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LA PERIZIA Insieme di atti e valutazioni di natura tecnica che consentono al giudice di acquisire, attraverso il ruolo del perito da s stesso nominato, quei mezzi di prova essenziali ai fini della formulazione del giudizio". Nell'ambito penale, l'elaborato mezzo di prova a disposizione del giudi
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1. 6 LEZIONEPSICOLOGIA GIURIDICA Prof.ssa Germana Ajraldi
2. LA PERIZIA Insieme di atti e valutazioni di natura tecnica che consentono al giudice di acquisire, attraverso il ruolo del perito da s stesso nominato, quei mezzi di prova essenziali ai fini della formulazione del giudizio Nellambito penale, lelaborato mezzo di prova a disposizione del giudice che ha la facolt di servirsene se e quando lo riterr opportuno in riferimento ai fatti relativi allimputazione, alla punibilit, alla determinazione della pena e alla sicurezza (ART.187.ccp)
Nellambito civile, la consulenza non ha efficacia probatoria, ma un mezzo di integrazione, disposto dal giudice nei casi in cui viene richiesta una specifica competenza tecnica di cui il magistrato sprovvisto
3. LA CONSULENZA TECNICA Indagine di carattere psicologico, il cui impiego previsto dallart.61 del c.p.c., il giudice pu scegliere di essere coadiuvato, sia in singole parti del processo, sia durante lintero percorso giudiziario, da 1 o pi consulenti che abbiano specifiche competenze tecnico-professionali.
La perizia nei casi di separazione serve per accertare la qualit della relazione genitoriale offrendo indicazioni utili sulla scelta del miglior affidamento possibile.
La consulenza tecnica non pu essere assunta come prova processuale, poich non ricerca elementi conoscitivi che abbiano valore di dimostrare una data verit.
La consulenza tecnica non vincolata dal segreto professionale.
4. Quando una consulenza tecnica: nel contrasto fra i genitori separati per laffidamento dei o del minore
nellaffidamento extrafamiliare di minori provenienti da famiglie inadeguate
per lidoneit nei coniugi che richiedono in adozione il minore
per valutare la capacit di intendere e di volere di persone anziane o malate riguardo a problemi di eredit o di testamento.
Nella valutazione del danno (morale, psicologico, esistenziale)
5. Il consulente Tecnico assiste alle udienze
compie le sue indagini
autorizzato a domandare chiarimenti alle parti
autorizzato ad assumere informazioni da terzi
pu eseguire rilievi tecnici particolari
pu essere assistito da altri consulenti
Il CT nominato dal Giudice Istruttore e presta giuramento nelludienza fissata (art. 193 c.p.c)
6. d.gls 271/1989 ART. 67 Albo dei periti presso il tribunale. Presso ogni tribunale istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilit, ingegneria e relative specialit, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.
Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attivit professionale presso un ente pubblico.
Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attivit di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.
7. d.lgs 271/1989 ART 69 Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti.
Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.
La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.
Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone: a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione; b) che si trovano in una delle situazioni di incapacit previste dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice; c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.
La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona imputata di delitto non colposo per il quale consentito l'arresto in flagranza ovvero sospesa dal relativo albo professionale.
9. LA CONSULENZA TECNICA NEI CASI DI AFFIDAMENTO DEL MINORE
10. LA FAMIGLIA E LA SUA EVOLUZIONE BAMBINO ? COPPIA
Fattori che hanno determinato il cambiamento:
centralit dellamore
mutata condizione economica della donna
11. NUOVI TIPI DI FAMIGLIA FAMIGLIE RICOSTITUITE (ricomposte o aperte o allargate): lunione di due persone, provenienti entrambe o una sola da un altro matrimonio; che vivono insieme ai figli nati da questo o da un precedente legame.
FAMIGLIE UNIGENITORIALI: in cui un solo genitore, qualunque sia la sua condizione vive insieme ad uno o pi figli.
FAMIGLIE UNIPERSONALI: composte da una sola persona
12. FAMIGLIE DI FATTO:
situazione di due persone, non necessariamente di sesso diverso, che vivono insieme sotto lo stesso tetto senza essere sposati.
convivenza per limpossibilit di contrarre matrimonio
rifiuto ideologico dellistituzione
scelta di un nuovo tipo di coppia
prova della relazione e della vita sotto lo stesso tetto.
13. La Separazione TEMPORANEA
SEPARAZIONE
? DEFINITIVA
CONSENSUALE (art. 158 c.c.)
GIUDIZIALE o CONTENZIOSA (art. 151 c.c.)
