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IL NUOVO SISTEMA DI REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITA’ NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE

IL NUOVO SISTEMA DI REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITA’ NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE. Dr. UGO CALZOLARI Responsabile U.O. economico-finanziaria, programmazione, osservatorio Dipartimento delle Dipendenze A.S.L. di Bergamo. La rilevazione dei dati.

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IL NUOVO SISTEMA DI REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITA’ NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE

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  1. IL NUOVO SISTEMA DI REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITA’ NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE Dr. UGO CALZOLARI Responsabile U.O. economico-finanziaria, programmazione, osservatorio Dipartimento delle Dipendenze A.S.L. di Bergamo

  2. La rilevazione dei dati Il flusso dei dati prodotto da chi eroga prestazioni nei servizi pubblici e privati costituisce “debito informativo” al quale è obbligatorio ottemperare, ma consente: • la visibilità del lavoro degli operatori • la puntuale rilevazione quantitativa e qualitativa di tutti i soggetti in carico ed i relativi aggiustamenti in senso programmatorio locale e regionale • la definizione della spesa sostenuta rispetto al budget del Dipartimento ASSI e la relativa pianificazione • la quantificazione delle prestazioni / funzioni o delle giornate erogate e il conseguente riconoscimento economico • la trasmissione dei dati ai Ministeri e all’OEDT

  3. D.G.R. 7 aprile 2003 n. 7/12621 (BURL n. 17 del 22.4.2003)Determinazione dei requisiti standard per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei servizi privati e pubblici per l’assistenza alle persone dipendenti da sostanze lecite e illecite Puntualizza il concetto di sistema informativo regionale dipendenze caratterizzato da: • Estensione a tutte le ASL della funzione di Osservatorio (monitoraggio del fenomeno dipendenze, sviluppo e diffusione delle conoscenze, messa in rete delle competenze, studio di soluzioni comuni) • Monitoraggio delle attività delle diverse unità di offerta pubbliche e private (omogeneizzazione dei protocolli relativi alla raccolta dati) • Definizione dei criteri di qualità per la determinazione del sistema di remunerazione e differenziazione dei servizi, al fine di incentivare il miglioramento della qualità dell’assistenza, in rapporto alle esigenze del soggetto e del suo contesto (requisiti organizzativi e strutturali che consentono l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi)

  4. Attivazione e sviluppo di un sistema di allerta rapido (comparsa di nuove sostanze) • Sperimentazione del PAD (programma di assistenza dipendenza): sperimentazione volta ad individuare un sistema di classificazione che definisca l’unità di prestazione e la corrispondente remunerazione massima, tenuto conto del volume di attività, di quote standard di costi gestionali e di produzione, commisurati nel 25% del costo totale dell’insieme di prestazioni che compongono ciascuna tipologia di intervento (nuovo tariffario) • Possibilità di erogazione di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali di assistenza mediante stipula di convenzioni con enti pubblici e privati del settore che operino da almeno 5 anni (funzioni, sesta area)

  5. La D.G.R. specifica : • il complesso di prestazioni e funzioni erogabili nei vari contesti di vita dell’utente dalle strutture ambulatoriali dei Servizi territoriali dipendenze – Servizi multidisciplinari integrati, indicando i principali trattamenti di cura e riabilitazione degli stati di dipendenza o di abuso di sostanze, illecite o lecite, di prevenzione e cura delle patologie ad esse correlate e sollecita : • l’applicazione di tariffe attinenti alle prestazioni e funzioni erogate dalle strutture ambulatoriali, individuando un sistema di classificazione utile all’ottimizzazione delle prestazioni stesse ed al riconoscimento dei costi complessivi relativi a tutte le prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate nell’ambito delle principali unità d’offerta e dei gruppi di domanda, regolamentati dalla normativa nazionale e regionale o avviate a carattere sperimentale in relazione ai principali gruppi di domanda ad esse associate.

