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Il fondamento costituzionale della responsabilità amministrativo contabile Art. 28 Cost.:

La tipizzazione del danno erariale quale presidio sanzionatorio alla revisione della spesa pubblica Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Milano – 14/05/2014. Il fondamento costituzionale della responsabilità amministrativo contabile Art. 28 Cost.:

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Il fondamento costituzionale della responsabilità amministrativo contabile Art. 28 Cost.:

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  1. La tipizzazione del danno erariale quale presidio sanzionatorio alla revisione della spesa pubblicaScuola Superiore dell’Economia e delle FinanzeMilano – 14/05/2014

  2. Il fondamento costituzionale della responsabilità amministrativo contabile Art. 28 Cost.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

  3. Art. 97, commi 2 e 3: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari Art. 103: La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge

  4. I principi generali della responsabilità amministrativa (art. 1 legge n. 20/1994) La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione. Il relativo debito si trasmette agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

  5. segue, art. 1 legge n. 20/1994 Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguitidalla PA, da altra PA o dalla comunità in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità. Nel caso di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzatol'esecuzione. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. I soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente.

  6. segue, art. 1 legge n. 20/1994 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla sua scoperta. Qualora la prescrizione sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza

  7. Gli elementi della responsabilità amministrativa 1) Il danno al patrimonio pubblico 2) Il rapporto d’impiego o di servizio 3) Il comportamento antigiuridico 4) La colpevolezza (dolo o colpa grave) 5) Il nesso di casualità 6) L’assenza di cause di esclusione della responsabilità

  8. Il danno Presupposto: • carattere patrimoniale (pregiudizio economico differenziale fra situazione attuale e potenziale o attesa in assenza di evento) Tipologie: • diminuzione patrimoniale (danno emergente) • mancato guadagno (lucro cessante) • perdita di utilità (per es., non corretto utilizzo di fondi pubblici)

  9. Differenza fra: • danno diretto: arrecato al patrimonio dell’ente dal comportamento antigiuridico del dipendente • danno indiretto: derivante dal risarcimento corrisposto a terzi per fatti antigiuridici del dipendente Esempi: • danno sofferto da ASL/AO per intervento chirurgico non corretto; • danno sofferto da istituto scolastico per infortunio di un alunno durante lezioni; • danno sofferto da PA per risarcimento danni a concorrente/candidato a seguito di gara/concorso annullato

  10. Dal danno al patrimonio al danno alla finanza pubblica La progressiva tipizzazione dell’illecito contabile Sotto due profili: a) prefigurazione di fattispecie tipiche; b) predeterminazione di sanzioni Illecito erariale tende verso quello penale e/o amministrativo Principali dubbi giurisprudenziali: • sufficiente violazione di legge? • danno è in re ipsa o va comunque provato e quantificato? • necessari dolo o colpa grave? etc.

  11. Responsabilità giuridica assume connotazioni diverse secondo: • natura dei valori offesi (quali promanano da collettività e vengono recepiti in Costituzione), • regole giuridiche che ai valori si correlano • sanzionipreviste per violazione delle regole Esigenze di proporzione e razionalità impongono costante equilibrio tra - bene-valore tutelato, regole correlate e sanzioni (che assicurano il ripristino in caso di lesione)

  12. Nelle fattispecie tipizzate di danno erariale: ordinamento contabile pubblico valore da proteggere? Ordinamento contabile: a)complesso di principi e regole che presiedono alla gestione delle risorse pubbliche, ex art. 23, 42 e 53 Cost. Art. 23: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge Art. 42: la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti Art. 53: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività

  13. b)sistema di responsabilità (artt. 28, 54 e 97 Cost) art. 28: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici art. 54: I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. art. 97: nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari

  14. Ordinamento contabile come valore mezzo posto a presidio di altri valori costituzionali: - corretta gestione delle risorse pubbliche strumento per conferire effettività ai diritti fondamentali dei cittadini (artt. 13 e ss. Cost.) Importanza della sana gestione delle risorse ha giustificato inserimento Corte dei conti tra gli organi di rilievo costituzionale, per: • funzioni di controllo (ex art. 100 Cost.); • funzioni giurisdizionali (ex art. 103 Cost.) .