14. Fasi della separazione: presidenziale (emissione di provvedimenti provvisori)
istruttoria (colloqui tra ex-coniugi, avvocati, giudice istruttore)
decisoria (collegio dei giudici)
15. Il giudice: autorizza i coniugi a vivere separati,
predispone laffidamento del/dei figli,
Decide in merito alla casa patrimoniale,
E lassegno di mantenimento.
16. AFFIDAMENTO DEL MINORE Affidamento Condiviso
BIGENITORIALITA
Pari diritti al minore legittimo e naturale
Conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, anche in ipotesi di disgregazione del nucleo familiare
17. ART. 155 CC Provvedimenti riguardo ai figli
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.Per realizzare la finalit indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento allinteresse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilit che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalit della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altres la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, allistruzione e alleducazione dei figli. Prende atto, se non contrari allinteresse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
18. Art. 155-bis. Affidamento a un solo genitore e opposizione allaffidamento condiviso
Il giudice pu disporre laffidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che laffidamento allaltro sia contrario allinteresse del minore.
Art. 155-ter. Revisione delle disposizioni concernenti laffidamento dei figli
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti laffidamento dei figli, lattribuzione dellesercizio della potest su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalit del contributo.
Art. 155-quater. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
Il godimento della casa familiare attribuito tenendo prioritariamente conto dellinteresse dei figli.
19. Art. 155-quinquies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
Il giudice, valutate le circostanze, pu disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, versato direttamente allavente diritto.
Art. 155-sexies. Poteri del giudice e ascolto del minore
Prima dellemanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui allarticolo 155, il giudice pu assumere, ad istanza di parte o dufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, laudizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di et inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi lopportunit, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, pu rinviare ladozione dei provvedimenti di cui allarticolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dellinteresse morale e materiale dei figli.
20. Altri tipi di affidamento Affidamento ad un genitore
Affidamento alternato
Affidamento a parenti fino al 4 grado:
(nonni, zii,), quando il nucleo familiare considerato non idoneo alla crescita morale e materiale del minore.
Affidamento a comunit di tipo familiare
21. Affidamento a persone diverse da parenti: Part-time Temporaneo o Continuato full-time Intervento del tribunale
gravi carenze educative
incurie
problemi dei genitori (droga, alcool, detenzione, prostituzione, disturbo cognitivo, malattia mentale)
Consenso della famiglia:
disgregazione familiare
precariet lavorativa
disagio abitativo
difficolt economiche.
22. AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE(art.2 L.184/1983) Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo pu essere affidato ad unaltra famiglia, o ad una persona singola o ad una comunit di tipo familiare che assicuri mantenimento economico e istruzione. Mantenendo il diritto del minore di essere educato nella propria famiglia di origine
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Assistente Sociale: analizza gli aspetti pratici e materiali della famiglia di origine e di quella affidataria.
Psicologo: valuta gli aspetti della sofferenza e le potenzialit psicologiche ed affettive.
23. AFFIDAMENTO CONSENSUALE
?
i servizi sociali predispongono laffido
?
il giudice tutelare lo rende esecutivo AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO
?
il Tribunale dei Minori predispone laffido
?
i servizi sociali lo organizzano
24. QUESITO DEL GIUDICE Dica il CTU, esaminati gli atti, sentiti i minori, le parti ed i loro eventuali CTP, ed esperita ogni altra opportuna indagine, avvalendosi ove necessario anche di collaboratori di sua fiducia, quale sia lo stato psicologico e la personalit delle parti e dei minori, con particolare riferimento ai rapporti di questi ultimi con entrambi i genitori ed i relativi ambienti familiari; evidenzi ogni eventuale anomalia che dovesse emergere in ordine al comportamento tenuto da alcuno dei genitori con il minore, suggerisca inoltre, i provvedimenti che ritiene pi rispondenti agli interessi dei minori stessi da adottare in ordine al loro affidamento ed alle modalit di incontro con il genitore non affidatario
25. CRITERI DA CONSIDERARE Et dei bambini
Lesigenza di non separare i fratelli
Lesigenza di garantire al minore la permanenza nellambiente a lui abituale
Lesigenza di non far cambiare scuola al minore
Lambiente sociale adeguato ai bisogni del minore
Tempo che il genitore pu dedicare la figlio
Possibilit economiche
Personalit e abitudini dei genitori
Possibilit per laffidatario di usufruire di una rete di supporto che lo aiuti nella concreta gestione del minore
Presenza di un nuovo compagno delluno o dellaltro coniuge
Strumentalizzazione da parte di un genitore nei confronti del figlio.