  6. D.G.R.11 febbraio 2005 n. 7/20586(BURL n. 10 dell’8.3.2005, 2° suppl.stra.)Definizione ed adozione in via provvisoria del tariffario delle prestazioni erogate dai servizi territoriali dipendenze/servizi multidisciplinari integrati e contestuale avvio in forma sperimentale del sistema di classificazione “a pacchetti di prestazione” Definisce il sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dai Ser.T. in base ai criteri indicati dalla DGR 7/12621 individuando : € Tariffe per prestazioni sanitarie € Tariffe per prestazioni socio-sanitarie € Funzioni per le attività non tariffate

  7. € Quota forfettaria per costi sostenuti per esami diagnostici, quota èquipe, somministrazione orale farmaci, gestione amministrativa e attività di orientamento pazienti, formazione e aggiornamento operatori. N.B. per i SMI privati le remunerazione è stabilità nello schema di contratto previsto dalla DGR /12621 (fattura o nota di credito trimestrale, rilevazione dati regionale, verifica ASL) € Sperimentazione contestuale di un sistema remunerativo a DRG (diagnosis related groups : pacchetti di prestazione) € Principali unità di offerta e gruppi di domanda, secondo normativa o sperimentali, alle quali fanno riferimento le prestazioni ambulatoriali

  8. Unità d’offerta e gruppi di domanda Le prestazioni e funzioni definite con la D.G.R. sono riferite a : • 1.unità d’offerta standard • 2. unità d’offerta a carattere sperimentale ed erogate dai Ser.T./S.M.I. a : • 1. principali gruppi di domanda • 2. principali gruppi di domanda di riferimento

  9. Le Prestazioni. • a totale carico del FSR quando erogate a TD e AD e/o a cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, come da normativa (patologia, status, extracomunitari) • a carico del singolo soggetto quando erogate ad altri gruppi (compartecipazione alla spesa per ciclo di trattamento o per singola prestazione) • erogabili solo se specificamente comprese nel tariffario • riconducibili al tariffario (se non comprese), solo nel caso di diverse e condivise denominazioni di prestazioni classificate o espressamente previste da indicazioni regionali • non erogabili obbligatoriamente presso la sede dove viene espressa la domanda (situazioni in regime di ricovero residenziale) • non duplicazione degli interventi (S.M.I.)

  10. L’adozione di tale sistema consente l’erogazione all’utenza e la remunerazione delle prestazioni definite dal tariffario. • L’ utenza viene distinta in due macrocategorie : 1. singolo utente e 2. organizzazione o gruppo di soggetti • singolo utente(classificato in base a tre criteri) • canale di invio/accesso • tipo di sostanza primaria/comportamento additivo • tipologia di utenza • organizzazioni o gruppi di utenti (classificati in base a due criteri) tipo di problema correlato alla domanda tipologia di soggetti che hanno espresso la domanda Il sistema di classificazione degli utenti

  11. Criteri di classificazione : singolo utente

  12. Singolo Utente Utente che presenta per la prima volta un determinato bisogno ed usufruisce di una prestazione /funzione Utente già ammesso al servizio che ha usufruito di almeno una prestazione diretta negli ultimi 30 giorni UTENTE IN CARICO : • viene“registrato anagraficamente” ed ha usufruito di almeno una prestazione specialistica diretta negli ultimi 30 giorni • proviene occasionalmente da un altro servizio ambulatoriale, ma ha usufruito di una prestazione specialistica negli ultimi 30 giorni • è seguito con un programma terapeutico specifico che preveda accessi occasionali, ma ha usufruito di una prestazione specialistica negli ultimi 60 giorni

  13. Singolo Utente • è inserito in un’altra unità operativa esterna (CT, Carcere), ma riceve prestazioni specialistiche dirette in forma continuativa e non occasionale, nell’ambito di un programma assistenziale definito, complementare o aggiuntivo a quello svolto dalla struttura esterna (in caso di soggetto trasferito questi è, di norma, da intendersi in carico all’U.O. che ha erogato le prestazioni negli ultimi 30 giorni) UTENTE NON IN CARICO : • in presenza di dimissioni formali • in assenza di prestazioni negli ultimi 60 giorni

