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Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 “codice regionale dell’edilizia”

Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 “codice regionale dell’edilizia”. DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILIT À, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI. Trieste, 1 febbraio 2012. Relatori: Ing. Luciano Agapito Avv. Fabrizio Luches

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Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 “codice regionale dell’edilizia”

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Presentation Transcript


  1. Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 “codice regionale dell’edilizia” DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI

  2. Trieste, 1 febbraio 2012 Relatori: Ing. Luciano Agapito Avv. Fabrizio Luches Arch. Massimo Varin Geom. Elena Zigante

  3. Il Regolamento di attuazione, ai sensi dell'art. 2 LR 19/2009, contiene: • I criteri di calcolo dei parametri edilizi definiti dall'art. 3 del Codice: superficie coperta (Sc); altezza dell’edificio (H); altezza utile dell’unità immobiliare (Hu); superficie per parcheggio (Sp); superficie utile (Su). Articolo 2: Facoltà aggiuntive riconosciute al Comune nel Regolamento (oltre a quanto previsto all'art. 7, c. 4, LR 19/2009) • individuare la differenza massima tra la quota media del terreno sistemato e il piano di campagna naturale ai fini del calcolo dell’altezza utile dell’edificio. • prevedere criteri di misura integrativi nel rispetto di quelli prescritti dal presente articolo.

  4. Il Regolamento di attuazione, ai sensi dell'art. 2 LR 19/2009, contiene: • I criteri per il calcolo delle somme relative alle sanzioni pecuniarie, dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e delle superfici imponibili; Articolo 6 modalità generali di calcolo del contributo di costruzione; Articolo 7 superfici imponibili ai fini del contributo di costruzione; Articolo 9 criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie edittali; Articolo 13 norma transitoria (prima applicazione).

  5. Il Regolamento di attuazione, ai sensi dell'art. 2 LR 19/2009, contiene: • La modulistica, documenti e atti di assenso o certificazione necessari all'esecuzione degli interventi edilizi. Articolo 3: Facoltà aggiuntive riconosciute al Comune nel Regolamento (oltre a quanto previsto all'art. 7, c. 4, LR 19/2009) - i modelli possono essere integrati dal Comune con ulteriori schede di contenuto tecnico esclusivamente per esigenze di tutela paesaggistica, ambientale, storico-culturale o tipologico-architettonica espressamente individuate negli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi. - in ogni caso non può richiedersi l’allegazione di documenti o certificazioni non previste espressamente dalle leggi di settore applicabili all’intervento.

  6. Il Regolamento di attuazione, ai sensi dell'art. 2 LR 19/2009, contiene: • Disposizioni applicative in materia di sicurezza nei cantieri, abbattimento di barriere architettoniche e agibilità degli edifici; Articolo 4 criteri per il rilascio del certificato di agibilità e individuazione degli interventi su edifici esistenti che possono influire sui requisiti di agibilità; Articolo 11 disposizioni applicative in materia di sicurezza nei cantieri.

  7. Il Regolamento di attuazione, ai sensi dell'art. 2 LR 19/2009, contiene: • La precisazione delle procedure telematiche dell’Osservatorio regionale per la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia; Articolo 8 che introduce il sub procedimento della pre-diffida telematica

  8. Il Regolamento di attuazione, ai sensi dell'art. 2 LR 19/2009, contiene: • L’individuazione delle categorie di opere pubbliche soggette a comunicazione di conformità e delle procedure istruttorie regionali in materia di regolamentazione delle servitù militari; Articolo 10 opere pubbliche soggette a comunicazione di conformità; Articolo 11 procedure istruttorie regionali in materia di opere destinate alla difesa militare.

  9. Il calcolo della superficie coperta (Sc) (Articolo 2) proiezione ortogonale sul lotto di tutte le parti edificate fuori terra dell’unità immobiliare o dell’edificio. Sono escluse dal calcolo: le rampe di scale aperte; le strutture la cui proiezione ortogonale non superi il limite stabilito dalla legge, poste a tutela dell’unità immobiliare o dell’edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, terrazze e poggioli. le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall’articolo 37 della legge; le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell’art. 16, comma 1, lett. j) della legge.