26. LA CONSULENZA TECNICA GLI STRUMENTI:
colloquio clinico
test
osservazione naturalistica
27. I COLLOQUI COLLOQUIO/I CON LA COPPIA DI GENITORI
storia della coppia
aspettative di ciascun coniuge sulla vita di coppia, attraverso lanalisi delle aspettative disattese
COLLOQUIO/I CON IL SINGOLO GENITORE
storia dellindividuo (anamnesi)
modo in cui affronta levento separativo (rabbia dolore tristezza sollievo)
aspettative nei confronti del futuro
COLLOQUIO CONGIUNTO (genitori)
Da modo di ricreare la storia familiare mettendo a confronto le diverse visioni
COLLOQUIO CONGIUNTO (genitore/figlio)
indicatore della relazione fra i due
28. LA METODOLOGIA 1 incontro:
Concordare il programma peritale con i consulenti di parte
Responsabilizzare i colleghi
Lavorare in equipe
Incontri con i genitori singolarmente e congiunti,
Incontri individuali con i/il minore,
Incontri con tutto il nucleo familiare,
Incontro minore genitore,
Incontro con tutto il nucleo,
Incontro con pi figure di riferimento per il minore,
Visite domiciliari,
Incontro conclusivo
29. SCHEMA DELLA PERIZIA: Introduzione e incarico (con esplicitazione del quesito peritale)
Gli incontri
Analisi degli atti
Analisi delle cartelle cliniche
Colloqui clinici (per i CTP Sintesi dei colloqui clinici)
Analisi dei test psicodiagnostici
Risposte ai quesiti e conclusioni (per i CTP Note tecniche di consulenza di parte)
Bibliografia.
30. LA CONSULENZA TECNICA NEI CASI DI VALUTAZIONE DEL DANNO
31. Lart. 32 della Carta Costituzionale del 1948 dice:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo e interesse della collettivit
32. SALUTE Rapporto tra individuo e contesto
Stress, ansia, benessere, capacit lavorativa e qualit della vita acquisiscono significato
Estensione della problematica del danno
33. DANNO NON PATRIMONIALE O DANNO MORALE Indica la sofferenza soggettiva ed il dolore che possono conseguire ad un trauma fisico o psichico, che si configura come ulteriore e/o eventuale conseguenza del fatto illecito.
Danno alla salute coincide con il termine DANNO BIOLOGICO
34. DANNO BIOLOGICO Sono presenti elementi statici e dinamici, esso comprende:
Danno alla vita di relazione
Danno estetico
Danno alla sfera sessuale
Danno da riduzione della capacit lavorativa
Lesione psico-fisiche
35. DANNO PSICHICO Si verifica quando un evento lesivo porta una menomazione ed un peggioramento dello stato psichico del soggetto. La menomazione consiste nella riduzione di una o pi funzioni psichiche del soggetto, con conseguenti difficolt a livello sociale.
necessaria unattenta analisi e valutazione della personalit.
36. Pajardi (1995) lo definisce come Oggettiva alterazione stabile e duratura dellequilibrio della personalit con riferimento alla sua efficienza e alladattamento dellindividuo.
Lalterazione dellequilibrio della personalit si pu manifestare temporalmente vicino allevento scatenante o rimanere latente per un indefinibile arco di tempo.
37.
DANNO MORALE
Disturba la vita quotidiana
DANNO PSICHICO
Inibisce alcuni aspetti della personalit e della vita quotidiana
38. DANNO ESISTENZIALE Evento lesivo tale da creare conseguenze negative sulle relazioni interpersonali del soggetto e ripercussioni gravi sullesistenza dello stesso.
Le ripercussioni per il ss non sono n patrimoniali n legate ad una sofferenza specifica, ma fanno riferimento ad una
MODIFICAZIONE DELLO STILE DI VITA DEL SS E AD UN NUOVO MODO DI RAPPORTARSI CON IL MONDO ESTERNO.
39. RISARCIMENTO DEL DANNO Non pu esser una restitutio in integrum come nel caso di beni materiali, ma sempre una compensazione per via equivalente attraverso un indennizzo economico.
40. Per parlare di danno bisogna accertare: La presenza e la tipologia del danno, da un punto di vista psico-giuridico
Il rapporto cronologico e causale tra levento lesivo e il danno (nesso causale)
La relazione di inadeguatezza qualitativa e quantitativa tra fatto illecito che ha causato il danno e il danno stesso
41. La valutazione: La verifica del tipo di vita condotto prima e dopo levento traumatico,
Lanalisi dei comportamenti e dei vissuti del ss, precedenti, concomitanti e seguenti il fatto,
Lanalisi della ricostruzione narrativa dei fatti da parte del ss,
Lacquisizione della testimonianza di familiari e di altre figure significative per il ss (i testimoni privileggiati)