  14. Organizzazioni o gruppi di soggetti • Organizzazioni o gruppi che presentano per la prima volta un determinato bisogno ed usufruiscono di una prestazione-funzione • Organizzazioni o gruppi già ammessi al servizio che hanno usufruito di almeno una prestazione diretta negli ultimi 30 giorni • Organizzazioni (esterne) o gruppi ai quali è stata erogata almeno una prestazione negli ultimi 60 giorni

  15. Criteri di classificazione : Organizzazioni o gruppi di soggetti

  16. Il percorso : dalla rilevazione dei servizi al tariffario Il gruppo di lavoro, prima di abbozzare il tariffario, ha : 1 . effettuato una ricognizione sui tariffari gia in uso • Aggiornamenti delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del S.S.R. e relative tariffe (dgr 23.04.99 nr. VI/42606 e nuovo nomenclatore in vigore dal 09/2004) • Rettifica, per mero errore materiale, della dgr nr. VI/42606 del 23.04.99 – allegati (dgr 07.05.99 nr. VI/42881) • Definizione ed adozione in via provvisoria e sperimentale del tariffario delle prestazioni consultoriali in ambito materno infantile (dgr 06.04.01 nr. VII/4141: BURL S.O. n. 17 del 23.04.2001) • Tariffario in uso per la remunerazione delle attività psichiatriche territoriali • Tariffario in uso per la remunerazione delle attività di neuropsichiatria infantile

  17. 2. Analizzato il Progetto Sesit (standard europei per il sistema informativo tossicodipendenze) • Progetto a cura della Regione Veneto al quale hanno aderito le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli V. Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, p.a. di Bolzano e Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta (WWW.dronet.area operatori, biblioteca, manuali) • realizzato al fine di adeguarsi al protocollo EMCDDA europeo, che prevede la rilevazione di dati per utente e non cumulativi 3. Rivisitato la classificazione quantum (modulo C) • con la richiesta contestuale di invio dei “moduli C” da parte di tutti i dipartimenti della Regione Lombardia 4. Esaminato i tabulati costi aziendali per qualifica professionale 5. Verificato i bilanci annuali di alcuni Dipartimenti-Ser.T. (grandi, medi, piccoli)

  18. 6. Attuato un excursus su alcuni progetti in corso, al fine di meglio individuare le attività relative alle funzioni non tariffabili • Re-ligo • Coordinamento Unità di strada • Progetto Notte • Osservatori Provinciali e locali

  19. Risposte ai quesiti • Colloqui con operatori di altre unità d'offerta: quando sono relativi all'andamento o a verifiche del programma di un utente (anche agli arresti domiciliari) devono essere registrati nel cod. 1.2, anche se non sono telefonici, sempre che si tratti di colloquio effettivi e non di estemporanei scambi di idee. • Telefonate relative a pazienti : devono essere registrate come management telefonico soltanto se si tratta di informazioni telefoniche complesse, di counselling o di valutazioni di situazioni con altro operatore, tenendo presente che la tariffa è di 16,53 e non può riferirsi a telefonate per fissare appuntamenti o altre questioni simili. • Certificazioni rilasciate da infermieri : rientrano nella prestazione effettuata, es. 6.1, 6.4 ecc., oppure nella quota forfettaria (ricordando di non confondere modulistica con certificazione e compilazione con rilascio); le certificazioni di cui ai punti 2.2 e 2.3, essendo di natura medico-legale, possono essere registrate solo dal medico, anche se rilasciate dall’infermiere. • Compilazione di moduliper l’inserimento in C.T. o per programmi artt. 121 e 75: abitualmente è a cura degli assistenti sociali e, così come avviene per la ricetta medica o per il modulo del prelievo venoso, rientra nella prestazione, poiché è contestuale al relativo counselling/colloquio, che va registrato con il cod. 5.2, se in sede, oppure con i cod. 3.3.a o 3.7, se fuori sede.); anche la modulistica relativa ai programmi artt. 121 e 75 (comunicazione inizio-fine programma, ecc.) rientrano nella prestazione di counselling/colloquio resa all’utente • Trasferimento - affido farmacologico : le pratiche, anche complesse, (ricerca sede, telefonate per accordi, stesura orari di access, ecc.), devono essere registrate con il cod. 1.2, mentre tutte le certificazioni rilasciate (firmate dal medico) devono essere registrate al cod. 2.3. (per gli infermieri rientrano nella quota forfettaria) • Certificazione di presenza al servizio dell’utente durante la somministrazione : si registra con il cod. 2.2 oppure 2.3 (solo medico), se è di natura medico-legale

