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6 LEZIONE PSICOLOGIA GIURIDICA

LA PERIZIA Insieme di atti e valutazioni di natura tecnica che consentono al giudice di acquisire, attraverso il ruolo del perito da s stesso nominato, quei mezzi di prova essenziali ai fini della formulazione del giudizio". Nell'ambito penale, l'elaborato mezzo di prova a disposizione del giudi

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6 LEZIONE PSICOLOGIA GIURIDICA

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Presentation Transcript


    1. 6 LEZIONE PSICOLOGIA GIURIDICA Prof.ssa Germana Ajraldi

    2. LA PERIZIA Insieme di atti e valutazioni di natura tecnica che consentono al giudice di acquisire, attraverso il ruolo del perito da s stesso nominato, quei mezzi di prova essenziali ai fini della formulazione del giudizio Nellambito penale, lelaborato mezzo di prova a disposizione del giudice che ha la facolt di servirsene se e quando lo riterr opportuno in riferimento ai fatti relativi allimputazione, alla punibilit, alla determinazione della pena e alla sicurezza (ART.187.ccp) Nellambito civile, la consulenza non ha efficacia probatoria, ma un mezzo di integrazione, disposto dal giudice nei casi in cui viene richiesta una specifica competenza tecnica di cui il magistrato sprovvisto

    3. LA CONSULENZA TECNICA Indagine di carattere psicologico, il cui impiego previsto dallart.61 del c.p.c., il giudice pu scegliere di essere coadiuvato, sia in singole parti del processo, sia durante lintero percorso giudiziario, da 1 o pi consulenti che abbiano specifiche competenze tecnico-professionali. La perizia nei casi di separazione serve per accertare la qualit della relazione genitoriale offrendo indicazioni utili sulla scelta del miglior affidamento possibile. La consulenza tecnica non pu essere assunta come prova processuale, poich non ricerca elementi conoscitivi che abbiano valore di dimostrare una data verit. La consulenza tecnica non vincolata dal segreto professionale.

    4. Quando una consulenza tecnica: nel contrasto fra i genitori separati per laffidamento dei o del minore nellaffidamento extrafamiliare di minori provenienti da famiglie inadeguate per lidoneit nei coniugi che richiedono in adozione il minore per valutare la capacit di intendere e di volere di persone anziane o malate riguardo a problemi di eredit o di testamento. Nella valutazione del danno (morale, psicologico, esistenziale)

    5. Il consulente Tecnico assiste alle udienze compie le sue indagini autorizzato a domandare chiarimenti alle parti autorizzato ad assumere informazioni da terzi pu eseguire rilievi tecnici particolari pu essere assistito da altri consulenti Il CT nominato dal Giudice Istruttore e presta giuramento nelludienza fissata (art. 193 c.p.c)

    6. d.gls 271/1989 ART. 67 Albo dei periti presso il tribunale. Presso ogni tribunale istituito un albo dei periti, diviso in categorie. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilit, ingegneria e relative specialit, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attivit professionale presso un ente pubblico. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attivit di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.

    7. d.lgs 271/1989 ART 69 Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone: a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione; b) che si trovano in una delle situazioni di incapacit previste dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice; c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona imputata di delitto non colposo per il quale consentito l'arresto in flagranza ovvero sospesa dal relativo albo professionale.

    9. LA CONSULENZA TECNICA NEI CASI DI AFFIDAMENTO DEL MINORE

    10. LA FAMIGLIA E LA SUA EVOLUZIONE BAMBINO ? COPPIA Fattori che hanno determinato il cambiamento: centralit dellamore mutata condizione economica della donna

    11. NUOVI TIPI DI FAMIGLIA FAMIGLIE RICOSTITUITE (ricomposte o aperte o allargate): lunione di due persone, provenienti entrambe o una sola da un altro matrimonio; che vivono insieme ai figli nati da questo o da un precedente legame. FAMIGLIE UNIGENITORIALI: in cui un solo genitore, qualunque sia la sua condizione vive insieme ad uno o pi figli. FAMIGLIE UNIPERSONALI: composte da una sola persona

    12. FAMIGLIE DI FATTO: situazione di due persone, non necessariamente di sesso diverso, che vivono insieme sotto lo stesso tetto senza essere sposati. convivenza per limpossibilit di contrarre matrimonio rifiuto ideologico dellistituzione scelta di un nuovo tipo di coppia prova della relazione e della vita sotto lo stesso tetto.

    13. La Separazione TEMPORANEA SEPARAZIONE ? DEFINITIVA CONSENSUALE (art. 158 c.c.) GIUDIZIALE o CONTENZIOSA (art. 151 c.c.)

