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La certificazione di qualità ai fini della sicuREZZA E IL CODICE DI PRATICA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori. La certificazione di qualità ai fini della sicuREZZA E IL CODICE DI PRATICA. DOTT.SSA : ARIANNA GIORDANO. LA QUALITA’: ELEMENTI DEFINITORI.

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La certificazione di qualità ai fini della sicuREZZA E IL CODICE DI PRATICA

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  1. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori La certificazione di qualità ai fini della sicuREZZA E IL CODICE DI PRATICA DOTT.SSA: ARIANNA GIORDANO

  2. LA QUALITA’: ELEMENTI DEFINITORI L’espressione “QUALITÀ” assume connotazioni peculiari a seconda se sia riferita ad un prodotto (bene o servizio) o al sistema aziendale. CON L’ESPRESSIONE “QUALITÀ DI UN PRODOTTO” SI INTENDE: • il grado di conformità di un prodotto e delle sue caratteristiche ai requisiti stabiliti in sede di progettazione; • l’idoneità di un prodotto all’uso; • il grado secondo cui un prodotto soddisfa i clienti; CON L’ESPRESSIONE “QUALITÀ DI UN SISTEMA” SI INTENDE: • L’insieme di pratiche, responsabilità, politiche e procedure usate da un’organizzazione per implementare e preservare livelli di qualità nei prodotti, processi e servizi

  3. LA QUALITA’: BREVI CENNI La certificazione del sistema qualità aziendale, nasce dalla volontà dell'impresa di far "giudicare" da un ente o istituto di certificazione, che tutte le azioni di controllo nell'intera filiera produttiva, indicate nei propri documenti della qualità (manuale, procedure, istruzioni ecc.), siano conformi e rispondenti alle norme di riferimento e, soprattutto, recepite, attuate e consolidate all’interno dell'azienda. L’Ente di certificazione, una volta riscontrata la rispondenza tra quanto descritto nei documenti e la prassi quotidiana, rilascerà la certificazione e manterrà nel tempo un controllo sull'impresa, avendo il potere di annullare la certificazione stessa nel momento in cui dovesse riscontrare forti anomalie e non conformità tali da compromettere la garanzia della qualità.

  4. LA QUALITA’: PROCEDURE DI VALUTAZIONE La valutazione viene attuata attraverso le seguenti fasi: • Istruttoria: valutazione, con l'esame del manuale della qualità ed eventualmente delle procedure di sistema • Visita di valutazione (audit): visita di valutazione sul campo, per una approfondita verifica dell'effettiva applicazione del sistema qualità aziendale approvato nella fase istruttoria. la composizione del gruppo di verifica è definita garantendo coperture specialistiche. • Rilascio di un certificato di conformità: valutazione della certificabilità dell'azienda, quando abbia esito positivo, determina l'emissione del certificato di conformità del sistema qualità aziendale o, in caso contrario, la richiesta di interventi correttivi. • Visite di sorveglianza: dopo la certificazione,l'azienda è sottoposta a visite di sorveglianza, che vengono generalmente effettuate con frequenza annuale, con procedure analoghe a quelle di valutazione, ma con verifiche circoscritte ad alcune aree o attività aziendali.

  5. LA NORMATIVA_1 • LA DISCIPLINA DELLA “QUALITA’” NEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO E’ PREVISTA DA RECENTI PROVVEDIMENTI: • LEGGE 1° MARZO 2005, N. 32: “Delega al governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose” (art. 2 – principi e criteri direttivi – 2.1 lettera b) punto 8). • D. LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 284: “Riordino della consulta generale per l’autotrasporto e del comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori” (Art. 9 – Attribuzioni punto 2 lettera e)). • D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286:“Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasportatore” ( ART. 11 – Certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto punti 1.2 e 3) • D.DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI 17/02/2006:“Definizione di modalita’ e tempi per l’adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualita’ da parte delle imprese di autotrasporto in attuazione dell’art. 11, c.3, del d.lgs 286/2005”