  20. Risposte ai quesiti • Prestazioni base e aggiuntive fuori sede : la prestazione base prevede un numero massimo di utenti ai quali può essere resa e la tariffa deve essere attribuita ad un solo nominativo, a discrezione dell’operatore, mentre deve essere registrato un cod. prestazione aggiuntiva, con relativa tariffa, per ognuno degli utenti successivi a quelli previsti dalla prestazione base; ad esempio, in caso di prelievi venosi, si segna un solo cod. 3.14.a per i primi 4 prelievi e poi un cod. 3.14.b per ogni utente oltre i 4. • Somministrazioni farmacologiche domiciliari : devono essere registrate con il cod. 3.3.a per i primi 2 utenti, attribuendo la tariffa ad un solo utente, e il cod. 3.3.b per ogni utente oltre i 2, registrando la tariffa per ogni utente; ogni operatore che partecipa segna la prestazione, a patto che partecipi direttamente all’erogazione delle prestazione; se la prestazione è resa ad un solo utente va comunque registrato un cod. 3.3.a. • Attività operatori su più UU. OO. : gli operatori che per esigenze organizzative si recano in altra sede (es. copertura turni festivi), se impiegano oltre 15’ per raggiungerla, devono registrare le prestazioni con i cod. che vanno da 3.1 a 3.16 (prestazioni fuori sede : altro) nelle quali è compreso anche il tempo di percorrenza, ricordando che l’aggiornamento cartelle utenti è compreso nella tariffa della prestazione. • Lettera inviata ad un detenuto : poiché la tariffa per il counselling in carcere è alta, e implica un servizio fuori sede, farei rientrare la lettera scritta in sede ad un detenuto nella prestazione specifica resa fuori; se le lettere sono più di una e comportano molto lavoro aggiuntivo può essere registrato un cod. 3.7 in più.

  21. Risposte ai quesiti • Esami in carcere : poiché tali prestazioni non sono previste, per la raccolta urine B2 può essere registrato il cod. 6.4, per l’esame del capello il cod. 6.3 e per il rapid -test il cod. 6.10. • Utente trasferito in carcere : se l’utente è già in carico ad una U.O. ,il codice della "Classificazione gruppi di domanda non è più T1, ma diventa T5. • Utente trasferito in carcere 2 : se l’utente è in carico ad una U.O. ed è trasferito in un carcere dove opera un’ altra U.O. che inizia a seguirlo, è questa che deve aprire la cartella, mentre la prima U.O. la chiude e gli operatori non fanno più prestazioni; se invece lo segue l’U.O che l’aveva in carico, resta aperta la loro cartella originale con le opportune modifiche per la nuova collocazione dell’utente; la seconda U.O. apre una cartella solo se c’è somministrazione farmacologica o altra prestazione simile.

