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Trasferimenti delle aziende

Trasferimenti delle aziende. Dott. Agostino Siviero 05 ottobre 2010 CCIAA. DEFINIZIONE DI AZIENDA. L'art. 2555 del c.c. definisce l'azienda come il “ complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa ”.

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Trasferimenti delle aziende

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Presentation Transcript


  1. Trasferimenti delle aziende Dott. Agostino Siviero 05 ottobre 2010 CCIAA

  2. DEFINIZIONE DI AZIENDA • L'art. 2555 del c.c. definisce l'azienda come il • “complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”.

  3. Il trasferimento dell’azienda deve necessariamente riguardare un complesso di beni funzionalmente idoneo all’esercizio dell’impresa.

  4. Le cessione di singoli beni funzionalmente legati per l’esercizio di un’impresa • Ad un medesimo soggetto • In un arco temporale limitato • Assoggettando ad iva le singole cessioni Può configurare ai fini fiscali una cessione d’azienda

  5. I BENI POSSONO ESSERE: • Matriali (ad esempio:Immobili, attrezzature, crediti, debiti, rimanenze di magazziono). • Immateriali (ad esempio diritti di brevetto, avviamento) • Di proprietà in virtù di un diritto reale • Posseduti a qualsiasi altro titolo (ad esempio locazione, anche finanziaria, comodato)

  6. NON E’ NECESSARIO CHE L’AZIENDA SIA IN FUNZIONE Esempi: • L’imprenditore dispone delle attrezzature ed ha ottenuto l’eventuale autorizzazione amministrativa ma non ha ancora iniziato l’attività; • L’attività aziendale potrebbe essere sospesa per qualsiasi motivo (ad esempio a causa di una malattia dell’imprenditore)

  7. IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA O DI UN SUO RAMO PUO’ AVVENIRE CON VARIE MODALITA’ • Qui vengono indicate le principali ma non uniche modalità: • La cessione • Il conferimento in società • L’affitto • Ovvero anche il trasferimento di quote o azioni di una società che possiede l’azienda

  8. DIFFERENZE TECNICHE • Nella CESSIONE i beni costituenti l’azienda vengono trasferiti in cambio di un corrispettivo in genere denaro • Nel CONFERIMENTO beni costituenti l’azienda vengono trasferiti in una società che per pari importo aumenta il capitale sociale emettendo quote o azioni che vengono assegnate al conferente quale corrispettivo. • Nell’AFFITTO i beni costituenti l’azienda restano di proprietà del concedente che riceve un canone per il loro uso • Nella CESSIONE DI QUOTE O AZIONI viene trasferita la società che possiede l’azienda

  9. Aspetti civilistici della cessione (ed anche del conferimento) • L’atto di cessione • - dev’essere redatto nella forma di scrittura privata autenticata nelle firme da notaio se vengono trasferiti solo beni mobili • - dev’essere atto pubblico notarile se vengono trasferiti anche immobili • L’acquirente risponde in solido con il cedente per i debiti sorti dalla gestione del cedente o conferente fino alla data del trasferimento • Il trasferimento non può essere invocato come causa per il licenziamento dei dipendenti. • L’acquirente ed il conferitario subentrano nei rapporti di lavoro

  10. Aspetti fiscali della CESSIONE D’AZIENDA • Imposte Indirette: • L’atto di cessione è soggetto a Imposta di Registro con aliquota proporzionale (3% su beni mobili e 8% oltre ad ipotecarie e catastali su beni immobili) • La base imponibile è il valore dell’azienda, un valore che può discostarsi dal corrispettivo scambiato tra le parti

  11. (segue) Aspetti fiscali della CESSIONE D’AZIENDA • Imposte Dirette (IRPEF o IRES) • La cessione d’azienda è operazione realizzatrice di plusvalenza • La plusvalenza è data dalla sommatoria algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze tratte da ogni singolo bene costituente l’azienda • La plusvalenza o minusvalenza sono date dalla differenza tra il costo fiscalmente deducibile ed il corrispettivo pattuito per ogni singolo bene costituente l’azienda

  12. Periodo di possesso dell’azienda • Se l’azienda è posseduta da meno di tre anni • La tassazione diretta viene tassata nell’esercizio in cui ha effetto la cessione • Se l’azienda è posseduta da più di tre anni • La plusvalenza può essere ripartita in quote uguali fino a cinque esercizi • Se il cedente è imprenditore individuale può chiedere la tassazione separata

  13. Trasferimento dell’azienda condotta dall’imprenditore individuale sotto forma di impresa familiare ai sensi dell’art. 230 bis c.c. • Il collaboratore familiare ha un diritto di credito • la plusvalenza realizzata va ripartita tra il titolare dell’impresa ed il collaboratore familiare ( Nota Ministeriale del 17/7/1997 Prot. 984)

