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1. L’ipoteca navale in generale

Shipping Finance Il sistema delle garanzie Avv. Patrizio Messina Orrick, Herrington & Sutcliffe Roma - Milano.

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1. L’ipoteca navale in generale

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Presentation Transcript


  1. Shipping Finance Il sistema delle garanzieAvv. Patrizio MessinaOrrick, Herrington & SutcliffeRoma - Milano • Un’operazione di shipping finance, nei suoi elementi fondamentali, potrebbe essere descritta come quell’operazione in cui una banca eroga un finanziamento ad un soggetto, in qualità di armatore, per: • (a) la costruzione o l’acquisto di una nave; • (b) per la realizzazione di interventi strutturali sulla nave stessa o per la rimodulazione del rapporto di finanziamento già in essere. • La banca, a fronte della concessione del finanziamento, acquisisce un pacchetto di garanzie, tradizionalmente costituito da: • (i) ipoteca sulla nave; • (ii) cessione dei proventi derivanti dall’eventuale noleggio della nave (solitamente imputati al rimborso del finanziamento); • (iii) cessione degli indennizzi derivanti dalle polizze assicurative stipulate per la totale o parziale perdita della nave; • (iv) altre garanzie.

  2. 1. L’ipoteca navale in generale Il primo e più diffuso strumento di garanzia è rappresentato dall’ipoteca navale, sia nel caso in cui il finanziamento sia diretto all’acquisto di una “second-handship” sia in quello in cui invece sia destinato a consentire l’acquisto di una nave di nuova costruzione. In quest’ultimo caso, però, l’utilizzazione dell’ipoteca navale potrebbe configurarsi in maniera più difficoltosa e meno efficiente per il lender. Per l’acquistodiuna nave dinuovacostruzione, infatti, le formedifinanziamentomaggiormente in usosarebbero due: (i) nella prima, l’acquirentestipula un contratto con ilvenditore/costruttore (seller’s credit) pagandosubitoil 20% del prezzodiacquistoedilsaldosuccessivamenteallaconsegna, usualmente con cadenza annuale. Dopo la consegnadella nave, a garanzia del pagamento del prezzo, ilvenditore/costruttorerichiede la costituzionediipotecasulla nave (in alternativa, ilvenditore/costruttorepotrebberichiedereallabancadell’acquirenteilrilasciodiunagaranzia a suofavore. La banca, dal canto suo, a garanziadellarestituzionediquantoeventualmentepagato, richiede la costituzionediipotecasulla nave). In tale ipotesi, in meritoall’utilità e all’efficienzadellacostituzionediunagaranziaipotecaria non sembrerebberoporsiparticolariproblemi; (ii) nellaseconda, invece, l’acquirentedella nave dinuovacostruzionericeveilfinanziamentodirettamentedallabanca per far fronte al pagamentodella nave al momentodellaconsegna (buyer’s credit); solitamente, la proprietàdella nave rimane in capo al venditore/costruttorefino al momentodellaconsegna. Al contrario, in questocaso, l’ipotecapotrebberivelarsimenovantaggiosa per illender: rimanendo la proprietàdella nave in capo al venditore/costruttore e non rientrandoquindiessanelladisponibilitàdell’acquirente, sudiessal’acquirentestesso non potrebbecostituiregaranziaipotecaria a favoredellabanca. In aggiunta a ciò, cisarebbel’ulterioreproblemadellapossibilitàdicostituireun’ipotecasu un bene in costruzione: possibilitàche non tuttigliordinamentiammettono.

  3. 1.1 L’ipoteca navale ai sensi del diritto italiano L’ipoteca navale, ai sensi dell’articolo 2810, comma 2, del codice civile, rientra nella categoria delle ipoteche mobiliari ed è caratterizzata da un regime pubblicitario che ne condiziona l’esistenza ed il funzionamento. In particolare, per l’ipoteca navale è necessario che essa: (i) sia resa pubblica mediante iscrizione nella matricola e annotazione sull’atto di nazionalità se si tratta di nave maggiore; (ii) sia iscritta nel registro di iscrizione se si tratta di nave minore o di galleggiante; (iii) sia iscritta sul registro delle navi in costruzione se ha ad oggetto una nave in costruzione. Ipoteca su nave in costruzione Il codice della navigazione prevede espressamente la possibilità di costituzione dell’ipoteca sulla nave in costruzione (articolo 566, codice della navigazione). A tal riguardo, occorre rilevare che: (a) da un lato, l’articolo 2823 del codice civile stabilisce che l’ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa sia venuta ad esistenza; (b) dall’altro, il codice della navigazione, sempre all’articolo 566, prevede che essa può essere validamente iscritta prima che la cosa venga ad esistenza e prima che la stessa costruzione sia iniziata: l’iscrizione dell’ipoteca può, specificatamente, essere fatta nel momento in cui la costruzione della nave viene annotata nel registro navale.