  22. Risposte ai quesiti • Counselling infermieristico : deve essere registrato con il cod. 4.11 se è fatto in sede e con il 3.7 se è fatto fuori sede. Se dura 10 minuti può essere opportuno inserire una tariffa 4.11 oppure 3.7 ogni due pazienti. • Acudetox : l’acudetox va registrato con il cod. 4.12 da parte dell’operatore (sia medico che infermiere) che pratica l’agopuntura e con il cod. 9.2 da chi fa la psicoterapia (9.2.a per 4 utenti con una sola tariffa; 9.2.b con una tariffa per ogni paziente oltre i 4); ovviamente ogni operatore segna le proprie prestazioni. • Acudetox 2 : la prestazione 4.12, che prevede la stessa tariffa di una VM generale, comprende anche un counselling standard legato alla prestazione; se in qualche caso particolare si fa un counselling ad hoc si può aggiungere la prestazione 5.1 • Acudetox 3 : poiché l’acudetox, a fine trattamento, prevede un follow up con scadenza 1, 3, 6, 12 mesi, il problema si pone solo per il controllo dei 6 e 12 mesi, in quanto il controllo a 30 e 90 giorni vede ancora l’utente in carico (sono soggetti in carico anche coloro che, in presenza di programma terapeutico specifico che preveda accessi occasionali abbiano usufruito di una prestazione specialistica negli ultimi 60 giorni);in questi casi specifici, che prevedono già nel programma un follow up concordato, la cartella non deve essere chiusa dopo 60 giorni, ma solo a fine programma. Lo stesso vale per tutti i programmi dove sia previsto un follow up standard; in caso di colloqui o altre prestazioni di follow up oltre i 60 giorni a richiesta o a discrezione dall’operatore, invece, la cartella deve essere chiusa dopo 60 giorni e la prestazione successiva deve essere attribuita a “utente non registrato”. • Visita medica urgente in “front office” :è comunque una visita M; se l’utente è visto per la prima volta va registrata con il cod. 4.1, in caso contrario, se è più breve e di pz. noto, con il cod. 4.6; nel caso registri il 4.1, sarà cura del M completare la visita fatta in urgenza con una visita successiva; pertanto sarà la seconda visita, anche se più lunga della prima fatta in urgenza, a essere segnata con il cod. 4.6; in tal modo le due tariffe diverse si ribilanciano.

  23. Risposte ai quesiti • Somministrazioni farmacologiche e raccolta urine in sede : la DGR 7.04.05 n. 7/12621 sancisce che la presa in carico di “ogni caso va affrontato a livello multidisciplinare, cercando di cogliere e risolvere anche quelle problematiche di tipo sociale ed educativo che possono impedire un reale processo riabilitativo” ; pertanto se in 30 giorni un paziente non riceve nessuna prestazione specialistica, oltre al trattamento farmacologico o alla raccolta urine (che non sono prestazioni registrabili, rientrando nelle quota forfettaria), non viene più ritenuto in carico; senza dubbio la normativa recente ha sposato l’opinione di tutti gli operatori che in questi anni hanno sempre e giustamente sostenuto l’insufficienza di un “mero” trattamento farmacologico. L’U.O deve organizzarsi, affinché un paziente riceva almeno una prestazione specialistica mensile da parte di un operatore. • Counselling psicologico : anche se si differenzia nettamente dalle altre forme di counselling, sia per durata che per contenuti (come si evince dalla didascalia stessa allegata al codice 5.2.) la tariffa di riferimento “nazionale” di tutti i tariffari in uso prevista per il counselling psicologico è di €. 22,72; sta allo psicologo distinguere bene quanto va registrato sotto la voce 5.2 e quanto invece va inserito nella 5.3, che prevede una tariffa più elevata. • Primi colloqui per tabagismo : vanno segnate tutte le prestazioni da parte degli operatori interessati (es. cod. 5.2 + 6.12 + 10.3 + 10.2, ecc.); se i test somministrati sono più di uno vanno registrati tutti, a patto che rientrino nei parametri indicati in tariffario (con tempi specifici)- • Intervento per intossicazione acuta (overdose) : anche in questo caso vanno registrate tutte le prestazioni da parte degli operatori interessati (es. cod. 5.2 + 3.13.a + 6.6 + 6.7, ecc.), rese ad utente utente noto oppure “utente non registrato”. • Interventi di profilassi (es. distribuzione di profilattici, ecc.) : se l’ intervento avviene all’interno di un counselling, vale il cod. 5.2 del counselling; se consiste in una semplice distribuzione di materiale rientra nella quota forfettaria

  24. Risposte ai quesiti • Prestazioni a famiglia di utente non in carico : i colloqui di consulenza ai familiari di paziente non in carico vanno, comunque, registrati con il cod. 5.4 • Utente in trattamento farmacologico estemporaneo o su più sedi : il tariffario non prevede la registrazione di utente appoggiato estemporaneamente, se non per prestazioni specialistiche; se assume il trattamento su più sedi della stessa struttura complessa resta in carico all’U.O. che ha redatto il programma, poiché il trattamento rientra nella quota forfettaria trimestrale. L’utente proveniente da U.O. di altra struttura complessa regionale passa in carico all’U.O. dove assume il trattamento solo se l’appoggio è > 30 die. • Utente in trattamento farmacologico in Comunità provenienti dagli altri U.O. regionali : vale quanto sopra.

