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Intervento di Enzo Raspolli “ANALISI DELLA NORMATIVA GENERALE E PROCESSI AUTORIZZATIVI”

Intervento di Enzo Raspolli “ANALISI DELLA NORMATIVA GENERALE E PROCESSI AUTORIZZATIVI”. Eolico Diffuso. Quattro punti di forza: Lascia sul territorio tutto l’utile che produce Riduce i costi del trasporto dell’energia Realizza la sussidiarietà energetica

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Intervento di Enzo Raspolli “ANALISI DELLA NORMATIVA GENERALE E PROCESSI AUTORIZZATIVI”

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Presentation Transcript


  1. Intervento di Enzo Raspolli “ANALISI DELLA NORMATIVA GENERALE E PROCESSI AUTORIZZATIVI”

  2. Eolico Diffuso Quattro punti di forza: Lascia sul territorio tutto l’utile che produce Riduce i costi del trasporto dell’energia Realizza la sussidiarietà energetica Impegna in misura ridotta il panorama

  3. Mini eolico fino a 60 KWe caos normativo Fino ad Agosto 2010 la legislazione nazionale prevedeva che l’installazione fosse possibile con la semplice presentazione di una DIA. Molte normative regionali confermavano questa scelta.

  4. Ma in Italia nulla è più complesso delle cose semplici. L’interpretazione prevalente fu che la DIA doveva comunque sottostare alle normative locali emanate sugli (contro) gli impianti eolici Siamo un Paesi di creativi, eccovi alcuni esempi: Provincia di Grosseto: No al mini-eolico sui “crinali principali” Obbligo di autoconsumo del 70% dell’energia prodotta Comune di Rosignano M.mo, Regione Sicilia e sicuramente altri: Altezza massima dell’impianto 15 metri (non esiste in commercio nel mondo un aerogeneratore da 60 KW alto meno di 24 metri) Regione Emilia Romagna No al mini eolico sopra 1.200 m.s.l.m

  5. Eppure la legge era ed è chiara: il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 dichiara: • di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili • l’applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie stabilite dalla tabella A Questo vuol dire che l’installazione anche di un mini-eolico è una azione di pubblica utilità e non solo una attività economica e produttiva, perché lo sviluppo delle rinnovabili è un’azione strategica della UE e dello Stato Italiano

  6. Poi sono arrivate le Linee guida • Emanate nell’Agosto 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico sentita la Conferenza Stato-Regioni che danno un quadro di riferimento certo. Ma è meglio non essere troppo sicuri

  7. Con la prima importantissima normaparte I - disposizioni generali • 1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17. Decadono dunque, immediatamente, tutte le norme restrittive dettate da Provincie e Comuni. Sulle norme di carattere regionale vedremo più avanti.

  8. Vediamo quindi il paragrafo 17 – aree non idonee - 17.1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili le Regioni e possono procedere alla indicazione di aree esiti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3. L'individuazione della non idoneità dell'area e' operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria. Gli esiti dell'istruttoria dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea ed in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

  9. Eccoci all’allegato 3 • b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto • d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, ne' tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate

  10. Le linee guida quindi non consentono che le aree dichiarate non idonee siano indifferenziate, estese ed immotivate. • il paragrafo17 precisa che l’individuazione delle aree non idonee ha il “ fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili “ • Noi sosteniamo che essendo la DIA non una autorizzazione ma una dichiarazione, non si possa procedere alla individuazione di aree non idonee al mini eolico.

  11. L’allegato 4 • Le linee guida contengono poi un “Allegato 4” che detta “ELEMENTI PER IL CORRETTO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO” ma già al punto 2 precisa: . CAMPO DI APPLICAZIONE : Il presente allegato si applica agli impianti eolici industriali soggetti all'autorizzazione unica Quindi non riguarda il mini-eolico, grazie. Prego. Non è prevista alcun elemento per il corretto inserimento del mini eolico nel Paesaggio e sul territorio.

  12. Novità del DLGS 3 Marzo 2011 • Non si era ancora iniziato ad applicare le norme delle Linee Guida che sono state pubblicate nuove disposizioni dal famigerato DLGS che uccide il fotovoltaico. Art. 6 – La DIA è stata “semplificata” a PAS (procedura autorizzativa semplificata)

  13. Vediamo le differenze: • Al progetto deve essere allegato il preventivo per la connessione, quindi questo è il primo documento da procurarsi • Per gli atti di assenso comunali è il Comune stesso che deve provvedere. • Per gli atti di assenso di altri Enti possono essere allegati a PAS oppure sarà il Comune a richiederli.

  14. Un quadro chiaro e netto • Gli impianti eolico sotto 60 KW sono soggetti solo alla PAS. • Non sono da prevedersi norme speciali per tali impianti, ma solo gli atti di svincolo se insediati in aree protette. Il mini-eolico non è un sorvegliato speciale, ma una normale attività soggetta a procedura semplificata.

  15. A tutte le pubbliche amministrazioni dobbiamo richiedere il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990 : La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

  16. La turbina va poi allacciata • Come sarà meglio chiarito il costo di allacciamento in b.t. è direttamente proporzionale alla distanza della turbina dalla cabina più vicina. 2 esempi: a 100 ml costa 2.720 €, a 1.200 ml costa 8.165 € Siamo alla fine del principio: abbiamo un sito ventoso, raggiungibile, con una cabina abbastanza vicina.

  17. Facciamo la domanda di allacciamento ad Enel (siamo furbi, siamo) • Enel farà il sopralluogo ed indicherà il percorso della linea: soluzione tecnica minima generale Attenzione I costi di realizzazione della linea sono a carico di ENEL (con il nostro contributo di cui prima) ma l’autorizzazione a costruire la linea o la si fa noi oppure ENEL pratica tariffe esose. Quindi conviene fare direttamente la DIA per la linea elettrica, se necessaria. Conviene anche procurarsi le servitù di elettrodotto da parte di eventuali vicini interessati, perché se dovesse fare ENEL questo ci costerà molto e porterà via del tempo.

  18. E’ il momento della PAS • Come abbiamo visto è la forma autorizzativa unica per il mini-eolico sotto 60 KW. Conviene presentare la PAS con: 1) tutti gli atti di nulla osta rispetto ai vincoli esistenti (vincolo idrogeologico, paesaggistico ecc.). 2) La dimostrazione di possesso del terreno su cui sorgerà la turbina ( a questo proposito è bene fare un frazionamento e iscrivere una piccola particella dedicata alla turbina, poiché ENEL è obbligata a portare la linea al confine di proprietà) 3) La soluzione tecnica per l’allacciamento rimessa da ENEL.

  19. La PAS è esecutiva dopo 30 giorni dalla sua presentazione, a meno che non venga espressamente bloccata dal Comune. • Ricordarsi che le integrazioni possono essere richieste una sola volta e questo riapre i termini Quindi evitare richieste verbali, comunicazioni “amichevoli” , invii della PAS ad altri Enti, proroghe oltre i 30 giorni dalla presentazione ecc.

  20. Forse abbiamo conquistato il vento Aria srl ringrazia

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