  6. LA NORMATIVA_2 • DELIBERA N. 14/06 DEL MINISTERO DEI TRASPORTI – COMITATO CENTRALE: • “Definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualita’ delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali, prodotti farmaceutici….” – adozione del codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza dell’autotrasporto • DELIBERA N. 15/06 DEL MINISTERO DEI TRASPORTI – COMITATO CENTRALE: • “Istituzione dell’elenco degli ispettori della qualita’ e sicurezza delle imprese di autotrasporto” • DELIBERA N. 23/06 DEL MINISTERO DEI TRASPORTI – COMITATO CENTRALE: • programma definitivo del corso di formazione per ispettori/valutatori di sistemi della qualita’ ai fini della sicurezza; • modalita’ di espletamento dell’esame e criteri di valutazione

  7. ABOLIZIONE DELLA CONSULTA L’ABOLIZIONE DELLA CONSULTA GENERALE PER L’AUTOTRASPORTO E LA LOGISTICA E’ PREVISTA DALL’ART. 12 C. 2 DELLA Legge 135/2012, NELL’AMBITO DELLA SPENDING REVIEW. CON L’ABROGAZIONE DELLA CONSULTA DECADE L’UNICO TAVOLO DI CONFRONTO FRA L’AUTOTRASPORTO E IL MONDO DELLA COMMITTENZA E CON ESSA VENGONO MENO ANCHE TUTTE LE COMMISSIONI DI STUDIO DA QUESTA PROMOSSE, SOPRATTUTTO L’OSSERVATORIO SUI COSTI, VALE A DIRE IL SOGGETTO CHE DEVE, PER DISPOSIZIONE DI LEGGE: • MENSILMENTE PROVVEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DEI COSTI DI ESERCIZIO SULLA BASE DELL’ANDAMENTO DEL COSTO DEL GASOLIO • OGNI SEI MESI, RIPARAMETRARE TUTTE LE ALTRE VOCI DI COSTO CONSIDERATE

  8. RICORSO AL TAR AD OGGI E’ ANCORA IN ATTO UN RICORSO AL TAR CONTRO L’ART. 83 BIS D.L. 112/2008 CHE HA INTRODOTTO I COSTI MINIMI DI SICUREZZA. L’AVV. RICORRENTE CHE RAPPRESENTA CONFINDUSTRIA, ANFIA ED ALTRI SOGGETTI SOSTIENE CHE IN QUESTO MODO SI SIA REINTRODOTTO UN SISTEMA DI TARIFFE MINIME COSI’ COME PREVISTO DALLA LEGGE 298/74 L’INTERVENTORE AD OPPONENDUM OSSIA L’AVVOCATO CHR RAPPRESENTA GLI INTERESSI DEL MIT (CONTRO IL QUALE E’ STATO PRESENTATO RICORSO) SOSTIENE CHE VI SIA UN VIZIO DI FONDO NELLA TEORIA DEL RICORRENTE OSSIA LA CONFUSIONE TRA COSTO E TARIFFA: MENTRE IL SISTEMA TARIFFARIO PREVISTO DALLA 298/74 MIRAVA A GARANTIRE UN’EQUA RETRIBUZIONE PER I SERVIZI DI TRASPORTO RESI MEDIANTE TARIFFE DETERMINATE DA UN SISTEMA TARIFFARIO VINCOLATO , I COSTI MINIMI TENDONO A GARANTIRE NON UN MARGINE DI PROFITTO PER L’IMPRESA MA UNA MAGGIORE SICUREZZA SOCIALE

  9. LE IMPRESE CERTIFICATE Perchè la certificazione non riguarda tutte le imprese di autotrasporto ma esclusivamente il settore delle merci pericolose, rifiuti industriali, derrate deperibili e prodotti farmaceutici? I motivi sono molteplici, ma ne evidenziamo uno preminente: un’attività di certificazione estesa a tutte le imprese di autotrasporto avrebbe comportato studi, organizzazione accertamenti e coinvolgimenti richiedenti tempi e forse trattative non brevi. La procedura di certificazione è stata quindi adottata prioritariamente nei confronti di quelle imprese di autotrasporto per le quali è necessario garantire maggior sicurezza e regolarità in relazione alla gravità delle conseguenze che possono derivare anche da semplici trascuratezze o inosservanze. QUALITA’/SICUREZZA: BINOMIO INSCINDIBILE

  10. CERTIFICAZIONE VOLONTARIA IL SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’ NON PUO’ ESSERE IMPOSTO ALL’IMPRESA DA ORGANISMI O AUTORITA’ ESTERNE, MA CORRISPONDE AD UNA LIBERA SCELTA IMPRENDITORIALE ADOTTATA PER MOTIVI DI SICUREZZA E CONVENIENZA. E’ EVIDENTE, INFATTI, CHE IL POSSESSO DI UNA CERTIFICAZIONE CONSENTE ALLA COMMITTENZA DI POTER FARE AFFIDAMENTO SU UN REGOLARE ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI TRASPORTO RELATIVAMENTE A MERCI AVENTI CARATTERISTICHE PARTICOLARI (4 FILIERE).

