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Collegio IPASVI - Empoli - 2006

Collegio IPASVI - Empoli - 2006. INFERMIERE NEL 2006: AUTONOMIA RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE. Prof. Avv. Paolo d’Agostino. L’autonomia 1994 - 2002. DM 14 settembre 1994, n.739 - Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere

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Collegio IPASVI - Empoli - 2006

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Presentation Transcript


  1. Collegio IPASVI - Empoli - 2006 INFERMIERE NEL 2006: AUTONOMIA RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE Prof. Avv. Paolo d’Agostino

  2. L’autonomia 1994 - 2002 DM 14 settembre 1994, n.739 - Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere L’infermiere non è più una professione sanitaria AUSILIARIA ma diviene direttamente responsabile del proprio operato. Non è più un esecutore: deve assumersi direttamente ogni responsabilità della propria attività professionale

  3. L’autonomia 1994 - 2002 Legge 26 febbraio 1999, n.42 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie (c.d. “abrogazione del mansionario”) Art.2 - “Il campo proprio dell’attività e di responsabilità delle professioni sanitarie (…) è determinato dai decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, nonché dagli specifici codici deontologici”.

  4. L’autonomia 1994 - 2002 • Non c’è più un elenco dettagliato di mansioni, ma si deve fare riferimento: • al profilo dell’infermiere (DM 739/94) • al contenuto degli ordinamenti didattici (DL 2 aprile 2001 • al Codice deontologico • UNICO LIMITE- “fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario”

  5. L’autonomia 1994 - 2002 IL RICHIAMO AL PROFILO (DM 739/94) L’infermiere diviene responsabile di tutto il processo assistenziale: raccolta dati, identificazione dei bisogni, pianificazione, gestione, valutazione finale. ATTENZIONE!! - Fondamentale la necessità di documentare l’attività svolta

  6. L’autonomia 1994 - 2002 IL RICHIAMO AL CODICE DEONTOLOGICO 1999 Nella definizione di ciò che rientra negli obblighi cui un infermiere deve attenersi nello svolgimento della sua attività professionale, diviene indispensabile fare riferimento alle regole poste nella definizione oggettiva della DISCIPLINA infermieristica

  7. L’autonomia 1994 - 2002 IL RICHIAMO AGLI ORDINAMENTI DIDATTICI Il DL 2 aprile 2001 costituisce il corpo sistematico delle conoscenze teoriche e pratiche che consentono di insegnare all’infermiere ad erogare le prestazioni proprie del profilo, una volta valutata e classificata la situazione dell’utente. La formazione diviene “universitaria”: laurea triennale e specializzazione biennale.

  8. L’autonomia 1994 - 2002 Legge 10 agosto 2000, n.251- Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica(c.d. “legge della dirigenza”) Legge 8 gennaio 2002, n.1- Conversione in legge, con modificazioni, del DL 12 novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario(c.d. “legge sull’emergenza infermieristica”)

  9. Dall’autonomia alla responsabilità … E LA RESPONSABILITÀ ???

  10. La responsabilità colposa - Penale Art. 43, 3°comma, Codice Penale - Il delitto (…) è colposo , o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

  11. La responsabilità colposa - Penale • COLPA GENERICA: • NEGLIGENZA (non fare ciò che si sa fare) • IMPRUDENZA (fare più di ciò che si sa fare) • IMPERIZIA (fare ciò che non si sa fare) • COLPA SPECIFICA: • inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

  12. La responsabilità colposa - Civile Art. 2043, Codice Civile - Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno DANNO INGIUSTO- danno prodotto non iure (con un comportamento non giustificato dall’ordinamento) e contra ius (lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall’ordinamento)

  13. La responsabilità contabile • Il problema della c.d. “Colpa Grave” • Carenza di una nozione normativa • Orientamenti giurisprudenziali • Conseguenze sul piano assicurativo • Un sistema a “macchia di leopardo” • A cosa prestare attenzione

  14. Accertamento della colpa PREVEDIBILITÀ - Un agente MEDIO nelle medesime condizioni di tempo e luogo del soggetto agente avrebbe potuto prevedere il verificarsi dell’evento? PREVENIBILITÀ - Un agente MEDIO nelle medesime condizioni di tempo e luogo del soggetto agente avrebbe potuto prevenire il verificarsi dell’evento?

  15. Accertamento della colpa PER ACCERTARE LA COLPA OCCORRE RIFERIRSI ALLE REGOLE DETTATE DALLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO LE REGOLE CHE DEFINISCONO LA COLPA DEL SANITARIA SONO DETTATE DALLA STESSA CATEGORIA DI RIFERIMENTO

  16. Accertamento della colpa FINO AL 1999 - IL MANSIONARIO ESAURIVA L’ACCERTAMENTO OGGI- L’ACCERTAMENTO ASSUME CONNOTATI ANALOGHI ALLE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE

  17. L’esperienza dell’area medica PAZIENTE MAGISTRATO SPECIALISTA AVVOCATO ASSICURAZIONE MEDICO-LEGALE C.T.P. MEDICO-LEGALE C.T.U. MEDICO-LEGALE C.T.P. SPECIALISTA ? SPECIALISTA ? SPECIALISTA

  18. Dalla responsabiità dell’infermiere ad un Sistema di Protezione L’IPASVI E IL PRESENTE • Convenzione RC Professionale • Centralizzazione/Monitoraggio • Comitato Tecnico-scientifico FATTO!!

