19. Penalizzazione Per chi accede alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni è prevista l’applicazione di una riduzione percentuale della quota di pensione maturata fino al 31/12/2011: ► 1% per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni (60 e 61) ► 2% per ogni anno ulteriore di anticipo qualora si scelga di accedere al pensionamento con un’età inferiore a 60 anni Varese - Giugno 2012

  20. Sospensione della penalizzazione I lavoratori che maturano il previsto requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il 31.12.2017 sono esclusi dalla riduzione percentuale a condizione che l’anzianità contributiva richiesta sia maturata considerando solo contribuzione derivante da “prestazione effettiva di lavoro”, o contribuzione figurativa per congedo di maternità, servizio militare, malattia, infortunio e CIG ordinaria Sono esclusi quindi i periodi di disoccupazione, mobilità, CGIS, i versamenti volontari e i riscatti di periodi non corrispondenti ad attività lavorativa Varese - Giugno 2012

  21. Disposizione eccezionale (comma 15 bis) Speciale accesso alla pensione anticipata In via eccezionale è previsto che i lavoratori dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 perfezionino la cosiddetta “quota” con almeno 35 anni di contributi, possano andare in pensione a 64 anni vediamo meglio… Varese - Giugno 2012

  22. Disposizione eccezionale (comma 15 bis) La pensione di vecchiaia La pensione anticipata Speciale accesso alla pensione anticipata (comma15bis) Soggetti interessati: lavoratori delsettore privato che alla data del 28.12.2011 svolgevano attività di lavoro dipendente l’accesso agevolato può quindi essere riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti che liquidano la pensione a carico di una gestione dei lavoratori autonomi (ART, COM, CD/CM). Varese - Giugno 2012

  23. Disposizione eccezionale (comma 15 bis) La pensione di vecchiaia La pensione anticipata Speciale accesso alla pensione anticipata(comma15bis) (uomini dipendenti del settore privato) Condizioni: essere lavoratore dipendente alla data del 28 dicembre 2011 e aver maturato entro il 31.12.2012 - un’anzianità contributiva di almeno 35 anni - il requisito anagrafico minimo e la corrispondente “quota” richiesta dalla legge 247/2007 per l’anno 2012 ►quota 96 con un’età minima di 60 anni, per i lavoratori dipendenti ►quota 97 con un’età minima di 61 anni, per gli autonomi Varese - Giugno 2012

  24. LA PENSIONE ANTICIPATA per i lavoratori e le lavoratrici privi di contribuzione al 31.12.1995 Varese - Giugno 2012

  25. La pensione anticipata per chi fa valere contributi solo dal 1/1/1996 Pensione anticipata per gli assicurati dal 1996 Accesso alla pensione anticipata con gli stessi requisiti contributivi precedentemente illustrati Ai fini della maturazione dei requisiti contributivi sono utili tutti i contributi obbligatori, figurativi e da riscatto (anche il riscatto di laurea, dal 2008) con la sola esclusione dei contributi volontari Inoltre i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno d’età sono moltiplicati per 1,5 Varese - Giugno 2012

  26. LA PENSIONE DI VECCHIAIA per i lavoratori e le lavoratrici con contribuzione accreditata prima del 1996 Varese - Giugno 2012

  27. A partire dal 1° gennaio 2012 vengono ridefiniti i requisiti minimi di età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia La norma mira a uniformare l’età pensionabile tra uomini e donne, dipendenti, autonomi e parasubordinati, appartenenti a tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap, ecc.). A partire dal 2018 esisterà un unico requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia valido per tutti i lavoratori Varese - Giugno 2012

  28. Donne lavoratrici dipendenti settore privato (AGO e forme sostitutive) * valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto Varese - Giugno 2012

  29. Donne lavoratrici autonome (art-com-cd/cm) e iscritte alla Gestione Separata Inps * valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto Varese - Giugno 2012

  30. Uomini lavoratori dipendenti e autonomi (AGO, art-com-cd/cm, Gestione Separata, forme sostitutive) Uomini eDonne dipendenti del pubblico impiego * valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto Varese - Giugno 2012

  31. Requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alla “nuova” pensione di vecchiaia: • 20 anni di contribuzione Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è utile tutta la contribuzione versata o accreditata in favore dell’assicurato Varese - Giugno 2012

  32. La decorrenza: primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell’ultimo requisito (anagrafico o contributivo), previa cessazione dell’attività lavorativa dipendente (anche quella prestata all’estero) Varese - Giugno 2012

  33. Deroghe • Vengono mantenute le deroghe previste per il requisito anagrafico ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in favore dei: • lavoratori dipendenti riconosciuti invalidi al 80% (55 anni per le donne e 60 per gli uomini) • lavoratori non vedenti da data anteriore all’inizio dell’assicurazione o con almeno 10 anni di contribuzione dopo l’insorgenza della cecità (50 anni per le donne e 55 per gli uomini) • lavoratori non vedenti negli altri casi (55 anni per le donne e 60 per gli uomini) Varese - Giugno 2012

  34. Non sono confermati i requisiti contributivi in vigore al 31.12.1992 (15 anni) per: ► i lavoratori che hanno maturato 15 anni entro il 31.12.1992 ► i lavoratori che a quella data fossero stati ammessi alla prosecuzione volontaria ► i lavoratori c.d. “discontinui” con un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane all’anno Per tutti è richiesto il requisito contributivo di 20 anni I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 31.12.1992 potrebbero rientrare fra i derogati “contingentati”. Varese - Giugno 2012