  25. Risposte ai quesiti • Test della CO2 : è eseguito di routine nelle prime visite TAB e poiché sia per impiego di personale che per tempo di esecuzione è assimilabile al test con etilometro, può essere registrato con il cod. 6.11. • Raccolta urine : non va registrata in cartella, poiché esiste il referto che costituisce la prova dell’avvenuta esecuzione.

  26. Risposte ai quesiti • Incontro di gruppo con utenti : per le prestazioni 9.2.a e 9.2.b. vale quanto già detto per prestazioni base e aggiuntive; se i gruppi con i quali si opera sono più di uno, si applica la stessa tariffazione anche per gli altri gruppi.

  27. Risposte ai quesiti • Test ASI ed SCL 90 : anche i test eseguiti da infermieri professionali vanno registrati con i cod. 10.3 (ASI) e 10.1 (SCL90). • Raccolta urine : non va registrata in cartella, poiché esiste il referto che costituisce la prova dell’avvenuta esecuzione.

  28. (*) NOTA Quest’area di prestazioni è costituita da interventi terapeutici che utilizzano strumenti di tipo psicologico fondati sul possesso: • di strumenti clinico diagnostici da parte dello psicoterapeuta e della sua capacità di usarli in maniera finalizzata alla prognosi ed alla definizione della necessità ed opportunità terapeutica specifica; • della conoscenza di una teoria di riferimento su cui fondare l’azione terapeutica stessa; • della conoscenza di una tecnica specifica che conduca l'azione terapeutica. Elementi che caratterizzano quest’area di prestazioni sono l'uso della relazione con il terapeuta come strumento terapeutico e la presenza di un setting (inteso come complesso unitario di tempo, luogo e situazioni connesse alla terapia) predefinito e collegato alla specifica tecnica psicoterapeutica applicata. Si sono differenziate le voci "psicoterapie" e "trattamenti psicologici" volendosi in questo senso differenziare le prime in quanto interventi fortemente strutturati e con una contrattualità tendenzialmente rigida e comprendente un rapporto cadenzato e proiettato nel tempo; le seconde quali interventi circoscritti (ad esempio interventi nelle situazioni critiche emergenti), dotati di una minore rigidità contrattuale sulla cadenza degli incontri e sugli obiettivi globali dell'intervento. Tutte queste prestazioni hanno una regolamentazione specifica nella legge costitutiva dell’albo degli psicologi e psicoterapeuti; sono effettuabili da psicologi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 della legge n. 56/89 e successive circolari applicative; potrebbero altresì essere svolte da medici, qualora in possesso degli analoghi requisiti e di un atto formale motivato che li destinasse oltre che alle funzioni internistiche previste per i SERT (ruolo previsto dalla normativa vigente) anche a funzioni psicoterapeutiche.

  29. Quota forfettaria Le tariffe corrisposte per le prestazioni erogate non comprendono costi per : • esami diagnostici (chimico clinici e tossicologici) : devono costituire almeno il 60% dei costi • Farmaci e presidi sanitari per terapie • Quota équipe per discussione e monitoraggio trattamento e terapia • Somministrazione orale di farmaci (terapia sostitutiva antagonista, altra terapia), consegna affidamento terapia orale • Gestione amministrativa del paziente e dei servizi • Attività di back office orientata al paziente e all’operatore (formazione, aggiornamento, ecc) pertanto tali costi rientrano nella quota forfettaria pari a : €. 190,00 per paziente in carico nel trimestre • è considerato in carico anche il paziente appoggiato da altro Ser.T. extraprovinciale in trattamento farmacologico per un periodo > 30 giorni complessivi nel trimestre.

