1 / 24

La tutela del contribuente alla luce dello Statuto: ruolo e funzione del Garante del contribuente

La tutela del contribuente alla luce dello Statuto: ruolo e funzione del Garante del contribuente. Art. 13 Statuto. Normativa. Norma di riferimento: art. 13 Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000) Cenni introduttivi sullo Statuto: funzione e ruolo dello Statuto

jara
Télécharger la présentation

La tutela del contribuente alla luce dello Statuto: ruolo e funzione del Garante del contribuente

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. La tutela del contribuente alla luce dello Statuto: ruolo e funzione del Garante del contribuente Art. 13 Statuto

  2. Normativa • Norma di riferimento: art. 13 Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000) • Cenni introduttivi sullo Statuto: funzione e ruolo dello Statuto art. 1 principi – autoqualificazione destinatari principi immanenti – diritti e garanzie nuovi – nuovi istituti come il Garante

  3. Art. 13 • Ratio: garantire eventualmente ripristinare il rapporto di fiducia tra A.F. e contribuente, rapporto che deve essere ispirato ai principi di cui all’art. 10 dello Statuto stesso (collaborazione – buona fede – legittimo affidamento) • Infatti: - comma VI art. 13 “anche” – che “lamenti” - c’è quindi una connessione tra ciò che si lamenta al Garante (co VI) e la tutela del legittimo affidamento (come indicato dall’art. 10 )

  4. “opera in piena autonomia” • Comma II “opera in piena autonomia” - cosa significa autonomia - più che autonomia si tratta di indipendenza infatti : → indipendenza: estraneità dello stesso da qualsiasi struttura gerarchica (dell’A.F.) → autonomia: capacità riconosciuta ad un soggetto dell’ordinamento, cui è subordinato, di regolare la sfera di interessi che gli è affidata mediante produzione di norme che valgono, nei limiti dati, nell’ordinamento generale

  5. …. tale autonomia – indipendenza va affermata verso entrambi i soggetti del rapporto impositivo: innanzitutto verso A.F. → anche se è istituito c/o la Direzione Regionale delle Entrate perché non sottostà ad alcun vincolo giuridico della struttura gerarchica dell’A.F. → prima in merito alla composizione e nomina dei componenti di tale collegio (co II): OGGI è UN ORGANO MONOCRATICO PRIMA INFATTI i tre membri rappresentano le diverse parti ed interessi per il membro dell’A.F. : due terne o una sola? i membri devono essere collocati a riposo (quindi indipendenza anche dei singoli) quindi autonomia nei cfr dell’A.F. significa: no rapporto gerarchico rispetto all’A.F. (PRIMA significava anche ndipendenza anche dei suoi membri )

  6. …. verso il contribuente: non è il suo consulente (infatti ripristina il rapporto anche a danno del contribuente) quindi la sua vera caratteristica è quella di essere un organo super partes con il compito e l’obbligo, questa volta, di sottolineare l’infondatezza delle pretese del contribuente agendo a favore del Fisco

  7. Natura giuridica • → È un’Autorità indipendente? (cioè un organo terzo ed indipendente volto a valutare l’attività della P.A. nei confronti dei cittadini) se così fosse dovrebbe essere dotato di: 1. autonomia contabile – finanziaria: manca perché - non può disporre di entrate proprie - non ha una propria politica di gestione del bilancio

  8. …. 2. autonomia organizzativa: è una struttura anomala in quanto - ab origine era organo collegiale - non esiste un Garante ma tanti quante sono le Direzioni Regionali: quindi manca un organizzazione generale e comune (anche se poi il problema è stato risulto con l’istituzione del Comitato di coordinamento a livello nazionale) non ha una propria struttura organizzativa - gli uffici di segreteria sono quelli della Direzione Regionale - non ha poteri per assunzioni o in caso di irregolarità nelle procedure di nomina o autorità che deve rilevare tali irregolarità

  9. …. non è né difensore civico né autorità indipendente ma è una MAGISTRATURA DI PERSUASIONE. Come da parere Avvocatura Generale dello Stato del 29/10/2001 “magistratura di persuasione, operante in piena autonomia a tutela degli interessi del contribuente, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria dello Stato”.