  10. Il calcolo della superficie coperta (Sc) (Articolo 2)

  11. Il calcolo della superficie coperta (Sc) (Articolo 2)

  12. Il calcolo della superficie coperta (Sc) (Articolo 2)

  13. Il calcolo dell’altezza dell’edificio (H) (Articolo 2) • Si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato come da progetto con indicazione del caposaldo o dalla quota del marciapiede esistente, in corrispondenza del sedime dell’edificio, sino alla intersezione dell’intradosso del solaio di copertura posto alla quota più elevata con il filo esterno della facciata. SONO SEMPRE ESCLUSI DAL CALCOLO:i manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono esclusi dal calcolo dell’altezza purchè pertinenti all’edificio.

  14. Il calcolo dell’altezza dell’edificio (H) (Articolo 2) – Fattispecie 1 • Edificio con copertura piana

  15. Il calcolo dell’altezza dell’edificio (H) (Articolo 2) – Fattispecie 2 • Edificio con copertura a falda lineare con pendenza inferiore o uguale al 45% o curve la cui tangente all’imposta abbia pendenza inferiore al 45%

  16. Il calcolo dell’altezza dell’edificio (H) (Articolo 2) – Fattispecie 3 • Edificio con coperture a falda lineare con pendenza superiore al 45% o curve la cui tangente all’imposta abbia pendenza superiore o uguale al 45%, si aggiunge il 50% della differenza tra la quota dell’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell’edificio con la quota di colmo dell’intradosso del solaio di copertura

  17. Il calcolo dell’altezza dell’edificio (H) (Articolo 2) – Fattispecie 3 • Schema dimostrativo tangente all’imposta

  18. Il calcolo dell’altezza dell’edificio (H) (Articolo 2) • Dal calcolo dell’altezzadell’edificio (H) è esclusa dalla misura la superficie di facciata racchiusa tra l’intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata (cosiddetto timpano).

  19. Il calcolo dell’altezza dell’edificio (H) (Articolo 2) – Fattispecie 4 • Edificio con coperture a falda unica, sia curva che lineare, si aggiunge il 50% della differenza tra la quota dell’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell’edificio con la quota di colmo dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell’edificio

  20. Il calcolo dell’altezza utile dell’unità immobiliare (Hu) (Articolo 2) • Si misura fra il piano di calpestio e l’intradosso del soffitto; • Nel caso di: • travature a vista, la misura si effettua tra il piano di calpestio e l’intradosso del soffitto o del tavolato; • locali aventi soffitti inclinati ad una o più pendenze o curvi, la misura si effettua applicando la compensazione delle altezze prevista dagli articoli 3 e 3-bis LR 44/1985 a prescindere dalla destinazione d’uso dei locali; • locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse, l’altezza utile è verificata per ciascuna (sulla porzione più elevata se superiore al 30% dell'area del locale). SONO SEMPRE ESCLUSE DAL CALCOLO:le intercapedini costituenti volumi tecnici.

  21. Il calcolo della superficie per parcheggio (Sp) (Articolo 2) • Si misura si effettua al lordo delle murature, dei pilastri insistenti sull’intera area, inclusa l'area di accesso e di manovra, dei canali di ventilazione, delle rampe, delle scale, ascensori, delle aiuole spartitraffico o divisorie, qualora destinate a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi. DEFINIZIONE Art. 3 L.R. 19/2009la superficie per parcheggio è l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonche' l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi

  22. In assenza di recepimento a livello locale le definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d’uso prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali (art. 61, co. 2): all’atto dell’approvazione della variante generale al PRGC; all’atto dell’approvazione della deliberazione del CC ex art. 29; decorsi tre anni in caso di inerzia del Comune (cioè dal 18.12.2012).