  11. INCENTIVI ALLA CERTIFICAZIONE E’ CHIARO CHE OCCORRE INCENTIVARE IL RICORSO ALLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ CHE OGGETTIVAMENTE COMPORTA DEI COSTI PER L’AZIENDA STESSA. VA INCENTIVATA . • ATTRAVERSO UNO SCHEMA PREMIANTE: COME I PREMI INAIL (SU QUESTO PUNTO SONO STATI AVVIATI I PRIMI COLLOQUI CON L’INAIL STESSA) • ATTRAVERSO LA CONSAPEVOLEZZA CHE LE AZIENDE CHE OPERANO IN SICUREZZA OFFRONO UN DELTA IN PIU’ SUL MERCATO

  12. IL PERCHE’ DELL’ACCREDITAMENTO DA PARTE DEL C.C. Considerato che il settore dell’Autotrasporto è molto specifico, è sembrato opportuno che l’attività degli Enti di Certificazione fosse guidata dal Comitato Centrale dell’Albo, in termini di comportamento, deontologia, del messaggio e della Vision che lo stesso Comitato ha intenzione di trasmettere alle aziende. Per tali motivi si sono individuate tre leve ad alto contenuto tecnico: • Il Codice di Pratica: che, a differenza della ISO 9001, sintetizza le peculiarità della sicurezza, la necessità dell’autotrasporto e la sfida della logistica; • Il Sistema di Accreditamento degli Enti di Certificazione: come richiesta di diffusione del know – how sul settore dell’autotrasporto ed in particolare delle 4 filiere; • Gli Ispettori SSA: figure consulenziali, di valutazione del raggiungimento degli obiettivi nelle aziende in termini di sicurezza, in sintonia con la mission del Comitato Centrale.

  13. CORSI DEL COMITATO CENTRALE • IL COMITATO CON DELIBERA N. 15 DEL 2006 STABILI CHE GLI ISPETTORI DELLA QUALITA’ FOSSERO FORMATI CON UN CORSO DI 40 ORE AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI AUDITOR O LEAD AUDITOR • IL CORSO SI CONCLUDEVA CON UAN VALUTAZIONE FINALE AD OPERA DI UNA COMMISSIONE D’ESAME NOMITA DAL COMITATO CENTRALE STESSO • DA ALLORA SONO STATI SVOLTI 10 CORSI E FORMATI 230 ISPETTORI CHE SONO STATI ISCRITTI IN UN APPOSITO ELENCO

  14. LE 4 FILIERE Vale qui la pena di approfondire, sia pure brevemente, le caratteristiche di tali tipologie riguardanti: • trasporto di merci pericolose • trasporto di rifiuti industriali • trasporto di derrate deperibili • trasporto di prodotti farmaceutici Si evidenzia peraltro che le categorie menzionate hanno caratteristiche comuni, in quanto la tutela della sicurezza per esse espressamente prevista è data dalle gravi conseguenze rappresentate da disattenzioni che per altre tipologie avrebbero invece carattere trascurabile; infatti un qualsiasi incidente che coinvolga un altro tipo di trasporto può avere conseguenze negative anche rilevanti, ma non determinanti per la collettività.

  15. IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE Per merci pericolosesi intendono tutte le materie o le sostanze che, per la loro natura chimico-fisica, possono rappresentare un pericolo per le persone, gli animali, le cose e, più in generale, per l’ambiente Ogni soggetto coinvolto nel trasferimento di merci pericolose (mittente, caricatore, trasportatore, destinatario) ha suoi precisi doveri, a partire dal mittente che deve provvedere: • alla classificazione delle merci, alla scelta degli imballaggi appropriati • a fornire al trasportatore tutti i documenti necessari per poter effettuare il trasporto a regola d'arte ed in sicurezza. Ad esempio, tra i documenti necessari per il trasporto stradale in Europa che lo speditore deve fornire, sono le “istruzioni scritte”, redatte in tutte le lingue delle nazioni attraversate e in quelle parlate dai conducenti, riportanti le istruzioni da seguire in caso d’incidente stradale.