  10. …. Pertanto piena autonomia equivale a • indipendenza • da intendersi non come capacità di non osservare la normativa • ma come potere di non essere soggetto a struttura – ordine gerarchici dell’organizzazione dell’A.F. • Essere in grado di auto-organizzarsi ma presso la Direzione Regionale senza ostacoli da parte di questa • Dal punto di vista economico: mancanza di condizionamenti economici (anche si i compensi e i rimborsi per i suoi membri sono erogati da Ministero Finanze)

  11. Competenza • si tratta di un competenza di tipo territoriale infatti si fa riferimento alla sede dell’Ufficio di cui si denuncia atto o comportamento cioè Ufficio nell’ambito territoriale della Direzione Regionale presso cui il Garante è istituito

  12. Azione • Azione → momento dell’attivazione “anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualunque altro soggetto” • “anche” quindid’ufficio • oppure su segnalazione (hp più frequente) forma: dalla norma per iscritto anche se tale forma non è tassativa: quindi qualsiasi forma modalità di inoltro: non sono specificate → per posta, presentazione diretta all’Ufficio protocollo o accettazione, fax, per posta elettronica non si richiede la sottoscrizione importante è nel contenuto l’indicazione dell’Emittente e del suo indirizzo per le comunicazioni relative all’esito delle segnalazioni fatte al Garante

  13. …. - “anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualunque altro soggetto” Non importa da chi : può essere fatta dal contribuente o da altro soggetto interessato cioè se c’è violazione della fiducia – collaborazione tra i due soggetti del rapporto impositivo chiunque può segnalare tale anomalia

  14. Oggetto della sua attività • “disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria” (comma VI) quindi comportamento dell’A.F. non atti → repressione di tale comportamento al fine di tutelare qualsiasi interesse del contribuente (interessi semplici, interessi legittimi, fino a diritto soggettivo in caso di autotutela)

  15. Interviene in varie fasi : 1. In sede di verifiche fiscali (art. 12, co VI) - anomalie nello standard di comportamento dei verificatori “anche”: quindi tutela diversa non concomitante o alternativa a quella giurisdizionale. Infatti

  16. …. davanti al Garante → difformità rispetto a standard di comportamento (senza intaccare la validità dell’atto amministrativo) davanti al Giudice → validità dell’atto riguarda quindi attività di controllo irregolare e illegittima vigila sull’attività di controllo, sul comportamento di chi controlla senza intaccarne l’oggetto o esser forma di partecipazione

  17. …. 2. Potere di richiedere documenti o chiarimenti agli Uffici nell’ottica dell’accesso ai documenti amministrativi (vietato diritto di accesso ex art. 13 l. n. 241/1990 ma così può farlo il Garante) al fine di un contraddittorio in sede pre-contenziosa

  18. …. 3. Indagine verso attività Uffici (co VII) oggetto: accessi nei locali – agibilità ma anche in relazione all’art. 97 Cost: quindi tutta l’attività dell’Ufficio 4. Possibilità di attivare la procedura di autotutela (co VI) - non può imporre ma solo sollecitare l’Ufficio - ma c’è maggiore chiarezza: l’Ufficio deve rispondere

  19. …. 5. Raccomandazioni e segnalazioni a determinati organi (co XI) - ai dirigenti Uffici - al direttore generale o compartimentale o comandante G. di F. - Ufficio centrale per informazione del contribuente - Ministero delle Finanze

  20. …. 6. Richiami Per mancato rispetto degli artt. 5 e 12 7. Richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d’imposta (co X) sollecita a validazione del rimborso

  21. Quindi • POTERI → non veri poteri • Si sollecitano altri organi (per es con segnalazioni) - poteri limitati : no termini tassativi imprecisione (autotutela solo verso certi atti) lacune : non sanzionate

  22. Funzione • FUNZIONE (visti i “poteri”) non è di garanzia ma di rispetto dell’art. 97 Cost. di stimolo nei cfr di entrambe le parti del rapporto impositivo • COMPITO no facere ma dare – fornire consigli

  23. …. • FINALITA’ duplice: ) tutelare il contribuente ) migliorare l’organizzazione dei servizi degli Uffici • Quindi si auspica: - miglioramento dei “poteri” cioè rafforzamento perché diventino attivi e utili per le sue finalità - termine ex lege entro cui Ufficio fa pervenire la risposta - termine per la risposta a sollecitazione di autotutela e possibilità di impugnare il rifiuto davanti al giudice tributario

  24. …. - funzione di commissario ad acta→ potere di emettere ordinativi di pagamento in conto sospeso - obiettivo: funzione attiva per rapporto di fiducia effettivo tra A.F. e contribuente (art. 13 – art. 10)

More Related