  15. Necessario rapporto di proporzionalità tra valori positivi e norme di tutela ha messo in crisi responsabilità erariale risarcitoria: - insufficienza a dare adeguata risposta a violazioni di nuovi valori giuscontabili pubblici (emersi anche per impegni assunti nel processo di unificazione europea)

  16. Conseguenze legislative: proliferazione di fattispecie tipizzate di responsabilità • slegate da deminutiopatrimonii • sanzionate per le condizioni di pericolo create dalle condotte, capaci di ledere nuovi beni-valori La “sana gestione” delle risorse richiede: • equilibrio dei bilanci pubblici (oggi rafforzato in art. 81 Cost. ); • unità e coordinamento della finanza pubblica(artt. 117 comma 2; 119, comma 2; e 120, comma 2) valori-mezzo essenziali per tutela di ulteriori “beni-fini” (diritto alla salute, all’istruzione, alla libertà di iniziative economica privata, all’assistenza e previdenza, etc)

  17. I valori costituzionali tutelati: vincolo e strumento dei diritti fondamentali A) Equilibrio di bilancio Art. 81 (in vigore dal 2014, legge costituzionale n. 1/2012) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Art. 81 (testo in vigore fino al 2013) Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte

  18. Segue, art. 97 Costituzione Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (comma in vigore dal 2014, legge costituzionale n. 1/2012) art. 119 Costituzione (commi 1 e 6) – Autonomie locali I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (inciso inserito a decorrere dal 2014, legge costituzionale n. 1/2012) Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. (inciso inserito a decorrere dal 2014, legge costituzionale n. 1/2012)

  19. Esempio di fattispecie tipizzata a tutela degli equilibri di bilancio a) art. 60, comma 14, d.l. n. 112/2008 (ambito applicazione:amministrazioni statali) Due condotte vietate e sanzionate 1) mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile del rischio che la spesa non rispetti originarie previsioni Sanzione: evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare 2)mancata adozione dei provvedimenti necessari a evitare sforamento spesa Sanzione: responsabilità erariale, pari aldanno derivante dal mancato rispetto dei limiti originariamente previsti

  20. I valori costituzionali: B) Il coordinamento della finanza pubblica (strumento per garantire gli equilibri di bilancio) Art. 117 Cost. comma 2 (vecchio testo) Sono materie di legislazione concorrente: armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario Dal 2014, in virtù di legge costituzionale n. 1/2012 • armonizzazione bilanci pubblici: competenza esclusiva Stato (ex art. 117, comma 1, lett. e) • coordinamento finanza pubblica: competenza concorrente Stato-Regioni (ex art. 117, comma 2)

  21. Definizioni Armonizzazione: insieme di regole atte a rappresentare in modo uniforme i dati di bilancio (schemi e contenuti) Coordinamento: insieme di regole atte a disciplinare, in maniera similare allo Stato, entrate, spese e saldi di bilancio delle altre AP Consolidamento: insieme di regole atte a rappresentare in modo unitario i risultati di bilancio di - ente e organismi strumentali/partecipati, o - pluralità di enti

  22. Principale regola di coordinamento: patto di stabilità Sanzioni per elusione patto: (art. 31, commi 30 e 31, legge n. 183/2011) a) nullità dei contratti di servizio e degli atti che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno b) se sezioni giurisdizionali Corte dei conti accertano che rispetto patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, irrogano, • agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di caricapercepita; • al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo

  23. I valori tutelati: C) buon andamento e imparzialità azione amministrativa Esempi: art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001 Fermo quanto previsto dal codice penale, dipendente di PA che attesta falsamente propria presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. Inoltre, ferme la responsabilità penale e disciplinare: - è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione

  24. Art. 3, comma 23 LF n. 244/2007 Se termini in materia di accordo bonario (art. 240 d.lgs. n. 163/2006) non rispettati a causa di ritardi del responsabile del procedimento o della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde diritto al compenso Art. 3, comma 54: le PA sono tenute a pubblicare sul sito web i provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, completi di soggetti percettori, ragione incarico e ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto

  25. Art. 3 comma 56 LF n. 244/2007 Enti locali stabiliscono con regolamento, in conformità a disposizioni vigenti, limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma Violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale

  26. Art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 Ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle AP inserite nel conto economico consolidato, vanno fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione La violazione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile

  27. I valori costituzionali tutelati: d) la libertà di iniziativa economica privata e il credito (art. 41 e 47 Cost.) Art. 9 d.l. n. 78/2009 a)  per prevenire formazione di situazioni debitorie: 1.  PA incluse nel c.d. elenco ISTAT adottano le misure organizzative per garantire tempestivo pagamento delle somme dovute per appalti; 2. funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa deve accertare che il programma dei pagamenti sia compatibile con stanziamenti di bilancio e regole di finanza pubblica; violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa (disposizione non si applica a ASL, AO, AOU e IRCCS)

  28. Art. 1, comma 4, d.l. n. 35/2013 su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, procura Corte dei conti esercita azionenei confronti dei responsabili dei servizi che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto spazi finanziari, nei termini e secondo le modalità, per pagamento debiti pregressi ovvero non hanno effettuato, entro il 2013, pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi Se risulti accertata responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sezioni giurisdizionali Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo Gli importi sono acquisiti al bilancio dell'ente Sino a quando le sentenze di condanna non siano state eseguite per l'intero importo, restano pubblicatesul sito dell'ente, con indicazione della somma a credito

  29. Art. 1, comma 549, legge n. 147/2013 Esclusione da patto di stabilità (per € 500 mln) per pagamenti 2014 per debiti in conto capitale a) certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012; b) per i quali sia stata emessa fattura entro il 31/12/2012; c)  riconosciuti o riconoscibili al 31/12/2012. Per distribuzione esclusione, enti comunicano a RGS entro il 14/02/2014 spazi finanziari necessari Su segnalazione collegio revisori, procura Corte dei conti esercita azione nei confronti dei responsabili che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto spazi finanziari o non effettuato, entro il 2014, pagamenti per il 90% degli spazi Se accertata responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sezioni Corte dei conti irrogano sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo Gli importi sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a esecuzione per intero sentenze restano pubblicate nel sito istituzionale dell'ente

  30. I valori tutelati: E) armonizzazione dei bilanci pubblici e monitoraggio della spesa (strumento del coordinamento della finanza pubblica) esempi: art. 3 comma 10 d.l. n. 95/2012 Enti pubblici non territoriali compresi in conto economico consolidato comunicano a Agenzia Demanio, entro il 31/12 di ogni anno, immobili di proprietà, per consentire verifica idoneità utilizzo in locazione passiva da amministrazioni statali In caso di inadempimento, Agenzia Demanio effettua segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti

  31. Art. 1, commi 2 e 3, d.l. n. 101/2013 Ferme restando vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, dal 2014, PA che non adempiono comunicazione ex art. 5 DPCM 3/08/2011 (censimento autovetture), non possono effettuare spese superiori al 50% del limite 2013 Atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base alla legge n. 689/1981, salva azione di responsabilità amministrativa per danno erariale

  32. Valorizzazione della natura sanzionatoria della responsabilità amministrativa: 1) Corte Costituzionale (in sentenza che ha dichiarato infondati dubbi di legittimità per norma che ha ridotto la responsabilità al dolo e alla colpa grave, n. 371/1998), ha sottolineato nuova conformazione della responsabilità: - funzione di “deterrenza”rispetto alle finalità di salvaguardia delle risorse pubbliche; - affiancata a “restitutoria” tradizionale 2) Corte di Cassazione parla di “responsabilità sui generis”, con elementi risarcitori e sanzionatori. In linea con origine storica della responsabilità erariale: Cavour nel 1852 parlava di «castigo in danaro, da determinarsi dalla Camera dei conti»

  33. La disciplina Necessità di evitare commistioni fra: • figure tipizzate di responsabilità erariale; • responsabilità risarcitoria per danno patrimoniale Rischio di confondere principi e regole proprie di entrambe: prima del 2002 unica ipotesi di responsabilità sanzionatoria era il ritardo nella presentazione del conto(artt. 45-46 del r.d. n. 1234/1934)