    14. Fasi della separazione: presidenziale (emissione di provvedimenti provvisori) istruttoria (colloqui tra ex-coniugi, avvocati, giudice istruttore) decisoria (collegio dei giudici)

    15. Il giudice: autorizza i coniugi a vivere separati, predispone laffidamento del/dei figli, Decide in merito alla casa patrimoniale, E lassegno di mantenimento.

    16. AFFIDAMENTO DEL MINORE Affidamento Condiviso BIGENITORIALITA Pari diritti al minore legittimo e naturale Conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, anche in ipotesi di disgregazione del nucleo familiare

    17. ART. 155 CC Provvedimenti riguardo ai figli Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.Per realizzare la finalit indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento allinteresse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilit che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalit della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altres la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, allistruzione e alleducazione dei figli. Prende atto, se non contrari allinteresse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

    18. Art. 155-bis. Affidamento a un solo genitore e opposizione allaffidamento condiviso Il giudice pu disporre laffidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che laffidamento allaltro sia contrario allinteresse del minore. Art. 155-ter. Revisione delle disposizioni concernenti laffidamento dei figli I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti laffidamento dei figli, lattribuzione dellesercizio della potest su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalit del contributo. Art. 155-quater. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza Il godimento della casa familiare attribuito tenendo prioritariamente conto dellinteresse dei figli.

    19. Art. 155-quinquies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni Il giudice, valutate le circostanze, pu disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, versato direttamente allavente diritto. Art. 155-sexies. Poteri del giudice e ascolto del minore Prima dellemanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui allarticolo 155, il giudice pu assumere, ad istanza di parte o dufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, laudizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di et inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi lopportunit, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, pu rinviare ladozione dei provvedimenti di cui allarticolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dellinteresse morale e materiale dei figli.

    20. Altri tipi di affidamento Affidamento ad un genitore Affidamento alternato Affidamento a parenti fino al 4 grado: (nonni, zii,), quando il nucleo familiare considerato non idoneo alla crescita morale e materiale del minore. Affidamento a comunit di tipo familiare

    21. Affidamento a persone diverse da parenti: Part-time Temporaneo o Continuato full-time Intervento del tribunale gravi carenze educative incurie problemi dei genitori (droga, alcool, detenzione, prostituzione, disturbo cognitivo, malattia mentale) Consenso della famiglia: disgregazione familiare precariet lavorativa disagio abitativo difficolt economiche.

    22. AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE (art.2 L.184/1983) Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo pu essere affidato ad unaltra famiglia, o ad una persona singola o ad una comunit di tipo familiare che assicuri mantenimento economico e istruzione. Mantenendo il diritto del minore di essere educato nella propria famiglia di origine FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE Assistente Sociale: analizza gli aspetti pratici e materiali della famiglia di origine e di quella affidataria. Psicologo: valuta gli aspetti della sofferenza e le potenzialit psicologiche ed affettive.

    23. AFFIDAMENTO CONSENSUALE ? i servizi sociali predispongono laffido ? il giudice tutelare lo rende esecutivo AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO ? il Tribunale dei Minori predispone laffido ? i servizi sociali lo organizzano

    24. QUESITO DEL GIUDICE Dica il CTU, esaminati gli atti, sentiti i minori, le parti ed i loro eventuali CTP, ed esperita ogni altra opportuna indagine, avvalendosi ove necessario anche di collaboratori di sua fiducia, quale sia lo stato psicologico e la personalit delle parti e dei minori, con particolare riferimento ai rapporti di questi ultimi con entrambi i genitori ed i relativi ambienti familiari; evidenzi ogni eventuale anomalia che dovesse emergere in ordine al comportamento tenuto da alcuno dei genitori con il minore, suggerisca inoltre, i provvedimenti che ritiene pi rispondenti agli interessi dei minori stessi da adottare in ordine al loro affidamento ed alle modalit di incontro con il genitore non affidatario

    25. CRITERI DA CONSIDERARE Et dei bambini Lesigenza di non separare i fratelli Lesigenza di garantire al minore la permanenza nellambiente a lui abituale Lesigenza di non far cambiare scuola al minore Lambiente sociale adeguato ai bisogni del minore Tempo che il genitore pu dedicare la figlio Possibilit economiche Personalit e abitudini dei genitori Possibilit per laffidatario di usufruire di una rete di supporto che lo aiuti nella concreta gestione del minore Presenza di un nuovo compagno delluno o dellaltro coniuge Strumentalizzazione da parte di un genitore nei confronti del figlio.

