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PROPOSTA DI DISCIPLINA REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLE SONDE GEOTERMICHE

Direzione Ambiente. PROPOSTA DI DISCIPLINA REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLE SONDE GEOTERMICHE. Mauro Falco, Maria Governa, Massimiliano Petricig. GeoThermExpo2011 2° Forum delle Regioni sull’energia geotermica – Ferrara, 30 settembre 2011. d.lgs. 22 del 11 febbraio 2010

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  1. Direzione Ambiente PROPOSTA DI DISCIPLINA REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLE SONDE GEOTERMICHE Mauro Falco, Maria Governa, Massimiliano Petricig GeoThermExpo2011 2° Forum delle Regioni sull’energia geotermica – Ferrara, 30 settembre 2011

  2. d.lgs. 22 del 11 febbraio 2010 • Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 • Art. 2 comma 2. • Il Ministero dello sviluppo economico redige una relazione pubblica annuale su stato e prospettive della geotermia in Italia, sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dai Comuni anche per quanto concerne le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico Art. 10 • definisce quali sono le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico comprendendo al comma 2 quelle effettuate tramite l’installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici; • il comma 3 individua nelle Regionio enti da esse delegatel’autorità competente per le funzioni amministrative e di vigilanza; • il comma 5 prevede che le sonde geotermiche siano sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate; • il comma 7esclude le sonde geotermiche dalle procedure regionalidi verifica di assoggettabilità ambientale NORMATIVA NAZIONALE

  3. NORMATIVA NAZIONALE d.lgs. 28 del 3 marzo 2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Art. 4 introduce speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione secondo un criterio di proporzionalità: a) dall'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 5 del presente decreto – Impianti produzione energia elettrica Regione, in Piemonte delega alle Province; b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 – Sonde geotermiche – Competenza ai Comuni c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11 – Sonde geotermiche – Competenza ai Comuni Art. 7, comma 4 entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (29/3/2011), sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata

  4. Perché un REGOLAMENTO REGIONALE? • carenza normativa per gli impianti a circuito chiuso • sempre più elevato numero di installazioni • precauzioni ambientali riguardo profondità e modalità di perforazione • rispetto della normativa regionale in materia di protezione delle acque sotterranee L.r. 22/96 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) Art. 2 comma 6 Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee e' vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonda (riservata all’uso idropotabile) e la falda freatica D.G.R. 3 giugno 2009 n. 34-11524 Cartografia della Base dell’acquifero superficiale

  5. Assetto litostratigrafico – alcuni esempi

  6. CARTA DELLA BASE DELL’ACQUIFERO SUPERFICIALE Isolinee della quota della base dell’acquifero superficiale Equidistanza 5 metri

  7. Stato qualitativo delle Acque Sotterranee Rete di monitoraggio regionale delle acque sotterranee – Definizione dello stato chimico per i punti e per i corpi idrici sotterranei del sistema acquifero superficiale – anno 2010

  8. OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO REGIONALE Il regolamento predisposto privilegia l’aspetto della tutela ambientale nello specifico la risorsa idrica sotterranea e individua: • le modalità tecnico-operative per l'installazione e la gestione degli impianti • i contenuti minimi dei relativi progetti • i criteri tecnici e geologici per la localizzazione e l’installazione delle sonde geotermiche • le indicazioni sulle zone non idonee all’ubicazione degli impianti • le caratteristiche delle schede del Registro regionale delle Sonde Geotermiche (RSG) comprensive degli impianti a circuito aperto che utilizzano acqua.

  9. Lo schema del Regolamento Regionale:“Disciplina dell’installazione delle sonde geotermiche e del Registro regionale delle Sonde Geotermiche (legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3)” Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Limitazioni e vincoli) Art. 4 (Procedimento istruttorio per i piccoli impianti) Art. 5 (Procedimento istruttorio per i grandi impianti) Art. 6 (Registro regionale delle Sonde Geotermiche - RSG) Art. 7 (Modalità di vigilanza) Art. 8 (Modifica degli Allegati) Allegato A Contenuti e modalità di presentazione della COMUNICAZIONE e della DOMANDA per l’installazione delle sonde geotermiche e allegati tecnici Allegato B Modalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto Allegato C Limitazioni e vincoli 1.ZONE DI RISORSE INTEGRATIVE SOSTITUTIVE DI EMERGENZA (R.I.S.E.) 2.ZONE DI PROTEZIONE DEI CAMPI POZZI D’INTERESSE REGIONALE Allegato D Registro regionale delle Sonde Geotermiche