  19. Le difficoltà assicurative • Difficoltà di comprensione del rischio • Difficoltà ad individuare possibili sinistri del passato • che restavano in capo alla struttura • Difficoltà da parte degli stessi infermieri ad individuare • l’esistenza di un ambito di responsabilità • Difficoltà da parte degli Enti ad individuare l’esistenza • di una responsabilità dell’infermiere (l’estensione colpa • grave $è spesso offerta ai medici e non agli infermieri)

  20. Rapporti con la Struttura e gli altri sanitari • L’infermiere, in quanto nuova figura “RESPONSABILE” potrebbe essere giudicato l’anello debole e, quindi, più indifeso ed attaccabile. • E’ necessario che prima che il problema della responsabilità sanitaria esploda gli infermieri individuino dei meccanismi di tutela (anche assicurativa) che garantiscano sia loro (in termini di difesa legale) che i pazienti (garanzia del risarcimento del danno subito)

  21. Il Monitoraggio del rischio E’ importante definire un sistema di monitoraggio del rischio per individuare con precisione gli ambiti di responsabilità dell’infermiere. La Federazione IPASVI ha definito una convenzione nazionale che permette di monitorare il rischio reale della professione infermieristica

  22. La Conoscenza del rischio • CONOSCERE IL RISCHIO SIGNIFICA: • definire con precisione gli ambiti di responsabilità rispetto ad altri soggetti coinvolti (enti e medici) • attivare meccanismi di formazione per diminuire i rischi futuri • informare gli infermieri sui comportamenti più a rischio

  23. Il Sistema di Protezione IPASVI • PRINCIPI: • Il problema del singolo è il problema di tutti • Proteggere dalla responsabilità professionale significa proteggere la professionalità

  24. La centralizzazione del problema Un sistema assicurativo “su misura” consente, appunto, di centralizzare ogni informazione inerente i sinistri che di anno in anno si verificano in Italia: presupposto indispensabile per svolgere una efficace prevenzione (l'errore del singolo deve diventare esperienza per tutti) e una effettiva difesa di ogni singolo caso (chi difende un collega, in realtà, sta difendendo se stesso).

  25. Il Ruolo dell’IPASVI • Sottoscritta la convenzione assicurativa (ed attivato ogni meccanismo utile alla sua diffusione), per fronteggiare il fenomeno occorre ADOTTARE idonei strumenti: • di "prevenzione" • di "reazione"

  26. Strumenti di “Prevenzione” • Comitato tecnico-scientifico per lo studio della responsabilità professionale IPASVI • analisi dell'andamento dei sinistri (Convegni, Ecm, Notiziari, Siti, ecc.) • collabora con il Broker (trait d’union fra l’IPASVI e l’Assicuratore) nel trattamento dei sinistri • formazione , informazione e consulenza.

  27. Strumenti di “Prevenzione” Formazione (modelli di comportamento uniformi; consensus conference dedicate) Informazione (errori come bagaglio di esperienza comune) Consulenza (esperti in appoggio)

  28. Strumenti di “Reazione” • COME AIUTARE I SOCI COINVOLTI IN VICENDE GIUDIZIARIE • Pareri pro-veritate • Consigli su modalità strategiche • Consigli su C.T.P. • Lotta alle perizie “infondate”

  29. Convenzione assicurativa IPASVI • Per attuare le considerazioni giuridiche precedenti è necessario che vi sia uno strumento che accentri le informazioni. Questo strumento è la “Convenzione Assicurativa”. • Doppio obiettivo: • proteggere gli infermieri • conoscere il fenomeno

  30. Convenzione IPASVI - Caratteristiche • Copertura della colpa grave (anche rivalsa dell’Ente) • Copertura dell’attività infermieristica ovunque esercitata (anche volontariato o occasionale) • Copertura delle spese legali come da art. 1917 cod.civ. (Condizioni Generali art. 2.3 gestione delle vertenze del danno – spese legali) • Dedicata sia ai dipendenti che ai liberi professionisti

  31. Convenzione IPASVI - Caratteristiche • “Retroattività”: 3 anni La polizza IPASVI garantisce le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità del contratto purché il fatto che abbia determinato la richiesta non sia accaduto più di 36 mesi prima della data di decorrenza della copertura retroattività Area scopertura • 31/1/2003 31/1/2006 • limite retroattività decorrenza copertura

  32. Convenzione IPASVI - Caratteristiche Poiché viene coperto il momento di richiesta di risarcimento è necessario, quando si cessa l’attività garantirsi per richieste che possano giungere successivamente a quella data. La polizza IPASVI ha una copertura “Postuma” così strutturata: 12 mesi gratuita 10 anni pagando 4 annualità

  33. Dalla responsabiità dell’infermiere ad un Sistema di Protezione • I DATI • Gli assicurati sono oltre 18.000. • Le denunce di sinistro sono 40. Mancata vigilanza 5 Scambio sacche di sangue 2 Intervento chirurgico 6 Rianimazione 2 Sala parto/neonatologia 3 Gesso/medicazioni 2 Errato inserimento sondini/cateteri 2

  34. IPASVI e Futuro – Il CTS Conferire al CTS IPASVI una assoluta autonomia ed indipendenza nella gestione dei servizi sino ad oggi realizzati, che divenga l’interlocutore privilegiato in materia di responsabilità professionale di tutti gli operatori del mondo sanitario, sia pubblici (ministero, regioni, ao/assl) che privati (società, associazioni, federazioni)

  35. IPASVI e Futuro – Il CTS • AVENTE TRE PRINCILALI FINALITÀ: • CONCERTARE la realizzazione di protocolli e linee guida(con attenzione alla responsabilità) • CONDIVIDERE il monitoraggio nazionale del fenomeno • OFFRIRE strumenti operativi utili a prevenire i problemi e a difendere tutti i colleghi in difficoltà

  36. Collegio IPASVI - Empoli - 2006 GRAZIE !!

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