    26. LA CONSULENZA TECNICA GLI STRUMENTI: colloquio clinico test osservazione naturalistica

    27. I COLLOQUI COLLOQUIO/I CON LA COPPIA DI GENITORI storia della coppia aspettative di ciascun coniuge sulla vita di coppia, attraverso lanalisi delle aspettative disattese COLLOQUIO/I CON IL SINGOLO GENITORE storia dellindividuo (anamnesi) modo in cui affronta levento separativo (rabbia dolore tristezza sollievo) aspettative nei confronti del futuro COLLOQUIO CONGIUNTO (genitori) Da modo di ricreare la storia familiare mettendo a confronto le diverse visioni COLLOQUIO CONGIUNTO (genitore/figlio) indicatore della relazione fra i due

    28. LA METODOLOGIA 1 incontro: Concordare il programma peritale con i consulenti di parte Responsabilizzare i colleghi Lavorare in equipe Incontri con i genitori singolarmente e congiunti, Incontri individuali con i/il minore, Incontri con tutto il nucleo familiare, Incontro minore genitore, Incontro con tutto il nucleo, Incontro con pi figure di riferimento per il minore, Visite domiciliari, Incontro conclusivo

    29. SCHEMA DELLA PERIZIA: Introduzione e incarico (con esplicitazione del quesito peritale) Gli incontri Analisi degli atti Analisi delle cartelle cliniche Colloqui clinici (per i CTP Sintesi dei colloqui clinici) Analisi dei test psicodiagnostici Risposte ai quesiti e conclusioni (per i CTP Note tecniche di consulenza di parte) Bibliografia.

    30. LA CONSULENZA TECNICA NEI CASI DI VALUTAZIONE DEL DANNO

    31. Lart. 32 della Carta Costituzionale del 1948 dice: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo e interesse della collettivit

    32. SALUTE Rapporto tra individuo e contesto Stress, ansia, benessere, capacit lavorativa e qualit della vita acquisiscono significato Estensione della problematica del danno

    33. DANNO NON PATRIMONIALE O DANNO MORALE Indica la sofferenza soggettiva ed il dolore che possono conseguire ad un trauma fisico o psichico, che si configura come ulteriore e/o eventuale conseguenza del fatto illecito. Danno alla salute coincide con il termine DANNO BIOLOGICO

    34. DANNO BIOLOGICO Sono presenti elementi statici e dinamici, esso comprende: Danno alla vita di relazione Danno estetico Danno alla sfera sessuale Danno da riduzione della capacit lavorativa Lesione psico-fisiche

    35. DANNO PSICHICO Si verifica quando un evento lesivo porta una menomazione ed un peggioramento dello stato psichico del soggetto. La menomazione consiste nella riduzione di una o pi funzioni psichiche del soggetto, con conseguenti difficolt a livello sociale. necessaria unattenta analisi e valutazione della personalit.

    36. Pajardi (1995) lo definisce come Oggettiva alterazione stabile e duratura dellequilibrio della personalit con riferimento alla sua efficienza e alladattamento dellindividuo. Lalterazione dellequilibrio della personalit si pu manifestare temporalmente vicino allevento scatenante o rimanere latente per un indefinibile arco di tempo.

    37. DANNO MORALE Disturba la vita quotidiana DANNO PSICHICO Inibisce alcuni aspetti della personalit e della vita quotidiana

    38. DANNO ESISTENZIALE Evento lesivo tale da creare conseguenze negative sulle relazioni interpersonali del soggetto e ripercussioni gravi sullesistenza dello stesso. Le ripercussioni per il ss non sono n patrimoniali n legate ad una sofferenza specifica, ma fanno riferimento ad una MODIFICAZIONE DELLO STILE DI VITA DEL SS E AD UN NUOVO MODO DI RAPPORTARSI CON IL MONDO ESTERNO.

    39. RISARCIMENTO DEL DANNO Non pu esser una restitutio in integrum come nel caso di beni materiali, ma sempre una compensazione per via equivalente attraverso un indennizzo economico.

    40. Per parlare di danno bisogna accertare: La presenza e la tipologia del danno, da un punto di vista psico-giuridico Il rapporto cronologico e causale tra levento lesivo e il danno (nesso causale) La relazione di inadeguatezza qualitativa e quantitativa tra fatto illecito che ha causato il danno e il danno stesso

    41. La valutazione: La verifica del tipo di vita condotto prima e dopo levento traumatico, Lanalisi dei comportamenti e dei vissuti del ss, precedenti, concomitanti e seguenti il fatto, Lanalisi della ricostruzione narrativa dei fatti da parte del ss, Lacquisizione della testimonianza di familiari e di altre figure significative per il ss (i testimoni privileggiati)

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