  16. IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE • Il trasporto di merci pericolose è regolamentato a livello internazionale ed il riferimento di base è costituito da: UN Recommendations on the TransportofDangerousGoodsModelRegulations • In tale pubblicazione sono definiti (e aggiornati ogni biennio) i requisiti e le disposizioni comuni a tutti i modi di trasporto, quali, ad esempio: • i criteri di classificazione (assegnazione alle diverse classi di pericolosità); • l’identificazione degli imballaggi e delle cisterne da utilizzare; • le etichette e i marchi da apporre sugli imballaggi e sui contenitori, ecc. • Per quanto riguarda il trasporto stradale il riferimento normativo è costituito dall’Accordo Europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per strada (ADR) e, più precisamente, dagli Allegati A e B a tale Accordo (di seguito, per semplicità, faremo riferimento a tali Allegati indicandoli come ADR)

  17. ADR L’ADR viene aggiornato ogni due anni a cura del gruppo di lavoro costituito presso l’ECE/ONU di Ginevra e composto dai rappresentanti dei 40 paesi (tra i quali l’Italia) che hanno aderito all’ADR. L’ADR, per sua natura, regolamenta i trasporti internazionali. Tuttavia, a seguito della Direttiva 94/55/EC (e successivi emendamenti), esso si applica anche ai trasporti nazionali degli stati membri dell’Unione Europea.

  18. LA QUALITA’ NELL’ADR In merito alla qualità, nel trasporto di merci pericolose, bisogna avere riguardo a numerosi elementi non esclusivamente riferiti al trasporto vero e proprio, ma anche alle condizioni che debbono sussistere   affinché l'esecuzione del trasporto risulti sicura ed affidabile. Ad esempio: • La praticabilità ed esclusività delle aree di carico e scarico; • Lo scarico controllato per evitare perdite del prodotto dannose per l'ambiente; • Controllo della gestione delle emergenze; • Adeguato e ciclico addestramento del personale utilizzato; • Controllo della salute dei conducenti; • Corretta tenuta dei dati statistici riguardanti mezzi e personale: • per i mezzi: incidentalità; consumi; costi di manutenzione; condizioni pneumatici; ecc. • per il personale: multe; danni; malattie; addestramento e aggiornamento professionale.

  19. LISTA MERCI PERICOLOSE • La complessità della materia, indica la necessità • di esperti • di preparazione • di formazione • di sistemi di qualità

  20. OBBLIGHI DEL TRASPORTATORE • Nell’ADR sono specificati gli obblighi di sicurezza dei principali operatori del trasporto di merci pericolose: • verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all’ADR; • assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo del veicolo; • assicurarsi “visivamente” che i veicoli non presentino difetti manifesti(es; perdite) • assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli cisterna o simili non sia stata superata • verificare che i veicoli non siano sovraccaricati • assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni prescritte per i veicoli • assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo

  21. FORMAZIONE DEGLI ADDETTI • Per adempiere ai suoi obblighi il committente deve in particolare: • garantire che tutto il personale (non solo i conducenti) riceva la necessaria formazione • nominare il consulente per la sicurezza • Il personale impiegato dal trasportatore deve ricevere una formazione: • di base(familiarizzarsi con le disposizioni generali) • specifica(proporzionale a compiti e responsabilità) • di sicurezza(rischi e pericoli, interventi di emergenza) • Conservare (da parte del datore di lavoro e del dipendente) una descrizione dettagliata della formazione; • Prevederecorsi di aggiornamento

  22. FORMAZIONE CONDUCENTI • I conducenti dei veicoli trasportanti merci pericolose devono essere in possesso del CFP (certificato di formazione professionale) che viene rilasciato dopo aver partecipato ad un corso ed aver superato un esame • Il CFP ha validità di cinque anni. • Per il rinnovo è richiesta la partecipazione ad un corso di aggiornamento ed il superamento di un esame • Per tutti i conducenti è previsto un corso di formazione ed un esame di base. • Corsi ed esami aggiuntivi sono richiesti per il trasporto: • in cisterna • di esplosivi • di materiali radioattivi