  10. ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE • comma 1 • disciplina l’installazione e la gestione delle sonde geotermiche a circuito chiuso • istituisce il Registro regionale delle Sonde Geotermiche (R.S.G.) • ed è finalizzato alla valorizzazione dell’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia nel rispetto dell’ambiente e della tutela delle acque sotterranee. • comma 2 • le modalità tecnico-operative per l'installazione e la gestione degli impianti e i contenuti minimi dei relativi progetti; • i criteri tecnici e geologici per la localizzazione e l’installazione delle sonde geotermiche; • le caratteristiche del Registro regionale delle Sonde Geotermiche (R.S.G.) e le relative modalità di gestione. • comma 3 Non si applica agli impianti geotermici che comportano il prelievo e lo scarico di acqua, che restano disciplinati dalla vigente normativa statale e regionale in materia di derivazione, utilizzazione e scarico delle acque pubbliche.

  11. Art. 3 LIMITAZIONI E VINCOLI E’ vietata l’installazione di sonde geotermiche nelle: • aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAI): frane attive frane quiescenti conoidi attivi non protetti • zone di esondazione a pericolosità molto elevata ed elevata • nelle aree in fascia A (deflusso della piena) e fascia B (esondazione) • zone dove sono presenti fenomeni carsici • aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano • aree di artesianesimo dell’acquifero pliocenico astiano • aree contaminate o potenzialmente contaminate

  12. Art. 3 LIMITAZIONI E VINCOLI E’ consentita l’installazione di sonde geotermiche verticali esclusivamente al di sopra della base dell’acquifero superficiale • nelle R.I.S.E (Risorse Idriche Sostitutive di Emergenza) zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche sotterranee non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a tale uso • nelle zone di protezione dei campi pozzi d’interesse regionale individuate dal Piano di Tutela delle Acque

  13. Art. 3 LIMITAZIONI E VINCOLI Piano di Tutela delle Acque Tavola 8 – Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano

  14. Art. 3 LIMITAZIONI E VINCOLI • Nell’Allegato C sono stati individuati 8 areali costruiti nell’intorno dei Campi pozzi d’interesse regionale: • Settimo Torinese • Volpiano • Borgaro Torinese • Carignano/La Loggia • Rivalta/Beinasco • Scalenghe • Frassineto/Casale • Saluggia Direzione di deflusso della falda superficiale

  15. Art. 4 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER I PICCOLI IMPIANTI Art.2 – Definizioni Piccoli impianti: potenza termica o frigorifera utile <= 50 kW e nr sonde <=10 Grandi impianti: nr sonde >10 indipendentemente dalla potenza termica o frigorifera utile (più attenzione è posta per i grandi impianti connr sonde >100) • L’installazione è soggetta a comunicazione all’Autorità competente corredata dagli elaborati previsti presentati a firma di un professionista abilitato • Decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione senza che l’Autorità competente abbia comunicato parere contrario o richiesto integrazioni, l’istante può dare inizio ai lavori • Nel termine di 30 giorni dalla conclusione di tutti i lavori, l’istante invia una relazione finale, corredata dalla scheda RSG e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori • I lavori previsti devono essere conclusi entro il termine di 1 anno dalla presentazione della comunicazione, prorogabile una sola volta per un periodo massimo di 6 mesi • Il proprietario è tenuto a comunicare all’autorità competente la dismissione definitiva dell’impianto; tale comunicazione deve essere corredata da una relazione che indica le operazioni eseguite per la dismissione

  16. Art. 4 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER I PICCOLI IMPIANTI Documentazione a firma di un professionista abilitato da allegare alla comunicazione (Allegato A – parte III): • relazione tecnica di progetto dell’impianto • ubicazione dell’impianto • caratterizzazione delle proprietà termiche dei terreni attraversati su base bibliografica • caratterizzazione litostratigrafica con indicazione del livello piezometrico su base bibliografica

