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Evoluzione giurisprudenziale e legislativa della responsabilità infermieristica penale e civile.

COLLEGIO IPASVI DELLA PROVINCIA DI LECCO. Evoluzione giurisprudenziale e legislativa della responsabilità infermieristica penale e civile. La responsabilità disciplinare dopo la c.d. “Riforma Brunetta”. Dott. A. Zagari Lecco 2010. RIFERIMENTI NORMATIVI. D.M. 739/94

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Evoluzione giurisprudenziale e legislativa della responsabilità infermieristica penale e civile.

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Presentation Transcript


  1. COLLEGIO IPASVI DELLA PROVINCIA DI LECCO Evoluzione giurisprudenziale e legislativa della responsabilità infermieristica penale e civile. La responsabilità disciplinare dopo la c.d. “Riforma Brunetta”. Dott. A. Zagari Lecco 2010

  2. RIFERIMENTI NORMATIVI D.M. 739/94 (Profilo professionale) Codice deontologico 2009 Legge n. 42/99 (abolizione mansionario- definizione campo attività) Autonomia professionale (art. 1) Legge 251/00 Articolazioneprofessionisti sanitari (art. 6) Legge 43/06 DPCM 25 gennaio 2008 Disciplina per l’accesso alla dirigenza infermieristica

  3. Decreto 14 settembre 1994, n. 739G.U. 9 gennaio 1995, n. 6 L’infermiere … è l’operatore sanitario che in possesso del diploma universitario è responsabile dell’assistenza generale infermieristica Identifica Pianifica Gestisce Valuta Garantisce per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto

  4. Il campo proprio di attività Legge 42/99 In ambito sanitario… è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativiprofili professionalie degliordinamentididattici, dei rispettivi corsi di diploma universitarioe diformazione post-basenonché degli specificicodici deontologici,fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma dilaurea,nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

  5. Legge 01/02/2006 n.43 Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale del 17/02/2006, n.40 - Serie generale • (Art. 3-4) Istituzione Ordini Professionali per le professioni sanitarie; • (Art. 2) Obbligo iscrizione ordine anche per i dipendenti pubblici; • (Art. 6) articolazione professionisti sanitari in : P. in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente P.Specialisti con master per le funzioni specialistiche P. coordinatori in possesso master coordinamento P.in possesso di laurea specialistica

  6. Cosa significa responsabilità professionale? IL SIGNIFICATO POSITIVOdel termine responsabilità è legato alla consapevolezza di un soggetto di assumersi degli obblighi connessi con lo svolgimento di un incarico, ovvero l’impegno dell’operatore sanitario a mantenere un comportamento congruo e corretto ex ante. • Corrisponde a: • rispetto dei presupposti scientifici delle attività e delle funzioni proprie della professione; • rispetto dei valori etici condivisi e delle indicazioni che derivano dalla coscienza personale; • rispetto delle norme di riferimento.

  7. IL SIGNIFICATO NEGATIVO della responsabilità è legato alla possibilità di essere chiamati a rispondere davanti ad un giudicante di una condotta professionale riprovevole o a rendere conto del proprio operato e colpevolezza. • In ragione della norma violata ci può essere: • responsabilità penale • responsabilità Civile • responsabilità amministrativa • responsabilità disciplinare • responsabilità deontologica-disciplinare • Responsabilità dirigenziale

  8. La Responsabilità penale Il diritto penale è una branca del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. Vi è responsabilità penale quando per un fatto penalmente rilevante, sia possibile imputare tale fatto ad un determinato soggetto, ove sia accertato il nesso di causalità, e la colpevolezza.

  9. Quando c’è la responsabilità colposa dell’infermiere? La responsabilità professionale di natura colposa l'art.43 c. p. prevede che la colpa, si configura quando un determinato fatto-reato non è voluto dall'agente e si verifica a causa dinegligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero per inosservanza dileggi,regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica)..

  10. La Responsabilità penale Avere un comportamento passivo e non fare nulla, può evitare delle responsabilità ? Delitto omissivo improprio Art. 40 c.p. 2° comma prevede che “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”; questa è l’ipotesi generale del delitto omissivo improprio.

