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Obiettivi :

Legge Regionale n. 11 del 3 luglio 2012 Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza.

luana
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Obiettivi :

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Presentation Transcript


  1. Legge Regionale n. 11 del 3 luglio 2012 Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza Il 26 giugno scorso il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità una Legge di contrasto alla violenza sulle donne che lede il rispetto della dignità, della libertà, dell’integrità fisica ed emotiva. La Legge nasce a fronte di una precisa volontà di tutte le donne presenti all’interno del contesto istituzionale vista la gravità assunta dal problema.

  2. Obiettivi : • Favorire e promuovere politiche di prevenzione, protezione, sostegno e reinserimento delle donne vittime di violenza oltre che il diffondersi di una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della solidarietà ; • Promuovere a livello scolastico iniziative sul tema dell’affettività, del reciproco rispetto e del contrasto della violenza, particolarmente a quella familiare ; • Tutelare tutte le donne vittime di violenza garantendo soccorso, accoglienza e protezione.

  3. La norma: • Condanna ogni tipo di violenza fisica, sessuale psicologica ed economica ; • Prevede la creazione di una rete regionale antiviolenza, di cui faranno parte i centri antiviolenza e le case di accoglienza che da anni operano sul territorio e hanno maturato una straordinaria esperienza svolgendo interventi di ascolto, accoglienza (in strutture alloggio temporanee) consulenza e supporto psicologico, garantendo protezione ed ospitalità a donne sole o con figli minori ;

  4. Promuove protocolli d’intesa nel campo della protezione e della tutela ; • Prevede l'istituzione di un tavolo permanente, quale sede di consultazione e confronto -composto per metà dai rappresentanti delle associazioni e per metà da quelli istituzionali- con funzioni non solo consultive, ma di proposta e di elaborazione degli interventi; • Stabilisce che sia adottato un piano quadriennale che individui le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi.

  5. Altro punto centrale è la formazione degli operatori. la Legge prevede programmi educativi, sia per fornire strumenti atti ad individuare eventuali casi di violenza o maltrattamento, sia a diffondere una cultura mirata al rispetto di genere. La Regione svolgerà un'attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne che comprende la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime.

  6. Per il 2012 è stato previsto un finanziamento di € 1.000.000,00 per effettuare le misure previste. Attualmente una delibera di giunta regionale prevede la costituzione del tavolo permanente e i tempi non consentono di poter prevedere la conclusione dell’intero iter entro fine anno (adozione del piano quadriennale e relativi bandi). Si potrebbero così perdere le risorse stanziate ed imputate a bilancio per quest’anno, con il rischio di possibili chiusure di presidi esistenti. Una soluzione potrebbe essere la costituzione di un capitolo dedicato alla violenza nei confronti delle donne dove far confluire questo prezioso finanziamento per l'attività dei centri e dei presidi antiviolenza dislocati sul territorio.

  7. Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) Una Convenzione che unisce l’Europa nella battaglia ad una violenza spesso consumata tra le mura domestiche e soffocata dal silenzio di queste donne, non solo violentate, ma profondamente impaurite.

  8. Premessa: Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, e gli altri firmatari della Convenzione, hanno riconosciuto una profonda preoccupazione per le donne e le ragazze spesso esposte a forme di violenza. Costituiscono una grave violazione dei diritti umani, e sono il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi, la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto “onore” e le mutilazioni genitali femminili.

  9. Obiettivi : • Proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; • contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne; • predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza.

  10. L’attuazione della Convenzione dalle Parti contraenti -in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime- deve esser garantita senza alcunadiscriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o su qualsiasi altro tipo di diversità o di presunta inferiorità. Allo scopo di garantire una efficace azione delle sue disposizioni da parte degli Stati aderenti, la Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

  11. Sensibilizzazione: Promuovere o mettere in atto campagne o programmi di sensibilizzazione in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG (Organizzazioni non governative) tra cui in particolare le organizzazioni femminili per aumentare la consapevolezza e la comprensione delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione, e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.

  12. Sanzioni e misure repressive: Adottare le misure legislative per garantire che i reati stabiliti conformemente alla Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono pene privative della libertà e che possono comportare l’estradizione. Programmi di intervento di carattere preventivo: Adottare le misure legislative per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori degli atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

  13. Risorse finanziarie: Stanziare le risorse finanziarie e umane appropriate per una adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG (Organizzazioni non governative) e dalla società civile. Il trattato internazionale nato l'11 maggio del 2011 nella città turca -e che costituisce oggi il trattato internazionale di più ampia portata per affrontare il fenomeno- è stato firmato dal Ministro per le Politiche Sociali Elsa Fornero il 27 settembre di quest’anno.

  14. Al fine di concretizzare le misure previste dalla Convenzione, attraverso una Legge di ratifica in sede parlamentare, si è svolto nei giorni scorsi il Seminario “Violenza sulle donne - verso la ratifica della Convenzione di Istanbul”, con la partecipazione del Ministro per le Politiche Sociali Elsa Fornero e varie rappresentanze parlamentari e di associazioni femminili. Il passaggio successivo alla ratifica dovrà prevedere gli adeguati finanziamenti al Piano Straordinario Nazionale Antiviolenza, ai Centri e ai Presidi esistenti.

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