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Cittadinanza e integrazione: politiche migratorie in Italia

Cittadinanza e integrazione: politiche migratorie in Italia . 26 giugno 2014 . Cosa si intende per “politiche migratorie”.

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Cittadinanza e integrazione: politiche migratorie in Italia

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Presentation Transcript


  1. Cittadinanza e integrazione: politiche migratorie in Italia 26 giugno 2014

  2. Cosa si intende per “politiche migratorie” • Le azioni e gli interventi che lo Stato italiano si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. • Indica altresì le misure di carattere economico e sociale individuate nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato.

  3. In concreto… • L politiche migratorie possono concretizzarsi attraverso: • la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato • gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico • ogni possibile strumento per unpositivo reinserimento nei Paesi di origine.

  4. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano Permesso di soggiorno CE di lungo periodo Ricongiungimento familiare Espulsione Cittadinanza

  5. Come si fa ingresso «ufficialmente» L’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d’ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

  6. Il visto d’ingresso E’ rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a 3 mesi, i visti rilasciati dalle Autorità diplomatiche consolari di altri Paesi UE sono equiparati a quelli rilasciati dalle medesime autorità italiane. Art. 4 Testo Unico Immigrazione

  7. Tipologie di Visto • Adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, trasporto, turismo, vacanze –lavoro, volontariato. • Decreto 11 maggio 2011 – “Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento”

  8. Visto d’ingresso Spazio Schengen 28

  9. Le amministrazioni competenti • Rappresentanze consolari italiane all’estero • Questura • Sportello Unico per l’Immigrazione – Prefettura • Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale • Poste italiane • DPL

  10. Le novità di questi ultimi anni

  11. Tassa di rilascio e rinnovo del pds La richiesta di rilascio e rinnovo del pds è sottoposta al versamento di un contributo il cui importo è fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro.

  12. Tabella pagamenti tasse rinnovo • Euro 80,00 per pds di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; • b) Euro 100,00 per pds di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; • dirigenti d'azienda sempre euro 200 a prescindere dal motivo e dalla durata pds rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 286/98 ; • permesso di soggiorno lungo periodo CE sempre € 200.

  13. Esenti dal pagamento del contributo • titolari di permesso di soggiorno per familiari cittadino UE; • icittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni; • icittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett b) del D.Lgs. 286/98 ( figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso); • icittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché i loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 286/98; • I cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

  14. il contratto di soggiorno Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e uno straniero, prestatore di lavoro, contiene: • la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; • l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

  15. Per dimostrare la stipula del contratto di soggiorno… La comunicazione obbligatoria INPS, assolve agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo Nell'istruttoria di un permesso di soggiorno per lavoro le questure non dovranno più accertare la presenza, tra la documentazione prodotta a corredo dell'istanza, del modello "Q" (contratto di soggiorno) e della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello unico immigrazione, ma unicamente la sussistenza di copia del nuovo modello UNILAV. Circolare n. 9172 del 5 dicembre 2011

  16. Chi non deve sottoscrivere il contratto di soggiorno Non sono tenuti alla stipula del Contratto di soggiorno: • Lo straniero che chiede il rinnovo del pds e contestualmente la variazione del motivo • Lo straniero titolare di pds per motivi familiari, di studio, di protezione umanitaria, richiesta asilo, riconoscimento status di rifugiato, protezione sussidiaria

  17. l’Accordo di Integrazione • Lo straniero che fa ingresso in Italia, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno è soggetto alla stipula di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. • La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. • La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

  18. Esclusi dall’Accordo di Integrazione • Titolari di pdsper richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari (ex procedura di ricongiungimento familiare), per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno), nonché della carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione Europea. • titolari di pds di durata inferiore ad un anno; • qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. • Nel caso in cui lo straniero sia un minore non accompagnato affidato ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto a tutela, per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico; • le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico.

  19. Verifica crediti e conseguenze La verifica dell’adempimento dei termini dell’Accordo può dare luogo alle seguenti circostanze: 1. il numero dei crediti finali è pari o superiore ai 30 crediti previsti per l’adempimento - in questo caso viene decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato; 2. il numero dei crediti è pari o superiore a 40 - lo straniero potrà usufruire di agevolazioni connesse alla fruizione di attività culturali e formative; 3. il numero dei crediti finali è superiore a zero ma inferiore ai 30 crediti previsti e non sono stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di base - in questo caso è dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni e lo straniero ne viene informato. 4. il numero dei crediti finali è pari o inferiore a zero - viene decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento.

  20. Nelle more del rinnovo • Con la “Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno” del 5 agosto 2006, il Ministero dell’interno ha definitivamente sancito il pieno godimento dei diritti del cittadino straniero anche in fase di rinnovo del pds. La Direttiva, infatti, riconosce pienamente valore alla ricevuta che documenta la richiesta di rinnovo del pds. Le disposizioni si applicano sia ai possessori della cedola rilasciata dagli Uffici Postali che del cedolino rilasciato dalle Questure.

  21. Occupazione del lavoratore irregolare Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o titolari di pds scaduto, e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

  22. Sfruttamento lavorativo Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro. Il permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.

  23. La cittadinanza ..

  24. Che cos’è la cittadinanza… Il vincolo giuridico tra un individuo ed il suo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, scelta, matrimonio o altro.

  25. Chi è lo straniero… L’individuo che non ha la cittadinanza di nessuno degli Stati membri dell’Unione Europea. Più in generale, l’individuo che non ha la cittadinanza di un determinato Stato.

  26. Un nuovo concetto di cittadinanza Il binomio tra “appartenenti al gruppo” e “stranieri” si è affievolito, facendo posto ad un concetto di cittadinanza sostanziale, basato sul diffondersi di un sentire condiviso di bisogni concreti piuttosto che sull’antica nozione di appartenenza giuridico – formale ad uno Stato – Nazione.

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