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Antiriciclaggio Titolare effettivo e Adeguata Conoscenza della Clientela

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Antiriciclaggio Titolare effettivo e Adeguata Conoscenza della Clientela

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Presentation Transcript


    1. Antiriciclaggio Titolare effettivo e Adeguata Conoscenza della Clientela Attuazione della Terza Direttiva n. 60 del 2005 D. Lgs. 231 del 14.12.2007

    2. Concetto di Titolare Effettivo (Beneficial Owner) art. 1, lett. u) Titolare Effettivo la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonch la persona fisica per conto della quale realizzata loperazione o unattivit, individuate sulla base dei criteri di cui allallegato tecnico del presente decreto

    3. Titolare Effettivo art. 2 dellallegato tecnico al Decreto La persona fisica o le persone fisiche che esercitino un controllo diretto ovvero indiretto sulla persona giuridica (25% pi uno di partecipazione al capitale sociale); La persona fisica o le persone fisiche che esercitino in altro modo il controllo sulla direzione dellentit giuridica (es. amministratori di fatto); I futuri beneficiari, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% pi uno del patrimonio dellentit giuridica o che esercitno il controllo in tale misura, la categoria di beneficiari se gi determinati (nel caso di trust e fondazioni).

    4. Obbligo di adeguata verifica della clientela art. 15 e ss. Adeguata Verifica della clientela (art. 15 -18 - 19) Adeguata Verifica della clientela (art. 28 rinforzata) Adeguata Verifica della clientela (art. 25 semplificata)

    5. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela art. 18 Identificazione del cliente e verifica dellidentit (documenti, dati, informazioni) Identificazione delleventuale titolare effettivo e verifica dellidentit Ottenimento di informazioni sullo scopo, la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale Svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

    6. Modalit di adempimento degli obblighi art. 19 Identificazione e verifica identit del cliente Documenti validi: Carta dIdentit; Passaporto; Patente di guida; Patente Nautica; Libretto della pensione; Porto darmi; Tessere di riconoscimento rilasciate da una P. A. purch munite di fotografie e timbro (Tessere Mod. A/T); Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici.

    7. Modalit di adempimento degli obblighi art. 19 Identificazione e verifica dellidentit del titolare effettivo: Adozione, per le persone giuridiche, di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio; Ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi; Verifica delle transazioni effettuate nella costanza del rapporto al fine di effettuare un controllo costante dello stesso.

    8. Obblighi del Cliente art. 21 I clienti forniscono, sotto la propria responsabilit, tutte le informazioni per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela; Ai fini dellidentificazione del titolare effettivo (beneficial owner) forniscono per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate delle quali siano a conoscenza

    9. Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela art. 28 Nel caso in cui il cliente non sia fisicamente presente gli intermediari adottano specifiche misure per compensare il rischio: Accertamento dellidentit attraverso documenti, dati o informazioni supplementari; Certificazione dei documenti forniti o richiesta di idonea certificazione di conferma da parte di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; Verifica che il primo pagamento relativo alloperazione sia effettuato da un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

    10. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela - art. 25 I destinatari del Decreto non sono soggetti agli obblighi se il cliente : Uno dei soggetti indicati allart. 11, 1 comma e 2 comma, lett. b) e c); Un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva; Un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.

    11. Formazione del personale art. 54 I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori includendo programmi di formazione finalizzati a riconoscere attivit potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, al tal fine la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi operative seguite dai riciclatori o dai finanziatori del terrorismo. La violazione dellobbligo di formazione del personale e dei collaboratori sanzionata con la sanzione amministrativa da Euro 10.000,00 a Euro 200.000,00 (art. 56 Sanzioni Amministrative).

    12. Implementazione del novero dei reati previsti in materia di Responsabilit penale degli Enti (D. Lgs. 231 del 2001) Lart. 63 del Decreto ha inserito tra le fattispecie rilevanti (art. 25 octies): Art. 648 Ricettazione Art. 648 bis Riciclaggio; Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o utilit di provenienza illecita

    13. Entrata in Vigore Disposizioni transitorie e finali art. 66 Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto

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