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Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio

Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio. Corso di Diritto Privato. Parte quarta – Autonomia negoziale Efficacia del contratto Contratto a favore di terzi. Prof.ssa Daniela Valentino. PRINCIPIO CONSENSUALISTICO. NOZIONE:.

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Presentation Transcript


  1. Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte quarta – Autonomia negoziale Efficacia del contratto Contratto a favore di terzi Prof.ssa Daniela Valentino

  2. PRINCIPIO CONSENSUALISTICO NOZIONE: 1376 c.c. Il CONTRATTO PRODUCE i suoi EFFETTI [costitutivi, modificativi o estintivi di rapporti giuridici] in virtù del CONSENSO legittimamente prestato. ECCEZIONE al principio consensualistico: il contratto si perfeziona CON LA CONSEGNA DELLA COSA (c.d. datio rei). ES.: mutuo, deposito, comodato. Contratti REALI : Secondo una diversa ricostruzione: la datio rei non è elemento perfezionativo della fattispecie, bensì mero presupposto per l'eseguibilità della prestazione.

  3. EFFETTO TRASLATIVO trasferimento immediato della titolarità dal dante causa all'avente causa, quale effetto del consenso. IMMEDIATO: ES.:a) compravendita; b) cessione del credito pro soluto e pro solvendo; c) trasferimento di titoli di credito; trasferimento della titolarità dal dante causa all'avente causa, subordinato ad un fatto o atto successivo, ma pur sempre da ricollegare automaticamente al consenso. DIFFERITO: ES.: compravendita di cosa generica di cosa futura di cosa altrui

  4. NEGOZIALI: VOLUTI DALLE PARTI (NEGOZI GIURIDICI) EFFETTI PREDETERMINATI DALLA LEGGE (ATTI GIURIDICI) LEGALI: AUTOREGOLAMENTAZIONE = la REGOLA predisposta dalle parti diviene regola GIURIDICAMENTE VINCOLANTE CONTROLLO dell'ordinamento sugli atti di autonomia: Meritevolezza dell'interesse (art. 1322) FUNZIONE GIURIDICAMENTE E SOCIALMENTE UTILE INTEGRAZIONE eteronoma dell'efficacia del contratto Art. 1374 c.c.

  5. “Vincolo contrattuale“ Art. 1372, comma 1, c.c. in senso formale STIPULANTI Il contratto ha forza di legge tra lePARTI. in senso sostanziale DESTINATARI dell'EFFETTO Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per CAUSE ammesse dalla LEGGE. • termine essenziale • condizione risolutiva • recesso • invalidità • risoluzione • rescissione manifestazione di una volontà contraria (c.d. mutuo dissenso) che determina il venir meno degli EFFETTI non ancora esauriti.

  6. Contratto e terzi PRINCIPIO della RELATIVITÀ degli EFFETTI NEGOZIALI 1372, comma 2, c.c.: Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. • eccezionalità dell’efficacia diretta rispetto ai terzi • Es.: rappresentanza diretta; negotiorum gestio • revisione critica del principio dell'intangibilità (o indipendenza) delle sfere giuridiche soggettive per le ipotesi di effetti diretti puramente favorevoliper i terzi.

  7. Contratto e terziPRINCIPIO della RELATIVITÀ degli EFFETTI NEGOZIALI • PRINCIPIO non assoluto, bensì derogabile, in considerazione degli interessi delle parti OPPONIBILITÀ ai TERZI degli effetti negoziali  circolazione dei diritti  CONFLITTI fra più aventi causa dallo stesso autore

  8. CRITERI per l'opponibilità erga omnes dell'effetto negoziale: • Tra più aventi causa dallo stesso autore l'ordinamento accorda preferenza a chi per primo ha reso l'acquisto conoscibile ai terzi:

  9. Contratto a favore di terzi Art. 1411 c.c. È valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbiaINTERESSE. anche non patrimoniale Nozione: gli stipulanti, negoziando in nome proprio, si accordano affinché altri acquisti uno dei diritti discendenti dal contratto. mancanza o illiceità nullità della stipulazione a favore del terzo (effetti fra le parti) Salvo patto contrario il terzo acquista il dirittocontro il promittente per effetto della stipulazione [...] senza che occorra l'accettazione del terzo. La dichiarazione di "volerne profittare"serve non a perfezionare il contratto, ma ad impedire la revoca da parte dello stipulante, salva l'ipotesi di prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante[art 1412 c.c.] Autonomo rispetto a quello dello stipulante

  10. In caso di revoca o rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante […] effetti direttiab initio fra le parti contraenti Contratto a favore di terzi Art. 1411 c.c. Contratto a favore di terzo e contratto con obbligazioni a carico del solo proponente Art. 1411 affinità soltanto apparente Art. 1333 lo stipulante non assume alcuna obbligazione nei confronti del beneficiario e la REVOCA è POSSIBILE (fino all‘eventuale adesione del terzo). lo stipulante, IRREVOCABILMENTE, si obbliga nei confronti dell'oblato.

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