  30. Risposte ai quesiti • Prestazioni amministrative : rientrano per la maggio parte nella quota forfettaria (costi gestione amministrativa paziente e servizi, costi attività di backoffice); prestazioni eventualmente tariffabili vanno registrate dall’amministrativo stesso o dall’operatore che ne fa le veci • Equipe in sede: la partecipazione degli operatori all’equipe rientra nella quota forfettaria (paragrafo 4 del tariffario) • Somministrazione farmaci non sostitutivi : se è fatta in sede rientra nella quota forfettaria (vedi : somministrazione di terapia sostitutiva, antagonista, altra terapia), se fuori sede si registrano i cod. 3.13.a e 3.13.b • Formazione esterna : rientra nella quota forfettaria (paragrafo 4 del tariffario) • Colloquio di front office : rientra nelle quota forfettaria, a meno che non si trasformi in un counselling (questo lo sa solo l’operatore interessato); in tal caso va segnato con il cod. del counselling • Lista anagrafica degli utenti : sono utenti in carico tutti quelli per i quali si procede a registrazione anagrafica, perciò ad ognuno è applicata la quota forfetaria

  31. Le funzioni Il sistema dei servizi pubblici/privati, oltre alle prestazioni già elencate, prevede anche l’erogazione di attività/programmi (funzioni) a favore di utenti singoli, gruppi o organizzazioni riferiti alle seguenti aree: • “Bassa soglia (in concorso pubblico/privato) • Prevenzione specifica (in concorso pubblico/privato) • Reinserimento (in concorso pubblico/privato) • Osservatorio delle dipendenze (di specifica competenza dipartimentale)

  32. Il sistema dei servizi pubblici/privati, pertanto, deve necessariamente assumere una dimensione organizzativa unitaria centrata sull’integrazione di rete (massima sinergia), che favorisca la realizzazione di progetti a valenza intersettoriale capaci di garantire l’utenza, in quanto : • prestano attenzione alle persone nella loro globalità • svolgono azione di stimolo sulla popolazione in generale e sui singoli coinvolti nella problematica • promuovono azioni di sensibilizzazione sugli enti territoriali coinvolti, a diverso titolo, nelle aree funzionali • prevedono programmi/progetti condotti in équipe di operatori interni ed esterni (integrazione e coordinamento degli interventi)

  33. Piano di programmazione e retribuzione delle funzioni L’A.S.L. tramite il dipartimento dipendenze (Comitato dipartimentale) redige il piano di programmazione triennale delle funzioni che deve provvedere a : • indicare i fabbisogni di ogni area funzionale • curare il coordinamento permanente con i servizi e l’osservatorio • monitorare attentamente i fenomeni • definire adeguate procedure di controllo (debito informativo) • realizzare la gestione efficiente dei programmi • creare una rete tra tutti i servizi erogati agli utenti

  34. Aggiornamento del piano di programmazione delle funzioni Il Piano deve rappresentare il quadro dei servizi erogati ed essere aggiornato ogni anno in riferimento a : • n. Soggetti coinvolti • n. Target coinvolti • Diffusione territoriale degli interventi • n. Accordi o protocolli di collaborazione formalmente attivati • n. Soggetti contattati • n. Progetti avviati N.B. per le attività delle funzioni al dipartimento saranno attribuite tariffe per la copertura dei costi e l’effettiva remunerazione è subordinata alla presentazione del piano degli interventi specifici.

  35. La programmazione delle aree funzionali : requisiti I programmi delle diverse aree e l’organizzazione delle funzioni devono rispondere ai seguenti requisiti : • programmazione in coerenza con la rete di servizi territoriali e coordinamento permanente in sede dipartimentale • realizzazione di attività socio-assistenziali/sanitarie, da parte di operatori professionali dell’area sanitaria e sociale, specificamente dirette a utenti singoli, gruppi o organizzazioni • redazione del piano operativo che preveda le opportune verifiche • introduzione di criteri di verifica preventiva dell’esperienza e della qualità dei soggetti professionali • garanzia di elevato livello qualitativo dei servizi (standard di riferimento e progettazione con il soggetto privato) • Ottimizzazione, valorizzazione e coordinamento delle risorse delle rete dei servizi.

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