  34. Ordinamento contabile pubblico evidenzia fenomeni di concorrenza fra responsabilità erariale sanzionatoria e risarcitoria Medesima “condotta” può provocare: • danni patrimoniali; • condizioni di pericolo per i beni valoriche si pongono alla base del sistema di contabilità Insufficienza di sola responsabilità erariale risarcitoria o sanzionatoria a tutelare sistema contabile nel suo complesso

  35. Esempi a) riduzione spesa per consulenze (art. 6, comma 7, d.l. n. 78/2010) dal 2011 spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusi quelli conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta da PA (escluse università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, nonché gli incarichi connessi a processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario), non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009 L'affidamento di incarichi in assenza dei presuppostidel comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale

  36. b) riduzione spesa per missioni (art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010) dal 2011 le AP inserite nel conto economico consolidato non possono effettuare spese per missioni (con esclusione di missioni internazionali di pace e delle forze armate, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico) per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009 Gli atti e i contratti posti in essere in violazione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale

  37. c) Spese per formazione(art. 6, comma 13, d.l. n. 78/2010) dal 2011 la spesa annua sostenuta dalle AP inserite nel conto economico consolidatoper attività di formazione non deve essere superiore al 50% del 2009 Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale Trattasi di fattispecie tipizzate anche per Regioni ed enti locali? Cfr. art. 6, comma 20, d.l. n. 78/2010 Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica

  38. La responsabilità erariale sanzionatoria: natura e funzione Il danno quale elemento di discrimine: • punto centrale della responsabilità erariale risarcitoria; • non necessario in sanzionatoria (almeno come deminutiopatrimonii) Alla lesione patrimoniale all’erario conseguono: • esercizio del potere riduttivo; • valutazione dei vantaggi conseguiti dall’amministrazione; • criteri di riparto tra i concorrenti responsabili del danno; • disciplina della prescrizione (che inizia a decorrere dal verificarsi dell’evento dannoso) La responsabilità erariale risarcitoria richiede necessariamente la presenza di un danno (come per responsabilità civile) Incostituzionalità di ipotesi di responsabilità erariale c.d. “formale” (cfr. Corte Cost. n. 72/1983) Il danno distingue la responsabilità erariale dalla responsabilità disciplinare (basata sulla mera violazione dei doveri di servizio)

  39. Caratteristiche della responsabilità erariale sanzionatoria - presuppone violazione dei doveri di servizio, ma non implica deminutiopatrimonii (cioè un danno capace di essere eliminato mediante il pagamento di una somma di danaro); - lesione di beni e valori essenziali per la collettività (riconosciuti, positivizzati e tutelati oltre i limiti della patrimonialità); • tipizzazione della condotta capace di ledere tali valori (individuata, vietata e sanzionata dal legislatore) Funzione della responsabilità erariale sanzionatoria: - deterrenza e prevenzione (in risarcitoria è preminente funzione restitutoria, volta a ripristinare l’equilibrio economico) Fonte della responsabilità sanzionatoria: -illeciti di pericolo, forma di tutela avanzata dei valori essenziali al sistema contabile pubblico (responsabilità risarcitoria si basa su illeciti di danno)

  40. I principi della responsabilità erariale sanzionatoria Tipicità Irrilevanza di un danno da risarcire condiziona configurazione della condotta: - responsabilità risarcitoria è fattispecie a forma libera (ovvero non predeterminata nei suoi elementi costitutivi); - responsabilità sanzionatoria procede per fattispecie tipizzate (previste e definite in ogni aspetto, oggettivo e soggettivo, con sufficiente indicazione della sanzione da applicare)

  41. Sezioni riunite della Corte dei conti (n. 12-QM/2007) hanno ancorato responsabilità erariale sanzionatoria ad art. 25 Cost (Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso) Conseguenze: - fattispecie devono corrispondere ai parametri costituzionali di stretta legalità (tipicità, tassatività, determinatezza e specificità); - legge deve indicare ogni elemento della fattispecie, sia con riferimento al precetto che alla sanzione

  42. La giurisprudenza contabile di merito ha: - criticato inquadramento in art. 25 Cost; • valutato costituzionalità norme su sanzioni pecuniarie per illeciti contabili (come per tributari o amministrativi) in base ai principi dell’art. 23 Cost.:nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