  14. Aspetti civilistici del conferimento d’azienda • Il soggetto conferitario deve essere necessariamente una SOCIETA’ di persone o di capitali • L’atto di conferimento è rappresentato da una decisione dei soci in una società di persone ed una assemblea straordinaria per le società di capitali • Con la decisione dei soci o l’assemblea straordinaria il capitale sociale della conferitaria viene aumentato di un valore pari a l netto di cessione concordato tra le parti o risultante da apposita perizia asseverata

  15. (segue) Aspetti civilistici del conferimento d’azienda • Nel conferimento in una società di persone il valore dell’azienda viene determinato di comune accordo tra le parti • Nel conferimento in società di capitali la determinazione del valore dell’azienda deve essere necessariamente determinato da un perito che deve asseverare la sua stima e risponde della sua valutazione.

  16. Aspetti fiscali del conferimento d’azienda • Imposte indirette • I’atto di conferimento d’azienda assolve imposta di registro in misura fissa e non proporzionale • Imposte dirette (IRPEF o IRES) • Il conferimento d’azienda non è operazione realizzatrice di plusvalenze (art.176 TUIR) • La partecipazione ricevuta è assunta al valore fiscale dei beni conferiti • E’ consentita l’iscrizione in bilancio della conferitaria dei maggiori valori di perizia ed in tal caso è richiesto un prospetto di raccordo ai fini fiscali

  17. (segue) Aspetti fiscali del conferimento d’azienda • Il conferimento d’azienda e la successiva cessione delle quote o azioni ricevute non costituisce operazione elusiva ai sensi dell’art. 37bis del DPR 600 • Attenzione: • La cessione delle quote ricevute immediatamente successiva al conferimento ha generato accertamento ai fini dell’imposta di registro, configurando per l’accertatore una cessione d’azienda attuata con un diverso strumento.

  18. Aspetti civilistici dell’affitto d’azienda • Il contratto deve essere stipulato per scrittura privata autenticata nelle firme da notaio • Il subentro nei rapporti di lavoro e le relative responsabilità per il conduttore sono simili a quelle della cessione e del conferimento • Le parti possono limitare ed eliminare le responsabilità del conduttore per i debiti sorti durante la gestione del concedente. • Il contratto, se comprende anche immobili non soggiace ai vincoli della legge sull’equo canone

  19. (segue)Aspetti civilistici dellaffitto d’azienda • Il contratto deve descrivere i beni consegnati e determinare i loro valori al momento della consegna • Alla fine del contratto va redatto l’inventario e valutati i beni restituiti • Le differenze inventariali vanno regolate in danaro • L’atto è complesso ed è opportuno che vengano ben regolati gli obblighi reciproci per le manutenzioni, le dismissioni, le sostituzioni ed i nuovi acquisti .

  20. Aspetti fiscali dell’affitto d’azienda Imposte Indirette • Il canone di locazione è soggetto: • - ad imposta proporzionale di registro se il concedente è persona fisica non imprenditore • - soggetto ad iva se il concedente è imprenditore • Se il contratto comporta l’utilizzo di un immobile va esaminato il valore di tale immobile rispetto al complesso dei beni e, se superiore al 50% va applicata l’imposta più onerosa tra l’iva ed il registro.

  21. Aspetti fiscali dell’affitto d’azienda Imposte dirette • Il Canone di locazione è ricavo per il concedente imprenditore e reddito diverso per il concedente persona fisica • Per il conduttore il canone è un costo deducibile • I beni costituenti l’azienda rimangono di proprietà del concedente e vanno iscritti tra i conti d’ordine • Gli ammortamenti possono per convenzione essere dedotti dal concedente

  22. Cessione delle quote o azioni • La cessione dell’azienda può essere attuata anche tramite la cessione delle quote o azioni della società che possiede l’azienda • La cessione comporta il trasferimento dell’intera società con tutte le sue attività e passività • Gli accordi tra le parti sono complessi ed in genere prevedono garanzie da parte del cedente per garantire il netto patrimoniale della società ceduta • Quasi sempre la cessione riguarda quote o azioni di una società di capitali, raramente quote di una società di persone. • L’atto di trasferimento richiede l’autentica notarile delle firme dei contraenti.

  23. Cessione delle quote o azioni – Tassazione • Imposte indirette • L’atto è soggetto a imposta di registro in misura fissa (168 Euro) • Imposte dirette • - Se il cedente è una società di capitali che possiede la partecipazione la tassazione diretta è sul 5% della plusvalenza (Diff. Tra corrispettivo e valore fiscale) (esenzione del 95%), se sono rispettate le condizioni della PEX (art. 87 TUIR) • - Se il cedente è una persona fisica la tassazione è sul 49,72% della plusvalenza (esenzione del 50,28%)

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