  35. La pensione di vecchiaia Disposizione eccezionale (comma 15 bis) Speciale accesso alla pensione di vecchiaia (comma15bis) In via eccezionale è previsto che le lavoratrici dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età, possano andare in pensione a 64 anni vediamo meglio… Varese - Giugno 2012

  36. Speciale accesso alla pensione di vecchiaia Soggetti interessati: lavoratrici del settore privato che alla data del 28.12.2011 risultino svolgere attività di “lavoro dipendente” L’accesso agevolato può essere riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti che liquidano la pensione a carico di una gestione dei lavoratori autonomi (ART, COM, CD/CM). Varese - Giugno 2012

  37. La pensione di vecchiaia Disposizione eccezionale (comma 15 bis) Speciale accesso alla pensione di vecchiaia Condizioni: aver maturato entro il31.12.2012 - almeno 20 anni di contribuzione - almeno 60 anni d’età Varese - Giugno 2012

  38. La pensione di vecchiaia Disposizione eccezionale (comma 15 bis) Speciale accesso alla pensione di vecchiaia Accesso agevolato: possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia all’età di 64 anni (senza finestre),sempre che ciò risulti più favorevole rispetto ai nuovi limiti di età Il limite dei 64 anni è soggetto all’incremento per aspettativa di vita. Varese - Giugno 2012

  39. La pensione di vecchiaia Disposizione eccezionale (comma 15 bis) Esempio Giovanna, lavoratrice dipendente, a luglio del 2012 compie 60 anni d’età e alla stessa data è in possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni. In base ai nuovi limiti di età anagrafica avrebbe raggiunto il requisito a giugno 2019 (al compimento dei 66 anni e 11 mesi e decorrenza pensione 1/7/2019). Con la norma eccezionale potrà accedere alla pensione a 64 anni e 7 mesi con decorrenza 1/3/2017. Varese - Giugno 2012

  40. LA PENSIONE DI VECCHIAIA per i lavoratori e le lavoratrici privi di contribuzione al 31.12.1995 Varese - Giugno 2012

  41. Requisiti richiesti a partire dal 1° gennaio 2012: ►70 anni di età ►anzianità contributiva minima di 20 anni Varese - Giugno 2012

  42. Condizione speciale Prima del compimento del 70° anno di età il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla condizione che il relativo importo non risulti inferiore a 1,5 volte l’Assegno Sociale Per l’anno 2012 l’importo soglia è pari a € 643,50 Varese - Giugno 2012

  43. La pensione di vecchiaia “Clausola di garanzia” A decorrere dall’anno 2021 l’età minima per la pensione di vecchiaia non potrà in ogni caso essere inferiore a67 anni Ciò significa che qualora questo requisito anagrafico minimo non dovesse essere automaticamente raggiunto per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita, si dovrà provvedere all’adeguamento mediante apposito decreto da emanarsientro il 31.12.2019 Varese - Giugno 2012

  44. Le deroghe all’applicazione della nuova disciplina delle pensioni di vecchiaia e anticipata Varese - Giugno 2012

  45. Deroghe alla nuova disciplina La previgente disciplina pensionistica (pensione di vecchiaia e pensione di anzianità, relativa disciplina dei requisiti per il diritto e regime delle decorrenze) continua ad applicarsi senza condizionealcuna nei confronti delle seguenti categorie: ► soggetti che abbiano maturato i previgenti requisiti (età/anzianità contributiva/eventuale quota) entro il 31.12.2011 Varese - Giugno 2012

  46. Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia La previgente disciplina pensionistica continua ad applicarsi ad un numero determinato (“contingentato”) di soggetti che, pur maturando i requisiti dopo il 2011, si trovano in particolari condizioni. I criteri (modalità di attuazione/procedure) e il numero dei lavoratori beneficiari della deroga saranno stabiliti da un decreto interministeriale attuativo che dovrà essere emanato entro il 30 giugno 2012, sulla base di un limite di tetto annuo di spesa fissato dalla norma. Varese - Giugno 2012

  47. Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Soggetti beneficiari della deroga: ► lavoratori collocati in mobilità ordinaria o mobilità lunga sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4.12.2011 entro il 4.12.2011; ► lavoratori che, alla data del 4.12.2011, siano già titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (banche, poste, ecc.), o per i quali sia previsto il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà sulla base di accordi collettivi stipulati entro la medesima data. Varese - Giugno 2012

  48. Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Soggetti beneficiari della deroga: ►lavoratori che in base ad un accordo individuale (comprese le conciliazioni giudiziali e stragiudiziali) o in applicazione di accordo collettivo di incentivo all’esodo abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31.12.2011 (c.d. “lavoratori esodati”), a condizione che la finestra di accesso al pensionamento si apra entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201/2011 (entro il6 dicembre 2013) Varese - Giugno 2012

  49. Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Soggetti beneficiari della deroga: ►lavoratori che alla data del 31 Ottobre 2011 stiano usufruendo del congedo straordinario dei due anni (retribuito) per assistere un figlio con disabilità grave, a condizione che maturino il requisito contributivo dei 40 anni previsti dalla previgente normativa entro 24 mesi dalla data di inizio del periodo di congedo. Varese - Giugno 2012

  50. Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Nei confronti di tutti i soggetti beneficiari della deroga continua ad applicarsi il regime delle c.d. “finestre mobili” Trovano inoltre applicazione, dal 2013, le disposizioni riguardanti l’adeguamento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita Varese - Giugno 2012

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