  23. Documenti necessari all’esecuzione degli interventi edilizi (Articolo 3) • Le istanze e la documentazione necessaria all’esecuzione degli interventi edilizi presentate dai soggetti individuati ai sensi dell’art. 21 della LR 19/2009 o dai professionisti incaricati. • Sono stati predisposti i modelli unitari per la presentazione delle istanze di: • Permesso di Costruire; • Denuncia di Inizio Attività; • DIA alternativa a Permesso di Costruire; • Comunicazione attività edilizia libera; • Comunicazione inizio lavori; • Agibilità.

  24. Documenti necessari all’esecuzione degli interventi edilizi (Articolo 3) • Facoltà aggiuntive riconosciute al Comune nel Regolamento (oltre a quanto previsto all'art. 7, c. 4, LR 19/2009): • i modelli possono essere integrati dal Comune con ulteriori schede di contenuto tecnico esclusivamente per esigenze di tutela paesaggistica, ambientale, storico-culturale o tipologico-architettonica espressamente individuate negli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi. • In ogni caso non può richiedersi l’allegazione di documenti o certificazioni non previste espressamente dalle leggi di settore applicabili all’intervento.

  25. Criteri per il rilascio del certificato di agibilità (Articolo 4) • Individuazione della documentazione da allegare alla domanda con asseverazione del Direttore dei Lavori. • Individuazione degli interventi che possono avere rilevanza sui requisiti di agibilità ai sensi di legge: • attività edilizia libera soggetta a comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, e la realizzazione di impianti di cui all’articolo 16, comma 1, lettere m), m-bis) e n) della legge; • gli interventi assoggettati a DIA ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), l) della legge.

  26. Criteri per il rilascio del certificato di agibilità (Articolo 4) • Interventi edilizi eseguiti su edifici o unità immobiliari esistenti in possesso del certificato di agibilità: • il rilascio di nuovo certificato è necessario esclusivamente se l’intervento stesso se l’intervento stesso rileva ai fini delle caratteristiche strutturali dell’edificio o dell’unità immobiliare; • la rilevanza delle modifiche sugli immobili preesistenti è asseverata dal progettista.

  27. Criteri per il rilascio del certificato di agibilità (Articolo 4) • Il Calcolo della superficie utile delle unità immobiliari destinate a residenza, all’infuori dei casi previsti dall’articolo 6 della LR 44/1985 (alloggi in zone montane e casi particolari), deve essere effettuato assicurando per ogni abitante l’unità immobiliare una superficie non inferiore: • a 14 m2 per i primi 4 abitanti; • a 10 m2 per ciascuno dei successivi.

  28. Modalità generali di calcolo del contributo di costruzione (Articolo 6) • Al pari della disciplina previgente, vengono previste tabelle con i coefficienti di correzione per la determinazione dell’incidenza sia degli oneri di urbanizzazione che del costo di costruzione, in cui gli interventi vengono inquadrati per: • Categoria di destinazione d’uso (ex articolo 5 LR 19/2009); • Categoria di Z.T.O. (A,B,C,D,E,H, Miste e Improprie); • Macrotipologia di rilevanza urbanistica (articolo 4 LR 19/2009) -Nuova costruzione e ampliamento; -Ristrutturazione edilizia.

  29. Con la delibera del Consiglio Comunale di cui all’articolo 29 della LR 19/2009 • Viene ammessa la possibilità di monetizzare gli standard quando: • non siano realizzabili a scomputo degli oneri di urbanizzazione; • non siano già puntualmente individuati negli strumenti di pianificazione; • non siano reperibili in un’area esterna a quella di pertinenza dell’intervento, in zona urbanisticamente compatibile, entro la distanza di raggio pari a 1.000 m.

  30. Il Regolamento, in assenza di specifica previsione di legge, ammette il ricorso alla monetizzazione nei casi in cui l’irriperibilità delle aree a standard “rappresenta una condizione preesistente all’intervento assentito” IL REGOLAMENTO RECEPISCE L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE che ritiene non possibile il ricorso alla monetizzazione ogni qualvolta la mancanza di standard (nel caso specifico spazi a parcheggio deliberatamente ridotti dall’interveniente) rappresenti non una condizione preesistente all’intervento assentito, bensì una conseguenza prevista e prevedibile dell’intervento stesso (in tali termini TAR Liguria 28.01.2008 n. 101). Inoltre il Comune ha il dovere di valutare -sotto il profilo urbanistico- la richiesta di monetizzazione in modo ragionevole e proporzionato alla finalità perseguita, dato che l’ordinamento non obbliga l’Ente ad accettare eventuali proposte di privati in tali termini (cfr. da ultimo TAR Campania 16.01.2007 n. 29 – v. Parere dd. 10/11/2010).