  17. Art. 5 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER I GRANDI IMPIANTI Si definiscono grandi impianti gli impianti geotermici con potenza termica o frigorifera utile superiore a 50 kW e un numero di sonde geotermiche verticali superiore a 10. • L’installazione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità competente e la domanda di autorizzazione deve essere corredata dagli elaborati presentati a firma di un professionista abilitato • L’autorità competente rilascia l’autorizzazione entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento • Nel termine di 30 giorni dalla conclusione di tutti i lavori, l’istante invia relazione finale, corredata dalla scheda RSG e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori • I lavori previsti dal progetto depositato devono essere conclusientro 15 mesi dalla presentazione della domanda, prorogabile una sola volta per un periodo massimo di 9 mesi • L’autorizzazione può essere in tutto o in parte revocataper accertata difformità delle opere realizzate rispetto al progetto autorizzato o per accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità ambientale delle risorse idriche • Il proprietario è tenuto a comunicare all’Autorità competente la dismissione definitiva dell’impianto geotermico, corredata da una relazione che indica le operazioni eseguite

  18. Art. 5 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER I GRANDI IMPIANTI Documentazionea firma di un professionista abilitatoda allegare alla domanda di autorizzazione (Allegato A – parte III) • relazione tecnica di progetto dell’impianto • ubicazione dell’impianto • caratterizzazione delle proprietà termiche dei terreni attraversati sulla base di specifici test • caratterizzazione litostratigrafica basata sumisure di campo con indicazione del livello piezometrico, costituita da una relazione che descrive gli aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici del territorio nel quale è ubicato l’impianto stesso • censimento degli impianti geotermici • per i grandi impianti costituiti da più di 100 sonde geotermiche verticali il piano di monitoraggio

  19. Art. 6 REGISTRO REGIONALE DELLE SONDE GEOTERMICHERSG • Ai fini di consentire un’adeguata conoscenza sulla diffusione e localizzazione degli impianti geotermici nonché il monitoraggio dei loro effetti sulle risorse idriche, è istituito il Registro regionale delle Sonde Geotermiche (RSG) • Nel RSG sono obbligatoriamente registrati tutti gli impianti geotermici, ivi compresi quelli che effettuano il prelievo e lo scarico di acqua o fluidi geotermici • La Regione gestisce il RSG con le modalità operative definite nell’Allegato D e provvede, attraverso lo stesso RSG al costante monitoraggio della diffusione degli impianti geotermici sul territorio regionale

  20. da compilarsi per i grandi impianti costituiti da più di 100 sonde geotermiche Allegato D Art. 6 REGISTRO REGIONALE DELLE SONDE GEOTERMICHE - RSG

  21. ALLEGATO B Modalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto • Tracciamento • da definirsi prima di iniziare le perforazioni minimizzando l’utilizzo di superficie di suolo e massimizzando la resa dell’impianto. • Perforazione • evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo; • il diametro di perforazione deve essere tale da evitare ostruzione o intasamento; • lo spessore utile dell’intercapedine tra le pareti del perforo e le tubazioni deve consentire il corretto passaggio del fluido cementante (>= 30 mm); • i fluidi utilizzati per la perforazione non devono contenere prodotti chimici che potrebbero inquinare le falde; • per i grandi impianti connumero di sonde >100, almeno uno dei piezometri di monitoraggio profondi dovrà essere eseguito a carotaggio continuo al fine di una precisa ricostruzione litostratigrafica dei terreni attraversati.

  22. ALLEGATO B Modalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto • Tubazioni e posa • tubazioni specifiche per le sonde geotermiche, di materiale di qualità e non riciclato, con impressi i seguenti dati: costruttore, tipo di tubazione, diametro, materiale, progressive metriche certificate dal fornitore e dall’installatore e, nel caso di materiale plastico, la data di fabbricazione; • le sonde in materiale plastico dovranno avere il raccordo al piede saldato in fabbrica e dotato di pozzetto di raccolta fanghi o impurità; • la zavorra dovrà essere costituita da materiali inerte nei confronti delle acque sotterranee; • durante l’installazione le tubazioni non devono essere sottoposte a pressioni superiori a quella nominale; • evitare l’utilizzo di mezzi meccanici per spingere la tubazione all’interno del perforo; • al termine della posa dovrà rimanere visibile la progressiva della lunghezza su almeno uno dei tubi; • le tubazioni dovranno essere accessibili ed ispezionabili anche successivamente al completamento dell’impianto; • prima di iniziare la fase di cementazione dovrà essere eseguita una prova di pressione a campione sul 50%, per eccesso, delle sonde geotermiche in fase di realizzazione.

