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Progetto:. “ Osservatorio sui Sistemi Competitivi Aziendali e del Territorio ” Seconda fase. Progetto “AL L ERT seconda fase”: Osservatorio sui sistemi competitivi aziendali e del territorio Finanziato:

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Presentation Transcript


  1. Progetto: “Osservatorio sui Sistemi Competitivi Aziendali e del Territorio” Seconda fase

  2. Progetto “ALLERT seconda fase”: Osservatorio sui sistemi competitivi aziendali e del territorio Finanziato: Regione Lazio - Assessorato alle PMI, Commercio e Artigianato - Dipartimento economico e occupazionale (delibera n. C0134 del 01.02.2010) Docenti Universitari Responsabili area:n.5 Tutor:n. 12 Durata : mesi 12

  3. Area Giuridica Metodologia L’attività è stata condotta attraverso: • l’analisi e l’approfondimento costante della giurisprudenza e della dottrina inerenti agli ambiti della ricerca; • il continuo monitoraggio delle novità legislative inerenti agli ambiti della ricerca.

  4. Area Giuridica Obiettivi La ricerca, in linea di continuità con la I fase già sviluppata, si pone l’obiettivo di fornire agli operatori gli strumenti per la conoscenza degli specifici percorsi di risanamento, alternativi al fallimento, utilizzabili nelle singole aree di crisi inerenti al territorio d’indagine.

  5. Risultati attesi La ricerca intende offrire una attività di informazione ed orientamento sugli strumenti di definizione della crisi, che sappia tenere conto della natura, delle cause nonché dello stadio della crisi stessa e degli specifici modelli di definizione predisposti dal legislatore, nazionale e regionale, rispetto alle aree ed ai settori relativi all’ambito territoriale d’indagine. Ciò al fine di potere offrire, sotto il profilo giuridico, un sostegno rispetto alla analisi ed utilizzazione di detti modelli di prevenzione e gestione delle crisi.

  6. Rilevanza dell’attuale contesto in relazione alle finalità programmate: • Il gruppo di ricerca ha rivolto principalmente l’attenzione alla legge di conversone n. 122 del 30 luglio 2010, dell’art. 48 del d.l. n. 78 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, con la quale sono state apportate significative modifiche in tema di strumenti alternativi al fallimento per la soluzione della crisi d’impresa, che sono orientate ad introdurre ulteriori strumenti di “protezione” a favore dei soggetti coinvolti in simili operazioni, quali: • 1) l’ampliamento dell’ambito temporale dello schermo protettivo originariamente di 60 giorni, che risulta invece esteso a tutta la fase di trattativa per la formalizzazione dell’accordo di ristrutturazione; • 2) l’esclusione dei reati di bancarotta semplice e preferenziale con riferimento ai pagamenti ed alle operazioni compiuti in esecuzione di un piano (art. 217, l.fall.).

  7. 3) la prededucibilità ai sensi dell’art. 111 l.fall.: a) dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in qualsiasi forma da banche e intermediari finanziari in esecuzione o in funzione di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo; b) dei finanziamenti effettuati dai soci, fino alla concorrenza massima dell’ottanta per cento del loro ammontare, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 2467 e 2497quinques c.c.; c) dei compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione attestante la attuabilità/fattibilità del piano.

  8. Nel complesso le procedure alternative alla dichiarazione di fallimento • così come recentemente modificate, anche alla luce dell’ultimo intervento legislativo, sembrano finalmente favorire il reperimento di risorse finanziarie anche da parte di imprese che versano in uno stato di crisi. • In particolare coloro che potenzialmente finanziano il piano di ristrutturazione possono confidare nel dato che il finanziamento sarà: • A) “protetto” da eventuali revocatorie fallimentari; • B) non comporterà conseguenze civili e penali in caso di fallimento; • C) sarà prededucibile rispetto a tutti gli altri crediti.

  9. Stato dell’arte • L’analisi si è quindi incentrata sulle variabili correlate all’operazione di finanziamento quali: • A) i soggetti eroganti il finanziamento (banche, fornitori, soci finanziatori); • B) le procedure che offrono maggiori tutele per tali soggetti (ovvero i piani di ristrutturazione ex art. 182 bis, l.fall., ed il concordato preventivo ex art. 160, l.fall.).