  23. CONSULENTE PER LA SICUREZZA Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose deve designare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti Il consulente per la sicurezza può essere il capo dell’impresa, un’altra persona dell’impresa, o una persona esterna all’impresa L’impresa, ai sensi del d.lgs. 40/2000, deve comunicare agli uffici della Motorizzazione Civile i nominativi dei consulenti per la sicurezza (la mancata nomina o comunicazione sono sanzionate) Il consulente per la sicurezza deve essere titolare di un certificato (con validità quinquennale) di formazione professionale, rilasciato dal Ministero dei Trasporti (o dalle autorità competenti di altri Paesi) , dopo aver ricevuto una formazione ed aver superato un esame.

  24. CONSULENTE PER LA SICUREZZA • Le funzioni del consulente per la sicurezza (sotto la responsabilità del capo dell’impresa) sono: • verificare l’osservanza delle disposizioni; • consigliare l’impresa nelle operazioni di trasporto; • redigere relazione annuale (la mancata redazione della relazione è sanzionata) • I compiti del consulente sono inoltre l’esame delle prassi e procedure, quali: • procedure identificazione merci • valutazione requisiti veicoli • verifica attrezzature • Formazione del personale • procedure emergenze • piano di sicurezza (security)

  25. ESENZIONI • Diverse merci pericolose, se: • in piccoli quantitativi • in un certo tipo di imballaggi • marcate col proprio numero ONU • sono esenti da TUTTE le disposizioni dell’ADR • Il regime di ESENZIONE PARZIALE non considera la quantità contenuta nei colli, bensì la quantità totale di merce pericolosa trasportata, per cui non vi è l’obbligo: • certificato di formazione professionale, • istruzioni scritte, • marcatura del veicolo, • ecc.

  26. I RIFIUTI Rientrano sotto la definizione di rifiuti tutte quelle sostanze o oggetti che risultano di scarto o avanzo alle più svariate attività umane. La parte IV Testo Unico Ambientale (D. lgs. 152 del 3 aprile 2006, "Nuove norme in materia ambientale” che ha abrogato e sostituito il Decreto Ronchi del 1997) rappresenta il riferimento normativo di settore per l'Italia. È stato inoltre realizzato un elenco dei rifiuti, a livello comunitario, in cui ad ogni tipo di rifiuto corrisponde un codice, detto codice CER (CODICE EUROPEO DEI RIFIUTI). I rifiuti pericolosi sono quelli che nel codice CER sono contrassegnati da un asterisco.

  27. LA GESTIONE DEI RIFIUTI Per gestione dei rifiuti si intende l'insieme delle politiche volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro sorte finale, e coinvolgono quindi: la raccolta, il trasporto, il trattamento (riciclaggio o smaltimento) e anche il riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute dell’uomo e sull’ambiente. Un interesse particolare negli ultimi decenni riguarda la riduzione degli effetti dei rifiuti sulla natura e sull'ambiente e la possibilità di recuperare risorse da essi, e la riduzione della produzione di rifiuti stessi.

  28. PRINCIPI DEL SISTEMA INTEGRATO ITALIANO La questione dei rifiuti è affrontata delineando priorità di azioni all'interno di una logica di gestione integrata del problema. Criteri di priorità (Art 179) • Sviluppo di tecnologie pulite; • Ideazione e messa in commercio di prodotti che non contribuiscano o diano un contributo minimo alla produzione di rifiuti ed all'inquinamento; • Miglioramenti tecnologici per eliminare al presenza di sostanze pericolose nei rifiuti • Ruolo attivo delle amministrazioni pubbliche nel riciclaggio dei rifiuti e loro utilizzo come fonte di energia

  29. PRINCIPI DEL SISTEMA INTEGRATO ITALIANO Prevenzione della produzione di rifiuti (Art. 180) • Corretta valutazione dell'impatto ambientale di ogni prodotto durante il suo intero ciclo vitale • Capitolati di appalto che considerino l'abilità nella prevenzione della produzione • Promuovere accordi e programmi sperimentali per prevenire e ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti • Attuare il DL 18 Febbraio 2005 n. 59 e la direttiva 96/61/CE specifica per la riduzione e prevenzione integrate dell'inquinamento Recupero dei rifiuti (Art 181) • il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio • Produzione di materia prima secondaria trattando i rifiuti stessi • Favorire tramite misure economiche e capitolati nelle gare d'appalto il mercato dei prodotti reimpiegati • Uso dei rifiuti per produrre energia (recupero energetico (ossidazione biologica a freddo, gassificazione, incenerimento)