  31. Esclusione dall’imponibilità di alcune tipologie di superfici accessorie (Articolo 7) • A PRESCINDERE DALLA DESTINAZIONE: • cantine, soffitte, ripostigli, depositi, lavanderie, e simili fino a 20 m2 complessivi per unità immobiliare; • vani scale (anche comuni a più unità immobiliari); • logge, porticati, balconi fino a 20 m2 complessivi per unità immobiliare; • box, autorimesse e parcheggi privati pertinenziali nei limiti minimi previsti dalla legge.

  32. Esclusione dall’imponibilità di alcune tipologie di superfici accessorie (Articolo 7) • DESTINAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE: • magazzini non accessibili al pubblico o depositi fino al 50 % della superficie di vendita delle unità immobiliari a destinazione commerciale; • magazzini di materie prime e di prodotti finiti delle unità immobiliari a destinazione produttiva.

  33. Esclusione dall’imponibilità di alcune tipologie di superfici accessorie (Articolo 7) • DESTINAZIONE AGRICOLA: • artigianale agricola sino al 10% della superficie utile delle strutture esistenti o in assenza di queste nel limite massimo di 500 m2; • commerciale agricola sino al 5% della superficie utile delle strutture esistenti o in assenza di queste nel limite massimo di 250 m2; • allevamenti industriali in zona agricola sino al 10% della superficie utile delle strutture esistenti o in assenza di queste nel limite massimo di 500 m2. IN TUTTI I CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7 SOLO LE SUPERFICI ECCEDENTI CONCORRONO AL CALCOLO DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

  34. Criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie edittali (Articolo 9) Le sanzioni pecuniarie sono calcolate secondo i criteri individuati con riferimento alle specifiche tipologie di abuso e alla superficie utile e accessoria realizzata in conseguenza dell’abuso. Nei casi di difformità esclusivamente volumetriche, al solo fine di rapportare tali modifiche al parametro superficiale necessario alla determinazione di cui al presente articolo, la superficie è calcolata attraverso la divisione del volume realizzato per l’altezza minima prevista dalla legge ai fini dell’agibilità. Nel caso in cui gli importi determinati ai sensi del Regolamento risultino inferiori a quelli minimi previsti dalla legge, trovano applicazione gli importi minimi di legge.

  35. Per la determinazione del valore dell’immobile conseguente alla trasgressione, il Regolamento prevede una Tabella unica regionale, suddivisa per destinazione d’uso, rapportata ai valori medi registrati dall’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle Entrate in Regione FVG. TABELLA ALLEGATO C • NOVITÀ: in caso di annullamento del permesso di costruire (art. 52 LR 19/2009) si prevede una differenziazione della sanzione rapportata al grado di responsabilità: • nella misura fissa di euro 1.000,00 in tutti i casi in cui l’annullamento deriva da mero errore materiale del progettista non imputabile al proprietario o altro soggetto avente titolo ai sensi dell’articolo 21 della legge; • nel valore al metro quadrato stabilito per la destinazione d’uso nella Tabella unica in tutti gli altri casi.

  36. NOVITÀ: criteri per la determinazione della sanzione per mancata presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità nel termine previsto dall'art. 28 della legge: • euro 77,00 nel caso in cui la domanda di agibilità sia presentata decorso il termine di cui all’articolo 28, comma 1, della legge; • euro 150,00 nel caso in cui la domanda presentata risulti carente della documentazione prevista dalla legge e dal regolamento, ovvero nei casi di omessa presentazione della domanda di agibilità per gli interventi previsti dall’articolo 27, comma 2, lettera c); • euro 464,00 in tutti i casi di omessa presentazione della domanda di agibilità per gli interventi previsti dall’articolo 27, comma 2, lettere a) e b).