  11. POSIZIONE DI GARANZIA (SPECIALE VINCOLO DI TUTELA) LEGGE 251/2000 D.M.739/94 LEGGE 42/99 TITOLARE DEL BENE GIURIDICO (Persona in carico) SOGGETTO GARANTE (ex lege Infermiere) BENE GIURIDICO (la Salute)

  12. La Responsabilità penale Nesso di causalità Sussiste il nesso di causalità, qualora l'azione doverosa omessa fosse stata invece compiuta, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato ma in epoca significativamente posteriore ovvero avrebbe avuto luogo con minore intensità lesiva Sentenza Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale 24-06-2005, n. 23724

  13. Quando ci sono due sanitari che cambiano il turno, e omettono ambedue di avere un comportamento corretto, chi è il vero responsabile? Ove, vi siano due omissioni, succedutesi nel tempo e anche, per l'omissione del successore si produca l'evento, lo stesso avrà due antecedenti causali, non potendo la seconda omissione configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l’evento. Cassazione penale sez. IV, 1 ottobre 1998, n. 11444 in Ced Cassazione 2000.

  14. La responsabilità civile è costituita dall'obbligo di rispondere delle conseguenze che la legge civile prevede per una condotta illecita che abbia provocato un danno. Cazzaniga A. Compendio di medicina legale e delle assicurazioni op. cit. p. 558 La Responsabilita’ civile In che cosa consiste la responsabilità civile?

  15. La Responsabilità Civile Quali sono le fonti della responsabilità civile? Atto illecito ex art. 2043 c.c. Responsabilità contrattuale ex art. 1218

  16. FONDAMENTO ONERE DELLA PROVA Trimarchi P. Istituzioni di diritto privato Giuffrè nona edizione p. 354

  17. La Responsabilità disciplinare Che cosa è la Responsabilità disciplinare? La responsabilità disciplinare è quella particolare forma di responsabilità che grava sul dipendente per la violazione dei doveri di servizio.

  18. La Responsabilità disciplinare Per rispondere dal punto di vista disciplinare, è necessario aver causato un danno all’ente? Si risponde indipendentemente dal fatto che la condotta tenuta o gli eventi da essa cagionati abbiano prodotto un danno economicamente valutabile a carico dell'ente pubblico

  19. La Responsabilità disciplinare Quali sono le sanzioni previste? improvero verbale; * rimprovero scritto (censura); * multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione; * sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni; * sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; * licenziamento con preavviso; * licenziamento senza preavviso.

  20. La Responsabilità disciplinare Quali sono le sanzioni? Rimprovero verbale Licenziamento CON PREAVVISO Rimprovero scritto (censura) Multa con importo non superiore a 4 ore di retribuzione Licenziamento SENZA PREAVVISO Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi

  21. La Responsabilità disciplinare D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (Riforma Brunetta) NOVITÀ SEMPLIFICAZIONE dei procedimenti disciplinari; ESTENSIONE dei poteri del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora RIDUZIONE dei termini POTENZIAMENTO dell’istruttoria ABOLIZIONE dei collegi arbitrali di impugnazione PREVISIONE della validità della pubblicazione del codice disciplinare sul sito dell’amministrazione

  22. Per l’effettività della responsabilità disciplinare La mancata collaborazione “richiesta o comunque dovuta” è sanzionata con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 15 gg. (55 bis comma 7) Il dirigente che, avendone il potere, non esercita l’azione disciplinare o ne causa la decadenza, è punito con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 3 mesi e con la decurtazione della retribuzione di risultato (55 sexies comma 3) 22

  23. Per l’effettività della responsabilità disciplinare Analoga sanzione per i dipendenti privi di qualifica dirigenziale “ove non stabilito diversamente dal contratto” (55 sexies comma 3) La responsabilità civile del dirigente per “illiceità nello svolgimento del procedimento disciplinare” è limitata al dolo e alla colpa grave (55 sexies comma 4) 23

  24. INDIPENDENZA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAL PROCEDIMENTO PENALE Art.55 ter Infrazioni fino a 10 gg di sospensione : L’ufficio NON PUÒsospendere il procedimento Infrazioni più gravi : L’ufficio PUÒ sospendere il procedimento in presenza di due condizioni “particolare complessità dell’accertamento” e “mancanza di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione” Deve poi riprendere entro 60 gg dalla comunicazione della sentenza e concludere entro 180 gg

