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A cura del Gruppo di Lavoro “Ambiente ed Energia” Giovanni Faroti Paolo Toso

NOVITA’ FISCALI IN TEMA DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI ALTRE (NO FV) ENERGIE RINNOVABILI TASSAZIONE IN CAPO A SOGGETTI COMMERCIALI. A cura del Gruppo di Lavoro “Ambiente ed Energia” Giovanni Faroti Paolo Toso Torino, 25 Novembre 2010. DISCIPLINA IVA. Regime ordinario dell’imposta 20%

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Presentation Transcript


  1. NOVITA’ FISCALI IN TEMA DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILIALTRE (NO FV) ENERGIE RINNOVABILITASSAZIONE IN CAPO A SOGGETTI COMMERCIALI A cura del Gruppo di Lavoro “Ambiente ed Energia” Giovanni Faroti Paolo Toso Torino, 25 Novembre 2010

  2. DISCIPLINA IVA Regime ordinario dell’imposta 20% Eccezioni (Tabella A, parte III, DPR 633/72 – aliquota 10%) n. 103 • energia elettrica per uso domestico • energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili • energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui,di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 • gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica 2

  3. DISCIPLINA IVA Regime ordinario dell’imposta 20% Eccezioni (Tabella A, parte III, DPR 633/72 – aliquota 10%) n. 104 • oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw • oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più' del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni • oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione • oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione • oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 gradi C, nei quali il distillato a 225 gradi C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 gradi C si almeno il 90 per cento in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione 3

  4. DISCIPLINA IVA Regime ordinario dell’imposta 20% Eccezioni (Tabella A, parte III, DPR 633/72 – aliquota 10%) n. 106 • prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne n. 127 – bis • somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui • somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione 4

  5. DISCIPLINA IVA Regime ordinario dell’imposta 20% Eccezioni (Tabella A, parte III, DPR 633/72 – aliquota 10%) n. 122 prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria 5

  6. DISCIPLINA IVA Regime ordinario dell’imposta 20% Eccezioni (Tabella A, parte III, DPR 633/72 – aliquota 10%) n. 127 – quinquies • … • impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica • … n. 127 – sexies beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies n. 127 – septies prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies 6

  7. DISCIPLINA IVA Aliquota agevolata al 10% Presupposto soggettivo Ai fini dell’agevolazione il legislatore, nei numeri 103, 104, 106 e 127-bis della Parte III della Tabella A del D.P.R. 633/72, individua i “soggetti” meritevoli di agevolazione che utilizzano energia o vettori energetici. Non quella certa energia o vettore energetico, ma l’utilizzo a cui è destinata, è presupposto per l’attribuzione dell’agevolazione. 7

  8. DISCIPLINA IVA Aliquota agevolata al 10% Presupposto soggettivo e oggettivo Con riferimento a quanto previsto al n. 122, il legislatore richiede l’ulteriore presupposto oggettivo che viene individuato nel fatto che l’energia (termica) provenga da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. La contemporanea presenza di entrambi i presupposti: a) utilizzo (consumi domestici); b) provenienza (da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento) 8

  9. DISCIPLINA IVA Aliquota agevolata al 10% Presupposto oggettivo Nel n. 127-quinquies, infine, il legislatore individua unicamente il presupposto oggettivo E’ il produrre energia da certe fonti rinnovabili (solare-fotovoltaico ed eolico) che è meritevole di agevolazione in sè 9

  10. DISCIPLINA IVA Territorialità Ai sensi del comma 3 dell’art. 7-bis, DPR 633/72 Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato: • a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità' e' costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti e' trascurabile • b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non e' di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia 10

  11. DISCIPLINA IVA Territorialità - eccezioni Ai sensi della lettera g), comma 1 dell’art. 7-septies, DPR 633/72 Non si considera effettuate nel territorio dello Stato • la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati Quando resa a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità 11

  12. DISCIPLINA IVA Modalità e termini speciali Ai sensi della lettera e) dell’art. 73, DPR 633/72 Il Ministro per le finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini: • per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive 12

  13. DISCIPLINA IVA Detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti Ai sensi dell’art.19, co.1 del D.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione è ammessa in funzione dell’utilizzo dell’impianto nell’esercizio di impresa, arte o professione. Ove l’impianto sia in parte utilizzato per fini privati o comunque estranei all’esercizio di impresa, arte o professione, ai sensi del co.4 del predetto art.19, non è ammessa in detrazione l’IVA corrispondente alla quota imputabile a tali utilizzi 13

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