  23. ALLEGATO B Modalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto • Cementazione • utilizzo di malte cementizie premiscelate specifiche per l’uso geotermico, ecocompatibili e che non modifichino la qualità dell’acqua sotterranea; • nelle zone dove la perforazione interessa solo l’acquifero superficiale può essere utilizzato materiale sciolto (sabbia quarzifera); • l’iniezione dei prodotti cementanti dovrà essere eseguita dal basso verso l’alto, il volume del perforo dovrà essere commisurato al quantitativo dei prodotti cementanti iniettati o comunque del materiale di riempimento; • le operazioni di cementazione del foro e di estrazione della colonna di rivestimento dovranno essere fatte simultaneamente; • il riempimento può considerarsi completo quando si vede affiorare il materiale in superficie; • la Direzione Lavori dovrà certificare la corretta esecuzione delle sonde, con particolare riferimento all’isolamento idraulico delle eventuali formazioni acquifere attraversate specificando gli accorgimenti e le tecniche utilizzati a tal fine; • Fluidi termovettori • non dovranno essere nocivi per la salute umana e per l’ambiente acquatico e dovranno essere biodegradabili, non sono ammessi antialgali, alcoli o glicole etilenico; • possono essere costituiti da aria, acqua o da acqua additivata con glicole propilenico.

  24. ALLEGATO B Modalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto • Collaudo • finalità: accertare la corretta posa, cementazione, tenuta delle sonde geotermiche nonchè il loro l’isolamento idraulico • per ogni sonda geotermica dovranno essere eseguite: • prove di pressione • prove di flusso • misura temperatura indisturbata del terreno tramite circolazione di acqua nella tubazione • prove sperimentali per rilevare le proprietà termofisiche di scambio del sottosuolo tipo Test di risposta Termica; peri piccoli impianti prove su almeno una sonda scelta a campione; peri grandi impianti prove ogni 10 sonde scelte a campione, inoltre, per grandi impianticon numero di sonde >100,prove di laboratorio volte ad accertare la maturazione delle malte cementizie utilizzate per il riempimento; • ilcertificato di regolare esecuzionedei lavori, parte integrante della relazione finale, dovrà essere comprensivo di una relazione contenente • la descrizione delle prove eseguite per il collaudo • i dati rilevati • i risultati conseguiti

  25. ALLEGATO B Modalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto • Monitoraggio(grandi impianti con nr sonde > 100) • devono essere previsti almeno 4 piezometri: 2 idrogeologicamente a monte e 2 idrogeologicamente a valle rispetto all’impianto stesso filtranti uno il solo sistema acquifero superficiale e l’altro il solo sistema acquifero profondo; • i piezometri superficiali devono essere strumentati per la misura in continuo della temperatura dell’acqua di falda • nei piezometri profondi devono essere campionabili le acque sotterranee e analizzate con frequenza semestrale tenendo conto dei principi attivi indicati nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati sia in fase di perforazione che come fluido termovettore. • Dismissione • per la corretta dismissione dell’impianto deve essere effettuato il lavaggio delle tubazioni con acqua ed il loro riempimento con malta cementizia.

  26. PRINCIPALI PROBLEMI APERTI Competenze autorizzative degli impianti secondo un criterio di proporzionalità Controllo ambientale Impianti a circuito chiuso (senza utilizzo di acqua) Snellimento e integrazione procedure autorizzative di prelievi e scarichi Possibilità in aree metropolitane di scarico in fognatura bianca (art. 74 lettera ee del d.lgs. 152 del 2006) Impianti a circuito aperto (con utilizzo di acqua)

  27. GRAZIE PER L’ATTENZIONE Maria Governa Regione Piemonte – Direzione Ambiente Via Principe Amedeo, 17 - Torino Tel. 011- 4322712 E-mail: maria.governa@regione.piemonte.it http://www.regione.piemonte.it/acqua/index.htm

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