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AZIONI A DIFESA della PROPRIETA’. Azioni petitorie, che consentono la tutela giudiziale del diritto di proprietà; sono azioni reali xkè operano erga omnes (tranne l’ultima) Azione di rivendicazione Azione negatoria Azione di regolamento dei confini Azione di apposizione di termini.
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AZIONI A DIFESA della PROPRIETA’ • Azioni petitorie, che consentono la tutela giudiziale del diritto di proprietà; sono azioni reali xkè operano erga omnes (tranne l’ultima) • Azione di rivendicazione • Azione negatoria • Azione di regolamento dei confini • Azione di apposizione di termini
AZIONE DI RIVENDICAZIONE • Legittimato attivo: PROPRIETARIO • Legittimato passivo: POSSESSORE o DETENTORE • Finalità: restituzione del bene previo accertamento della proprietà • Se rivendica di bene immobile trascrizione domanda x opponibilità (art.2653 n.1) • Presupposto: SPOSSESSAMENTO • PROVA (periodo ventennale); • Azione imprescrittibile
AZIONE NEGATORIA • Legittimato attivo: PROPRIETARIO • Legittimato passivo: TURBATORE o MOLESTATORE altrui diritto • Finalità: condanna alla cessazione di turbative e/o molestie + risarcimento danni • Azione imprescrittibile
AZIONE REGOLAMENTO CONFINI • Incertezza soggettiva e oggettiva dei confini fra due fondi • Determinazione quantitativa delle due proprietà • Ammesso qualsiasi mezzo di prova
AZIONE APPOSIZIONE TERMINI • Mancano o sono diventati irriconoscibili i segni esteriori dei confini • Ciascuno dei due proprietari può chiedere al giudice l’apposizione dei termini a spese comuni • Azione personale (non reale)
AZIONI di NUNCIAZIONE • Azione di DENUNZIA DI NUOVA OPERA • Azione di DENUNZIA DI DANNO TEMUTO • Legittimati attivi: PROPRIETARIO – POSSESSORE – TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE MINORE
Azione denunzia nuova opera • Art.1171 • Tende ad evitare la prosecuzione di un’opera iniziata che si teme causa di danno (materiale o giuridico) • Termine di decadenza annuale dall’inizio dell’opera • Prima fase: azione cautelare d’urgenza • Seconda fase: azione di merito (petitoria o possessoria)
AZIONE DI DANNO TEMUTO • Azione contro pericolo di danno grave e prossimo derivante dal fondo del vicino • Distinzione: non deriva da nuova opera ma da elemento preesistente • Prima e seconda fase: cautelare e di merito
Il criterio discretivo tra denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto, ex artt. 1171 e 1172 c.c., risiede soltanto nel diverso modo in cui l’attività umana ha determinato l’insorgere del pericolo: la prima postula un facere, cioè l’intrapresa di un quid nel proprio o nell’altrui fondo; la seconda invece postula un non facere, ossia l’inosservanza dell’obbligo di rimuovere una situazione di pericolo di danno grave e prossimo x il bene del denunciante.