  43. Problema valutazione della natura sanzionatoria di fattispeciedi responsabilità delineate in maniera equivoca dal legislatore (per es., per mancanza di chiara e puntuale sanzione) In giurisprudenza cfr. Sezioni Campania n. 958/2013 e Molise n. 48/2013 in materia di omessa pubblicazione degli incarichi di consulenza o collaborazione sui siti web degli enti interessati (ex art. 1, comma 127, l. n. 662/1996 «la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente») n.b. oggi abrogato da d.lgs. n. 33/2013

  44. Campania n. 958/2013 La norma di cui all’art 1, comma 127, della legge n. 662/1996, secondo la quale, nel caso di omessa pubblicazione sul sito web dell’ente del provvedimento di affidamento di un incarico di consulenza retribuita a soggetto esterno, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto, non integra una fattispecie automaticamente sanzionatoria, in assenza di chiara ed espressa indicazione in tal senso da parte della norma; Conseguenze: • necessità di dimostrare sussistenza di un danno ingiusto, concreto ed attuale per l’ente pubblico, • impossibilità di presumere tale danno in misura pari a importo della consulenza (potenziale sproporzione tra omissione di un adempimento formale, quale la pubblicazione, ed il danno, pari all’importo della consulenza legittimamente affidata della quale l’ente ha tratto vantaggio)

  45. Molise, n. 48/2013 Art 1, comma 127, legge n. 662/1996, integra un’ipotesi di responsabilità sanzionatoria, che presuppone l’affidamento di un contratto di lavoro autonomo. La condotta che dà luogo a responsabilità consiste nella liquidazione del corrispettivo, senza che sia stato previamente pubblicato sul sito web il provvedimento di conferimento; sotto il profilo del danno, la responsabilità prevista dalla norma, in quanto sanzionatoria, non implica necessariamente la sussistenza di un danno patrimoniale e pertanto, occorre solo accertare la violazione del precetto e l'elemento psicologico della colpa grave La liquidazione del danno deve essere effettuata detraendo dalla spesa affrontata per la consulenza illecita, i vantaggi comunque arrecati all’amministrazione

  46. Criterio interpretativo individuato da Sezioni Riunite (sent. n. 12-QM/2011) Mutuato da interpretazione art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009, che sancisce nullità degli atti processuali ed istruttori della Procura erariale in ipotesi di indagini avviate senza “specifica e concreta notizia di danno”, ma fa “salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge”: a) se norma di legge si limita a prevedere che una data azione determina responsabilità erariale (o espressioni simili) ma senza stabilire sanzioni precise, ricorre fattispecie ordinaria di responsabilità amministrativa; b) se norma di legge determina specificamente la sanzione, conseguente ad un determinato illecito (cfr. art. 23 Cost.) si ha responsabilità sanzionatoria

  47. Il principio di offensività nella responsabilità erariale sanzionatoria Problema: irrilevanza di un danno patrimoniale risarcibile (rischio di configurazione in termini di “responsabilità formale”) Principio di offensività come limite costituzionale: - impossibilità di configurare un illecito in caso di mera violazione della norma

  48. Principio di offensività Necessario accertare: • configurazione illecito, a livello di previsione normativa (c.d. “offensività in astratto”) limite per il legislatore (impossibilità di prevedere illeciti per i quali non è dato individuare contenuto lesivo della condotta vietata, nei confronti di un bene giuridicamente rilevante); b) applicazione della norma che prevede l’illecito (c.d. “offensività in concreto”) limite interpretativo per il giudice (che deve rilevare in concreto l’offesa al bene-valore tutelato, in relazione agli addebiti mossi in citazione)

  49. L’individuazione del principio di offensività in alcune fattispecie Artt. 6 comma 2 d.l. n. 78/2010 partecipazione onorifica agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi nei predetti enti è onorifica (solo rimborso spese e gettoni di presenza non superiori a 30 euro a seduta giornaliera). Violazione determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli

  50. Art. 6, comma 5, d.l. n. 78/2010 tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato adeguano statuti al fine di assicurare che gli organi di amministrazione e quelli di controllo siano costituiti da un numero non superiore a cinque e a tre componenti Mancata adozione nei termini dei provvedimenti di adeguamento determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e organismi pubblici interessati sono nulli

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