  4. Segue Pertanto, le disposizioni del codice della navigazione differiscono, prevalendo, su quelle contenute nel codice civile. Ed a ragione: essendo l’ipoteca navale destinata a garantire anche il finanziamento per la costruzione della nave, l’esigenza di agevolare o, comunque, di non ostacolare la concessione del credito nel settore marittimo non poteva non consentire la costituzione dell’ipoteca anche sulla nave da costruire o in costruzione. Sostituzione dell’oggetto dell’ipoteca: le indennità per perimento o deterioramento della nave L’articolo 572 del codice della navigazione accoglie il principio secondo cui sono surrogate alla nave perita o deteriorata le indennità dovute al proprietario. Infatti, salvo che siano destinate alla riparazione delle avarie subite, sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari: (i) le indennità spettanti al proprietario per i danni sofferti dalla nave; (ii) le somme dovute al proprietario per le avarie comuni subite dalla nave; (iii) le indennità spettanti al proprietario per assistenza e salvataggio, a condizione che tali eventi siano avvenuti dopo la trascrizione dell’ipoteca e le somme non siano state riscosse dal proprietario prima del pignoramento della nave; (iv) le indennità di assicurazione. La collocazione degli interessi del credito ipotecario Nell’ipoteca navale, la collocazione degli interessi del credito ipotecario è limitata all’anno anteriore ed a quella in corso il giorno del pignoramento. Tuttavia le parti possono convenire che la collocazione si estenda solo ad un’altra annualità di interessi (articolo 576 del codice della navigazione).

  5. 2. Cessione degli indennizzi derivanti dalle polizze assicurative Nel sistema delle garanzie per il finanziamento navale, è frequente il ricorso, unitamente all’ipoteca, alla cessione degli indennizzi derivanti da polizze assicurative. Esistonotrecontrattitipicidiassicurazionerelativi al settorenavale: (i) contrattidiassicurazione a coperturadicorpi; (ii) contrattidiassicurazione a coperturadelle merci trasportate; (iii) contrattidiassicurazione a coperturadellaresponsabilitàcivile, ad appannaggiopressochèesclusivodei c.d. P&I Clubs (Protection & Indemnity Clubs): associazionidimutueassicuratricicostituitedagliarmatorialloscopodifornirecoperturaassicurativa per la protezione e l’indennizzodeiproprimembri. Data l’importanza dei contratti assicurativi stipulati per la responsabilità civile con i P&IClubs ed il carattere internazionale più volte ribadito dell’operazione, è possibile che la relativa cessione degli indennizzi derivanti dalle polizze assicurative sia sottoposta alla disciplina del diritto inglese la quale, a ben vedere, non differisce molto da quella dettata dal codice civile italiano agli articoli 1260 e seguenti. Infatti, secondo quanto stabilito dalla sezione 136 della LawofPropertyAct del 1925 da integrare con le previsioni contenute nel Marine InsuranceAct del 1906, la cessione per essere valida, efficace ed opponibile deve: • rivestire forma scritta; • essere sottoscritta dalle parti; • essere notificata al debitore ceduto: in realtà, per le polizze stipulate con i P&IClubs, il diritto inglese richiederebbe il consenso espresso della compagnia assicurativa ceduta.

  6. Segue Al ricorrere di tali requisiti, la cessione attribuirà al cessionario il diritto agli indennizzi derivanti dalla polizza ed, analogamente a quanto previsto dal diritto italiano, i rimedi connessi al credito trasferito necessari per la sua realizzazione. Qualora le parti Anche laddove non sia applicabile tout court il diritto inglese e risulti applicabile il Regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali si dovrà fare in ogni caso riferimento alla legge che disciplina il credito ceduto. Infatti, ai sensi dell’articolo 14 del suddetto Regolamento: • la leggechedisciplinailcreditocedutodetermina la cedibilitàdiquesto, irapportitracessionario e debitore, le condizionidiopponibilitàdellacessione al debitore e ilcarattereliberatoriodellaprestazionefattadaldebitore; • irapportitracedente e cessionarionell’ambitodiunacessionedicreditoneiconfrontidi un altrosoggetto (ildebitore) sonodisciplinatidallaleggeche, in forza del regolamento, siapplica al contrattochelivincola.

  7. 3. Altre forme di garanzia Normalmente, l’ipoteca e la cessione degli indennizzi non sono gli unici strumenti di garanzia di cui si avvale il lender per assicurarsi il rimborso del finanziamento in caso di default del borrower. Nella prassi, infatti, si riscontra la costituzione di una o più garanzie aggiuntive come: • l’impegno di garanzia ed indennizzo da parte della società madre, se esistente, o di un soggetto terzo; • la garanzia sui conti o i depositi bancari che il borrower ha presso la stessa banca che concede il finanziamento o un soggetto terzo; • il pegno sulle azioni della società mutuataria. *** *** Il presente documento è una nota di studio, perciò quanto nello stesso riportato non potrà essere utilizzato od interpretato quale parere a base di operazioni, utilizzato o preso a riferimento da un qualsiasi soggetto, dai suoi consulenti legali o per qualsiasi diverso scopo che non concerna un’analisi generali delle questioni ivi affrontate

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