  10. La proiezione di queste variabili sul piano applicativo ha portato alle seguenti considerazioni: • Con riferimento agli accordi di ristrutturazione: • 1) il finanziamento delle banche è specificamente prededucibile ai sensi dell’art. 182 quater, l. fall., a condizione che sia effettuato in esecuzione della domanda di omologazione dell’accordo, ricomprendendosi in questa categoria crediti erogati in qualsiasi forma, dai mutui, alle aperture di credito, dai crediti “per cassa” a quelli “per firma”. • Il finanziamento delle banche, è specificamente prededucibile ai sensi dell’art. 182 quater, l. fall., a condizione che sia effettuato in funzione della domanda di omologazione dell’accordo • Non è necessario che il finanziamento sia erogato dopo l’accordo con i creditori dovendosi ritenere sufficiente che l’utilizzazione del finanziamento sia comunque previsto dall’accordo come funzionale alla domanda di omologazione.

  11. - Deve però verificarsi la condizione stringente dell’omologazione dell’accordo (art. 182 quater, commi 1 e 2, l.fall.), necessaria affinché scatti il meccanismo della prededuzione.- Vi è altresì un margine di dubbio sull’operatività della prededuzione in pendenza della definitività del decreto di omologa. 2) Il finanziamento dei soci è prededucibile sino all’80% dell’importo, anche in deroga agli artt. 2467 e 2497 c.c., e conseguentemente: • a) il 20% dell’importo resta inevitabilmente postergato rispetto alla massa dei creditori; • b) l’assimilazione ai crediti bancari (prededucibilità) è prevista solo per quei finanziamenti dei soci concessi in esecuzione del piano di ristrutturazione e non si estende a tutti i finanziamenti dei soci.

  12. La circostanza che siano prededucibili solo i finanziamenti dei soci concessi in esecuzione dell’omologazione della ristrutturazione (art. 182 quater, comma 1, l.fall.) non implica la necessità che il finanziamento sia successivo all’accordo. • Infatti, a tenore del V comma dell’art. 182 quater, l.fall., ove è previsto che i crediti relativi a erogazioni bancarie o di soci sono esclusi dal computo della percentuale minima dei crediti per accedere all’omologazione (art. 182 bis, l.fall.) pari al 60% dei crediti, risulta che i crediti relativi ai finanziamenti dei soci possono sussistere anteriormente all’esecuzione dell’accordo. • Nulla statuisce la norma con riguardo però ai finanziamenti rimborsati entro l’anno dalla dichiarazione di fallimento per i quali è tuttavia potenzialmente operante la revocatoria ex art. 2467 c.c.

  13. Con riferimento al concordato preventivo è emerso che: • 1) i crediti professionali, ovvero quelli relativi ai professionisti che assistono l’imprenditore nel tentativo di accesso al concordato,sono prededucibili quando abbiano un rapporto di funzionalità con la procedura (art. 111, comma 2, l.fall.). Es: redazione, attestazione, predisposizione documenti, presentazione della domanda di concordato. • 2) il finanziamento delle banche è specificamente prededucibile ai sensi dell’art. 182 quater, l. fall., a condizione che sia effettuato in esecuzione di un concordato preventivo, ricomprendendosi in questa categoria crediti erogati in qualsiasi forma, dai mutui, alle aperture di credito, dai crediti “per cassa” a quelli “per firma”.

  14. Nel caso in cui il finanziamento sia effettuato prima ed in funzione della domanda di concordato occorre invece: • a) che sia previsto nel piano di cui all’art. 160 l.fall. • b) che la domanda di concordato sia accolta • c) che il decreto di accoglimento preveda specificamente la prededucibilità (art. 182 quater, comma 2, l.fall.).

  15. 3) I crediti relativi ai finanziamenti dei soci sono prededucibili solo se in esecuzione del concordato preventivo (art. 111, co. 2, l.fall.), mentre quelli effettuati per favorire la presentazione della domanda sono potenzialmente postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. (art. 182 quater, comma 3, l.fall.). • Anche in questo caso rimane aperto il problema dell’operatività della revocatoria ex art. 2467 c.c. per quei finanziamenti rimborsati entro l’anno dalla dichiarazione di fallimento

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