  30. LA GESTIONE DEI RIFIUTI I rifiuti vengono classificati: In base all'origine, in • rifiuti urbani: rifiuti domestici, provenienti dallo spazzamento delle strade, dalle aree verdi, ecc. • rifiuti speciali: tutti i rifiuti provenienti da attività produttive, indipendentemente dalla loro pericolosità e qualità merceologica. • rifiuti verdi: Con questo termine si indica un rifiuto in cui è presente sostanza vegetale almeno per il 50% in peso, in cui sono assenti gli inerti e le cui altre componenti sono legno e carta Secondo le loro caratteristiche di pericolosità sono classificati in • rifiuti pericolosi: Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, (con apposito asterisco, nell'elenco europeo dei rifiuti). • rifiuti non pericolosi

  31. I RIFIUTI INDUSTRIALI Tossici e nocivi: contenenti sostanze quali arsenico, mercurio, ecc., che, se superiori ai   valori soglia fissati dalla legge, risulterebbero dannose per la salute e per l'ambiente; Inerti, non tossici e non pericolosi:   che possono essere trasportati in appositi siti o stabilimenti per costituire, o che costituiscono, materia prima per altre lavorazioni. È evidente che le attività connesse al trasporto dei rifiuti industriali, come sopra descritte, vanno svolte nell'osservanza di particolari procedure che richiedono: • un'attenta utilizzazione di personale qualificato e formato; • vigile tutela dell'ambiente di lavoro; • buona tenuta delle aree utilizzate per le operazioni di carico/scarico • utilizzazione di adeguati formulari utili alla verifica dei necessari controlli • rispetto assoluto delle norme di guida E’ necessario che le operazioni di autotrasporto per questa tipologia di merci avvengano nella massima sicurezza e con l'utilizzo di personale e mezzi costantemente monitorati.

  32. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Procedura ordinaria: • imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi • imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi (esclusi i trasporti dei rifiuti effettuati dal produttore degli stessi in quantità che non eccedano i 30 Kg al giorno o 30 lt al giorno).

  33. LE AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DEI RIFIUTI L’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria: • deve essere rinnovata ogni cinque anni; • è subordinata alle garanzie finanziarie secondo gli importi fissati dal D.M.23 aprile 1999. (La garanzia finanziaria è una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa sottoscritta a favore del Ministero dell’Ambiente da parte dell’impresa che richiede l’iscrizione o revisione all’Albo Gestori ambientali con procedura ordinaria) Tali importi sono ridotti: • del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del 19 marzo 2001 (EMAS); • del 40% nel caso di imprese in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. (art.212, comma 7, D.Lgs 152/06).

  34. LE AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DEI RIFIUTI Procedura semplificata: • imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero. • imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al regolamento (CEE) 259/93 sulle spedizioni trasfrontaliere dei rifiuti. L’iscrizione semplificata • Deve essere rinnovata ogni 5 anni • Non è sottoposta a garanzie finanziarie

  35. L’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI SISTEMA SANZIONATORIO I soggetti obbligati all’iscrizione Albo che effettuano un’attività di gestione dei rifiuti in mancanza dell’iscrizione stessa, sono puniti: se l’attività riguarda rifiuti non pericolosi - con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o, in alternativa, - con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro; se l’attività riguarda rifiuti pericolosi con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e, in aggiunta, con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

  36. L’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI SISTEMA SANZIONATORIO L’efficacia dell’iscrizione all’Albo è sospesa dalle Sezioni regionali quando si verifichi uno dei seguenti casi: • quando viene rilevata, anche su segnalazione degli organi di controllo, l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione o nelle autorizzazioni regionali • quando viene accertata un’infrazione di particolare rilevanza alle leggi di protezione sociale e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. • quando viene accertata l’inosservanza dell’obbligo di comunicare alla Sezione regionale dell’Albo le variazioni che implichino il mutamento dei dati e delle condizioni verificatosi dopo l’iscrizione.