  37. NOVITÀ: viene espressamente precisato che: • i criteri di calcolo previsti dall'articolo 9 del Regolamento tengono conto della misura di tolleranza prevista dall’articolo 41 LR 19/2009; • In ogni caso l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste non esclude l’obbligo di presentare i documenti, dichiarazioni, certificazioni, pareri o altri atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti dalle leggi di settore relativamente alla specifica tipologia di intervento realizzato.

  38. Con la pubblicazione del regolamento attuativo della L.R.19/2009 • Migrazione dei dati inseriti nell’Osservatorio alla normativa vigente; • Modifica delle modalità d’accesso all’Osservatorio tramite l’ingresso individuale; • Trasmissione trimestrale della Pre-diffida telematica.

  39. Perché è necessaria l’entrata individuale? • Esigenza formale e funzionale di disporre di un punto di accesso unico per tutti gli strumenti di lavoro dei Funzionari dei Comuni • Sicurezza e riservatezza, con l’art. 8 del Regolamento l’Osservatorio diventa strumento telematico unico di comunicazione per i dati dell’abusivismo edilizio fra Comuni e Regione

  40. Chi si iscrive al portale delle Autonomie locali? • L’agente di Polizia municipale che redige e trasmette le comunicazioni di presunto abuso; • Il Funzionario dell’Ufficio tecnico che istruisce le pratiche secondo l’iter previsto per la repressione dell’abuso; • Il Segretario comunale che invia mensilmente l’elenco previsto dalla normativa.

  41. Come ci si iscrive al portale delle Autonomie locali? • Scaricando l’apposito modulo per la richiesta che dovrà essere inviato all’ufficio regionale di competenza opportunamente compilato e sottoscritto; • Andranno indicati: • I dati anagrafici del richiedente; • Il Comune/i di competenza; • Il ruolo/i ricoperto/i; • L’autorizzazione del relativo responsabile per ciascun ruolo.

  42. Articolo 8 comma 4: la Pre-diffida telematica • L’Osservatorio trasmette al Comune con cadenza trimestrale la Pre-diffida telematica; • La Pre-diffida contiene tutti i provvedimenti (sia comunicazioni che pratiche) per cui sia decorso il termine previsto dalla normativa; • Il Comune ha 90 gg dalla comunicazione della Pre-diffida per pervenire alla conclusione del procedimento sanzionatorio.

  43. …ci si potrà avvalere della funzionalità di giustificazione attraverso la quale sarà possibile comunicare la motivazione del ritardo nella conclusione della pratica. L’opponibilità di tale motivazione sarà oggetto di valutazione discrezionale dell’Amministrazione Regionale. • Attivazione procedura art. 53 LR19/2009.

  44. Opere pubbliche soggette a comunicazione di conformità (Articolo 10) Vengono individuate le categorie degli interventi (da eseguirsi da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 10 della LR 19/2009) che sono soggetti a comunicazione di conformità: nuova costruzioneo ampliamento (non superiori a 5.000 mc) nonché ristrutturazione edilizia e tutti quelli aventi rilevanza edilizia; realizzazione di nuove infrastrutture e impianti nonché modifiche degli esistenti e varianti non sostanziali di progetti assentiti; ristrutturazione urbanistica che siano disciplinati da piani attuativi ivi compresi gli accordi negoziali; trasformazione territoriale purchè pertinenti ad attività agricole e agro-silvo-pastorali, alla ricostruzione ambienti naturali e agli interventi di difesa idraulica-idrogeologica e geologica.

  45. Opere pubbliche soggette a comunicazione di conformità (Articolo 10) gli interventi che costituiscono attività edilizia libera, ai sensi della normativa statale e regionale, non necessitano di accertamento di conformità, né di alcuna comunicazione, eccetto quanto stabilito dall’art. 16 co. 3 e 4 della LR 19/2009; gli adempimenti di cui all’articolo 186, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 (terre e rocce da scavo), possono essere attuati tramite comunicazione di conformità.

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