  25. INDIPENDENZA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAL PROCEDIMENTO PENALE Art.55 ter • Segue … • Se il procedimento disciplinare si chiude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza penale di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale • Il procedimento è riaperto anche nel caso in cui dalla sentenza irrevocabile di condanna risulti che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta il licenziamento, mentre è stata applicata sanzione diversa • La ripresa o la riapertura del procedimento disciplinare avviene, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione d’appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura • Il procedimento è concluso entro centottanta giornidalla ripresa o dalla riapertura

  26. STRUMENTI “COLLATERALI” (1) • Possibilità per il capo della struttura/ufficio procedimenti di acquisire da altre p.a. informazioni/documenti rilevanti per l’indagine disciplinare (art.55bis comma 6) In caso di trasferimento del dipendente nelle more di procedimento disciplinare, conclusione di questo presso la nuova amministrazione (art.55bis comma 8) • In caso di dimissioni del dipendente nelle more di procedimento per violazioni disciplinari punite con licenziamento o se vi è stata sospensione cautelare, questo viene comunque concluso (art.55bis comma 9) • concluso (art.55bis comma 9)

  27. Quali sono i reati a cui può andare incontro un’infermiere nell’ambito della sua attività professionale?

  28. Titolo del reato Art. c.p. Omicidio colposo 589 Lesione personale colposa 590 Violenza Privata 610 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità 340 . La responsabilità penale Principali reati di evento

  29. LLa Responsabilità penalePrincipali reati di condotta Titolo del reato Art. c.p. Omissione di soccorso 593 Rifiuto di atti di ufficio 328 Rivelazione segreto professionale 622 Rivelazione segreto d’ufficio 326 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità 481 Falsità materiale in atti pubblici 476 Falsità ideologica in atti pubblici 479

  30. LLa Responsabilità penaleprincipali reati di condotta Titolo del reato Art. c.p. Omissione di referto 365 334 c.p.p. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio 362 331 c.p.p. Commercio o somministrazione di medicinali guasti 443 Esercizio abusivo di professione 348 c.p

  31. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE LA GIURISPRUDENZA 1930 Tribunale di Pavia “non risponde di lesioni colpose un infermiere, il quale nell'eseguire, legalmente autorizzato, delle iniezioni, abbia perforato il nervo sciatico del paziente, producendone la paralisi, perché un infermiere non è tenuto a conoscere l'anatomia topografica".

  32. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE LA GIURISPRUDENZA 1980 Tribunale di Bolzano Il medico è responsabile dell'organizzazione interna del servizio a lui affidato e deve svolgere attività di controllo e verifica sull'operato degli ausiliari. Se il medico effettua una prescrizione di farmaci e l'infermiera la trascrive per consegnarla al malato, il primo è tenuto a controllare che la seconda non incorra in errore di trascrizione causativo della morte. Tribunale di Bolzano, sentenza 3 marzo 1980, in Rivista italiana di medicina legale, 605, 1983.

  33. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE LA GIURISPRUDENZA 2008 Sussiste il reato di omicidio colposo in capo agli infermieri di un ospedale per non avere prestato, nella loro qualità, idonea vigilanza durante le ore notturne sui pazienti ricoverati ed in particolare sull’autore dell’aggressione mortale in danno del vicino di camera. Agli infermieri non era stato contestato di avere agito con imperizia, non essendo tenuti ad una diagnosi che è estranea alla loro competenza, ma di avere agito con negligenza, perché se è vero che l'insorgenza della psicosi acuta dissociativa è improvvisa, la imprevedibilità di tale stato riguarda le persone sane, non i soggetti affetti da disturbi di tipo psichico, che palesano irrequietezza. Cassazione Penale – Sezione IV, Sent. n. 8611 del 27/02/2008 conforme anche Tribunale  Milano  sez. V 26 febbraio 2009 in Foro ambrosiano 2008, 4, 396 (s.m.) (nota di: VILLA)

  34. GIURISPRUDENZA QUALI LIMITI INTERPRETATIVI? METODO DEDUTTIVO PREMESSE teoriche NON sempre CORRETTE DEDUZIONI NON COERENTI con la realtà fattuale e professionale INTERPRETI DEL DIRITTO Spesso GIUDIZI ANCORATI alla NORMATIVA PREVIGENTE NON RICONOSCIMENTO dell’ evoluzione normativa e professionale e dell’AUTONOMIA INFERMIERISTICA

  35. Il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune. A. Manzoni (I promessi sposi, XXXII)

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