  37. SISTRI IL SISTRI (SISTEMA DI CONTROLLO SULLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI) NASCE NEL 2009 SU INIZIATIVA DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE AL FINE DI PERMETTERE L’INFORMATIZZAZIONE DELL’INTERA FILIERA DEI RIFIUTI SPECIALI A LIVELLO NAZIONALE E DEI RIFIUTI URANI PER LA REGIONE CAMPANIA IL SISTEMA SEMPLIFICA LE PROCEDURE E GLI ADEMPIMENTI, RIDUCENDO I COSTI DELLE IMPRESE E GESTENDO IN MODO INNOVATIVO UN PROCESSO COMPLESSO , QUALE QUELLO DELLA GESIONE DEL RIFIUTO, GARANTENDO • TRASPARENZA • CONOSCENZA • PREVENZIONE DELL’ILLEGALITA’ ED E’ PROPRIO PER QUEST’ULTIMO MOTIVO CHE LA GESTIONE DEL SISTEMA E’ STATA AFFIDATA AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE.

  38. SISTRI CON IL SISTRI SI PASSA DA UN SISTEMA CARTACEO IMPERNIATO SU TRE DOCUMENTI: • FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI • REGISTRO DI CARICO E SCARICO • MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) SI PASSA A SOLUZIONE TECNOLOGICHE AVANZATE CAPACI DI : • SEMPLIFICARE LE PROCEDURE, RIDUCENDO I COSTI DELLE IMPRESE • GESTIRE IN MODO INNOVATIVO E IN TEMPO REALE UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPRENDE TUTTA LA FILIERA DEI RIFIUTI

  39. SOSPENSIONE SISTRI • L’art. 52 DEL decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto Sviluppo), ha stabilito che il SISTRI è stato ufficialmente sospeso fino al 30 giugno 2013. Il Sistri è condivisibile nelle finalità di favorire una maggiore trasparenza sul flusso dei rifiuti, ma si sta rivelando un sistema troppo complesso e costoso soprattutto per le piccole e medie imprese". Ci si aspettava una riduzione della burocrazia a carico degli operatori e una reale semplificazione delle attuali modalità per tracciare il percorso dei rifiuti. Invece, paradossalmente, le procedure si sono maggiormente burocratizzate, i costi per le imprese sono balzati alle stelle e sono superiori a quelli necessari per gestire i formulari cartacei del MUD, il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale”

  40. FILIERA DEL FARMACO E AGRO - ALIMENTARE Farmaci e prodotti agro alimentari possiedono alcune caratteristiche comuni: • Deperibilità; • Tracciabilità; • Impatto sulla salute. Nonostante le comuni caratteristiche, la normativa, pur avendo una similitudine nella necessità di controllo e attestazione, è diversa per le due filiere. L’esecuzione di attività di stoccaggio e trasporto di prodotti alimentari e farmaci è soggetto a due ordini di controlli: • Autorizzazione sanitaria d’igiene (per i prodotti alimentari è intervenuto il c.d.”pacchetto igiene” che modifica radicalmente la materia); • Autorizzazione specifica alla gestione di farmaci e procedure di autocontrollo per la gestione di prodotti alimentari

  41. IL FARMACO La normativa di riferimento per la distribuzione di prodotti farmaceutici è oggi il d.lgs 219/2006: detta le regole per la distribuzione dei farmaci per uso umano. Cass. pen., sez. II 26-05-2005, n. 19880 “L'obbligo di osservare la disciplina prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 538 sul commercio dei medicinali per uso umano sussiste anche a carico del trasportatore, atteso che l'onere di assicurare le condizioni di conservazione al fine di tutela della salute pubblica sussiste in tutte la fasi di distribuzione dei medicinali”

  42. TRASPORTO DEI FARMACI I medicinali vanno trasportati in modo tale che: a) il loro documento di identificazione non vada smarrito; b) non contaminino o siano contaminati da altri prodotti o materiali; c) siano previste misure adeguate in caso di spargimento di prodotti o rottura dei contenitori; d) siano al sicuro, cioè non sottoposti a calore diretto, freddo, luce, umidità o altre condizioni sfavorevoli, né all'attacco di microrganismi o di insetti. E' vietato il trasporto promiscuo con prodotti che possano, in qualsiasi modo, rappresentare un pericolo per la sicurezza o per l'efficacia dei farmaci

  43. IL FARMACO: D.M. 6.7.1999 • Tutti i mezzi impiegati per il trasporto dei medicinali devono essere dotati di impianti idonei a garantire una temperatura alla quale le caratteristiche dei prodotti non vengano alterate. Tali mezzi devono essere provvisti anche di adeguata coibentazione, fatti salvi casi eccezionali e documentati di trasporti in situazioni di urgenza o di necessità, purché da essi non derivino rischi di deterioramento dei medicinali. • I medicinali per i quali è necessaria una temperatura di conservazione controllata, così come previsto dai decreti di autorizzazione all'immissione in commercio, vanno quindi trasportati con mezzi speciali e idonei, attraverso tutti i punti della catena distributiva. • A tale scopo devono essere impiegati mezzi refrigerati o confezionamenti separati in colli idonei al mantenimento della temperatura in rapporto ai tempi di consegna

  44. PRODOTTI ALIMENTARI La normativa di riferimento per la gestione di prodotti alimentari è il d.lgs 155/1997, per la parte residua, che prevede il c.d. “autocontrollo HACCP”. Ai fini del presente decreto si intende per: Igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene": tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria, (…), e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore;

  45. NORME PER IL TRASPORTO Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzi di trasporto igienicamente idonei e tali da assicurare una corretta prassi igienica. Ciò in relazione al genere delle sostanze trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali. I mezzi di trasporto devono possedere: • Attestazione ATP, di competenza del Ministero dei Trasporti; • Attestazione sanitaria, di competenza delle Provincie o delle Regioni; Sui veicoli è vietata la promiscuità di carico con merci che possano inquinare i prodotti alimentari

  46. L'IMPIEGO DEI DATI DI CUSTOMER SATISFACTION NEI PROCESSI DI GOVERNO DELLE IMPRESE Il comportamento delle imprese, ultimamente, è sempre più orientato alla soddisfazione complessiva del cliente. In effetti, l’impresa, ha sempre più di fronte un cliente che forma il suo giudizio attraverso una pluralità di elementi che sinteticamente rientrano nella definizione di valore. Ogni impresa, è infatti inserita in un sistema di relazioni, rispetto alle quali è chiamata a creare valore per ciascun soggetto corrispondente (fornitori, distributori, azionisti, collettività, etc.) oltre che per i clienti finali, e dalle quali essa stessa trae valore.

  47. L’IMPIEGO DEI DATI DI CUSTOMER SATISFACTION NEI PROCESSI DI GOVERNO DELLE IMPRESE La disponibilità di informazioni sul grado di soddisfazione del cliente è fondamentale ai fini dello sviluppo efficiente dei propri processi di governo dell’impresa. La competitività dell’impresa sul mercato dipenderà dalla sua capacità di comprendere, decifrare gli imput ( cioè le attese ed i segnali espressi dal cliente) e tradurli in relativi output (prodotto finale corrispondente alle richieste del cliente).

  48. L'IMPIEGO DEI DATI DI CUSTOMER SATISFACTION NEL PROCESSO DI GOVERNO DELL'IMPRESA

  49. DALLA “CUSTOMER SATISFACTION” ALLA“STAKEHOLDER SATISFACTION” Gli stakeholder sono gli interlocutori dell'impresa, interni ed esterni, che scelgono di instaurare una relazione di collaborazione e/o scambio che presuppone l'ottenimento di un beneficio connesso, secondo la specifica relazione e con intensità e misure variabili, ai risultati dell'impresa. Si tratta di relazioni di tipo winwin, di rapporti fondati sul principio del mutuo beneficio per entrambe le parti coinvolte, che non prevedono un unico vincitore della transazione a scapito di una parte debole, ma che esprimono in concreto la logica della sinergia e della collaborazione. È una relazione che nella sua forma basica si configura come un rapporto do utdes, ma che nella logica processuale assume tutti i connotati di un rapporto di collaborazione bi-direzionale che supera ogni natura meramente contrattuale per innestarsi nel terreno di un'autentica partnership e scambievole cooperazione tra le parti.

  50. ASPETTATIVE DEGLI STAKEHOLDER E "IMPEGNO“ DELL'IMPRESA

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